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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/07/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3515/2025
Riunito in Camera di ONsiglio in persona dei magistrati:
IR EL Presidente
UE IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso in data 16.07.2025 da
[...]
(C.F. , con gli Avv.ti FRANCESCA DE Pt_1 C.F._1
ER e IZ AR e MA RO (C.F.
) con l'Avv. MARCELLA BELLOTTI, con l'intervento C.F._2
necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso depositato in data 16.07.2025 e integrato in data 21.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno allegato di essere genitori di (nato il [...]), di avere Per_1
intrattenuto una convivenza more uxorio in Magnago (MI), Via Daniele Manin n. 29, nell'ambito della quale dividevano pariteticamente le spese per che è venuto Per_2
meno il loro rapporto affettivo, che intendono mettere in vendita la casa familiare2 entro e non oltre il mese di settembre 2025 e medio tempore vivere nella medesima a settimane alterne, permettendo al minore di rimanervi fino al rilascio, che, giusta nota integrativa depositata in data 21.07.2025, reperiranno nuova abitazione nel Comune di Magnago o nei Comuni limitrofi, che entrambi sono laureati e, tra l'altro, svolge la CP_2
professione di insegnante di danza mentre collabora con l'Università Cattolica Pt_2
del Sacro Cuore di Milano e hanno chiesto regolamentare i loro rapporti rispetto al figlio minorenne come segue:
“A. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
casa familiare corrente in Magnago (Mi), Via Daniele Manin n. 29 ove quantomeno sino al Giugno
2026 e successivamente sino quando almeno uno dei due genitori reperirà una nuova ed indipendente abitazione, gli stessi genitori alterneranno la propria presenza con le seguenti modalità:
LUN MAR MER DOM Parte_3
Papà MA MA Papà MA Papà Papà/TO
con con TO
con con
con TO
con TO
con MA TO TO TO
Papà
MA
MA Papà Papà/
MA
MA
con con TO
con con
TO con con TO
con TO
TO
TO
TO
MA
Dopo il mese di Giugno 2026 o comunque successivamente, quando l'abitazione verrà ceduta a terzi o almeno uno dei due genitori reperirà una nuova ed indipendente abitazione, i genitori attueranno un affido paritetico alternato articolato come segue:
DOM Parte_4
MA
MA Papà Papà Papà/pernot
MA
MA
con con TO
con con to con con TO
con TO TO TO TO
MA
Papà
Papà MA MA MA/
Papà
Papà
con ON TO
con con
TO con con TO
con TO
TO
TO
TO
Papà
B. I genitori suddivideranno tra loro gli ulteriori periodi di vacanza con il figlio come segue: Per_1
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con un periodo di due settimane, anche Per_1
non consecutive, che dovrà essere concordato entro il 30/04 di ogni anno;
Pag. 2 di 4 - durante le vacanze natalizie trascorrerà dal 26/12 sino al 30/12 con un genitore e dal Per_1
31/12 sino al 06/01 con l'altro ed i genitori si alterneranno di anno in anno;
mentre ogni anno Per_1
trascorrerà il 24/12 con la madre ed il 25/12 con il padre;
- durante le vacanze di Pasqua ogni genitore trascorrerà tre giorni consecutivi con ed i genitori si Per_1
alterneranno di anno in anno;
- ogni anno trascorrerà la Festa della MA con la madre e la Festa del Papà con il padre;
Per_1
In ogni caso, previo accordo assunto con un congruo preavviso, i genitori saranno liberi di mutare le calendarizzazioni ordinarie e festive in base alle esigenze di ed alle proprie. Per_1
C. I genitori provvederanno al mantenimento diretto di nella misura del 50% ciascuno e sempre Per_1
nella misura del 50% sosterranno tutte le spese relative alle utenze dell'abitazione comune sino alla vendita ovvero, dopo il Giugno 2026, sino al trasferimento altrove, il mutuo verrà invece suddiviso nella misura del 50% sino all'estinzione.
D. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e dette spese saranno concordate e rimborsate in base a quanto stabilito dal
Protocollo della Corte d'Appello di Milano (cfr. doc. 5).
E. L'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno genitore.
F. Le detrazioni per il figlio a carico verranno suddivise al 50% tra i genitori.
G. I genitori si impegnano sin d'ora ad inserire con adeguata gradualità nella quotidianità del figlio eventuali futuri nuovi stabili compagni/e.
H. I genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio ovvero al rinnovo di documenti validi per l'espatrio sia propri che per il figlio Per_1
I. In merito agli ulteriori accordi economici le Parti:
- si impegnano sin d'ora inderogabilmente a porre in essere entro e non oltre il mese di Settembre 2025 ogni adempimento necessario per la messa in vendita degli immobili di proprietà comune comprensiva degli arredi ivi presenti, i relativi box e le pertinenze, tutti siti in Magnago (Mi), Via Daniele Manin n. 29, conferendo incarico, con o senza esclusiva, ad un'agenzia immobiliare per la vendita al prezzo minimo di
Euro 260.000,00, con espresso impegno di concordare ribassi soprattutto nel caso in cui detti immobili non vengano venduti o non vengano reperiti acquirenti entro il mese di Dicembre 2025.
Pag. 3 di 4 - Nel caso in cui gli arredi non siano di interesse dei nuovi acquirenti gli stessi verranno fatti valutare e previo accorso suddivisi nella misura del 50% ciascuno ovvero smaltiti con suddivisione dei relativi costi al
50%.
- In ogni caso, qualora vengano reperiti acquirenti, e salvo differenti accordi che interverranno tra le Parti, la consegna dell'immobile a terzi non potrà avvenire prima di 6 mesi dall'accordo di vendita ed in ogni caso non prima del Giugno 2026.
- ON il prezzo ricavato dalla vendita le Parti provvederanno ad estinguere il mutuo BPM n. n. 5388199 attualmente in corso mentre suddivideranno la restante quota del ricavato con le seguenti percentuali: 53% alla Sig.ra SI e 47% al Sig. Pt_1
- Il conto corrente cointestato aperto presso - Filiale di Magnago n. 7270 e sul quale le Parti metteranno a disposizione i fondi per il rimborso del mutuo sino all'estinzione dello stesso, verrà estinto dopo la chiusura del mutuo ed il saldo residuo verrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove puntualmente rispettate) appaiono idonee a garantire a Per_1
il diritto a una crescita sana ed equilibrata (e/o, comunque, a contenere i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai ricorrenti (innanzi integralmente richiamate) e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 23.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
UE IN IR EL
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come risulta da nota integrativa del 21.07.2025 ON 2 Per l'acquisto della quale accendevano congiuntamente il mutuo n. 5388199 presso del complessivo importo di € 140.000,00 da rimborsare in n. 360 rate mensili dell'importo di € 469,21 ciascuna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3515/2025
Riunito in Camera di ONsiglio in persona dei magistrati:
IR EL Presidente
UE IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso in data 16.07.2025 da
[...]
(C.F. , con gli Avv.ti FRANCESCA DE Pt_1 C.F._1
ER e IZ AR e MA RO (C.F.
) con l'Avv. MARCELLA BELLOTTI, con l'intervento C.F._2
necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso depositato in data 16.07.2025 e integrato in data 21.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno allegato di essere genitori di (nato il [...]), di avere Per_1
intrattenuto una convivenza more uxorio in Magnago (MI), Via Daniele Manin n. 29, nell'ambito della quale dividevano pariteticamente le spese per che è venuto Per_2
meno il loro rapporto affettivo, che intendono mettere in vendita la casa familiare2 entro e non oltre il mese di settembre 2025 e medio tempore vivere nella medesima a settimane alterne, permettendo al minore di rimanervi fino al rilascio, che, giusta nota integrativa depositata in data 21.07.2025, reperiranno nuova abitazione nel Comune di Magnago o nei Comuni limitrofi, che entrambi sono laureati e, tra l'altro, svolge la CP_2
professione di insegnante di danza mentre collabora con l'Università Cattolica Pt_2
del Sacro Cuore di Milano e hanno chiesto regolamentare i loro rapporti rispetto al figlio minorenne come segue:
“A. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
casa familiare corrente in Magnago (Mi), Via Daniele Manin n. 29 ove quantomeno sino al Giugno
2026 e successivamente sino quando almeno uno dei due genitori reperirà una nuova ed indipendente abitazione, gli stessi genitori alterneranno la propria presenza con le seguenti modalità:
LUN MAR MER DOM Parte_3
Papà MA MA Papà MA Papà Papà/TO
con con TO
con con
con TO
con TO
con MA TO TO TO
Papà
MA
MA Papà Papà/
MA
MA
con con TO
con con
TO con con TO
con TO
TO
TO
TO
MA
Dopo il mese di Giugno 2026 o comunque successivamente, quando l'abitazione verrà ceduta a terzi o almeno uno dei due genitori reperirà una nuova ed indipendente abitazione, i genitori attueranno un affido paritetico alternato articolato come segue:
