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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6500 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. DI RO NI IN Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. AN NÌ Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1136/2022, posta in decisione all'udienza del 14 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NN IS ON
APPELLANTE
E
C.F. , quale erede di Controparte_1 C.F._2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Galati Persona_1
APPELLATO
E CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.12577/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 §1. Con atto di citazione ritualmente notificato a l'Avv. Persona_1
chiedeva accogliersi querela di falso in via principale avente ad oggetto Parte_1 le attestazioni rese dall'agente postale ai fini della notificazione del decreto ingiuntivo
29 dicembre 2011 n. 22258 emesso dal Giudice di Pace di Roma a favore del CP_1
Analoga querela di falso era stata proposta in via incidentale dallo stesso Pt_1 nell'ambito di un distinto procedimento in materia di opposizione all'esecuzione, il quale si era concluso con pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 31929/22).
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma, con sentenza n.
12577/2021, cui si rimanda per lo svolgimento del processo del precedente grado, così statuiva:
«Dichiara la litispendenza del presente processo per essere stato lo stesso instaurato successivamente a quello esistente fra le medesime parti ed in ordine al medesimo profilo, allo stato oggetto di accertamento in sede di legittimità.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39 1° comma c.p.c.
Condanna l'Avv. a rifondere in favore del convenuto le spese del Parte_1 presente processo che si liquidano nell'importo di € 3.972,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.»
Con atto di appello notificato il 21 febbraio 2022 il ha impugnato la Pt_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 12577/2021 così concludendo:
«Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Roma» «adita, contrariis reiectis, considerate anche le conseguenze della assoluta mancanza di comunicazioni al
Pubblico Ministero nel giudizio a quo»,
«– NELLA DECISIONE,
«A) PRELIMINARE DI MERITO, accogliere l'appello proposto» «avverso la sentenza 02–21 luglio 2021 n. 12577 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare» la nullità del giudizio a quo, stante il mancato coinvolgimento obbligatorio del Pubblico Ministero, nonché «l'illegittimità del diniego di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio deciso con
l'impugnata sentenza»;
«B) CONSEQUENZIALE DI », espletare e «accogliere la querela di CP_2 falso», in via autonoma e principale, «e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non corrispondenza a realtà o al vero ovvero la falsità e/o non autenticità delle attestazioni rese dall'agente postale ai fini della notificazione, portata come compiuta il 24 febbraio–11 marzo 2012, del decreto ingiuntivo 29 dicembre 2011 n. 22258 emesso dal
2 Giudice di Pace di Roma a favore del signor attestazioni, Persona_1 nelle singole enunciazioni spaziali e temporali come nel corpo dell'atto di citazione precisate, segnatamente rinvenienti, tra l'altro, nelle cartoline postali di ricevimento e di giacenza del plico in notifica e false e/o non autentiche in punto di univoca ed espressa riferibilità di cassette postali o altri segni identificativi al signor Pt_1
nello stabile condominiale in Roma, alla Via Giacomo Bresadola n. 54, per il
[...] periodo successivo al 22 marzo 2011, mutamento anagrafico di residenza, se non prima del 06 febbraio 2011; con ogni comportata disposizione al riguardo»;
C) con declaratoria di non debenza delle spese del regolamento di competenza innanzi alla Cassazione RG 24515/2021, stante l'auspicata nullità del giudizio presupposto ovvero l'auspicata illegittimità del diniego di sospensiva dello stesso giudizio, con consequenziali effetti ristoratori;
D) con vittoria di spese e compensi dei due gradi di merito del presente giudizio.
«– NELL'ISTRUTTORIA, senza inversione alcuna dell'onere probatorio, per il signor si insiste per l'ammissione, l'espletamento e l'integrazione dei mezzi Pt_1 probatori e istruttori già richiesti, in particolare»
a) dell'interrogatorio formale della Parte convenuta, come instato con l'atto di appello (pag. 19);
b) della prova per testi, anche con procedura delegata, come instato ut supra (atto di appello, pag. 19);
c) della prova per testi contraria diretta e indiretta, come instato ut supra (atto di appello, pagg. 19–20);
d) della acquisizione di informazioni ovvero esibizione di documenti, come instato ut supra (atto di appello, pag. 20);
e) nonché di ogni altro mezzo probatorio e istruttorio nei propri atti di difesa o a verbale d'udienza già domandato;
f) con richiamo e fruizione di tutta la produzione di questa Parte in giudizio effettuata, il cui contenuto è puntualmente descritto nei relativi indici o atti che l'hanno accompagnata (cfr. att01 appello indice;
fascicolo Tribunale indice;
atto03 appello- note);
g) con reiterazione delle contestazioni e impugnazioni sin dall'origine del giudizio rivolte alla documentazione di Parte avversa.
In parallelo, il ha proposto regolamento di competenza avanti la Corte di Pt_1 cassazione (R.G. 24515/2021) avverso la medesima pronuncia. La Corte di Cassazione,
3 con ordinanza n. 12550/2022, ha rigettato il ricorso, così confermandosi definitivamente la dichiarazione di litispendenza pronunciata dal Tribunale.
erede dell'appellato, si è costituita così concludendo: « in Controparte_1 via principale
– in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare che tra le stesse parti
è intervenuta l'Ordinanza delle S.C. di Cassazione (n. 31929.2022) con valore di giudicato esterno per quanto illustrato e dedotto nel capitolo “I” di parte motiva;
e, per
l'effetto, ritenere che il presente giudizio è improponibile, improcedibile e comunque inammissibile, atteso l'effetto preclusivo del giudicato esterno sulla seconda querela di falso proposta in via principale dall'avv. ed oggetto della odierna Parte_1 impugnazione, per quanto sopra dedotto ed eccepito;
– accertare e dichiarare l'avv. responsabile, ex art. 96 c.p.c., Parte_1 dell'avvio del presente atto d'appello con dolo o colpa grave, condannandolo, per
l'effetto, al risarcimento dei danni in favore della parte appellata di una somma equitativamente determinata, per quanto illustrato e dedotto nel capitolo “II” della superiore parte motiva;
in via subordinata
– in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c., per quanto sopra illustrato ed argomentato;
– nel merito dichiarare infine ed in ogni caso e comunque infondato in fatto e diritto l'appello avanzato, per quanto esattamente illustrato, dedotto ed eccepito in parte motiva.
Vinte le spese di lite, oltre accessori di legge.»
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello concluso per il rigetto (parere 19 ottobre 2022).
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§2. L'appello è inammissibile.
La sentenza impugnata ha unicamente dichiarato la litispendenza fra giudizi fra le medesime parti ed in ordine al medesimo profilo, senza statuzione di merito.
L'istituto della litispendenza concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa e, pertanto, è pacifico che la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo in sostanza assimilabile al provvedimento che decide questioni di competenza, attiene alla competenza;
conseguentemente essa può essere
4 impugnata solo con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (cfr Cass.,
S.U., sent. N. 17443 del 17 luglio 2014; Cass., Sez. III, ord. n. 8975 del 18 marzo 2022).
Lo stesso appellante, avendo proposto regolamento poi rigettato, ha riconosciuto tale qualificazione, confermando l'errore nel mezzo utilizzato.
Poiché l'unico rimedio ammissibile era, dunque, il regolamento di competenza,
l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
§3. Sotto altro profilo, l'appello è comunque improcedibile.
La pronuncia della Corte di Cassazione resa sul regolamento di competenza proposto dallo stesso appellante (Cass., Sez. VI, ord. n. 12550/2022) ha definitivamente confermato la dichiarazione di litispendenza pronunciata dal Tribunale, formando giudicato sulla relativa questione di competenza. Tale giudicato è rilevabile d'ufficio e preclude ogni ulteriore riesame della controversia nel presente grado. Sul principio di rilevabilità d'ufficio del giudicato anche sopravvenuto, cfr Cass. Sez. I, ord. n.
21087/2022.
Il presente appello deve pertanto dichiararsi improcedibile perché rivolto contro una decisione già coperta da giudicato e non più suscettibile di revisione.
