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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1190/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1190/2022 promossa da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA ALLEGRA COGO C.F._2
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._3
ROGNONI
con la chiamata in causa di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERONICA Controparte_2 C.F._4
BONANOMI
CONCLUSIONI
Per e “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parte_1 Parte_2
Lecco adito, ogni avversa domanda, azione ed eccezione disattesa, previo ogni opportuno incombente, così giudicare:
NEL MERITO
In via preliminare:
Per tutte le ragioni in atti e documenti, sussistendone i presupposti, pronunciare ordinanza costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 186 bis cpc con la quale condanni la signora
[...]
a corrispondere alla signora l'importo di € 1.200,00 oltre interessi CP_1 Parte_2 dalla costituzione in mora al saldo;
In via principale:
- accertata per tutti i motivi esposti in narrativa e documenti l'avvenuta dazione di denaro in favore della signora per il complessivo importo di € 81.200,00 di cui € 80.000,00 Controparte_1 da parte del signor ed € 1.200,00 da parte della signora Parte_1 Parte_2 dichiarato altresì il diritto dei ricorrenti alla ripetizione del predetto importo per tutti i motivi meglio esposti in atti e documenti, anche per l'effetto condannare la signora Controparte_1 eventualmente in solido con il sig. alla restituzione dell'importo di € 81.200,00 Parte_3 in favore dei signori e (rispettivamente per l'importo di € Parte_1 Pt_2
80.000,00 in capo al primo ed € 1.200,00 in capo alla seconda), il tutto oltre interessi moratori od in subordine nella misura del tasso legale maturati dal dovuto al saldo;
- con condanna della signora al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc Controparte_1 nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, anche secondo equità
IN OGNI CASO
accertare e dichiarare per le causali di cui in atti e documenti prodotti che i signori e Pt_2 risultano creditori della signora per gli importi alla Parte_1 Controparte_1 medesima versati in prestito nell'anno 2017, rispettivamente pari ad € 1.200,00 e € 80.000,00, così per complessivi € 81.200,00, e/o della diversa somma anche maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo;
anche per l'effetto condannare la signora eventualmente in solido con il sig. Controparte_1
al pagamento in favore dei signori e Controparte_2 Parte_1 Pt_2 dell'importo di € 81.200,00 (rispettivamente per € 80.000,00 in favore del sig.
[...]
ed € 1.200,00 in favore della signora e/o della diversa somma Parte_1 Parte_2 anche maggiore che verrà accertata in corso di causa ed in subordine alla somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi nella misura del tasso legale maturati dal dovuto al saldo;
rigettare ogni avversa azione, deduzione, eccezione e conclusione per i titoli e motivi risultanti da atti e/o documenti prodotti;
con vittoria di spese e compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge per il presente giudizio, nonché per il giudizio sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702 bis cpc, con liquidazione al sottoscritto procuratore antistatario
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della signora e del terzo Controparte_1 chiamato nonché per testi, con i testimoni di seguito indicati, sulle seguenti Controparte_2 circostanze:
1) Vero che in data 10.1.2017 il sig. ha disposto un bonifico dal proprio Parte_1 conto di € 50.000,00 in favore della signora come da Doc. 2 che si rammostra? Controparte_1
2) Vero che in data 10.2.2017 il sig. ha disposto un bonifico dal proprio Parte_1 conto di € 30.000,00 in favore della signora come da Doc. 2 che si rammostra? Controparte_1
3) Vero che la provvista dei bonifici che precedono derivava dall'incasso del prezzo di vendita degli appartamenti del sig. siti in Lecco Via Galilei 13? Parte_1
pagina 2 di 17 4) Vero che i bonifici di cui ai capitoli che precedono avevano entrambi come causale “bonifico acquisto immobile” come da Doc. 2 che si rammostra?
5) Vero che in data 21.1.2017 la signora ha disposto un bonifico dal proprio Parte_2 conto di € 1.200,00 in favore della signora come da Doc. 2 che si rammostra? Controparte_1
6) Vero che la causale del bonifico di cui al capitolo che precede aveva come causale “pag. notaio” come da Doc. 2 che si rammostra?
7) Vero che il conto corrente di da cui sono stati disposti i bonifici di cui al Parte_1
Doc. 2 è alimentato unicamente dal medesimo?
8) Vero che il conto corrente di da cui è stato disposto il bonifico di cui al Parte_2
Doc. 2 è alimentato unicamente dalla medesima?
9) Vero che la signora ometteva di contestare i bonifici ricevuti dai signori CP_1 Parte_1
e e le loro causali di cui al Doc. 2? Parte_2
10) Vero che in data 21.2.2017 la signora acquistava un immobile a Mandello come da CP_1
Doc. 3 che si rammostra, a ministero del Notaio ? Persona_1
11) Vero che per l'acquisto dell'immobile di Mandello la signora utilizzava i denari CP_1 prestati dal sig. Parte_1
12) Vero che la signora pagava il Notaio grazie ai denari versati dalla CP_1 Persona_1 signora Parte_2
13) Vero che a partire dal 2009 e sino al 2017 la coppia formata dalla signora e Controparte_1 dal sig. ha vissuto a Lecco presso l'immobile sito in Via Galilei 13/b di Controparte_2 proprietà del sig. Parte_1
14) Vero che dal 2009 al 2017 il sig. pagava le utenze del proprio Parte_1 immobile sito in Lecco, Via Galilei 13/b anche in riferimento all'appartamento occupato dal padre e da sua moglie come da Doc. 7 che si rammostra al Controparte_2 Controparte_1 teste?
15) Vero che per il periodo in cui i signori e hanno abitato Controparte_2 Controparte_1 presso l'immobile di in via Galilei 13, essi hanno corrisposto un canone Parte_1
e/o un'indennità al sig. per l'occupazione? Parte_1
16) Vero che per costruire gli immobili di Via Galilei 13, chiedeva un mutuo Parte_1 bancario presso Banca Intesa?
17) Vero che Banca Intesa riferiva che per rilasciare il mutuo richiesto da Parte_1
l'istituto abbisognava di garanzie immobiliari?
18) Vero che al fine di vedersi concedere il mutuo da Banca Intesa Parte_1 chiedeva al padre di cointestare il mutuo insieme a lui mettendo a garanzia l'immobile di Lecco,
Via Galilei 15, di proprietà del sig. Controparte_2
pagina 3 di 17 19) Vero che nell'anno 2006 acconsentiva alla richiesta del figlio Controparte_2 Parte_1
e cointestava con lui il mutuo bancario, mettendo a garanzia il proprio immobile di Lecco, Via
Galileo 15 come da Doc. 6 che si rammostra?
20) Vero che nel 2011 alla vendita del proprio immobile di Lecco, Via Galilei 15, il sig. CP_2 destinava € 88.500,00 alla banca mutuante?
[...]
21) Vero che alla data di vendita del proprio appartamento di Lecco Via Galilei 15, il sig. viveva già da due anni presso l'immobile del figlio in Via Galilei Controparte_2 Parte_1
13, unitamente alla moglie signora Controparte_1
22) Vero che, nel 2011 il sig. e la signora erano intenzionati a Controparte_2 Controparte_1 rimanere in quella casa ancora per diversi anni?
23) Vero che in ragione di quanto precede, nel 2011 il sig. si accordava con il Controparte_2 figlio e insieme decidevano che avrebbero regolamentato eventuali rapporti Parte_1 dare/avere all'esito della permanenza dei signori presso Parte_4
l'immobile del figlio?
24) Vero che i signori rimanevano a vivere presso l'immobile Parte_4 del figlio fino al 2017?
25) Vero che, all'esito del periodo di permanenza dei signori Parte_4 presso l'immobile di , i signori e si confrontavano e Parte_1 CP_2 Parte_1 insieme valutavano che la somma di € 88.500,00 appariva congrua per il periodo di occupazione, comprensivo del pagamento delle utenze e anche delle somme che aveva medio Parte_1 tempore destinato a sua madre signora in luogo del papà , il quale vi era Persona_2 CP_2 tenuto in forza degli obblighi di cui al divorzio?
26) Vero che nell'anno 2019, in uno dei giorni in cui il sig. stava aiutando Parte_1 il padre ad asportare i propri effetti personali dall'immobile di Mandello, in seguito alla separazione di fatto tra i signori chiedeva a Parte_4 Parte_1 quest'ultima quando gli avrebbe restituito i soldi che le aveva prestato per l'acquisto della casa?
27) Vero che alla richiesta di restituzione del denaro di cui al capitolo che precede, la signora replicava negativamente, indirizzando un insulto verso il sig. CP_1 Parte_1
28) Vero che il sig. ha più volte richiesto alla signora di provvedere Controparte_2 CP_1 alla restituzione dei prestiti alla medesima erogati dai signori e Parte_1 Parte_2
29) Vero che la signora si manifestava indisponibile a restituire le somme prestatele dai CP_1 signori e Parte_1 Parte_2
30) Vero che la signora ometteva di restituire ai signori e CP_1 Parte_1 Parte_2
i prestiti da questi effettuati?
[...]
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova che precedono:
- il sig. residente in [...]. Tes_1
pagina 4 di 17 Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dalla convenuta nonché all'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi formulata della convenuta;
nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta sui medesimi, con i testi già indicati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2.”
Per “ogni contraria istanza e deduzione disattesa, Controparte_1
in via preliminare: relativamente alla domanda proposta dalla NOa Parte_2 dichiarare la propria incompetenza per valore;
nel merito: respingere le domande proposte dai ricorrenti e Parte_1 Pt_2 nei confronti della NOa in quanto infondate in fatto e diritto per i
[...] Controparte_1 motivi di cui in narrativa;
in subordine: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della NOa rispetto Controparte_1 alle domande proposte dai NOi e Parte_1 Parte_2
in subordine : nel caso in cui si ritengano fondate le domande proposte dai NOi
[...]
e condannare il NO quale terzo legittimato Parte_1 Parte_2 Controparte_2 passivo cui vanno estese le domande formulate nei confronti della NOa a Controparte_1 pagare ai ricorrenti quanto richiesto dai medesimi;
in estremo subordine: nell'ipotesi in cui si ritenga di accogliere la domanda svolta dal NO
nei confronti della NOa condannare il NO Parte_1 Controparte_1 CP_2
a manlevare e tenere indenne la resistente dalle conseguenze della condanna;
[...]
con condanna dei ricorrenti alle spese e compensi professionali, eventualmente anche del terzo chiamato;
con condanna del terzo chiamato alle spese e compensi;
con condanna dei ricorrenti e del terzo chiamato al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c.. in via istruttoria, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere della prova si chiede di essere ammessi a provare per resti e per interrogatorio formale dei NOi Parte_1
e le circostanze di cui ai seguenti capitoli: Controparte_2
1. Vero che il NO allorché si riferiva alla casa di Via G. Galilei n. 13/B Controparte_2 dichiarava che era la sua casa;
2. Vero che il NO ha seguito in prima persona i lavori di costruzione Controparte_2 della casa di Via G. Galilei n. 13/B dalla progettazione, alla scelta dei materiali e alla chiusura del cantiere;
3. Vero che il NO ha intrattenuto in prima persona i rapporti con lo Controparte_2 studio tecnico e con le imprese che hanno operato sul cantiere della casa di Via G. Galilei n.
13/B;
pagina 5 di 17 4. Vero che le finiture (porte, pavimenti e rivestimenti) della casa di Via G. Galilei n. 13/B, sono stati scelte dal NO;
Controparte_2
1. Vero che il documento che mi si mostra (doc. 18 fascicolo resistente) è relativo ai pavimenti e ai rivestimenti della casa di Via Galileo Galilei n. 13/B;
2. Vero che nella primavera del 2009 era stato terminato solo l'appartamento del piano terra della casa di Via G. Galilei n. 13/B (nuova casa);
3. Vero che il NO e la NOa si sono trasferiti Controparte_2 CP_1 nell'appartamento del piano terra della casa di Via G. Galilei n. 13/B (nuova casa) nella primavera del 2009;
4. Vero che nella primavera del 2009 il NO si è trasferito Parte_1 nell'appartamento di Via G. Galilei n. 15 lasciato dal padre e dalla NOa CP_1
5. Vero che l'appartamento del primo piano (mansarda) della casa di Via Galileo Galilei n.
13/B è stato terminato nel 2011;
6. Vero che il NO si è traferito nella casa di Via Galileo Galilei n. Parte_1
13/B nell'appartamento del primo piano nel 2011 dopo la vendita dell'appartamento di Via
Galileo Galilei n. 15 (doc. 32 fascicolo resistente);
7. Vero che durante la convivenza nella casa di Via Galileo Galilei n. 15, prima e in quella di Via Galileo Galilei n. 13/B poi, tra la NOa e i figli del NO CP_1 Controparte_2 sono avvenuti discussioni e litigi;
8. Vero che le cartelle cliniche di P.S. che mi vengono mostrate (doc. 19 e 19.1 fascicolo esistente) sono relative a litigi intervenuti con il NO Parte_1
9. Vero che l'elaborato planimetrico / dimostrazione grafica dei subalterni che mi si mostra (doc. n. 36 resistente) è l'esito del frazionamento dei mappali 1155 (con creazione delle particelle
2319 e 2320) e del mappale 2248 (con creazione della particella 2321) e che i frazionamenti sono stati eseguiti dal mio studio;
1. Vero che per eseguire l'incarico professionale di cui al punto precedente ho interloquito con il NO Controparte_2
2. Vero che con il frazionamento di cui al punto 14 si è ricavato un posto auto per la casa di
Via G. Galilei n. 15;
3. Vero che il posto auto per la casa di Via G. Galilei n. 15 è stato ricavato per l'appartamento del primo piano venduto ai NOi e (doc. 8 Controparte_3 Persona_3 fascicolo ricorrenti).
Si indicano a testi:
- , residente a [...], sui capitoli 1, 2 e 4 e da 6 a 12; Testimone_2
- residente a [...], sui capitoli da 1,2 e 4 e da 6 a 12; Testimone_3
pagina 6 di 17 - Geometra con studio a Lecco, Via Mentana n. 51 sui capitoli 1, e da 13 a 16; Testimone_4
Si chiede la prova per interrogatorio formale del NO e del NO Controparte_2 sui capitoli di prova indicati e sui seguenti capitoli;
Parte_1
1. Vero che il mutuo sottoscritto con Banca Intesa S.p.A. il 23 febbraio 2006 dai NOi
e prevedeva una rata mensile di circa €. 1.900,00; Controparte_2 Parte_1
2. Vero che il NO nel 2006 e nei due anni successivi disponeva di Parte_1 un reddito mensile inferiore alla rata del mutuo concesso da Intesa S.p.A. il 23 febbraio 2006;
3. Vero che l'utenza telefonica indicata sul documento n. 18 del fascicolo della resistente
(335 6602149) era in uso al NO;
Controparte_2
1. Vero che il NO ha contribuito al pagamento della casa di Mandello, Controparte_2
Piazza Indipendenza n. 2, per la somma di €. 80.000,00 mediante due bonifici rispettivamente di
€. 30.000,00 e di €. 50.000,00 provenienti dal conto intestato al figlio . Parte_1
Quanto al NO anche sui seguenti capitoli: Controparte_2
1. Vero che il bonifico da €. 2.460,12 risultante dall'estratto conto di maggio 2017 del c/c intestato alla NOa che mi si mostra (doc. 25 fascicolo resistente) era relativo a CP_1 provvigioni maturate dal sottoscritto;
2. Vero che il bonifico da €. 7.266,00 risultante dall'estratto conto di settembre del c/c intestato alla NOa che mi si mostra (doc. 25 e 33.1 fascicolo resistente) era relativo CP_1 alla vendita dell'auto Mercedes Benz classe C 320 CDI 4 Matic intestata al sottoscritto (doc. 33).
*** *** ***
Ammettersi prova contraria sui capitoli formulati da controparte con i testi indicati.
*** *** ***
Ordinare al NO ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio delle Parte_1 proprie dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2006 al 2011:
Ordinare al NO ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio delle Controparte_2 proprie dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2006 al 2011:”
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, rigettata ogni contraria Controparte_2 azione, eccezione e conclusione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
per tutti i motivi risultanti in atti e/o documenti prodotti accertare e dichiarare la legittimazione passiva della sig.ra nel presente giudizio;
Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO
pagina 7 di 17 previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra per tutte le ragioni, i fatti e i titoli di cui in narrativa e/o risultanti dai Controparte_1 documenti prodotti e anche per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra per i motivi di cui è causa;
Controparte_2 Controparte_1
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accogliere la domanda svolta in via principale dalla resistente di difetto di legittimazione passiva, con conseguente effetto di estensione automatica delle domande dei ricorrenti al sig. Controparte_2
previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, accertare che alcuna somma è stata prestata al sig. dai ricorrenti e pertanto dichiarare che nulla è dovuto dallo Controparte_2 stesso nei confronti dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
respingere tutte le domande proposte dai ricorrenti eventualmente estese nei confronti del sig. per tutte le ragioni indicate in narrativa e/o risultanti dai documenti prodotti;
Controparte_2
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accogliere la domanda di manleva proposta in via subordinata dalla sig.ra CP_1
previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, accertare e dichiarare che la manleva di cui alla scrittura si configura come mero accollo interno tra i debitori, sig. e sig.ra Pt_1
e per l'effetto dichiarare che la medesima non è opponibile ai creditori rimasti esclusi;
CP_1 anche per l'effetto condannare la sig.ra a restituire al sig. CP_1 Parte_1 eventualmente in solido con il deducente, l'importo di € 80.000,00; previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, accertare e dichiarare che la dichiarata manleva opera limitatamente al prestito concesso dal sig. alla resistente e Parte_1 dunque non è opponibile alla sig.ra ed anche per l'effetto condannare la sig.ra Parte_2
a restituire alla sig.ra l'importo di € 1.200,00; CP_1 Parte_2
IN OGNI CASO
rigettare ogni avversa eccezione, deduzione, conclusione e produzione avversaria, per le ragioni di cui in atti e/o documenti prodotti;
con vittoria di spese di giudizio, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA sulle componenti imponibili, come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
IN VIA ISTRUTTORIA
Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale dei ricorrenti e della resistente nonchè prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla narrativa preceduti dalla locuzione “Vero che” nonché sui seguenti capitoli di prova:
SULLE ELARGIZIONI IN FAVORE DELLA SIG.RA GAVRILEI
pagina 8 di 17 1. in data 10.1.2017, il sig. ha disposto un bonifico in favore della Parte_1 sig.ra dell'importo di euro 50.000,00 con causale “bonifico acquisto immobile”? Controparte_1
2. in data 10.2.2017, il sig. ha disposto un bonifico in favore della Parte_1 sig.ra dell'importo di euro 30.000,00 con causale “bonifico acquisto immobile”? Controparte_1
3. in data 21.2.2017, la sig.ra ha disposto un bonifico in favore della Parte_2 sig.ra dell'importo di euro 1.200,00 con causale “pag. notaio”? Controparte_1
4. la sig.ra ha utilizzato i denari ricevuti dai sig.ri e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e di cui ai capitoli da 1 a 3, per acquistare un immobile in Mandello del Lario e per
[...] pagare il Notaio deputato alla compravendita del predetto immobile?
5. nel periodo gennaio-febbraio 2017, la sig.ra ha ricevuto complessivi euro CP_1
81.200,00 versati in suo favore dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
6. i bonifici di cui ai capitoli 1 e 2 provenivano dal conto corrente di proprietà del sig.
Parte_1
7. il bonifico di cui al capitolo 3 proveniva dal conto corrente di proprietà della sig.ra
Parte_2
8. le entrate del conto corrente di proprietà del sig. dal quale sono Parte_1 stati erogati i bonifici di cui ai punti 1 e 2, erano ascrivibili al medesimo?
9. le entrate del conto corrente di proprietà della sig.ra dal quale è stato Parte_2 erogato il bonifico di cui al punto 3, era ascrivibile alla medesima?
10. nel corso dell'anno 2016, la sig.ra ha ricevuto sul proprio conto corrente Controparte_1 accrediti relativi a somme ascrivibili al sig. Controparte_2
11. nel corso dell'anno 2016, grazie all'aiuto economico del sig. la sig.ra Controparte_2 ha versato a parte venditrice dell'immobile di Mandello del Lario acconti per CP_1 complessivi euro 15.000,00?
12. in data 21.2.2017, la convenuta ha acquistato l'immobile di Mandello del Lario per il tramite di prestiti ricevuti dagli attori, dal terzo e dall'istituto di credito mutuante?
1. la sig.ra ha stipulato l'atto di rogito per l'acquisto di un immobile a Mandello del CP_1
Lario intestato a sé in data 21.2.2017, come da doc. 8 che si mostra ( ? CP_1
2. il sig. nel 2019 ha richiesto alla sig.ra di restituire i soldi Parte_1 CP_1 che lo stesso le aveva prestato nel 2017?
3. Nel 2019 la signora in risposta alla richiesta del sig. Controparte_1 Parte_1 di vedersi restituiti € 80.000,00 lo apostrofava con una parolaccia?
[...]
SULL'IMMOBILE DI LECCO, VIA GALILEI 13/B
pagina 9 di 17 1. il sig. a partire dal 2009 e fino alla data di conclusione dell'opera, ha Controparte_2 aiutato il figlio nella gestione del cantiere relativo ai lavori edili riguardanti Parte_1
l'immobile che l'attore stava costruendo e sito in Lecco, Via Galilei 13/b?
2. il sig. a partire dal 2009 e fino al 2017 ha abitato nell'immobile di Controparte_2 proprietà del figlio sito a Lecco, Via Galilei 13/b, unitamente alla sig.ra Parte_1 [...]
CP_1
3. il sig. a partire dal 2009 e fino al 2017 ha corrisposto un canone di Controparte_2 locazione al figlio per l'occupazione dell'immobile di sua proprietà? Parte_1
4. la sig.ra a partire dal 2009 e fino al 2017 ha corrisposto un canone di Controparte_1 locazione al sig. per l'occupazione dell'immobile di proprietà di Parte_1 quest'ultimo?
5. il sig. durante il periodo di permanenza del sig. e Parte_1 Controparte_2 della di lui moglie presso il proprio immobile, ha provveduto al pagamento delle utenze anche del loro appartamento?
6. all'interno dell'immobile sito in Lecco, Via Galilei 13/b vi era altresì la sede legale dell'attività di famiglia degli attori e del terzo chiamato?
7. nell'immobile di proprietà del sig. in Lecco, Via Galilei 13/b, dal Parte_1
2009 al 2017 c'era un solo contatore dell'energia elettrica e l'utenza era intestata a Parte_1
[...]
8. il sig. nell'anno 2016, ha aiutato il figlio nella vendita Controparte_2 Parte_1 degli appartamenti siti in Lecco, Via Galilei 13/b?
1. il sig. nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2017, ha provveduto Parte_1 al pagamento del canone di locazione dell'immobile occupato dalla sig.ra , madre del Persona_2 medesimo ed ex moglie del sig. Controparte_2
SUL SIG. Controparte_2
1. il sig. fin dall'esordio della crisi coniugale con la sig.ra Controparte_2 Controparte_1 manifestava malessere per la rottura coniugale?
2. il sig. fino al momento della pronuncia della sentenza di separazione, Controparte_2 era convinto di potersi riappacificare con la sig.ra Controparte_1
3. la crisi coniugale tra la convenuta ed il sig. avvenuta a fine 2019, ha Controparte_2 avuto ripercussioni sulla salute fisica del deducente?
4. la crisi coniugale tra la convenuta ed il sig. avvenuta a fine 2019, ha Controparte_2 avuto ripercussioni sulla salute psicologica del deducente?
5. il sig. ha sottoscritto la scrittura (doc. 12 che si mostra) in quanto era Pt_1 CP_1 convinto di potersi riappacificare con la sig.ra Controparte_1
pagina 10 di 17 6. quando il sig. ha sottoscritto la scrittura (doc. 12 che si mostra) aveva Pt_1 CP_1 necessità di liquidità posto che la convivenza con la sig.ra era divenuta Controparte_1 intollerabile?
7. il sig. ha sottoscritto la scrittura (doc. 12 che si mostra) anche in quanto Pt_1 CP_1 era convinto di dover elargire un assegno di mantenimento nei confronti della sig.ra
[...]
CP_1
8. nel periodo 2015 – 2018 vi erano segnali di rottura tra il sig. e la sig.ra Controparte_2
Controparte_1
9. il sig. ha un buon rapporto con il figlio ? Controparte_2 Parte_1
Si indicano a teste su tutti i capitoli che precedono:
. residente in [...] CP_4
. residente in [...] Tes_1
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova ex adverso articolata, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati nonché con quelli ulteriori che ci si riserva di indicare.
Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dalla convenuta nonché alle richieste istruttorie avversarie di ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolti i capitoli di controparte si richiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta, con l'escussione del teste Tes_1
e/o con i testi eventualmente ammessi dal Giudice anche sui seguenti capitoli di prova a
[...] prova contraria:
34. Vero che con riferimento alle opere di realizzazione dell'immobile sito in Lecco, via G.
Galilei n. 13/b, il sig. si interfacciava con i vari fornitori (porte, piastrelle e Controparte_2 pavimenti) per conto del figlio Parte_1
35. Vero che con riferimento alle opere di realizzazione dell'immobile sito in Lecco, via G.
Galilei n. 13/b, il sig. si era impegnato ad aiutare il figlio Controparte_2 Parte_1
[...]
36. Vero che con riferimento alle opere di realizzazione dell'immobile sito in Lecco, via G.
Galilei n. 13/b, la scelta dei materiali e degli elementi da utilizzare (porte, piastrelle e pavimenti) fu presa dal sig. Parte_1
37. Vero che nel febbraio del 2008, gli uffici della , prima siti in Controparte_5
Lecco, Via G. Galilei n. 15 venivano traferiti in Lecco, Via G. Galilei n. 15?
38. Vero che nell'ottobre del 2015, il sig. ha effettuato con la sig.ra Parte_1 un viaggio in Romania, come da doc. 18 del terzo chiamato che si mostra? CP_1
pagina 11 di 17 39. Vero che durante la convivenza tra la sig.ra ed il sig. nella casa di via G. CP_1 Pt_1
Galilei n. 15 la convenuta ha domandato all'allora marito, sig. di trasferirsi Controparte_2 presso un altro immobile a causa dei contrasti insorti con la sig.ra ? Persona_2
40. Vero che le somme di cui al bonifico di euro 2.460,12 risultante dall'estratto conto di maggio
2017 del c/c intestato alla sig.ra (doc. 25 della convenuta che si mostra) sono rimaste CP_1 nella disponibilità della convenuta?
41. Vero che le somme di cui al bonifico di euro 7.266,00 risultante dall'estratto conto di settembre del c/c intestato alla sig.ra (doc. 25 e 33.1 della convenuta che si mostra) sono CP_1 rimaste nella disponibilità della convenuta?
Si chiede, altresì, che i capitoli di prova sopra articolati a prova contraria, vengano deferiti alla convenuta ed agli attori, e in sede di interrogatorio formale. Parte_1 Parte_2
ORDINE DI ESIBIZIONE
Si chiede all'Ill.mo G.I., Dott. Colnaghi, di voler ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla sig.ra CP_1
l'esibizione dei propri conti correnti relativi al periodo gennaio 2016 – febbraio 2017, ciò ai fini esplicati nella parte in narrativa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio con ricorso ex art. 702 Parte_1 Parte_2 bis c.p.c. per ottenerne la condanna al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
81.200,00 (€ 80.000,00 in favore del primo e € 1.200,00 in favore della seconda), oltre interessi, a titolo di restituzione delle somme prestate alla convenuta per l'acquisto di un immobile sito in
Mandello del Lario, piazza Indipendenza n. 2.
Si è costituita in giudizio chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa Controparte_1 di padre degli attori e coniuge separato della convenuta, in via principale il Controparte_2 rigetto delle domande giudiziali attoree, in via subordinata la condanna del solo Controparte_2 al pagamento delle somme richieste dagli attori e proponendo, sempre in via subordinata, domanda di garanzia e di manleva nei confronti di in caso di accoglimento Controparte_2 della domanda giudiziale proposta da nei confronti della convenuta. Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_2 il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente essere ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi indicati nell'ordinanza del pagina 12 di 17 08/01/2024, da intendersi qui integralmente richiamata;
in particolare, le istanze di prova orale articolate dalle parti sono inammissibili in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti e superflue ai fini del decidere, in parte non contestate e in parte provate o da provare documentalmente, ovvero in quanto formulate in modo generico o valutativo, mentre le istanze ex art. 210 c.p.c. sono irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo confermarsi anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'eccezione di incompetenza per valore della domanda proposta da nei Parte_2 confronti di deve essere disattesa, trattandosi di domanda oggettivamente Controparte_1 connessa a quella proposta dall'attore nei confronti della medesima Parte_1 convenuta.
Entrambe le domande proposte dagli attori riguardano infatti la restituzione di somme di denaro che e affermano di avere corrisposto in favore della Parte_1 Parte_2 convenuta nel 2017 a titolo di prestito per l'acquisto di un immobile sito in Controparte_1
Mandello del Lario, piazza Indipendenza n. 2, adibito ad abitazione dei coniugi Controparte_2
– terzo chiamato e padre degli attori – e Controparte_1
Più precisamente, avrebbe corrisposto alla convenuta la somma di € Parte_1
80.000,00 poi versata da alla venditrice dell'immobile quale parte del prezzo di Controparte_1 acquisto, mentre avrebbe corrisposto alla medesima la somma Parte_2 Controparte_1 di € 1.200,00 utilizzata da quest'ultima per il pagamento delle spese notarili.
