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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/12/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2722/2024 R.A.C.L., promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Biella, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giovanni Rinaldi che, che, assieme gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e
OL AM, lo difende e rappresenta per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore, difeso Controparte_1 CP_2 per delega allegata al ricorso introduttivo dalla dott.ssa dal dott. Paolo Atzori e CP_3 dal dott. Gabriele Angelo Camboni, dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari CP_1 presso la , Controparte_4 Controparte_5
,
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30 agosto 2024, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il Controparte_1
per accertare e dichiarare il proprio al riconoscimento del proprio diritto a percepire la
[...] retribuzione professionale docenti (di seguito anche R.P.D.), di cui all'art. 7 del C.C.N.L.
Comparto Scuola del 15 marzo 2001 per l'anno scolastico 2021/2022.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in qualità di docente a tempo determinato in forza di plurimi Controparte_1 contratti di supplenza temporanea per l'anno scolastico 2021/2022 e di non aver mai percepito la somma di euro 174,50 lordi mensili di cui dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo
2001 e successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei contratti successivi del medesimo Comparto, relativo alla c.d. retribuzione professionale docenti.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano l'assegnazione della retribuzione professionale docenti, e, in particolare, l'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 pagina 1 di 6 marzo 2001, l'art. all'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999 quest'ultimo al fine della individuazione delle modalità di corresponsione e calcolo dell'emolumento, oltre ad aver fatto riferimento all'art. 81 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e all'art. 83 del C.C.N.L. del 29 novembre
2007 che hanno previsto che la R.P.D. sia inclusa nel calcolo del TFR.
Ha, inoltre, osservato come la mancata equiparazione dei docenti con incarichi brevi e saltuari agli insegnanti assunti a tempo indeterminato sia una violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del d.lgs. 368 del 2001 e di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, oltre che in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999/70/CEE.
Parte attrice ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015 del 27 luglio 2018 e la più recente ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020 per le quali la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato e determinato in applicazione del principio di non discriminazione previsto anche dalla normativa eurounitaria.
Ha, dunque, concluso affermando che la mancata equiparazione del personale docente a tempo determinato al personale a tempo indeterminato ai fini dell'erogazione dell'emolumento comporti l'inadempimento contrattuale del , in violazione della disciplina pattizia, oltre a essere in CP_1 contrasto con i principi nazionali e comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, richiamate nel ricorso.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha resistito alla domanda. CP_1
Ha ritenuto che, in base alle stesse disposizioni della contrattazione collettiva citate dalla controparte, la R.P.D. non debba essere corrisposta ai docenti destinatari di incarichi di supplenze brevi e temporanee, la cui attività si differenzierebbe da quella dei docenti a tempo indeterminato o annuali in quanto non parteciperebbero al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
Ha quindi rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente, nell'anno scolastico oggetto della domanda, ha prestato servizio in virtù di più contratti a tempo determinato non fino al 30 giugno, ma fino al 9 giugno 2022, come da stato matricolare allegato al ricorso (vedi doc. n. 1 di parte ricorrente).
La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. pagina 2 di 6 In proposito possono essere qui recepite le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n. 1288/2024, est. dott.
RE ER che si richiamano anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c.).
4. Deve rilevarsi, come già evidenziato in diverse pronunce anche di questa Sezione, che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare, di per sé sola, motivo per escludere i docenti c.d. precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della retribuzione professionale docenti.
In particolare, la retribuzione professionale docenti (di seguito anche solo R.P.D.) costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del
Comparto Scuola del 15 marzo 2001.
L'art. 7, comma 1, del citato C.C.N.L. ha infatti stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, e, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che, in materia di retribuzione professionale docenti, ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ., Sez. L., ordinanze n. 20015 del 27 luglio 2018 e n. 6293 del 5 marzo
2020).
La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle pagina 3 di 6 diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1 contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., ord.
n. 20015/2018 sopra richiamata).
Alla luce di tale pronuncia è, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento dall'emolumento in oggetto.
Invero, come anche richiamato dalla Corte di legittimità, tale differenziazione di trattamento violerebbe il principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4, comma 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, direttiva attuata tramite il d.lgs n. 368 del 2001, che prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opera quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa nazionale ed eurounitaria sopra menzionata.
