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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/11/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI RT Presidente
LE MO DI relatrice
BE RI DI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4060/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. IZZO RAHAMATA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. IZZO RAHAMATA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono congiuntamente all'Ill.Mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. La figlia minore verrà affidata a entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la figlia minore continuerà a convivere con la madre, presso la quale manterrà la prevalente collocazione abitativa in Mantova (46100 - MN), Strada Chiesanuova n. 17/A 4.
2. Il padre, avrà facoltà di vedere la figlia quando lo vorrà, previo Per_1 avviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima;
3. sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, si stabilisce che questa potrà stare col padre o con la madre indifferentemente, senza formalità di sorta e previo accordo tra i ricorrenti. Sin d'ora, peraltro, viene quanto meno previsto che nel corso della settimana (precisamente nei giorni tra lunedì e venerdì) il padre potrà vedere e tenere con sé ogni Per_1 dalle ore sino alle 21.00/21.30. La minore passerà, inoltre, a settimane alterne, il fine settimana (dal venerdì sera fino alle ore 21.00 della domenica) con il papà.
Il padre potrà, inoltre, tenere con sé la figlia per almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
l'esatto periodo sarà concordato tra i genitori di anno in anno entro il 31 maggio. Il padre trascorrerà insieme alla figlia 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante le vacanze pasquali, attenendosi al criterio dell'alternanza con la madre. I ricorrenti avranno, altresì cura, di alternare in compagnia dei figli le festività infrannuali e le ricorrenze (es. compleanni);
4. I ricorrenti dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo della figlia, al suo indirizzo scolastico o comunque a tutte le scelte che appaiano determinanti per il futuro della medesima;
5. le parti si comunicheranno reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, qualsiasi variazione, anche temporanea, di domicilio e/o residenza, nella salvaguardia dei diritti e dell'interesse della figlia Per_1
6. il signor si obbliga a versare alla signora , a Controparte_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (diconsi euro trecento/00) quale contributo alle spese per il mantenimento di che, come suindicato, avrà prevalente collocazione abitativa presso la Per_1 madre;
detto importo si rivaluterà annualmente in base all'indice Istat delle famiglie degli operai ed impiegati (prima rivalutazione: ottobre 2026) e sarà corrisposto sino alla raggiunta indipendenza economica della figlia;
7. le spese straordinarie per il mantenimento della figlia graveranno a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e verranno regolamentate secondo le modalità e i termini di cui al Protocollo intesa n. 1972/2024 AIAF – ONDIF – COA – Tribunale Mantova sottoscritto il 28 maggio 2024 (cfr. ns. doc. all. n. 010), al cui contenuto le parti dichiarano di voler aderire richiamandone, di seguito, espressamente il contenuto: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie A) spese mediche: °tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/ cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
°quelle ( sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
°quelle ( sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: °tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/ o contributi richiesti
2 dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica ( qualora il Figlio voglia proseguire negli studi); °acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
°corredo scolastico di inizio anno;
°spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
°spese per il trasporto da e per la sede di studi ( anche universitaria) con mezzo pubblico;
°spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola ( se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alterative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
°spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); °spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/ o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri Parenti disponibili). °Spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC parlatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/ o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); °spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno ( o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B) ; per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
3 - Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
8. Le parti concordano che l'importo dell'Assegno Unico Universale, riconosciuto mensilmente dall'INPS in ragione della presenza di figli minorenni, sarà integralmente percepito dalla madre, signora . Parte_1
9. Le parti si rilasciano reciproco assenso all'ottenimento del passaporto, o altro/a documento/permesso/certificazione valido/a per l'espatrio della figlia minorenne. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.11.2025
La DI relatrice
LE MO
Il Presidente
4 GI RT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI RT Presidente
LE MO DI relatrice
BE RI DI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4060/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. IZZO RAHAMATA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. IZZO RAHAMATA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono congiuntamente all'Ill.Mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. La figlia minore verrà affidata a entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la figlia minore continuerà a convivere con la madre, presso la quale manterrà la prevalente collocazione abitativa in Mantova (46100 - MN), Strada Chiesanuova n. 17/A 4.
2. Il padre, avrà facoltà di vedere la figlia quando lo vorrà, previo Per_1 avviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima;
3. sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, si stabilisce che questa potrà stare col padre o con la madre indifferentemente, senza formalità di sorta e previo accordo tra i ricorrenti. Sin d'ora, peraltro, viene quanto meno previsto che nel corso della settimana (precisamente nei giorni tra lunedì e venerdì) il padre potrà vedere e tenere con sé ogni Per_1 dalle ore sino alle 21.00/21.30. La minore passerà, inoltre, a settimane alterne, il fine settimana (dal venerdì sera fino alle ore 21.00 della domenica) con il papà.
Il padre potrà, inoltre, tenere con sé la figlia per almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
l'esatto periodo sarà concordato tra i genitori di anno in anno entro il 31 maggio. Il padre trascorrerà insieme alla figlia 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante le vacanze pasquali, attenendosi al criterio dell'alternanza con la madre. I ricorrenti avranno, altresì cura, di alternare in compagnia dei figli le festività infrannuali e le ricorrenze (es. compleanni);
4. I ricorrenti dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo della figlia, al suo indirizzo scolastico o comunque a tutte le scelte che appaiano determinanti per il futuro della medesima;
5. le parti si comunicheranno reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, qualsiasi variazione, anche temporanea, di domicilio e/o residenza, nella salvaguardia dei diritti e dell'interesse della figlia Per_1
6. il signor si obbliga a versare alla signora , a Controparte_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (diconsi euro trecento/00) quale contributo alle spese per il mantenimento di che, come suindicato, avrà prevalente collocazione abitativa presso la Per_1 madre;
detto importo si rivaluterà annualmente in base all'indice Istat delle famiglie degli operai ed impiegati (prima rivalutazione: ottobre 2026) e sarà corrisposto sino alla raggiunta indipendenza economica della figlia;
7. le spese straordinarie per il mantenimento della figlia graveranno a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e verranno regolamentate secondo le modalità e i termini di cui al Protocollo intesa n. 1972/2024 AIAF – ONDIF – COA – Tribunale Mantova sottoscritto il 28 maggio 2024 (cfr. ns. doc. all. n. 010), al cui contenuto le parti dichiarano di voler aderire richiamandone, di seguito, espressamente il contenuto: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie A) spese mediche: °tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/ cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
°quelle ( sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
°quelle ( sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: °tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/ o contributi richiesti
2 dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica ( qualora il Figlio voglia proseguire negli studi); °acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
°corredo scolastico di inizio anno;
°spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
°spese per il trasporto da e per la sede di studi ( anche universitaria) con mezzo pubblico;
°spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola ( se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alterative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
°spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); °spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/ o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri Parenti disponibili). °Spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC parlatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/ o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); °spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno ( o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B) ; per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
3 - Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
8. Le parti concordano che l'importo dell'Assegno Unico Universale, riconosciuto mensilmente dall'INPS in ragione della presenza di figli minorenni, sarà integralmente percepito dalla madre, signora . Parte_1
9. Le parti si rilasciano reciproco assenso all'ottenimento del passaporto, o altro/a documento/permesso/certificazione valido/a per l'espatrio della figlia minorenne. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.11.2025
La DI relatrice
LE MO
Il Presidente
4 GI RT
5