Deve pertanto ritenersi sussistente la competenza del Tribunale adito, oltre che per la domanda proposta da anche per la domanda proposta da Parte_1 Parte_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta è infondata e deve essere disattesa.
Legittimato passivo nell'azione di ripetizione è infatti il soggetto che ha ricevuto la somma;
nel caso di specie non è contestato ed è documentalmente provato che le somme di denaro di cui gli attori chiedono la restituzione sono state materialmente accreditate sul conto corrente intestato alla convenuta (doc. 2 di parte attrice) e da questa utilizzate per l'acquisto Controparte_1 dell'immobile sito in Mandello del Lario, piazza Indipendenza n. 2, con atto del 21/02/2017 e per il pagamento delle relative spese notarili (doc. 3 di parte attrice).
È parimenti documentalmente provato che le dazioni di denaro oggetto di causa siano avvenute in favore della convenuta da parte degli attori mediante i seguenti bonifici:
- bonifico di € 50.000,00 in data 10/01/2017 da parte di Parte_1
- bonifico di € 30.000,00 in data 10/02/2017 da parte di Parte_1
- bonifico di € 1.200,00 in data 21/02/2017 da parte di Parte_2
pagina 13 di 17 Le somme di denaro oggetto di causa provengono quindi da conti correnti intestati a
(per € 80.000,00) e a (per € 1.200,00). Parte_1 Parte_2
La tesi sostenuta dalla convenuta non è idonea a contrastare il dato documentale per cui si tratta di somme di denaro provenienti dagli attori e corrisposte alla convenuta.
Con riferimento alla somma corrisposta da la convenuta, negando di avere Parte_2 ricevuto somme di denaro da quest'ultima – pur risultando dal doc. 2 di parte attrice che la somma di € 1.200,00 è stata accreditata con bonifico bancario sul conto corrente intestato a
– sostiene che si tratterebbe di elargizione effettuata in realtà in favore di Controparte_1
padre di Controparte_2 Parte_2
Tuttavia, si osserva che la causale del bonifico (“pag. notaio”) contiene un chiaro riferimento alle spese notarili dell'atto del 21/02/2017, con cui l'immobile di Mandello del Lario è stato acquistato dalla sola che ne è divenuta esclusiva proprietaria, per cui Controparte_1 CP_2 non ha beneficiato di tale acquisto immobiliare.
[...]
Con riferimento invece alla somma complessiva di € 80.000,00 corrisposta da Parte_1
non è condivisibile la ricostruzione offerta dalla parte convenuta secondo cui tale
[...] somma sarebbe in verità qualificabile come appartenente al terzo chiamato Controparte_2
Tale somma, infatti, risulta essere stata ottenuta dalla vendita di un immobile sito in Lecco, via
Galilei n. 13, di proprietà esclusiva dell'attore ed è dunque di esclusiva Parte_1 spettanza di quest'ultimo.
È irrilevante in proposito la circostanza che possa avere aiutato anche Controparte_2 economicamente il figlio nella realizzazione del predetto immobile. Parte_1
Del pari è irrilevante che l'estinzione del mutuo bancario contratto nel 2006 per la costruzione dell'immobile di Lecco, via Galilei n. 13 di proprietà di sia avvenuta Parte_1 mediante versamento della somma di € 88.500,00 da parte di derivante dalla Controparte_2 vendita di unità immobiliari di sua esclusiva proprietà.
Si è trattato, infatti, di estinzione di un debito gravante, oltre che in capo a Parte_1 anche in capo a essendo il mutuo stato concluso da entrambi (cfr. doc. 6 di Controparte_2 parte attrice), per cui erano entrambi debitori nei confronti della banca mutuante.
In ogni caso, l'estinzione del mutuo contratto per la costruzione dell'immobile di proprietà di con provvista riconducibile a è circostanza che riguarda Parte_1 Controparte_2 esclusivamente i rapporti interni tra padre e figlio, non incidendo in alcun modo sul regime proprietario dell'immobile di Lecco, via Galilei n. 13.
La complessiva somma di € 80.000,00 versata nell'anno 2017 dall'attore Parte_1 in favore della convenuta è dunque riconducibile allo stesso, in quanto derivante Controparte_1 dalla vendita dell'immobile di Lecco, via Galilei n. 13, di sua esclusiva proprietà.
Le domande restitutorie sono dunque state correttamente proposte dagli attori nei confronti della convenuta.
pagina 14 di 17 La parte convenuta contesta che le dazioni di denaro siano avvenute a titolo di prestito.
Deve innanzitutto osservarsi che i bonifici effettuati dagli attori in favore della convenuta riportano tutti delle causali chiaramente ricollegabili all'operazione di acquisto dell'immobile di
Mandello del Lario in capo a (“bonifico acquisto immobile” e “pag. notaio”); Controparte_1 inoltre sono stati effettuati in data 10/01/2017, in data 10/02/2017 e in data 21/02/2017, date vicine a quella del rogito notarile (21/02/2017).
La convenuta non allega alcuna causa alternativa rispetto al mutuo per tali dazioni di denaro.
Inoltre, la stessa risulta avere sottoscritto con il terzo chiamato Controparte_1 Controparte_2 una scrittura privata datata 06/11/2019 (doc. 11 di parte convenuta) in cui è stata previsto che si sarebbe impegnato a garantire e tenere indenne “da ogni Controparte_2 Controparte_1 eventuale pretesa o richiesta che dovesse pervenirle dal figlio in relazione alla Parte_1 elargizione di cui alle premesse”, ossia la dazione della provvista per l'acquisto da parte di
[...] della proprietà dell'immobile di Mandello del Lario. CP_1
era dunque consapevole dell'esistenza di un debito nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in relazione alle somme erogate per l'acquisto dell'immobile di Mandello del Lario,
[...] avendo espressamente pattuito con un patto di manleva in caso di pretese Controparte_2 restitutorie da parte del figlio di quest'ultimo.
Dunque, posto che nel nostro ordinamento ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da una giusta causa, che nel caso di specie manca, non avendo la parte convenuta allegato l'esistenza di alcuna causa che possa giustificare le dazioni di denaro effettuate dagli attori in suo favore, devono essere accolte le domande di restituzione avanzate dagli attori.
Ad abundantiam, si osserva che la causa dello spostamento patrimoniale nel caso di specie non può essere rinvenuta nello spirito di liberalità, poiché è pacifico non intercorressero buoni rapporti tra gli attori e la convenuta;
inoltre, anche a ravvisare la causa liberale, si tratterebbe di donazione nulla per difetto della forma pubblica prescritta a pena di nullità dall'art. 782 c.c.
Non è necessaria la previa fissazione di un termine per la restituzione, essendo compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris, purché la clausola di ripetibilità ad nutum rispetti lo schema causale del mutuo e, dunque, non implichi un'esigibilità immediata del debito di restituzione (Cass., n. 28482/2024; Cass., n. 13661/2001).
Nel caso in esame, la richiesta di restituzione è stata formulata a distanza di alcuni anni dalle dazioni delle somme di denaro.
deve quindi essere condannata a restituire in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 80.000,00 e in favore di la somma di € 1.200,00, oltre interessi Parte_2 legali dal 04/09/2020, data della richiesta stragiudiziale di restituzione e costituzione in mora inviata dagli attori alla convenuta.
Giova infatti ricordare che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale,
pagina 15 di 17 ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass., sez. un., n. 15895/2019).
L'accoglimento delle domande attoree comporta l'esame della domanda di garanzia e manleva formulata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato.
Come sopra rilevato, e hanno sottoscritto in data 06/11/2019 Controparte_1 Controparte_2 una scrittura privata (doc. 11 di parte convenuta) volta a disciplinare le questioni economiche derivanti dall'acquisto dell'immobile di Mandello del Lario oggetto di causa da parte della convenuta.
In particolare, si è obbligato a garantire e tenere indenne “da Controparte_2 Controparte_1 ogni eventuale pretesa o richiesta che dovesse pervenirle dal figlio in relazione Parte_1 alla elargizione di cui alle premesse”, ossia la dazione della provvista per l'acquisto da parte di della proprietà dell'immobile di Mandello del Lario. Controparte_1
Il terzo chiamato, nel contestare la validità di tale pattuizione, evidenzia la mancata indicazione dell'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 c.c.
Deve tuttavia essere riconosciuta piena validità alla garanzia prestata da non Controparte_2 occorrendo nel caso di specie la previsione di un importo massimo garantito;
infatti, il fatto generatrice della pretesa creditoria è chiaramente individuato ed è facilmente determinabile sotto il profilo del limite quantitativo, quantomeno per relationem, trattandosi delle richieste restitutorie provenienti da in relazione alle somme di denaro elargite per Parte_1
l'acquisto dell'immobile di Mandello del Lario.
In accoglimento della domanda di garanzia formulata dalla convenuta, deve Controparte_2 essere condannato a manlevare e tenere indenne da ogni somma che quest'ultima Controparte_1 dovrà corrispondere in forza della presente sentenza in favore dell'attore a Parte_1 titolo di capitale e interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui la parte convenuta deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte attrice, mentre la parte terza chiamata deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte convenuta.
Le spese di lite si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riduzione dei valori medi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e della contenuta attività difensiva svolta, anche in considerazione dell'assenza di effettiva attività istruttoria.
Le spese di lite liquidate in favore della parte attrice devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Non sono meritevoli di accoglimento le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate dalle parti, non essendo le reciproche condotte processuali stigmatizzabili quali abuso del processo.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a restituire in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
80.000,00, oltre interessi legali dal 04/09/2020;
2) Condanna a restituire in favore di la somma di € 1.200,00, Controparte_1 Parte_2 oltre interessi legali dal 04/09/2020;
3) Condanna a manlevare e tenere indenne da ogni somma che Controparte_2 Controparte_1 quest'ultima dovrà corrispondere in forza della presente sentenza in favore di Parte_1
a titolo di capitale e interessi;
[...]
4) Condanna a rifondere in favore di e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Valentina Allegra Cogo dichiaratosi antistatario;
5) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che liquida Controparte_2 Controparte_1 in € 8.000,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Lecco, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1190/2022 promossa da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA ALLEGRA COGO C.F._2
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._3
ROGNONI
con la chiamata in causa di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERONICA Controparte_2 C.F._4
BONANOMI
CONCLUSIONI
Per e “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parte_1 Parte_2
Lecco adito, ogni avversa domanda, azione ed eccezione disattesa, previo ogni opportuno incombente, così giudicare:
NEL MERITO
In via preliminare:
Per tutte le ragioni in atti e documenti, sussistendone i presupposti, pronunciare ordinanza costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 186 bis cpc con la quale condanni la signora
[...]
a corrispondere alla signora l'importo di € 1.200,00 oltre interessi CP_1 Parte_2 dalla costituzione in mora al saldo;
In via principale:
- accertata per tutti i motivi esposti in narrativa e documenti l'avvenuta dazione di denaro in favore della signora per il complessivo importo di € 81.200,00 di cui € 80.000,00 Controparte_1 da parte del signor ed € 1.200,00 da parte della signora Parte_1 Parte_2 dichiarato altresì il diritto dei ricorrenti alla ripetizione del predetto importo per tutti i motivi meglio esposti in atti e documenti, anche per l'effetto condannare la signora Controparte_1 eventualmente in solido con il sig. alla restituzione dell'importo di € 81.200,00 Parte_3 in favore dei signori e (rispettivamente per l'importo di € Parte_1 Pt_2
80.000,00 in capo al primo ed € 1.200,00 in capo alla seconda), il tutto oltre interessi moratori od in subordine nella misura del tasso legale maturati dal dovuto al saldo;
- con condanna della signora al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc Controparte_1 nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, anche secondo equità
IN OGNI CASO
accertare e dichiarare per le causali di cui in atti e documenti prodotti che i signori e Pt_2 risultano creditori della signora per gli importi alla Parte_1 Controparte_1 medesima versati in prestito nell'anno 2017, rispettivamente pari ad € 1.200,00 e € 80.000,00, così per complessivi € 81.200,00, e/o della diversa somma anche maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo;
anche per l'effetto condannare la signora eventualmente in solido con il sig. Controparte_1
al pagamento in favore dei signori e Controparte_2 Parte_1 Pt_2 dell'importo di € 81.200,00 (rispettivamente per € 80.000,00 in favore del sig.
[...]
ed € 1.200,00 in favore della signora e/o della diversa somma Parte_1 Parte_2 anche maggiore che verrà accertata in corso di causa ed in subordine alla somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi nella misura del tasso legale maturati dal dovuto al saldo;
rigettare ogni avversa azione, deduzione, eccezione e conclusione per i titoli e motivi risultanti da atti e/o documenti prodotti;
con vittoria di spese e compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge per il presente giudizio, nonché per il giudizio sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702 bis cpc, con liquidazione al sottoscritto procuratore antistatario
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della signora e del terzo Controparte_1 chiamato nonché per testi, con i testimoni di seguito indicati, sulle seguenti Controparte_2 circostanze:
1) Vero che in data 10.1.2017 il sig. ha disposto un bonifico dal proprio Parte_1 conto di € 50.000,00 in favore della signora come da Doc. 2 che si rammostra? Controparte_1
2) Vero che in data 10.2.2017 il sig. ha disposto un bonifico dal proprio Parte_1 conto di € 30.000,00 in favore della signora come da Doc. 2 che si rammostra? Controparte_1
3) Vero che la provvista dei bonifici che precedono derivava dall'incasso del prezzo di vendita degli appartamenti del sig. siti in Lecco Via Galilei 13? Parte_1
pagina 2 di 17 4) Vero che i bonifici di cui ai capitoli che precedono avevano entrambi come causale “bonifico acquisto immobile” come da Doc. 2 che si rammostra?
5) Vero che in data 21.1.2017 la signora ha disposto un bonifico dal proprio Parte_2 conto di € 1.200,00 in favore della signora come da Doc. 2 che si rammostra? Controparte_1
6) Vero che la causale del bonifico di cui al capitolo che precede aveva come causale “pag. notaio” come da Doc. 2 che si rammostra?
7) Vero che il conto corrente di da cui sono stati disposti i bonifici di cui al Parte_1
Doc. 2 è alimentato unicamente dal medesimo?
8) Vero che il conto corrente di da cui è stato disposto il bonifico di cui al Parte_2
Doc. 2 è alimentato unicamente dalla medesima?
9) Vero che la signora ometteva di contestare i bonifici ricevuti dai signori CP_1 Parte_1
e e le loro causali di cui al Doc. 2? Parte_2
10) Vero che in data 21.2.2017 la signora acquistava un immobile a Mandello come da CP_1
Doc. 3 che si rammostra, a ministero del Notaio ? Persona_1
11) Vero che per l'acquisto dell'immobile di Mandello la signora utilizzava i denari CP_1 prestati dal sig. Parte_1
12) Vero che la signora pagava il Notaio grazie ai denari versati dalla CP_1 Persona_1 signora Parte_2
13) Vero che a partire dal 2009 e sino al 2017 la coppia formata dalla signora e Controparte_1 dal sig. ha vissuto a Lecco presso l'immobile sito in Via Galilei 13/b di Controparte_2 proprietà del sig. Parte_1
14) Vero che dal 2009 al 2017 il sig. pagava le utenze del proprio Parte_1 immobile sito in Lecco, Via Galilei 13/b anche in riferimento all'appartamento occupato dal padre e da sua moglie come da Doc. 7 che si rammostra al Controparte_2 Controparte_1 teste?
15) Vero che per il periodo in cui i signori e hanno abitato Controparte_2 Controparte_1 presso l'immobile di in via Galilei 13, essi hanno corrisposto un canone Parte_1
e/o un'indennità al sig. per l'occupazione? Parte_1
16) Vero che per costruire gli immobili di Via Galilei 13, chiedeva un mutuo Parte_1 bancario presso Banca Intesa?
17) Vero che Banca Intesa riferiva che per rilasciare il mutuo richiesto da Parte_1
l'istituto abbisognava di garanzie immobiliari?
18) Vero che al fine di vedersi concedere il mutuo da Banca Intesa Parte_1 chiedeva al padre di cointestare il mutuo insieme a lui mettendo a garanzia l'immobile di Lecco,
Via Galilei 15, di proprietà del sig. Controparte_2
pagina 3 di 17 19) Vero che nell'anno 2006 acconsentiva alla richiesta del figlio Controparte_2 Parte_1
e cointestava con lui il mutuo bancario, mettendo a garanzia il proprio immobile di Lecco, Via
Galileo 15 come da Doc. 6 che si rammostra?
20) Vero che nel 2011 alla vendita del proprio immobile di Lecco, Via Galilei 15, il sig. CP_2 destinava € 88.500,00 alla banca mutuante?
[...]
21) Vero che alla data di vendita del proprio appartamento di Lecco Via Galilei 15, il sig. viveva già da due anni presso l'immobile del figlio in Via Galilei Controparte_2 Parte_1
13, unitamente alla moglie signora Controparte_1
22) Vero che, nel 2011 il sig. e la signora erano intenzionati a Controparte_2 Controparte_1 rimanere in quella casa ancora per diversi anni?
23) Vero che in ragione di quanto precede, nel 2011 il sig. si accordava con il Controparte_2 figlio e insieme decidevano che avrebbero regolamentato eventuali rapporti Parte_1 dare/avere all'esito della permanenza dei signori presso Parte_4
l'immobile del figlio?
24) Vero che i signori rimanevano a vivere presso l'immobile Parte_4 del figlio fino al 2017?
25) Vero che, all'esito del periodo di permanenza dei signori Parte_4 presso l'immobile di , i signori e si confrontavano e Parte_1 CP_2 Parte_1 insieme valutavano che la somma di € 88.500,00 appariva congrua per il periodo di occupazione, comprensivo del pagamento delle utenze e anche delle somme che aveva medio Parte_1 tempore destinato a sua madre signora in luogo del papà , il quale vi era Persona_2 CP_2 tenuto in forza degli obblighi di cui al divorzio?
26) Vero che nell'anno 2019, in uno dei giorni in cui il sig. stava aiutando Parte_1 il padre ad asportare i propri effetti personali dall'immobile di Mandello, in seguito alla separazione di fatto tra i signori chiedeva a Parte_4 Parte_1 quest'ultima quando gli avrebbe restituito i soldi che le aveva prestato per l'acquisto della casa?
27) Vero che alla richiesta di restituzione del denaro di cui al capitolo che precede, la signora replicava negativamente, indirizzando un insulto verso il sig. CP_1 Parte_1
28) Vero che il sig. ha più volte richiesto alla signora di provvedere Controparte_2 CP_1 alla restituzione dei prestiti alla medesima erogati dai signori e Parte_1 Parte_2
29) Vero che la signora si manifestava indisponibile a restituire le somme prestatele dai CP_1 signori e Parte_1 Parte_2
30) Vero che la signora ometteva di restituire ai signori e CP_1 Parte_1 Parte_2
i prestiti da questi effettuati?
[...]
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova che precedono:
- il sig. residente in [...]. Tes_1
pagina 4 di 17 Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dalla convenuta nonché all'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi formulata della convenuta;
nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta sui medesimi, con i testi già indicati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2.”
