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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2905/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2905 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Paiano. C.F._2
APPELLANTI
E
(C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Con l'intervento del Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma.
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc, ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza rigettata,
Riformare la sentenza impugnata n. 4501/2019 - RG. 46436/207 emessa il 27.02.2019 dal Tribunale di Roma
Sez. I, Dott.ssa Sangiovanni, ed accertare e dichiarare che i signori nato in [...] il Parte_1
20.11.1983, nata in [...] l'[...], sono cittadini italiani dalla nascita in quanto Parte_3 discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana, e per l'effetto:
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oleggio (NO), quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione di
Oleggio (NO).
Salvis juribus.
Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Il Sostituto Procuratore generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. ed adivano il Tribunale di Roma per Pt_1 Parte_1 Controparte_2
ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, rappresentando di essere discendenti diretti, in quanto figli del figlio, della signora , nata in [...] il Persona_1
13.9.1906 e successivamente emigrata negli USA.
Il si costituiva chiedendo, nel caso di riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda ritenendo quale elemento ostativo il dettato dell'art 12 della L. n. 555/1912 secondo cui “I figli minori non emancipati di chi perde la
cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria
potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli
articoli 3 e 9”.
Rilevava che nella fattispecie in esame l'antenata italiana aveva perso la Persona_1
cittadinanza italiana per essersi naturalizzata cittadina statunitense nell'anno 1943, quando il figlio nato negli USA il 27.5.1932, era ancora minorenne. Persona_2
Quest'ultimo aveva perso la cittadinanza italiana, in quanto minorenne all'epoca della naturalizzazione straniera di sua madre, ai sensi dell'art. 12, comma 2, legge n.555/1912 per cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano
comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la
cittadinanza di uno Stato straniero", né sussisteva prova del riacquisto della cittadinanza ex
artt. 3 e 9 legge n.555/1912.
Si era quindi interrotta la linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
2. Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto per i seguenti motivi.
Con il primo motivo d'appello hanno premesso la peculiarità della vicenda che riguardava l'acquisto della cittadinanza italiana per via materna e hanno ricordato che, sulla base della legge n. 555/1912 nella versione vigente all'epoca dei fatti, la cittadina italiana perdeva la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero e i figli acquisivano esclusivamente la cittadinanza del padre.
A differenza di quanto affermato dal Tribunale la signora aveva già perso Persona_1
la cittadinanza in seguito al matrimonio contratto nel 1928 con cittadino straniero, ai sensi dell'art. 10, comma 3 L. n. 555/1912.
Erano però successivamente intervenute le pronunce della Corte costituzionale n. 87 del
1975 e 30 del 1983 che avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 55/1912
nelle parti in cui questa determinava la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata con uomo di altra nazionalità e non consentiva l'acquisto della cittadinanza italiana ure sanguinis per linea materna.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano poi affermato che, in applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, riacquistava la cittadinanza italiana dal 1°
gennaio 1948 anche il figlio di donna che aveva perso la cittadinanza italiana a causa della legge n. 555/1912, nato prima di tale data e nel vigore della legge citata, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status
di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato l'omessa applicazione dell'art. 7
della legge n. 555/1912 che consentiva ai soggetti, cittadini italiani, nati e residenti all'estero,
di conservare la cittadinanza italiana, salva la facoltà di rinunciarvi una volta raggiunta la maggiore età. Tale norma consentiva la conservazione della cittadinanza italiana anche per quei soggetti, come nel caso in esame, che non avevano la possibilità di riacquistare la cittadinanza con le facoltà previste dagli artt. 3 e 9 L. n. 555/1912, dato che all'epoca non era consentita la trasmissione della cittadinanza per via materna.
3. L'appello non è fondato.
Si ritiene a tal proposito, con particolare riferimento al secondo motivo di appello, di doversi discostare da alcuni precedenti di questa Corte di segno contrario, dovendosi invece tenere conto della intervenuta recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 17161/2023,
su una fattispecie analoga in cui è stato affermato il seguente principio: “L'art. 12, comma 3,
della legge n. 555 del 1912 - secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la
cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9"
- si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha
acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza
italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla
nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 che qui non ricorrono. E' questo il caso di chi, essendo figlio minore
di chi perse la cittadinanza italiana per naturalizzazione volontaria nel 1924, la perse anche lui,
conservando quella americana (acquistata dalla nascita negli U.S.A.). Alla medesima conclusione è
pervenuta questa Corte, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge
n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la
cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza
italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una
valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i
predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al
compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della
stessa legge (Cass., sez. 1, n. 9377 del 2011), ipotesi non verificatasi nella specie. Infondato è
l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "salvo
speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente
in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la
cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". Disposizione
questa non applicabile perché avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio
minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per
aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale,
"si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto
il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita".
La pronuncia ora citata chiarisce il rapporto tra art. 7 e art. 12 L. n. 555/1912 nel senso della specificità della fattispecie regolata dall'art. 12 che preclude l'applicazione dell'art. 7.
4. Quanto al primo motivo d'appello, deve innanzitutto ritenersi indimostrato che la signora avesse già perso automaticamente la cittadinanza italiana al momento Persona_1
del matrimonio con cittadino americano, dato che l'art. 10. comma 3, L. n. 555/1912 prevede che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il
marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.” , mentre risulta che la signora aveva acquistato la cittadinanza americana proprio all'esito del Per_1
provvedimento di naturalizzazione.
In ogni caso il mancato riacquisto della cittadinanza italiana in capo alla signora Per_1
si ricava proprio dai principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la citata sentenza n. 4466/2009 secondo “ La Corte Costituzionale nel 1975, dichiarando la illegittimità
costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, "nella parte in cui prevede la perdita della
cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna", ha ritenuto tale disciplina
discriminatoria della uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche
del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre
la donna, per non perdere il proprio stato di
cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto"
(così testualmente la citata sentenza n. 87 del 1975), prevedendo la stessa norma, sul punto non
dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo
coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di
cittadina, anche nel precedente regime.
Ad analoga ratio decidendi si ispira la pronuncia n. 30 del 1983, che ritiene discriminante la
disciplina della L. n. 555 del 1912, in ordine al mancato acquisto della cittadinanza, perché "tratta in
modo diverso i figli legittimi di padre italiano e madre straniera rispetto ai figli legittimi di padre straniero e madre italiana", come afferma la sentenza indicata, consentendo solo ai primi di acquisire
lo stato di cittadino.”.
Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: "La titolarità della
cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa
dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la
volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma
incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza
giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza
italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore
della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza
la legge discriminatoria;
da quest'ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi
alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi".
La pretesa degli appellanti si fonda proprio su tale principio giurisprudenziale che neutralizza gli effetti della legge discriminatoria che impediscono il riconoscimento della cittadinanza italiana per effetto di trasmissione per linea materna. Si tratta, nella stessa prospettazione degli appellanti, di un principio di massima estensione della copertura costituzionale, applicata, attraverso la via giudiziale, anche a tutte le situazioni precedenti all'entrata in vigore della Costituzione e regolamentate dalla norma precostituzionale
Deve però considerarsi che nel caso, in esame, seppure in base a una lettura costituzionalmente orientata della legge n. 555/1912, avrebbe Persona_2
potuto ereditare lo status di cittadino italiano dalla madre, così da trasmetterlo ai figli, ma in concreto la naturalizzazione di questa ne ha impedito la conservazione.
5. Pertanto l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte appellata. Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
23.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella