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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/05/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 41/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 41 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari,
Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio Legale dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Stefania Sotgia, Marina Olla ed Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONTRO
APPELLANTE
, nato a [...] il [...], ivi residente, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio DU, presso il cui studio in Sassari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale del 13 maggio 2019 depositata in atti;
APPELLANTE
All'esito della udienza collegiale del 9 aprile 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 a) Accogliere l'odierno appello e per l'effetto rigettare l'avversa domanda;
b) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione,
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro
n.31/2022, pubblicata in data 16.02.2022, per tutte le motivazioni in premessa e per quelle
presenti negli atti difensivi del giudizio di primo grado;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il giudizio d'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Oristano il 16 maggio 2019
[...]
ha esposto di prestare servizio alle dipendenze dell' in qualità di Controparte_2 _1
medico legale.
Ha quindi dedotto di aver richiesto, segnatamente il 27 ottobre 2018 (in realtà da intendersi
2016, secondo quanto chiaramente risulta dalla documentazione presente in atti),
l'autorizzazione all'utilizzo del proprio automezzo per l'effettuazione nella giornata successiva di una missione riguardante alcune visite a domicilio presso i comuni di , Per_1
ed . Per_2 Per_3
Detta autorizzazione, ha proseguito, era stata regolarmente rilasciata il 28 ottobre 2016 ossia lo stesso giorno in cui egli era stato coinvolto per sua colpa, come accertato dai Carabinieri
intervenuti per i rilevamenti di legge, in un sinistro stradale nel comune di mentre Per_1
percorreva una tratta ricompresa nella predetta missione.
Dopo essere stato ricoverato presso l'ospedale di per ricevere le prime cure per le Per_1
lesioni occorsegli a causa del predetto incidente aveva chiesto ed ottenuto dall' CP_3
l'indennizzo correlato al danno subito.
Diversamente per quanto concerne il danno occorso alla sua autovettura l' quale _1
datore di lavoro non aveva accolto l'istanza volta ad ottenere la rifusione, prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 43/1990, delle spese sostenute per le riparazioni pari a 2.900,00 euro.
In particolare l' aveva ricusato di provvedere al rimborso sostenendo che il _1
provvedimento di autorizzazione all'utilizzo del proprio automezzo, la cui esistenza
2 condizionava l'insorgenza del relativo diritto, era stato sostituito ed annullato con altro successivo provvedimento recante la revoca del primo siccome inizialmente rilasciato per mero errore materiale.
Posto che i ripetuti solleciti non avevano sortito alcun effetto e ritenuto illegittimo il diniego opposto dall'Ente datore di lavoro ha quindi chiesto la condanna dello stesso, stante la piena validità dell'autorizzazione originariamente rilasciatagli per l'uso del proprio mezzo nella missione succitata, al rimborso del danno subito alla sua autovettura in ragione di 2.900,00
euro, maggiorati con gli accessori di legge.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa _1
domanda rilevando che il dottor aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione per CP_2
l'utilizzo del proprio automezzo onde recarsi in missione per ragioni correlate al suo lavoro solamente il 26 gennaio 2017.
Tale autorizzazione era stata rilasciata con efficacia sino al successivo mese di luglio 2017 all'esito dell'invio della documentazione a tal fine necessaria, ossia della dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l'interessato dichiara di essere proprietario del
mezzo, ovvero comproprietario dello stesso con il coniuge in comunione dei beni;
di essere
titolare di patente di guida, specificandone gli estremi e la scadenza;
che il mezzo è coperto
da valida assicurazione e la relativa scadenza;
gli estremi della carta di circolazione del
veicolo e la regolare immatricolazione e revisione del mezzo
, quindi, al momento del sinistro per cui è causa non era provvisto della CP_4
prescritta autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio, presupposto indefettibile rispetto alla autorizzazione alla effettuazione di una missione fuori sede a bordo della propria autovettura.
Ha soggiunto l' che in ottemperanza alle direttive interne all'Ente nemmeno è _1
sufficiente per il lavoratore interessato disporre della sola autorizzazione per la missione esterna giacchè per l'attivazione della polizza KA necessita, altresì, l'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto completa dei dati di identificazione dell'auto e con la specifica indicazione del periodo di validità; c. copia della patente;
copia del libretto di circolazione che comprovi la proprietà dell'autoveicolo del dipendente così come espressamente previsto dall'art. 83 del CCNL del comparto Funzioni Centrali triennio 2016-
2018.
3 Pertanto, tenuto conto che il provvedimento iniziale era stato adottato in mancanza dei necessari presupposti, l' lo ha revocato con nota del 21 febbraio 2017 talchè _1
l'operatività della clausola KA (che, come è noto, consente di ottenere il risarcimento dei danni dalla propria compagnia assicuratrice anche se il danneggiato/assicurato è il responsabile del sinistro) non poteva, in definitiva, essere legittimamente invocata dal dottor onde ottenere il rimborso delle spese sostenute. CP_2
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata decisa con sentenza n. 31/2022
del 16 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda dello DU ed ha condannato l' al pagamento in suo _1
favore di 2.900,00 euro, oltre accessori di legge.
Il giudice di primo grado, in particolare, dopo aver richiamato il disposto dell'art. 9 del
D.P.R. n. 43/1990, ha ritenuto che il ricorrente avesse effettivamente ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo del proprio automezzo per l'effettuazione della missione in questione.
Conseguentemente egli al momento del sinistro del 28 ottobre 2016 disponeva di un valido titolo che lo legittimava, in applicazione della disciplina contenuta nella normativa succitata,
ad ottenere alla rifusione del danno occorso al suo veicolo come debitamente documentato e non contestato, quanto alla sua sussistenza e congruità, dal datore di lavoro.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 9 marzo _1
2022 rassegnando le sovrascritte conclusioni.
si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo Controparte_2
nei termini sopra esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente la Corte che l' appellante non ha contestato il fatto _1
storico relativo al sinistro nel quale è stato coinvolto il dottor nella tarda mattinata CP_2
del 28 ottobre 2016 allorchè a bordo della sua autovettura percorreva una tratta ricompresa nelle diverse località ove si era recato in missione.
Né ha parimenti avanzato rilievi di sorta in ordine alla congruità della stima del danno ed all'effettivo esborso che questi ha effettuato in ragione di 2.900,00 euro per le spese di
4 riparazione del veicolo Toyota Yaris targato DW659DH da lui condotto al momento dell'incidente.
2. L'unico motivo di appello concerne, nella sostanza, la mancanza in capo all'appellato della previa autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio dalla quale consegue la non operatività della garanzia assicurativa che consente di ottenere il risarcimento del danno che egli rivendica in giudizio.
Difatti secondo l'Istituto appellante la relativa istanza è stata validamente avanzata solo nel gennaio 2017 talchè alcuna copertura assicurativa poteva essere fatta valere al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito.
3. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, non è fondato.
4. La circostanza dedotta dall' a fondamento dei motivi di gravame, ossia la _1
mancanza in capo all'appellato dell'autorizzazione all'uso del proprio automezzo per l'espletamento della missione fuori sede, risulta smentita per tabulas alla luce della complessiva documentazione prodotta in atti.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, infatti, il dottor al CP_2
momento del sinistro occorsogli il 28 ottobre 2016 era in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo del proprio automezzo.
E' presente in atti (cfr. doc. 1 produzioni parte appellante, già ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado da entrambe le parti) un documento recante ad oggetto
autorizzazione alla missione col quale direttore della sede provinciale Persona_4
di Oristano, ha autorizzato la missione del dottor per la tratta – _1 CP_2 Per_1
Pers
– – dalle 11,30 alle 17,00 del 28 ottobre 2016, comprensiva, Per_2 Per_3 Per_1
testualmente, anche dell'autorizzazione all'uso del Mezzo Proprio con indennità sia per l'andata che per il ritorno stante la difficoltà utilizzo mezzo di trasporto ordinario.
4.1. D'altra parte l'esistenza di una autorizzazione in favore dell'appellato quanto all'utilizzo della propria autovettura per tale missione fuori sede è ulteriormente comprovata dal tenore della successiva nota del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. 2 produzioni parte appellante) con la quale il direttore della medesima sede provinciale dell' , a distanza di circa 4 _1
mesi dall'atto originario l'ha annullata e sostituita in quanto per mero errore materiale, erroneamente caricata con autorizzazione al mezzo proprio.
5 4.2. Osserva la Corte che dall'esame del contenuto della autorizzazione originariamente rilasciata in favore dello risulta, in modo inequivoco, non solo che egli fosse stato CP_2
previamente autorizzato allo svolgimento della missione fuori sede presso i comuni ivi indicati e ad utilizzare, in tale occasione, la propria autovettura, ma anche che tale ultima possibilità gli era stata concessa per una ragione ben precisa ossia a cagione delle prevedibili difficoltà logistiche che avrebbe incontrato utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
5. Ad avviso del Collegio, pertanto, l'appello non coglie nel segno laddove sostiene che il dottor disponesse, contrariamente alle incontrovertibili risultanze documentali CP_2
presenti in atti, della sola autorizzazione alla missione ma anche non di quella all'uso del proprio mezzo.
6. Né vale a superare le considerazioni che precedono l'assunto secondo il quale alla base dell'emissione della autorizzazione rilasciata nell'ottobre 2016 vi sarebbe un errore nel quale sarebbe incorso il direttore della sede interessata.
Osserva ulteriormente il Collegio che tale circostanza, peraltro nemmeno debitamente sviluppata con opportune e più precise argomentazioni nel giudizio di primo grado, è
comunque superata dal fatto che con un unico provvedimento il direttore della sede ha contestualmente autorizzato sia l'effettuazione della missione che l'uso, per il corrispondente arco temporale, del veicolo di proprietà, così ingenerando nell'interessato un legittimo affidamento circa il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie a tal fine.
Non rileva pertanto per le finalità in discorso il mancato rispetto di quanto prevedono gli atti interni dell'Ente, le cui previsioni come è noto nemmeno vincolano il giudicante, posto che la rigorosa osservanza del relativo iter procedimentale non condiziona la validità del provvedimento autorizzativo finale.
6.1. Pare opportuno aggiungere che, in ogni caso, all'esito dell'accertamento compiuto dai militari della Compagnia di (cfr. doc. 3 produzioni parte appellata) è emerso che il Per_1
veicolo sul quale viaggiava l'appellato era di sua proprietà (quale obbligato in solido col conducente) e che, come pure rilevato dalla difesa appellata nelle note autorizzate, alcun rilievo costoro hanno mosso allo quanto alla regolarità dei documenti relativi al CP_2
conducente ed al veicolo in questione (titolarità della patente, copertura assicurativa del veicolo e regolare immatricolazione e revisione dello stesso).
6 Dunque anche sotto tale autonomo percorso argomentativo risultavano integrati tutti i presupposti menzionati dall' nella memoria difensiva onde ottenere il rilascio _1
dell'autorizzazione per l'utilizzo del mezzo proprio.
6.2. Del pari non dirimente ai fini decisori risulta il provvedimento sopra richiamato reso il successivo 21 febbraio 2017, col quale la precedente autorizzazione è stata annullata dall' e sostituita da un'altra recante la sola autorizzazione alla missione fuori sede (cfr. _1
doc. 3 produzioni parte appellante).