Alla luce di tali principi, può affermarsi che parte ricorrente avendo documentalmente provato di aver espletato diversi incarichi di supplenza durante l'anno scolastico 2021/2022, come allegato pagina 4 di 6 dallo stato matricolare versato agli atti (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) ha, pertanto, diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tale annualità, , per 148 giorni complessivi (vedi doc. 1 e 7 del fascicolo di parte ricorrente, “stato matricolare” e
“cedolini senza pagamento RPD”).
Per quanto riguarda la quantificazione di tale trattamento retributivo, si ritiene corretto il conteggio eseguito dalla parte ricorrente sulla base dell'importo indicato, il quale, peraltro, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto. CP_1
Si vedano in proposito i conteggi riportati alla pagina 8 del ricorso dove vengono moltiplicati i giorni di lavoro risultanti dallo stato matricolare per l'importo giornaliero dovuto a titolo di
R.P.D., calcolato in rapporto all'importo mensile riportato nel contratto (euro 5,82 sino al 31 dicembre 2021, pari a euro 174,50:30 giorni, ed euro 6,15 dal 1° gennaio 2022, pari a euro
184,50:30 giorni), e proporzionato al numero di ore di servizio prestate rispetto a quelle contrattualmente previste.
5. In ragione di quanto fin qui osservato, deve riconoscersi il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in misura di euro 606,80 per l'anno scolastico 2021/2022, sulla base dei calcoli effettuati tenendo in considerazione l'importo complessivo mensile dovuto di euro 174,50 lordi mensili (euro 184,50 a partire dal 1° gennaio 2022) come previsto dall'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999.
Per tali motivi, si ritiene corretta la quantificazione della retribuzione professionale docenti operata dalla parte ricorrente, perché corrispondente a quanto stabilito dalla normativa applicata e nemmeno oggetto di contestazione.
6. L'importo riconosciuto per la R.P.D. deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del credito a saldo, come espressamente statuito da Cass. Sez. L., n. 29961/2023.
7. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente Controparte_1 delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (scaglione compreso fino a euro 1.100,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo
D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. pagina 5 di 6 Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso:
- condanna il a riconoscere in favore della parte ricorrente Controparte_1 la somma di euro 606,80 lordi a titolo di retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico
2021/2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali che Controparte_1 liquida in euro 275,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 8 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2722/2024 R.A.C.L., promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Biella, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giovanni Rinaldi che, che, assieme gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e
OL AM, lo difende e rappresenta per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore, difeso Controparte_1 CP_2 per delega allegata al ricorso introduttivo dalla dott.ssa dal dott. Paolo Atzori e CP_3 dal dott. Gabriele Angelo Camboni, dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari CP_1 presso la , Controparte_4 Controparte_5
,
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30 agosto 2024, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il Controparte_1
per accertare e dichiarare il proprio al riconoscimento del proprio diritto a percepire la
[...] retribuzione professionale docenti (di seguito anche R.P.D.), di cui all'art. 7 del C.C.N.L.
Comparto Scuola del 15 marzo 2001 per l'anno scolastico 2021/2022.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in qualità di docente a tempo determinato in forza di plurimi Controparte_1 contratti di supplenza temporanea per l'anno scolastico 2021/2022 e di non aver mai percepito la somma di euro 174,50 lordi mensili di cui dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo
2001 e successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei contratti successivi del medesimo Comparto, relativo alla c.d. retribuzione professionale docenti.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano l'assegnazione della retribuzione professionale docenti, e, in particolare, l'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 pagina 1 di 6 marzo 2001, l'art. all'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999 quest'ultimo al fine della individuazione delle modalità di corresponsione e calcolo dell'emolumento, oltre ad aver fatto riferimento all'art. 81 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e all'art. 83 del C.C.N.L. del 29 novembre
2007 che hanno previsto che la R.P.D. sia inclusa nel calcolo del TFR.
Ha, inoltre, osservato come la mancata equiparazione dei docenti con incarichi brevi e saltuari agli insegnanti assunti a tempo indeterminato sia una violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del d.lgs. 368 del 2001 e di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, oltre che in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999/70/CEE.
Parte attrice ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015 del 27 luglio 2018 e la più recente ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020 per le quali la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato e determinato in applicazione del principio di non discriminazione previsto anche dalla normativa eurounitaria.