§4. La declaratoria di inammissibilità e, comunque, improcedibilità preclude l'esame dei motivi inerenti alla querela di falso, ai profili notificatori, alle eccezioni di nullità e alle istanze istruttorie, ivi comprese quelle relative al mancato intervento del
Pubblico Ministero e al diniego di sospensione ex art. 295 c.p.c., che restano pertanto assorbiti.
Ciò in quanto la statuizione di litispendenza, definitivamente confermata dalla
Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, ha formato giudicato sul punto e preclude ogni ulteriore scrutinio di merito o di rito nel presente giudizio d'appello, sottraendo a questa Corte ogni potere di riesame.
§5. La condotta dell'appellante integra colpa grave e abuso del processo: egli ha, infatti, proposto un mezzo manifestamente inidoneo e pretestuoso e ha persistito nel coltivare il gravame anche dopo il formarsi del giudicato in Cassazione, di cui non poteva non essere consapevole avendo egli stesso proposto il relativo regolamento di competenza. Per tali casi si configura la responsabilità aggravata ex art. 96 c.3 c.p.c.
Quanto alla quantificazione della sanzione, essa può essere determinata equitativamente in rapporto alle spese di lite, entro il limite della ragionevolezza (cfr
Cass. Sez. III, ord. n. 17902/2019). A tal proposito, la Corte adotta i seguenti criteri equitativi e proporzionali: (a) intensità della colpa (evidente inidoneità del mezzo;
5 pervicacia post giudicato); (b) impatto inflattivo e dispendio processuale arrecato alla controparte;
(c) valore e natura della controversia;
(d) esigenza di prevenzione generale e speciale.
Applicando i suddetti criteri, appare equo e ragionevole condannare la parte soccombente al pagamento ex art. 96 comma 3 c.p.c., da corrispondere a favore della controparte, di una somma pari alle spese del grado (€ 7.000,00) assicurando proporzione tra pregiudizio e sanzione.
§6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.12577/2021, così Parte_1
provvede:
1. dichiara inammissibile e, comunque, improcedibile l'appello, assorbite tutte le ulteriori domande, eccezioni e istanze;
2. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata la somma di €
7.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata, che liquida in euro 7.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est.
AN NÌ
Il Presidente
DI RO NI IN
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. DI RO NI IN Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. AN NÌ Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1136/2022, posta in decisione all'udienza del 14 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NN IS ON
APPELLANTE
E
C.F. , quale erede di Controparte_1 C.F._2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Galati Persona_1
APPELLATO
E CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.12577/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 §1. Con atto di citazione ritualmente notificato a l'Avv. Persona_1
chiedeva accogliersi querela di falso in via principale avente ad oggetto Parte_1 le attestazioni rese dall'agente postale ai fini della notificazione del decreto ingiuntivo
29 dicembre 2011 n. 22258 emesso dal Giudice di Pace di Roma a favore del CP_1
Analoga querela di falso era stata proposta in via incidentale dallo stesso Pt_1 nell'ambito di un distinto procedimento in materia di opposizione all'esecuzione, il quale si era concluso con pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 31929/22).
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma, con sentenza n.
12577/2021, cui si rimanda per lo svolgimento del processo del precedente grado, così statuiva:
«Dichiara la litispendenza del presente processo per essere stato lo stesso instaurato successivamente a quello esistente fra le medesime parti ed in ordine al medesimo profilo, allo stato oggetto di accertamento in sede di legittimità.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39 1° comma c.p.c.
Condanna l'Avv. a rifondere in favore del convenuto le spese del Parte_1 presente processo che si liquidano nell'importo di € 3.972,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.»