Difatti gli effetti della autorizzazione originaria si erano già compiutamente prodotti nella sfera giuridica del beneficiario della stessa con riguardo, in particolare, alla piena operatività
della garanzia assicurativa contemplata nella polizza KA al momento del sinistro del 28 ottobre 2016, stante l'esistenza in quel frangente di tutte le necessarie autorizzazioni
(missione fuori sede ed utilizzo del proprio automezzo) in capo al dipendente interessato.
6.3. Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alla autorizzazione rilasciata dall'Istituto appellante allo DU nel 2017 (peraltro documentata tardivamente dall' solo nel giudizio di appello tenuto conto della preclusione prevista dall'art. 345 _1
comma 3 c.p.c.) ed alla correlata domanda che questi ha avanzato nel gennaio dello stesso anno.
Al riguardo nella sentenza impugnata si evidenzia, in modo condivisibile, che tali atti sono posteriori alla vicenda per cui è causa, come tali irrilevanti rispetto alla compiuta ricostruzione della fattispecie controversa.
7. In conclusione risultano esenti dai lamentati vizi le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado laddove, facendo corretto uso delle risultanze istruttorie acquisite in causa, ha riconosciuto l'esistenza del credito azionato da a fronte Controparte_2
dell'anticipazione dei costi sostenuti per la riparazione della vettura coinvolta nel predetto sinistro stradale, verificatosi durante una missione fuori sede debitamente autorizzata nei termini esposti.
8. Alla luce delle complessive argomentazioni che precedono va quindi rigettato siccome non fondato il motivo di appello formulato dall' con la conseguente conferma della _1
sentenza impugnata.
7 9. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' _1
appellante nella misura liquidata in parte dispositiva ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause di appello, valori medi, tenuto conto della normale complessità dell'accertamento in punto di mero diritto sottoposto alla Corte, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, nella sostanza non svoltasi).
10. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' in confronto di _1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 31 del 16 febbraio 2022 del Tribunale di Oristano, in
[...]
funzione di giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di _1
, che liquida in complessivi 1.923,00 euro, oltre spese Controparte_2
forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge;
3 Dichiara tenuto l' al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo _1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 6 maggio 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 41 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari,
Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio Legale dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Stefania Sotgia, Marina Olla ed Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONTRO
APPELLANTE
, nato a [...] il [...], ivi residente, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio DU, presso il cui studio in Sassari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale del 13 maggio 2019 depositata in atti;
APPELLANTE
All'esito della udienza collegiale del 9 aprile 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 a) Accogliere l'odierno appello e per l'effetto rigettare l'avversa domanda;
b) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione,
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro
n.31/2022, pubblicata in data 16.02.2022, per tutte le motivazioni in premessa e per quelle
presenti negli atti difensivi del giudizio di primo grado;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il giudizio d'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Oristano il 16 maggio 2019
[...]
ha esposto di prestare servizio alle dipendenze dell' in qualità di Controparte_2 _1
medico legale.
Ha quindi dedotto di aver richiesto, segnatamente il 27 ottobre 2018 (in realtà da intendersi
2016, secondo quanto chiaramente risulta dalla documentazione presente in atti),
l'autorizzazione all'utilizzo del proprio automezzo per l'effettuazione nella giornata successiva di una missione riguardante alcune visite a domicilio presso i comuni di , Per_1
ed . Per_2 Per_3
Detta autorizzazione, ha proseguito, era stata regolarmente rilasciata il 28 ottobre 2016 ossia lo stesso giorno in cui egli era stato coinvolto per sua colpa, come accertato dai Carabinieri
intervenuti per i rilevamenti di legge, in un sinistro stradale nel comune di mentre Per_1
percorreva una tratta ricompresa nella predetta missione.
Dopo essere stato ricoverato presso l'ospedale di per ricevere le prime cure per le Per_1
lesioni occorsegli a causa del predetto incidente aveva chiesto ed ottenuto dall' CP_3
l'indennizzo correlato al danno subito.
Diversamente per quanto concerne il danno occorso alla sua autovettura l' quale _1
datore di lavoro non aveva accolto l'istanza volta ad ottenere la rifusione, prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 43/1990, delle spese sostenute per le riparazioni pari a 2.900,00 euro.