Per “ogni contraria istanza e deduzione disattesa, Controparte_1
in via preliminare: relativamente alla domanda proposta dalla NOa Parte_2 dichiarare la propria incompetenza per valore;
nel merito: respingere le domande proposte dai ricorrenti e Parte_1 Pt_2 nei confronti della NOa in quanto infondate in fatto e diritto per i
[...] Controparte_1 motivi di cui in narrativa;
in subordine: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della NOa rispetto Controparte_1 alle domande proposte dai NOi e Parte_1 Parte_2
in subordine : nel caso in cui si ritengano fondate le domande proposte dai NOi
[...]
e condannare il NO quale terzo legittimato Parte_1 Parte_2 Controparte_2 passivo cui vanno estese le domande formulate nei confronti della NOa a Controparte_1 pagare ai ricorrenti quanto richiesto dai medesimi;
in estremo subordine: nell'ipotesi in cui si ritenga di accogliere la domanda svolta dal NO
nei confronti della NOa condannare il NO Parte_1 Controparte_1 CP_2
a manlevare e tenere indenne la resistente dalle conseguenze della condanna;
[...]
con condanna dei ricorrenti alle spese e compensi professionali, eventualmente anche del terzo chiamato;
con condanna del terzo chiamato alle spese e compensi;
con condanna dei ricorrenti e del terzo chiamato al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c.. in via istruttoria, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere della prova si chiede di essere ammessi a provare per resti e per interrogatorio formale dei NOi Parte_1
e le circostanze di cui ai seguenti capitoli: Controparte_2
1. Vero che il NO allorché si riferiva alla casa di Via G. Galilei n. 13/B Controparte_2 dichiarava che era la sua casa;
2. Vero che il NO ha seguito in prima persona i lavori di costruzione Controparte_2 della casa di Via G. Galilei n. 13/B dalla progettazione, alla scelta dei materiali e alla chiusura del cantiere;
3. Vero che il NO ha intrattenuto in prima persona i rapporti con lo Controparte_2 studio tecnico e con le imprese che hanno operato sul cantiere della casa di Via G. Galilei n.
13/B;
pagina 5 di 17 4. Vero che le finiture (porte, pavimenti e rivestimenti) della casa di Via G. Galilei n. 13/B, sono stati scelte dal NO;
Controparte_2
1. Vero che il documento che mi si mostra (doc. 18 fascicolo resistente) è relativo ai pavimenti e ai rivestimenti della casa di Via Galileo Galilei n. 13/B;
2. Vero che nella primavera del 2009 era stato terminato solo l'appartamento del piano terra della casa di Via G. Galilei n. 13/B (nuova casa);
3. Vero che il NO e la NOa si sono trasferiti Controparte_2 CP_1 nell'appartamento del piano terra della casa di Via G. Galilei n. 13/B (nuova casa) nella primavera del 2009;
4. Vero che nella primavera del 2009 il NO si è trasferito Parte_1 nell'appartamento di Via G. Galilei n. 15 lasciato dal padre e dalla NOa CP_1
5. Vero che l'appartamento del primo piano (mansarda) della casa di Via Galileo Galilei n.
13/B è stato terminato nel 2011;
6. Vero che il NO si è traferito nella casa di Via Galileo Galilei n. Parte_1
13/B nell'appartamento del primo piano nel 2011 dopo la vendita dell'appartamento di Via
Galileo Galilei n. 15 (doc. 32 fascicolo resistente);
7. Vero che durante la convivenza nella casa di Via Galileo Galilei n. 15, prima e in quella di Via Galileo Galilei n. 13/B poi, tra la NOa e i figli del NO CP_1 Controparte_2 sono avvenuti discussioni e litigi;
8. Vero che le cartelle cliniche di P.S. che mi vengono mostrate (doc. 19 e 19.1 fascicolo esistente) sono relative a litigi intervenuti con il NO Parte_1
9. Vero che l'elaborato planimetrico / dimostrazione grafica dei subalterni che mi si mostra (doc. n. 36 resistente) è l'esito del frazionamento dei mappali 1155 (con creazione delle particelle
2319 e 2320) e del mappale 2248 (con creazione della particella 2321) e che i frazionamenti sono stati eseguiti dal mio studio;
1. Vero che per eseguire l'incarico professionale di cui al punto precedente ho interloquito con il NO Controparte_2
2. Vero che con il frazionamento di cui al punto 14 si è ricavato un posto auto per la casa di
Via G. Galilei n. 15;
3. Vero che il posto auto per la casa di Via G. Galilei n. 15 è stato ricavato per l'appartamento del primo piano venduto ai NOi e (doc. 8 Controparte_3 Persona_3 fascicolo ricorrenti).
Si indicano a testi:
- , residente a [...], sui capitoli 1, 2 e 4 e da 6 a 12; Testimone_2
- residente a [...], sui capitoli da 1,2 e 4 e da 6 a 12; Testimone_3
pagina 6 di 17 - Geometra con studio a Lecco, Via Mentana n. 51 sui capitoli 1, e da 13 a 16; Testimone_4
Si chiede la prova per interrogatorio formale del NO e del NO Controparte_2 sui capitoli di prova indicati e sui seguenti capitoli;
Parte_1
1. Vero che il mutuo sottoscritto con Banca Intesa S.p.A. il 23 febbraio 2006 dai NOi
e prevedeva una rata mensile di circa €. 1.900,00; Controparte_2 Parte_1
2. Vero che il NO nel 2006 e nei due anni successivi disponeva di Parte_1 un reddito mensile inferiore alla rata del mutuo concesso da Intesa S.p.A. il 23 febbraio 2006;
3. Vero che l'utenza telefonica indicata sul documento n. 18 del fascicolo della resistente
(335 6602149) era in uso al NO;
Controparte_2
1. Vero che il NO ha contribuito al pagamento della casa di Mandello, Controparte_2
Piazza Indipendenza n. 2, per la somma di €. 80.000,00 mediante due bonifici rispettivamente di
€. 30.000,00 e di €. 50.000,00 provenienti dal conto intestato al figlio . Parte_1
Quanto al NO anche sui seguenti capitoli: Controparte_2
1. Vero che il bonifico da €. 2.460,12 risultante dall'estratto conto di maggio 2017 del c/c intestato alla NOa che mi si mostra (doc. 25 fascicolo resistente) era relativo a CP_1 provvigioni maturate dal sottoscritto;
2. Vero che il bonifico da €. 7.266,00 risultante dall'estratto conto di settembre del c/c intestato alla NOa che mi si mostra (doc. 25 e 33.1 fascicolo resistente) era relativo CP_1 alla vendita dell'auto Mercedes Benz classe C 320 CDI 4 Matic intestata al sottoscritto (doc. 33).
*** *** ***
Ammettersi prova contraria sui capitoli formulati da controparte con i testi indicati.
*** *** ***
Ordinare al NO ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio delle Parte_1 proprie dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2006 al 2011:
Ordinare al NO ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio delle Controparte_2 proprie dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2006 al 2011:”
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, rigettata ogni contraria Controparte_2 azione, eccezione e conclusione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
per tutti i motivi risultanti in atti e/o documenti prodotti accertare e dichiarare la legittimazione passiva della sig.ra nel presente giudizio;
Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO
pagina 7 di 17 previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra per tutte le ragioni, i fatti e i titoli di cui in narrativa e/o risultanti dai Controparte_1 documenti prodotti e anche per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra per i motivi di cui è causa;
Controparte_2 Controparte_1
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accogliere la domanda svolta in via principale dalla resistente di difetto di legittimazione passiva, con conseguente effetto di estensione automatica delle domande dei ricorrenti al sig. Controparte_2
previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, accertare che alcuna somma è stata prestata al sig. dai ricorrenti e pertanto dichiarare che nulla è dovuto dallo Controparte_2 stesso nei confronti dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
respingere tutte le domande proposte dai ricorrenti eventualmente estese nei confronti del sig. per tutte le ragioni indicate in narrativa e/o risultanti dai documenti prodotti;
Controparte_2
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accogliere la domanda di manleva proposta in via subordinata dalla sig.ra CP_1
previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, accertare e dichiarare che la manleva di cui alla scrittura si configura come mero accollo interno tra i debitori, sig. e sig.ra Pt_1
e per l'effetto dichiarare che la medesima non è opponibile ai creditori rimasti esclusi;
CP_1 anche per l'effetto condannare la sig.ra a restituire al sig. CP_1 Parte_1 eventualmente in solido con il deducente, l'importo di € 80.000,00; previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, accertare e dichiarare che la dichiarata manleva opera limitatamente al prestito concesso dal sig. alla resistente e Parte_1 dunque non è opponibile alla sig.ra ed anche per l'effetto condannare la sig.ra Parte_2
a restituire alla sig.ra l'importo di € 1.200,00; CP_1 Parte_2
IN OGNI CASO
rigettare ogni avversa eccezione, deduzione, conclusione e produzione avversaria, per le ragioni di cui in atti e/o documenti prodotti;
con vittoria di spese di giudizio, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA sulle componenti imponibili, come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
IN VIA ISTRUTTORIA
Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale dei ricorrenti e della resistente nonchè prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla narrativa preceduti dalla locuzione “Vero che” nonché sui seguenti capitoli di prova:
SULLE ELARGIZIONI IN FAVORE DELLA SIG.RA GAVRILEI
pagina 8 di 17 1. in data 10.1.2017, il sig. ha disposto un bonifico in favore della Parte_1 sig.ra dell'importo di euro 50.000,00 con causale “bonifico acquisto immobile”? Controparte_1
2. in data 10.2.2017, il sig. ha disposto un bonifico in favore della Parte_1 sig.ra dell'importo di euro 30.000,00 con causale “bonifico acquisto immobile”? Controparte_1
3. in data 21.2.2017, la sig.ra ha disposto un bonifico in favore della Parte_2 sig.ra dell'importo di euro 1.200,00 con causale “pag. notaio”? Controparte_1
4. la sig.ra ha utilizzato i denari ricevuti dai sig.ri e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e di cui ai capitoli da 1 a 3, per acquistare un immobile in Mandello del Lario e per
[...] pagare il Notaio deputato alla compravendita del predetto immobile?
5. nel periodo gennaio-febbraio 2017, la sig.ra ha ricevuto complessivi euro CP_1
81.200,00 versati in suo favore dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
6. i bonifici di cui ai capitoli 1 e 2 provenivano dal conto corrente di proprietà del sig.
Parte_1
7. il bonifico di cui al capitolo 3 proveniva dal conto corrente di proprietà della sig.ra
Parte_2
8. le entrate del conto corrente di proprietà del sig. dal quale sono Parte_1 stati erogati i bonifici di cui ai punti 1 e 2, erano ascrivibili al medesimo?
9. le entrate del conto corrente di proprietà della sig.ra dal quale è stato Parte_2 erogato il bonifico di cui al punto 3, era ascrivibile alla medesima?