Con atto di appello notificato il 21 febbraio 2022 il ha impugnato la Pt_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 12577/2021 così concludendo:
«Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Roma» «adita, contrariis reiectis, considerate anche le conseguenze della assoluta mancanza di comunicazioni al
Pubblico Ministero nel giudizio a quo»,
«– NELLA DECISIONE,
«A) PRELIMINARE DI MERITO, accogliere l'appello proposto» «avverso la sentenza 02–21 luglio 2021 n. 12577 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare» la nullità del giudizio a quo, stante il mancato coinvolgimento obbligatorio del Pubblico Ministero, nonché «l'illegittimità del diniego di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio deciso con
l'impugnata sentenza»;
«B) CONSEQUENZIALE DI », espletare e «accogliere la querela di CP_2 falso», in via autonoma e principale, «e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non corrispondenza a realtà o al vero ovvero la falsità e/o non autenticità delle attestazioni rese dall'agente postale ai fini della notificazione, portata come compiuta il 24 febbraio–11 marzo 2012, del decreto ingiuntivo 29 dicembre 2011 n. 22258 emesso dal
2 Giudice di Pace di Roma a favore del signor attestazioni, Persona_1 nelle singole enunciazioni spaziali e temporali come nel corpo dell'atto di citazione precisate, segnatamente rinvenienti, tra l'altro, nelle cartoline postali di ricevimento e di giacenza del plico in notifica e false e/o non autentiche in punto di univoca ed espressa riferibilità di cassette postali o altri segni identificativi al signor Pt_1
nello stabile condominiale in Roma, alla Via Giacomo Bresadola n. 54, per il
[...] periodo successivo al 22 marzo 2011, mutamento anagrafico di residenza, se non prima del 06 febbraio 2011; con ogni comportata disposizione al riguardo»;
C) con declaratoria di non debenza delle spese del regolamento di competenza innanzi alla Cassazione RG 24515/2021, stante l'auspicata nullità del giudizio presupposto ovvero l'auspicata illegittimità del diniego di sospensiva dello stesso giudizio, con consequenziali effetti ristoratori;
D) con vittoria di spese e compensi dei due gradi di merito del presente giudizio.
«– NELL'ISTRUTTORIA, senza inversione alcuna dell'onere probatorio, per il signor si insiste per l'ammissione, l'espletamento e l'integrazione dei mezzi Pt_1 probatori e istruttori già richiesti, in particolare»
a) dell'interrogatorio formale della Parte convenuta, come instato con l'atto di appello (pag. 19);
b) della prova per testi, anche con procedura delegata, come instato ut supra (atto di appello, pag. 19);
c) della prova per testi contraria diretta e indiretta, come instato ut supra (atto di appello, pagg. 19–20);
d) della acquisizione di informazioni ovvero esibizione di documenti, come instato ut supra (atto di appello, pag. 20);
e) nonché di ogni altro mezzo probatorio e istruttorio nei propri atti di difesa o a verbale d'udienza già domandato;
f) con richiamo e fruizione di tutta la produzione di questa Parte in giudizio effettuata, il cui contenuto è puntualmente descritto nei relativi indici o atti che l'hanno accompagnata (cfr. att01 appello indice;
fascicolo Tribunale indice;
atto03 appello- note);
g) con reiterazione delle contestazioni e impugnazioni sin dall'origine del giudizio rivolte alla documentazione di Parte avversa.
In parallelo, il ha proposto regolamento di competenza avanti la Corte di Pt_1 cassazione (R.G. 24515/2021) avverso la medesima pronuncia. La Corte di Cassazione,
3 con ordinanza n. 12550/2022, ha rigettato il ricorso, così confermandosi definitivamente la dichiarazione di litispendenza pronunciata dal Tribunale.
erede dell'appellato, si è costituita così concludendo: « in Controparte_1 via principale
– in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare che tra le stesse parti
è intervenuta l'Ordinanza delle S.C. di Cassazione (n. 31929.2022) con valore di giudicato esterno per quanto illustrato e dedotto nel capitolo “I” di parte motiva;
e, per
l'effetto, ritenere che il presente giudizio è improponibile, improcedibile e comunque inammissibile, atteso l'effetto preclusivo del giudicato esterno sulla seconda querela di falso proposta in via principale dall'avv. ed oggetto della odierna Parte_1 impugnazione, per quanto sopra dedotto ed eccepito;
– accertare e dichiarare l'avv. responsabile, ex art. 96 c.p.c., Parte_1 dell'avvio del presente atto d'appello con dolo o colpa grave, condannandolo, per
l'effetto, al risarcimento dei danni in favore della parte appellata di una somma equitativamente determinata, per quanto illustrato e dedotto nel capitolo “II” della superiore parte motiva;
in via subordinata
– in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c., per quanto sopra illustrato ed argomentato;
– nel merito dichiarare infine ed in ogni caso e comunque infondato in fatto e diritto l'appello avanzato, per quanto esattamente illustrato, dedotto ed eccepito in parte motiva.