In particolare l' aveva ricusato di provvedere al rimborso sostenendo che il _1
provvedimento di autorizzazione all'utilizzo del proprio automezzo, la cui esistenza
2 condizionava l'insorgenza del relativo diritto, era stato sostituito ed annullato con altro successivo provvedimento recante la revoca del primo siccome inizialmente rilasciato per mero errore materiale.
Posto che i ripetuti solleciti non avevano sortito alcun effetto e ritenuto illegittimo il diniego opposto dall'Ente datore di lavoro ha quindi chiesto la condanna dello stesso, stante la piena validità dell'autorizzazione originariamente rilasciatagli per l'uso del proprio mezzo nella missione succitata, al rimborso del danno subito alla sua autovettura in ragione di 2.900,00
euro, maggiorati con gli accessori di legge.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa _1
domanda rilevando che il dottor aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione per CP_2
l'utilizzo del proprio automezzo onde recarsi in missione per ragioni correlate al suo lavoro solamente il 26 gennaio 2017.
Tale autorizzazione era stata rilasciata con efficacia sino al successivo mese di luglio 2017 all'esito dell'invio della documentazione a tal fine necessaria, ossia della dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l'interessato dichiara di essere proprietario del
mezzo, ovvero comproprietario dello stesso con il coniuge in comunione dei beni;
di essere
titolare di patente di guida, specificandone gli estremi e la scadenza;
che il mezzo è coperto
da valida assicurazione e la relativa scadenza;
gli estremi della carta di circolazione del
veicolo e la regolare immatricolazione e revisione del mezzo
, quindi, al momento del sinistro per cui è causa non era provvisto della CP_4
prescritta autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio, presupposto indefettibile rispetto alla autorizzazione alla effettuazione di una missione fuori sede a bordo della propria autovettura.
Ha soggiunto l' che in ottemperanza alle direttive interne all'Ente nemmeno è _1
sufficiente per il lavoratore interessato disporre della sola autorizzazione per la missione esterna giacchè per l'attivazione della polizza KA necessita, altresì, l'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto completa dei dati di identificazione dell'auto e con la specifica indicazione del periodo di validità; c. copia della patente;
copia del libretto di circolazione che comprovi la proprietà dell'autoveicolo del dipendente così come espressamente previsto dall'art. 83 del CCNL del comparto Funzioni Centrali triennio 2016-
2018.
3 Pertanto, tenuto conto che il provvedimento iniziale era stato adottato in mancanza dei necessari presupposti, l' lo ha revocato con nota del 21 febbraio 2017 talchè _1
l'operatività della clausola KA (che, come è noto, consente di ottenere il risarcimento dei danni dalla propria compagnia assicuratrice anche se il danneggiato/assicurato è il responsabile del sinistro) non poteva, in definitiva, essere legittimamente invocata dal dottor onde ottenere il rimborso delle spese sostenute. CP_2
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata decisa con sentenza n. 31/2022
del 16 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda dello DU ed ha condannato l' al pagamento in suo _1
favore di 2.900,00 euro, oltre accessori di legge.
Il giudice di primo grado, in particolare, dopo aver richiamato il disposto dell'art. 9 del
D.P.R. n. 43/1990, ha ritenuto che il ricorrente avesse effettivamente ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo del proprio automezzo per l'effettuazione della missione in questione.
Conseguentemente egli al momento del sinistro del 28 ottobre 2016 disponeva di un valido titolo che lo legittimava, in applicazione della disciplina contenuta nella normativa succitata,
ad ottenere alla rifusione del danno occorso al suo veicolo come debitamente documentato e non contestato, quanto alla sua sussistenza e congruità, dal datore di lavoro.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 9 marzo _1
2022 rassegnando le sovrascritte conclusioni.
si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo Controparte_2
nei termini sopra esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente la Corte che l' appellante non ha contestato il fatto _1
storico relativo al sinistro nel quale è stato coinvolto il dottor nella tarda mattinata CP_2
del 28 ottobre 2016 allorchè a bordo della sua autovettura percorreva una tratta ricompresa nelle diverse località ove si era recato in missione.