10. nel corso dell'anno 2016, la sig.ra ha ricevuto sul proprio conto corrente Controparte_1 accrediti relativi a somme ascrivibili al sig. Controparte_2
11. nel corso dell'anno 2016, grazie all'aiuto economico del sig. la sig.ra Controparte_2 ha versato a parte venditrice dell'immobile di Mandello del Lario acconti per CP_1 complessivi euro 15.000,00?
12. in data 21.2.2017, la convenuta ha acquistato l'immobile di Mandello del Lario per il tramite di prestiti ricevuti dagli attori, dal terzo e dall'istituto di credito mutuante?
1. la sig.ra ha stipulato l'atto di rogito per l'acquisto di un immobile a Mandello del CP_1
Lario intestato a sé in data 21.2.2017, come da doc. 8 che si mostra ( ? CP_1
2. il sig. nel 2019 ha richiesto alla sig.ra di restituire i soldi Parte_1 CP_1 che lo stesso le aveva prestato nel 2017?
3. Nel 2019 la signora in risposta alla richiesta del sig. Controparte_1 Parte_1 di vedersi restituiti € 80.000,00 lo apostrofava con una parolaccia?
[...]
SULL'IMMOBILE DI LECCO, VIA GALILEI 13/B
pagina 9 di 17 1. il sig. a partire dal 2009 e fino alla data di conclusione dell'opera, ha Controparte_2 aiutato il figlio nella gestione del cantiere relativo ai lavori edili riguardanti Parte_1
l'immobile che l'attore stava costruendo e sito in Lecco, Via Galilei 13/b?
2. il sig. a partire dal 2009 e fino al 2017 ha abitato nell'immobile di Controparte_2 proprietà del figlio sito a Lecco, Via Galilei 13/b, unitamente alla sig.ra Parte_1 [...]
CP_1
3. il sig. a partire dal 2009 e fino al 2017 ha corrisposto un canone di Controparte_2 locazione al figlio per l'occupazione dell'immobile di sua proprietà? Parte_1
4. la sig.ra a partire dal 2009 e fino al 2017 ha corrisposto un canone di Controparte_1 locazione al sig. per l'occupazione dell'immobile di proprietà di Parte_1 quest'ultimo?
5. il sig. durante il periodo di permanenza del sig. e Parte_1 Controparte_2 della di lui moglie presso il proprio immobile, ha provveduto al pagamento delle utenze anche del loro appartamento?
6. all'interno dell'immobile sito in Lecco, Via Galilei 13/b vi era altresì la sede legale dell'attività di famiglia degli attori e del terzo chiamato?
7. nell'immobile di proprietà del sig. in Lecco, Via Galilei 13/b, dal Parte_1
2009 al 2017 c'era un solo contatore dell'energia elettrica e l'utenza era intestata a Parte_1
[...]
8. il sig. nell'anno 2016, ha aiutato il figlio nella vendita Controparte_2 Parte_1 degli appartamenti siti in Lecco, Via Galilei 13/b?
1. il sig. nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2017, ha provveduto Parte_1 al pagamento del canone di locazione dell'immobile occupato dalla sig.ra , madre del Persona_2 medesimo ed ex moglie del sig. Controparte_2
SUL SIG. Controparte_2
1. il sig. fin dall'esordio della crisi coniugale con la sig.ra Controparte_2 Controparte_1 manifestava malessere per la rottura coniugale?
2. il sig. fino al momento della pronuncia della sentenza di separazione, Controparte_2 era convinto di potersi riappacificare con la sig.ra Controparte_1
3. la crisi coniugale tra la convenuta ed il sig. avvenuta a fine 2019, ha Controparte_2 avuto ripercussioni sulla salute fisica del deducente?
4. la crisi coniugale tra la convenuta ed il sig. avvenuta a fine 2019, ha Controparte_2 avuto ripercussioni sulla salute psicologica del deducente?
5. il sig. ha sottoscritto la scrittura (doc. 12 che si mostra) in quanto era Pt_1 CP_1 convinto di potersi riappacificare con la sig.ra Controparte_1
pagina 10 di 17 6. quando il sig. ha sottoscritto la scrittura (doc. 12 che si mostra) aveva Pt_1 CP_1 necessità di liquidità posto che la convivenza con la sig.ra era divenuta Controparte_1 intollerabile?
7. il sig. ha sottoscritto la scrittura (doc. 12 che si mostra) anche in quanto Pt_1 CP_1 era convinto di dover elargire un assegno di mantenimento nei confronti della sig.ra
[...]
CP_1
8. nel periodo 2015 – 2018 vi erano segnali di rottura tra il sig. e la sig.ra Controparte_2
Controparte_1
9. il sig. ha un buon rapporto con il figlio ? Controparte_2 Parte_1
Si indicano a teste su tutti i capitoli che precedono:
. residente in [...] CP_4
. residente in [...] Tes_1
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova ex adverso articolata, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati nonché con quelli ulteriori che ci si riserva di indicare.
Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dalla convenuta nonché alle richieste istruttorie avversarie di ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolti i capitoli di controparte si richiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta, con l'escussione del teste Tes_1
e/o con i testi eventualmente ammessi dal Giudice anche sui seguenti capitoli di prova a
[...] prova contraria:
34. Vero che con riferimento alle opere di realizzazione dell'immobile sito in Lecco, via G.
Galilei n. 13/b, il sig. si interfacciava con i vari fornitori (porte, piastrelle e Controparte_2 pavimenti) per conto del figlio Parte_1
35. Vero che con riferimento alle opere di realizzazione dell'immobile sito in Lecco, via G.
Galilei n. 13/b, il sig. si era impegnato ad aiutare il figlio Controparte_2 Parte_1
[...]
36. Vero che con riferimento alle opere di realizzazione dell'immobile sito in Lecco, via G.
Galilei n. 13/b, la scelta dei materiali e degli elementi da utilizzare (porte, piastrelle e pavimenti) fu presa dal sig. Parte_1
37. Vero che nel febbraio del 2008, gli uffici della , prima siti in Controparte_5
Lecco, Via G. Galilei n. 15 venivano traferiti in Lecco, Via G. Galilei n. 15?
38. Vero che nell'ottobre del 2015, il sig. ha effettuato con la sig.ra Parte_1 un viaggio in Romania, come da doc. 18 del terzo chiamato che si mostra? CP_1
pagina 11 di 17 39. Vero che durante la convivenza tra la sig.ra ed il sig. nella casa di via G. CP_1 Pt_1
Galilei n. 15 la convenuta ha domandato all'allora marito, sig. di trasferirsi Controparte_2 presso un altro immobile a causa dei contrasti insorti con la sig.ra ? Persona_2
40. Vero che le somme di cui al bonifico di euro 2.460,12 risultante dall'estratto conto di maggio
2017 del c/c intestato alla sig.ra (doc. 25 della convenuta che si mostra) sono rimaste CP_1 nella disponibilità della convenuta?
41. Vero che le somme di cui al bonifico di euro 7.266,00 risultante dall'estratto conto di settembre del c/c intestato alla sig.ra (doc. 25 e 33.1 della convenuta che si mostra) sono CP_1 rimaste nella disponibilità della convenuta?
Si chiede, altresì, che i capitoli di prova sopra articolati a prova contraria, vengano deferiti alla convenuta ed agli attori, e in sede di interrogatorio formale. Parte_1 Parte_2
ORDINE DI ESIBIZIONE
Si chiede all'Ill.mo G.I., Dott. Colnaghi, di voler ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla sig.ra CP_1
l'esibizione dei propri conti correnti relativi al periodo gennaio 2016 – febbraio 2017, ciò ai fini esplicati nella parte in narrativa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio con ricorso ex art. 702 Parte_1 Parte_2 bis c.p.c. per ottenerne la condanna al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
81.200,00 (€ 80.000,00 in favore del primo e € 1.200,00 in favore della seconda), oltre interessi, a titolo di restituzione delle somme prestate alla convenuta per l'acquisto di un immobile sito in
Mandello del Lario, piazza Indipendenza n. 2.
Si è costituita in giudizio chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa Controparte_1 di padre degli attori e coniuge separato della convenuta, in via principale il Controparte_2 rigetto delle domande giudiziali attoree, in via subordinata la condanna del solo Controparte_2 al pagamento delle somme richieste dagli attori e proponendo, sempre in via subordinata, domanda di garanzia e di manleva nei confronti di in caso di accoglimento Controparte_2 della domanda giudiziale proposta da nei confronti della convenuta. Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_2 il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente essere ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi indicati nell'ordinanza del pagina 12 di 17 08/01/2024, da intendersi qui integralmente richiamata;
in particolare, le istanze di prova orale articolate dalle parti sono inammissibili in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti e superflue ai fini del decidere, in parte non contestate e in parte provate o da provare documentalmente, ovvero in quanto formulate in modo generico o valutativo, mentre le istanze ex art. 210 c.p.c. sono irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo confermarsi anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'eccezione di incompetenza per valore della domanda proposta da nei Parte_2 confronti di deve essere disattesa, trattandosi di domanda oggettivamente Controparte_1 connessa a quella proposta dall'attore nei confronti della medesima Parte_1 convenuta.
Entrambe le domande proposte dagli attori riguardano infatti la restituzione di somme di denaro che e affermano di avere corrisposto in favore della Parte_1 Parte_2 convenuta nel 2017 a titolo di prestito per l'acquisto di un immobile sito in Controparte_1
Mandello del Lario, piazza Indipendenza n. 2, adibito ad abitazione dei coniugi Controparte_2
– terzo chiamato e padre degli attori – e Controparte_1
Più precisamente, avrebbe corrisposto alla convenuta la somma di € Parte_1
80.000,00 poi versata da alla venditrice dell'immobile quale parte del prezzo di Controparte_1 acquisto, mentre avrebbe corrisposto alla medesima la somma Parte_2 Controparte_1 di € 1.200,00 utilizzata da quest'ultima per il pagamento delle spese notarili.
