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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 577/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
GL ON, LA
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2782/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300452/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300452/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300452/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300452/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 938/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato n. TDY01T300452/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la sua posizione fiscale per l'anno 2019.
Ha evocato in giudizio l'ufficio ed ha eccepito:
a) L'erroneità del modello CU rilasciato dall'Azienda Sanitaria in esito al quale parte degli importi percepiti sono state erroneamente trattati come retribuzione arretrata da assoggettare a tassazione separata, mentre invece dovevano essere considerati come reddito di lavoro autonomo, svolgendo la ricorrente attività di medico pediatra in regime di convenzione con il SSN.
b) L'insussistenza dei presupposti in relazione a quanto richiesto a titolo di IRAP, difettando il requisito dell'autonoma organizzazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando le deduzioni avversarie (in realtà solo sul primo punto) e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.10.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva che, nel caso che ci occupa, trova conforto la doglianza relativa alla emendabilità delle dichiarazioni fiscali anche oltre i termini di cui all'art. 2, commi 8 e 8 bis, D.P.R. 322/1998.
In tal senso, con le sentenze n. 13378/2016 e n. 26550/2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e più di recente con la sez. VI con la sentenza n. 40862 del 20.12.2021, hanno affermato la possibilità di emendare la dichiarazione anche nel corso del contenzioso giudiziale. Risulta principio ormai generalmente applicabile all'intero ordinamento tributario quello della rettificabilità e corregibilità, da parte del contribuente, di qualsiasi atto inerente dichiarazioni, istanze e documenti dallo stesso prodotto all'Amministrazione finanziaria, salvo che essi abbiano contenuto negoziale.
Ne discende che, laddove sia sufficientemente provato in atti il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, anche alla luce dei principi di tutela dell'integrità patrimoniale dei contribuenti recati dalla legge
212/2000, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, la pretesa erariale debba essere annullata. Ciò posto si rileva che dagli atti di causa si evince che con l'atto impugnato viene richiesto l'IRPEF anno
2019 ammontante ad € 3.099,00.
Risulta, tuttavia, che l'odierna ricorrente ha già versato all'erario, come imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, la somma di € 1.442,00 in virtù dell'errore fatto nella dichiarazione anno 2019, ed ha poi provveduto al pagamento della somma di € 1.082,96 con pagamenti effettuati in otto distinte rate.
Dunque, a fronte di un debito non dichiarato di € 3.099,00, risultano già versati, sia pure con il codice della tassazione separata, € 2.524,96.
Su questa somma non vanno applicate sanzioni ed interessi, mentre la rimanete somma richiesta nell'atto impugnato (pari ad € 574,04) la stessa risulta ancora dovuta e la stessa ricorrente non ne contesta la debenza, che potrà essere recuperata dall'ufficio anche con il calcolo di interessi e sanzioni.
Parimenti fondato è l'ulteriore motivo di ricorso, sul quale l'ufficio non ha inteso prendere posizione omettendo di controdedurre.
Premesso in fatto quanto dedotto dal ricorrente - in ordine allo svolgimento dell'attività senza ausilio di dipendenti o collaboratori e con mezzi strumentali modesti - e non contestato dall'ufficio, va subito evidenziato che difettano del caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'imposta così come previsti ed elencati dall'art. 2 L. n. 446 del 1997.
L'attività di medico pediatra in convenzione esercitata dal contribuente, infatti, non può qualificarsi come autonomamente organizzata, data l'assenza significativa di dipendenti, il mancato impiego di capitali altrui e svolgendosi con l'impiego di beni strumentali di esiguo valore.
Dunque, come indicato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 156/01, difettando una autonoma organizzazione diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, non poteva esservi assoggettabilità ad IRAP.
Sul punto, peraltro, più volte si è pronunciata la Cassazione, sostenendo che "A norma del combinato disposto degli art. 2, primo periodo, e 3 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (i.r.a.p.) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata;
il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui... " (Cassazione civile, sez. trib., 02 marzo 2009, n. 4970).