Né ha parimenti avanzato rilievi di sorta in ordine alla congruità della stima del danno ed all'effettivo esborso che questi ha effettuato in ragione di 2.900,00 euro per le spese di
4 riparazione del veicolo Toyota Yaris targato DW659DH da lui condotto al momento dell'incidente.
2. L'unico motivo di appello concerne, nella sostanza, la mancanza in capo all'appellato della previa autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio dalla quale consegue la non operatività della garanzia assicurativa che consente di ottenere il risarcimento del danno che egli rivendica in giudizio.
Difatti secondo l'Istituto appellante la relativa istanza è stata validamente avanzata solo nel gennaio 2017 talchè alcuna copertura assicurativa poteva essere fatta valere al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito.
3. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, non è fondato.
4. La circostanza dedotta dall' a fondamento dei motivi di gravame, ossia la _1
mancanza in capo all'appellato dell'autorizzazione all'uso del proprio automezzo per l'espletamento della missione fuori sede, risulta smentita per tabulas alla luce della complessiva documentazione prodotta in atti.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, infatti, il dottor al CP_2
momento del sinistro occorsogli il 28 ottobre 2016 era in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo del proprio automezzo.
E' presente in atti (cfr. doc. 1 produzioni parte appellante, già ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado da entrambe le parti) un documento recante ad oggetto
autorizzazione alla missione col quale direttore della sede provinciale Persona_4
di Oristano, ha autorizzato la missione del dottor per la tratta – _1 CP_2 Per_1
Pers
– – dalle 11,30 alle 17,00 del 28 ottobre 2016, comprensiva, Per_2 Per_3 Per_1
testualmente, anche dell'autorizzazione all'uso del Mezzo Proprio con indennità sia per l'andata che per il ritorno stante la difficoltà utilizzo mezzo di trasporto ordinario.
4.1. D'altra parte l'esistenza di una autorizzazione in favore dell'appellato quanto all'utilizzo della propria autovettura per tale missione fuori sede è ulteriormente comprovata dal tenore della successiva nota del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. 2 produzioni parte appellante) con la quale il direttore della medesima sede provinciale dell' , a distanza di circa 4 _1
mesi dall'atto originario l'ha annullata e sostituita in quanto per mero errore materiale, erroneamente caricata con autorizzazione al mezzo proprio.
5 4.2. Osserva la Corte che dall'esame del contenuto della autorizzazione originariamente rilasciata in favore dello risulta, in modo inequivoco, non solo che egli fosse stato CP_2
previamente autorizzato allo svolgimento della missione fuori sede presso i comuni ivi indicati e ad utilizzare, in tale occasione, la propria autovettura, ma anche che tale ultima possibilità gli era stata concessa per una ragione ben precisa ossia a cagione delle prevedibili difficoltà logistiche che avrebbe incontrato utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
5. Ad avviso del Collegio, pertanto, l'appello non coglie nel segno laddove sostiene che il dottor disponesse, contrariamente alle incontrovertibili risultanze documentali CP_2
presenti in atti, della sola autorizzazione alla missione ma anche non di quella all'uso del proprio mezzo.
6. Né vale a superare le considerazioni che precedono l'assunto secondo il quale alla base dell'emissione della autorizzazione rilasciata nell'ottobre 2016 vi sarebbe un errore nel quale sarebbe incorso il direttore della sede interessata.
Osserva ulteriormente il Collegio che tale circostanza, peraltro nemmeno debitamente sviluppata con opportune e più precise argomentazioni nel giudizio di primo grado, è
comunque superata dal fatto che con un unico provvedimento il direttore della sede ha contestualmente autorizzato sia l'effettuazione della missione che l'uso, per il corrispondente arco temporale, del veicolo di proprietà, così ingenerando nell'interessato un legittimo affidamento circa il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie a tal fine.