Vinte le spese di lite, oltre accessori di legge.»
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello concluso per il rigetto (parere 19 ottobre 2022).
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§2. L'appello è inammissibile.
La sentenza impugnata ha unicamente dichiarato la litispendenza fra giudizi fra le medesime parti ed in ordine al medesimo profilo, senza statuzione di merito.
L'istituto della litispendenza concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa e, pertanto, è pacifico che la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo in sostanza assimilabile al provvedimento che decide questioni di competenza, attiene alla competenza;
conseguentemente essa può essere
4 impugnata solo con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (cfr Cass.,
S.U., sent. N. 17443 del 17 luglio 2014; Cass., Sez. III, ord. n. 8975 del 18 marzo 2022).
Lo stesso appellante, avendo proposto regolamento poi rigettato, ha riconosciuto tale qualificazione, confermando l'errore nel mezzo utilizzato.
Poiché l'unico rimedio ammissibile era, dunque, il regolamento di competenza,
l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
§3. Sotto altro profilo, l'appello è comunque improcedibile.
La pronuncia della Corte di Cassazione resa sul regolamento di competenza proposto dallo stesso appellante (Cass., Sez. VI, ord. n. 12550/2022) ha definitivamente confermato la dichiarazione di litispendenza pronunciata dal Tribunale, formando giudicato sulla relativa questione di competenza. Tale giudicato è rilevabile d'ufficio e preclude ogni ulteriore riesame della controversia nel presente grado. Sul principio di rilevabilità d'ufficio del giudicato anche sopravvenuto, cfr Cass. Sez. I, ord. n.
21087/2022.
Il presente appello deve pertanto dichiararsi improcedibile perché rivolto contro una decisione già coperta da giudicato e non più suscettibile di revisione.
§4. La declaratoria di inammissibilità e, comunque, improcedibilità preclude l'esame dei motivi inerenti alla querela di falso, ai profili notificatori, alle eccezioni di nullità e alle istanze istruttorie, ivi comprese quelle relative al mancato intervento del
Pubblico Ministero e al diniego di sospensione ex art. 295 c.p.c., che restano pertanto assorbiti.
Ciò in quanto la statuizione di litispendenza, definitivamente confermata dalla
Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, ha formato giudicato sul punto e preclude ogni ulteriore scrutinio di merito o di rito nel presente giudizio d'appello, sottraendo a questa Corte ogni potere di riesame.
§5. La condotta dell'appellante integra colpa grave e abuso del processo: egli ha, infatti, proposto un mezzo manifestamente inidoneo e pretestuoso e ha persistito nel coltivare il gravame anche dopo il formarsi del giudicato in Cassazione, di cui non poteva non essere consapevole avendo egli stesso proposto il relativo regolamento di competenza. Per tali casi si configura la responsabilità aggravata ex art. 96 c.3 c.p.c.
Quanto alla quantificazione della sanzione, essa può essere determinata equitativamente in rapporto alle spese di lite, entro il limite della ragionevolezza (cfr
Cass. Sez. III, ord. n. 17902/2019). A tal proposito, la Corte adotta i seguenti criteri equitativi e proporzionali: (a) intensità della colpa (evidente inidoneità del mezzo;
5 pervicacia post giudicato); (b) impatto inflattivo e dispendio processuale arrecato alla controparte;
(c) valore e natura della controversia;
(d) esigenza di prevenzione generale e speciale.
Applicando i suddetti criteri, appare equo e ragionevole condannare la parte soccombente al pagamento ex art. 96 comma 3 c.p.c., da corrispondere a favore della controparte, di una somma pari alle spese del grado (€ 7.000,00) assicurando proporzione tra pregiudizio e sanzione.
§6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.12577/2021, così Parte_1
provvede:
1. dichiara inammissibile e, comunque, improcedibile l'appello, assorbite tutte le ulteriori domande, eccezioni e istanze;
2. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata la somma di €
7.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata, che liquida in euro 7.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est.
AN NÌ
Il Presidente
DI RO NI IN
6