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in motivazione, mentre la particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
GL ON, LA
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2782/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300452/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300452/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300452/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300452/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 938/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato n. TDY01T300452/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la sua posizione fiscale per l'anno 2019.
Ha evocato in giudizio l'ufficio ed ha eccepito:
a) L'erroneità del modello CU rilasciato dall'Azienda Sanitaria in esito al quale parte degli importi percepiti sono state erroneamente trattati come retribuzione arretrata da assoggettare a tassazione separata, mentre invece dovevano essere considerati come reddito di lavoro autonomo, svolgendo la ricorrente attività di medico pediatra in regime di convenzione con il SSN.
b) L'insussistenza dei presupposti in relazione a quanto richiesto a titolo di IRAP, difettando il requisito dell'autonoma organizzazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando le deduzioni avversarie (in realtà solo sul primo punto) e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.10.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva che, nel caso che ci occupa, trova conforto la doglianza relativa alla emendabilità delle dichiarazioni fiscali anche oltre i termini di cui all'art. 2, commi 8 e 8 bis, D.P.R. 322/1998.
In tal senso, con le sentenze n. 13378/2016 e n. 26550/2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e più di recente con la sez. VI con la sentenza n. 40862 del 20.12.2021, hanno affermato la possibilità di emendare la dichiarazione anche nel corso del contenzioso giudiziale. Risulta principio ormai generalmente applicabile all'intero ordinamento tributario quello della rettificabilità e corregibilità, da parte del contribuente, di qualsiasi atto inerente dichiarazioni, istanze e documenti dallo stesso prodotto all'Amministrazione finanziaria, salvo che essi abbiano contenuto negoziale.
Ne discende che, laddove sia sufficientemente provato in atti il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, anche alla luce dei principi di tutela dell'integrità patrimoniale dei contribuenti recati dalla legge
212/2000, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, la pretesa erariale debba essere annullata. Ciò posto si rileva che dagli atti di causa si evince che con l'atto impugnato viene richiesto l'IRPEF anno
2019 ammontante ad € 3.099,00.
Risulta, tuttavia, che l'odierna ricorrente ha già versato all'erario, come imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, la somma di € 1.442,00 in virtù dell'errore fatto nella dichiarazione anno 2019, ed ha poi provveduto al pagamento della somma di € 1.082,96 con pagamenti effettuati in otto distinte rate.
Dunque, a fronte di un debito non dichiarato di € 3.099,00, risultano già versati, sia pure con il codice della tassazione separata, € 2.524,96.
Su questa somma non vanno applicate sanzioni ed interessi, mentre la rimanete somma richiesta nell'atto impugnato (pari ad € 574,04) la stessa risulta ancora dovuta e la stessa ricorrente non ne contesta la debenza, che potrà essere recuperata dall'ufficio anche con il calcolo di interessi e sanzioni.
Parimenti fondato è l'ulteriore motivo di ricorso, sul quale l'ufficio non ha inteso prendere posizione omettendo di controdedurre.
Premesso in fatto quanto dedotto dal ricorrente - in ordine allo svolgimento dell'attività senza ausilio di dipendenti o collaboratori e con mezzi strumentali modesti - e non contestato dall'ufficio, va subito evidenziato che difettano del caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'imposta così come previsti ed elencati dall'art. 2 L. n. 446 del 1997.
L'attività di medico pediatra in convenzione esercitata dal contribuente, infatti, non può qualificarsi come autonomamente organizzata, data l'assenza significativa di dipendenti, il mancato impiego di capitali altrui e svolgendosi con l'impiego di beni strumentali di esiguo valore.
Dunque, come indicato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 156/01, difettando una autonoma organizzazione diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, non poteva esservi assoggettabilità ad IRAP.
Sul punto, peraltro, più volte si è pronunciata la Cassazione, sostenendo che "A norma del combinato disposto degli art. 2, primo periodo, e 3 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (i.r.a.p.) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata;
il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui... " (Cassazione civile, sez. trib., 02 marzo 2009, n. 4970).
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in motivazione, mentre la particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.