Non rileva pertanto per le finalità in discorso il mancato rispetto di quanto prevedono gli atti interni dell'Ente, le cui previsioni come è noto nemmeno vincolano il giudicante, posto che la rigorosa osservanza del relativo iter procedimentale non condiziona la validità del provvedimento autorizzativo finale.
6.1. Pare opportuno aggiungere che, in ogni caso, all'esito dell'accertamento compiuto dai militari della Compagnia di (cfr. doc. 3 produzioni parte appellata) è emerso che il Per_1
veicolo sul quale viaggiava l'appellato era di sua proprietà (quale obbligato in solido col conducente) e che, come pure rilevato dalla difesa appellata nelle note autorizzate, alcun rilievo costoro hanno mosso allo quanto alla regolarità dei documenti relativi al CP_2
conducente ed al veicolo in questione (titolarità della patente, copertura assicurativa del veicolo e regolare immatricolazione e revisione dello stesso).
6 Dunque anche sotto tale autonomo percorso argomentativo risultavano integrati tutti i presupposti menzionati dall' nella memoria difensiva onde ottenere il rilascio _1
dell'autorizzazione per l'utilizzo del mezzo proprio.
6.2. Del pari non dirimente ai fini decisori risulta il provvedimento sopra richiamato reso il successivo 21 febbraio 2017, col quale la precedente autorizzazione è stata annullata dall' e sostituita da un'altra recante la sola autorizzazione alla missione fuori sede (cfr. _1
doc. 3 produzioni parte appellante).
Difatti gli effetti della autorizzazione originaria si erano già compiutamente prodotti nella sfera giuridica del beneficiario della stessa con riguardo, in particolare, alla piena operatività
della garanzia assicurativa contemplata nella polizza KA al momento del sinistro del 28 ottobre 2016, stante l'esistenza in quel frangente di tutte le necessarie autorizzazioni
(missione fuori sede ed utilizzo del proprio automezzo) in capo al dipendente interessato.
6.3. Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alla autorizzazione rilasciata dall'Istituto appellante allo DU nel 2017 (peraltro documentata tardivamente dall' solo nel giudizio di appello tenuto conto della preclusione prevista dall'art. 345 _1
comma 3 c.p.c.) ed alla correlata domanda che questi ha avanzato nel gennaio dello stesso anno.
Al riguardo nella sentenza impugnata si evidenzia, in modo condivisibile, che tali atti sono posteriori alla vicenda per cui è causa, come tali irrilevanti rispetto alla compiuta ricostruzione della fattispecie controversa.
7. In conclusione risultano esenti dai lamentati vizi le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado laddove, facendo corretto uso delle risultanze istruttorie acquisite in causa, ha riconosciuto l'esistenza del credito azionato da a fronte Controparte_2
dell'anticipazione dei costi sostenuti per la riparazione della vettura coinvolta nel predetto sinistro stradale, verificatosi durante una missione fuori sede debitamente autorizzata nei termini esposti.
8. Alla luce delle complessive argomentazioni che precedono va quindi rigettato siccome non fondato il motivo di appello formulato dall' con la conseguente conferma della _1
sentenza impugnata.
7 9. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' _1
appellante nella misura liquidata in parte dispositiva ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause di appello, valori medi, tenuto conto della normale complessità dell'accertamento in punto di mero diritto sottoposto alla Corte, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, nella sostanza non svoltasi).
10. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' in confronto di _1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 31 del 16 febbraio 2022 del Tribunale di Oristano, in
[...]
funzione di giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di _1
, che liquida in complessivi 1.923,00 euro, oltre spese Controparte_2
forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge;
3 Dichiara tenuto l' al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo _1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 6 maggio 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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