Deve pertanto ritenersi sussistente la competenza del Tribunale adito, oltre che per la domanda proposta da anche per la domanda proposta da Parte_1 Parte_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta è infondata e deve essere disattesa.
Legittimato passivo nell'azione di ripetizione è infatti il soggetto che ha ricevuto la somma;
nel caso di specie non è contestato ed è documentalmente provato che le somme di denaro di cui gli attori chiedono la restituzione sono state materialmente accreditate sul conto corrente intestato alla convenuta (doc. 2 di parte attrice) e da questa utilizzate per l'acquisto Controparte_1 dell'immobile sito in Mandello del Lario, piazza Indipendenza n. 2, con atto del 21/02/2017 e per il pagamento delle relative spese notarili (doc. 3 di parte attrice).
È parimenti documentalmente provato che le dazioni di denaro oggetto di causa siano avvenute in favore della convenuta da parte degli attori mediante i seguenti bonifici:
- bonifico di € 50.000,00 in data 10/01/2017 da parte di Parte_1
- bonifico di € 30.000,00 in data 10/02/2017 da parte di Parte_1
- bonifico di € 1.200,00 in data 21/02/2017 da parte di Parte_2
pagina 13 di 17 Le somme di denaro oggetto di causa provengono quindi da conti correnti intestati a
(per € 80.000,00) e a (per € 1.200,00). Parte_1 Parte_2
La tesi sostenuta dalla convenuta non è idonea a contrastare il dato documentale per cui si tratta di somme di denaro provenienti dagli attori e corrisposte alla convenuta.
Con riferimento alla somma corrisposta da la convenuta, negando di avere Parte_2 ricevuto somme di denaro da quest'ultima – pur risultando dal doc. 2 di parte attrice che la somma di € 1.200,00 è stata accreditata con bonifico bancario sul conto corrente intestato a
– sostiene che si tratterebbe di elargizione effettuata in realtà in favore di Controparte_1
padre di Controparte_2 Parte_2
Tuttavia, si osserva che la causale del bonifico (“pag. notaio”) contiene un chiaro riferimento alle spese notarili dell'atto del 21/02/2017, con cui l'immobile di Mandello del Lario è stato acquistato dalla sola che ne è divenuta esclusiva proprietaria, per cui Controparte_1 CP_2 non ha beneficiato di tale acquisto immobiliare.
[...]
Con riferimento invece alla somma complessiva di € 80.000,00 corrisposta da Parte_1
non è condivisibile la ricostruzione offerta dalla parte convenuta secondo cui tale
[...] somma sarebbe in verità qualificabile come appartenente al terzo chiamato Controparte_2
Tale somma, infatti, risulta essere stata ottenuta dalla vendita di un immobile sito in Lecco, via
Galilei n. 13, di proprietà esclusiva dell'attore ed è dunque di esclusiva Parte_1 spettanza di quest'ultimo.
È irrilevante in proposito la circostanza che possa avere aiutato anche Controparte_2 economicamente il figlio nella realizzazione del predetto immobile. Parte_1
Del pari è irrilevante che l'estinzione del mutuo bancario contratto nel 2006 per la costruzione dell'immobile di Lecco, via Galilei n. 13 di proprietà di sia avvenuta Parte_1 mediante versamento della somma di € 88.500,00 da parte di derivante dalla Controparte_2 vendita di unità immobiliari di sua esclusiva proprietà.
Si è trattato, infatti, di estinzione di un debito gravante, oltre che in capo a Parte_1 anche in capo a essendo il mutuo stato concluso da entrambi (cfr. doc. 6 di Controparte_2 parte attrice), per cui erano entrambi debitori nei confronti della banca mutuante.
In ogni caso, l'estinzione del mutuo contratto per la costruzione dell'immobile di proprietà di con provvista riconducibile a è circostanza che riguarda Parte_1 Controparte_2 esclusivamente i rapporti interni tra padre e figlio, non incidendo in alcun modo sul regime proprietario dell'immobile di Lecco, via Galilei n. 13.
La complessiva somma di € 80.000,00 versata nell'anno 2017 dall'attore Parte_1 in favore della convenuta è dunque riconducibile allo stesso, in quanto derivante Controparte_1 dalla vendita dell'immobile di Lecco, via Galilei n. 13, di sua esclusiva proprietà.
Le domande restitutorie sono dunque state correttamente proposte dagli attori nei confronti della convenuta.
pagina 14 di 17 La parte convenuta contesta che le dazioni di denaro siano avvenute a titolo di prestito.
Deve innanzitutto osservarsi che i bonifici effettuati dagli attori in favore della convenuta riportano tutti delle causali chiaramente ricollegabili all'operazione di acquisto dell'immobile di
Mandello del Lario in capo a (“bonifico acquisto immobile” e “pag. notaio”); Controparte_1 inoltre sono stati effettuati in data 10/01/2017, in data 10/02/2017 e in data 21/02/2017, date vicine a quella del rogito notarile (21/02/2017).
La convenuta non allega alcuna causa alternativa rispetto al mutuo per tali dazioni di denaro.
Inoltre, la stessa risulta avere sottoscritto con il terzo chiamato Controparte_1 Controparte_2 una scrittura privata datata 06/11/2019 (doc. 11 di parte convenuta) in cui è stata previsto che si sarebbe impegnato a garantire e tenere indenne “da ogni Controparte_2 Controparte_1 eventuale pretesa o richiesta che dovesse pervenirle dal figlio in relazione alla Parte_1 elargizione di cui alle premesse”, ossia la dazione della provvista per l'acquisto da parte di
[...] della proprietà dell'immobile di Mandello del Lario. CP_1
era dunque consapevole dell'esistenza di un debito nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in relazione alle somme erogate per l'acquisto dell'immobile di Mandello del Lario,
[...] avendo espressamente pattuito con un patto di manleva in caso di pretese Controparte_2 restitutorie da parte del figlio di quest'ultimo.
Dunque, posto che nel nostro ordinamento ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da una giusta causa, che nel caso di specie manca, non avendo la parte convenuta allegato l'esistenza di alcuna causa che possa giustificare le dazioni di denaro effettuate dagli attori in suo favore, devono essere accolte le domande di restituzione avanzate dagli attori.
Ad abundantiam, si osserva che la causa dello spostamento patrimoniale nel caso di specie non può essere rinvenuta nello spirito di liberalità, poiché è pacifico non intercorressero buoni rapporti tra gli attori e la convenuta;
inoltre, anche a ravvisare la causa liberale, si tratterebbe di donazione nulla per difetto della forma pubblica prescritta a pena di nullità dall'art. 782 c.c.
Non è necessaria la previa fissazione di un termine per la restituzione, essendo compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris, purché la clausola di ripetibilità ad nutum rispetti lo schema causale del mutuo e, dunque, non implichi un'esigibilità immediata del debito di restituzione (Cass., n. 28482/2024; Cass., n. 13661/2001).
Nel caso in esame, la richiesta di restituzione è stata formulata a distanza di alcuni anni dalle dazioni delle somme di denaro.
deve quindi essere condannata a restituire in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 80.000,00 e in favore di la somma di € 1.200,00, oltre interessi Parte_2 legali dal 04/09/2020, data della richiesta stragiudiziale di restituzione e costituzione in mora inviata dagli attori alla convenuta.
Giova infatti ricordare che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale,
pagina 15 di 17 ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass., sez. un., n. 15895/2019).
L'accoglimento delle domande attoree comporta l'esame della domanda di garanzia e manleva formulata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato.
Come sopra rilevato, e hanno sottoscritto in data 06/11/2019 Controparte_1 Controparte_2 una scrittura privata (doc. 11 di parte convenuta) volta a disciplinare le questioni economiche derivanti dall'acquisto dell'immobile di Mandello del Lario oggetto di causa da parte della convenuta.
In particolare, si è obbligato a garantire e tenere indenne “da Controparte_2 Controparte_1 ogni eventuale pretesa o richiesta che dovesse pervenirle dal figlio in relazione Parte_1 alla elargizione di cui alle premesse”, ossia la dazione della provvista per l'acquisto da parte di della proprietà dell'immobile di Mandello del Lario. Controparte_1
Il terzo chiamato, nel contestare la validità di tale pattuizione, evidenzia la mancata indicazione dell'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 c.c.
Deve tuttavia essere riconosciuta piena validità alla garanzia prestata da non Controparte_2 occorrendo nel caso di specie la previsione di un importo massimo garantito;
infatti, il fatto generatrice della pretesa creditoria è chiaramente individuato ed è facilmente determinabile sotto il profilo del limite quantitativo, quantomeno per relationem, trattandosi delle richieste restitutorie provenienti da in relazione alle somme di denaro elargite per Parte_1
l'acquisto dell'immobile di Mandello del Lario.
In accoglimento della domanda di garanzia formulata dalla convenuta, deve Controparte_2 essere condannato a manlevare e tenere indenne da ogni somma che quest'ultima Controparte_1 dovrà corrispondere in forza della presente sentenza in favore dell'attore a Parte_1 titolo di capitale e interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui la parte convenuta deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte attrice, mentre la parte terza chiamata deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte convenuta.
Le spese di lite si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riduzione dei valori medi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e della contenuta attività difensiva svolta, anche in considerazione dell'assenza di effettiva attività istruttoria.
Le spese di lite liquidate in favore della parte attrice devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Non sono meritevoli di accoglimento le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate dalle parti, non essendo le reciproche condotte processuali stigmatizzabili quali abuso del processo.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a restituire in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
80.000,00, oltre interessi legali dal 04/09/2020;
2) Condanna a restituire in favore di la somma di € 1.200,00, Controparte_1 Parte_2 oltre interessi legali dal 04/09/2020;
3) Condanna a manlevare e tenere indenne da ogni somma che Controparte_2 Controparte_1 quest'ultima dovrà corrispondere in forza della presente sentenza in favore di Parte_1
a titolo di capitale e interessi;
[...]
4) Condanna a rifondere in favore di e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Valentina Allegra Cogo dichiaratosi antistatario;
5) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che liquida Controparte_2 Controparte_1 in € 8.000,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Lecco, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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