DOM Parte_4
MA
MA Papà Papà Papà/pernot
MA
MA
con con TO
con con to con con TO
con TO TO TO TO
MA
Papà
Papà MA MA MA/
Papà
Papà
con ON TO
con con
TO con con TO
con TO
TO
TO
TO
Papà
B. I genitori suddivideranno tra loro gli ulteriori periodi di vacanza con il figlio come segue: Per_1
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con un periodo di due settimane, anche Per_1
non consecutive, che dovrà essere concordato entro il 30/04 di ogni anno;
Pag. 2 di 4 - durante le vacanze natalizie trascorrerà dal 26/12 sino al 30/12 con un genitore e dal Per_1
31/12 sino al 06/01 con l'altro ed i genitori si alterneranno di anno in anno;
mentre ogni anno Per_1
trascorrerà il 24/12 con la madre ed il 25/12 con il padre;
- durante le vacanze di Pasqua ogni genitore trascorrerà tre giorni consecutivi con ed i genitori si Per_1
alterneranno di anno in anno;
- ogni anno trascorrerà la Festa della MA con la madre e la Festa del Papà con il padre;
Per_1
In ogni caso, previo accordo assunto con un congruo preavviso, i genitori saranno liberi di mutare le calendarizzazioni ordinarie e festive in base alle esigenze di ed alle proprie. Per_1
C. I genitori provvederanno al mantenimento diretto di nella misura del 50% ciascuno e sempre Per_1
nella misura del 50% sosterranno tutte le spese relative alle utenze dell'abitazione comune sino alla vendita ovvero, dopo il Giugno 2026, sino al trasferimento altrove, il mutuo verrà invece suddiviso nella misura del 50% sino all'estinzione.
D. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e dette spese saranno concordate e rimborsate in base a quanto stabilito dal
Protocollo della Corte d'Appello di Milano (cfr. doc. 5).
E. L'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno genitore.
F. Le detrazioni per il figlio a carico verranno suddivise al 50% tra i genitori.
G. I genitori si impegnano sin d'ora ad inserire con adeguata gradualità nella quotidianità del figlio eventuali futuri nuovi stabili compagni/e.
H. I genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio ovvero al rinnovo di documenti validi per l'espatrio sia propri che per il figlio Per_1
I. In merito agli ulteriori accordi economici le Parti:
- si impegnano sin d'ora inderogabilmente a porre in essere entro e non oltre il mese di Settembre 2025 ogni adempimento necessario per la messa in vendita degli immobili di proprietà comune comprensiva degli arredi ivi presenti, i relativi box e le pertinenze, tutti siti in Magnago (Mi), Via Daniele Manin n. 29, conferendo incarico, con o senza esclusiva, ad un'agenzia immobiliare per la vendita al prezzo minimo di
Euro 260.000,00, con espresso impegno di concordare ribassi soprattutto nel caso in cui detti immobili non vengano venduti o non vengano reperiti acquirenti entro il mese di Dicembre 2025.
Pag. 3 di 4 - Nel caso in cui gli arredi non siano di interesse dei nuovi acquirenti gli stessi verranno fatti valutare e previo accorso suddivisi nella misura del 50% ciascuno ovvero smaltiti con suddivisione dei relativi costi al
50%.
- In ogni caso, qualora vengano reperiti acquirenti, e salvo differenti accordi che interverranno tra le Parti, la consegna dell'immobile a terzi non potrà avvenire prima di 6 mesi dall'accordo di vendita ed in ogni caso non prima del Giugno 2026.
- ON il prezzo ricavato dalla vendita le Parti provvederanno ad estinguere il mutuo BPM n. n. 5388199 attualmente in corso mentre suddivideranno la restante quota del ricavato con le seguenti percentuali: 53% alla Sig.ra SI e 47% al Sig. Pt_1
- Il conto corrente cointestato aperto presso - Filiale di Magnago n. 7270 e sul quale le Parti metteranno a disposizione i fondi per il rimborso del mutuo sino all'estinzione dello stesso, verrà estinto dopo la chiusura del mutuo ed il saldo residuo verrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove puntualmente rispettate) appaiono idonee a garantire a Per_1
il diritto a una crescita sana ed equilibrata (e/o, comunque, a contenere i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai ricorrenti (innanzi integralmente richiamate) e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 23.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
UE IN IR EL
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come risulta da nota integrativa del 21.07.2025 ON 2 Per l'acquisto della quale accendevano congiuntamente il mutuo n. 5388199 presso del complessivo importo di € 140.000,00 da rimborsare in n. 360 rate mensili dell'importo di € 469,21 ciascuna