Ha, dunque, concluso affermando che la mancata equiparazione del personale docente a tempo determinato al personale a tempo indeterminato ai fini dell'erogazione dell'emolumento comporti l'inadempimento contrattuale del , in violazione della disciplina pattizia, oltre a essere in CP_1 contrasto con i principi nazionali e comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, richiamate nel ricorso.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha resistito alla domanda. CP_1
Ha ritenuto che, in base alle stesse disposizioni della contrattazione collettiva citate dalla controparte, la R.P.D. non debba essere corrisposta ai docenti destinatari di incarichi di supplenze brevi e temporanee, la cui attività si differenzierebbe da quella dei docenti a tempo indeterminato o annuali in quanto non parteciperebbero al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
Ha quindi rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente, nell'anno scolastico oggetto della domanda, ha prestato servizio in virtù di più contratti a tempo determinato non fino al 30 giugno, ma fino al 9 giugno 2022, come da stato matricolare allegato al ricorso (vedi doc. n. 1 di parte ricorrente).
La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. pagina 2 di 6 In proposito possono essere qui recepite le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n. 1288/2024, est. dott.
RE ER che si richiamano anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c.).
4. Deve rilevarsi, come già evidenziato in diverse pronunce anche di questa Sezione, che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare, di per sé sola, motivo per escludere i docenti c.d. precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della retribuzione professionale docenti.
In particolare, la retribuzione professionale docenti (di seguito anche solo R.P.D.) costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del
Comparto Scuola del 15 marzo 2001.
L'art. 7, comma 1, del citato C.C.N.L. ha infatti stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, e, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che, in materia di retribuzione professionale docenti, ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ., Sez. L., ordinanze n. 20015 del 27 luglio 2018 e n. 6293 del 5 marzo
2020).
La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle pagina 3 di 6 diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1 contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., ord.
n. 20015/2018 sopra richiamata).
Alla luce di tale pronuncia è, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento dall'emolumento in oggetto.
Invero, come anche richiamato dalla Corte di legittimità, tale differenziazione di trattamento violerebbe il principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4, comma 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, direttiva attuata tramite il d.lgs n. 368 del 2001, che prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opera quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa nazionale ed eurounitaria sopra menzionata.
Alla luce di tali principi, può affermarsi che parte ricorrente avendo documentalmente provato di aver espletato diversi incarichi di supplenza durante l'anno scolastico 2021/2022, come allegato pagina 4 di 6 dallo stato matricolare versato agli atti (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) ha, pertanto, diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tale annualità, , per 148 giorni complessivi (vedi doc. 1 e 7 del fascicolo di parte ricorrente, “stato matricolare” e
“cedolini senza pagamento RPD”).
Per quanto riguarda la quantificazione di tale trattamento retributivo, si ritiene corretto il conteggio eseguito dalla parte ricorrente sulla base dell'importo indicato, il quale, peraltro, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto. CP_1
Si vedano in proposito i conteggi riportati alla pagina 8 del ricorso dove vengono moltiplicati i giorni di lavoro risultanti dallo stato matricolare per l'importo giornaliero dovuto a titolo di
R.P.D., calcolato in rapporto all'importo mensile riportato nel contratto (euro 5,82 sino al 31 dicembre 2021, pari a euro 174,50:30 giorni, ed euro 6,15 dal 1° gennaio 2022, pari a euro
184,50:30 giorni), e proporzionato al numero di ore di servizio prestate rispetto a quelle contrattualmente previste.
5. In ragione di quanto fin qui osservato, deve riconoscersi il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in misura di euro 606,80 per l'anno scolastico 2021/2022, sulla base dei calcoli effettuati tenendo in considerazione l'importo complessivo mensile dovuto di euro 174,50 lordi mensili (euro 184,50 a partire dal 1° gennaio 2022) come previsto dall'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999.
Per tali motivi, si ritiene corretta la quantificazione della retribuzione professionale docenti operata dalla parte ricorrente, perché corrispondente a quanto stabilito dalla normativa applicata e nemmeno oggetto di contestazione.
6. L'importo riconosciuto per la R.P.D. deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del credito a saldo, come espressamente statuito da Cass. Sez. L., n. 29961/2023.
7. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente Controparte_1 delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (scaglione compreso fino a euro 1.100,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo
D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. pagina 5 di 6 Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso:
- condanna il a riconoscere in favore della parte ricorrente Controparte_1 la somma di euro 606,80 lordi a titolo di retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico
2021/2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali che Controparte_1 liquida in euro 275,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 8 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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