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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.904/2024 promossa in grado di appello d a
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Camarda.
[...]
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Antonina Scifo. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in cancelleria il 30/7/2024 l' propose appello avverso la Pt_1 sentenza n. 1064/2024 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 17/7/2024 che, nell'accogliere la domanda formulata da volta al di Controparte_1 riconoscimento dell'indennizzo per malattia professionale contratta nell'espletamento delle mansioni di meccanico di mezzi pesanti, aveva accertato la riconducibilità della patologia accertata - ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti - alle mansioni e quantificato nel 6% la misura di danno biologico subita. Dedusse l'appellante l'erroneità delle conclusioni della relazione di consulenza tecnica, sulle quali si fondava la sentenza impugnata e concluse chiedendo il rigetto della domanda articolata con il ricorso di primo grado. Il ha resistito con memoria e la causa, istruita con l'effettuazione di consulenza CP_1 tecnica, all'udienza sopra indicata è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti. Ciò posto, il C.T.U. nominato in questo grado del giudizio ha concluso la propria indagine confermando nella sostanza il quadro invalidante e la eziopatogenesi di natura professionale dello stesso stesse ed ha altresì condiviso la percentuale di danno biologico del 6%. Nel replicare alle osservazioni dell' in ragione delle quali non vi sarebbero evidenze Pt_1 strumentali della ernia discale ma soltanto di protrusioni discali che non costituiscono malattia tabellata , il c.t.u. ha nondimeno ribadito che la protrusione configura una discopatia a tutti gli effetti in quanto il disco non si trova più nel suo consueto spazio tra le concavità intervertebrali e ciò a causa dell'intervento di svariati meccanismi tra cui anche l'effetto del carico lavorativo .
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dopo aver preso in esame puntualmente i rilievi mossi con l'atto di appello vanno pienamente condivise in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati. Alla stregua delle suesposte considerazioni deve pronunciarsi la conferma della sentenza di primo grado. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come in dispositivo.
Vanno poste definitivamente a carico dell le spese relative alla consulenza Parte_1 tecnica espletata nel presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 1064/2024 emessa dl Tribunale di Agrigento in data 17 luglio 2024. Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di Pt_1 [...]
e le liquida in complessivi € 2.100,00 disponendone la distrazione Controparte_1 in favore del procuratore antistatario avv. Antonina Scifo. Lascia definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. Pt_1
Palermo 22 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco