Sentenza 12 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2004, n. 5156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5156 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AR, elettivamente domiciliato in ROMA L. TEVERE FLAMINIO 45 PAL. 4^ SCALA B, presso lo studio dell'avvocato GIAN AR GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato NADIA STANZIOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURATONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, EMILIA FAVATA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 31 ottobre 2001 REP. N. 58080;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 840/00 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 17/10/00 - R.G.N. 2867/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Inail ha soppresso la rendita già liquidata a RC AR a seguito di revisione per miglioramento. Il Pretore di La Spezia, con sentenza n. 966 del 26.10.1999, ha respinto il ricorso del AR, rilevando, con la ctu espletata, la sopravvenuta insussistenza dei presupposti per la rendita.
Avverso detta pronunzia ha interposto appello il AR, sostenendo l'applicabilità al caso della normativa sopravvenuta di cui alla legge 17.5.1999 n. 144, in tema di revisione per errore. Con sentenza 2/17 ottobre 2000 n. 840 il Tribunale di La Spezia ha respinto l'appello del Rivara, rilevando che la legge 17.5.1999 n. 144, invocata dall'appellante, nulla ha a che vedere con la revisione di cui all'art. 83 del T.u. n. 1124 del 30.6.1965, sul quale è basato il provvedimento di revoca dell'istituto assicuratore, in quanto la novella ha voluto incidere unicamente sull'istituto della rettifica per errore di cui all'art. 55 comma 5 della legge 9 marzo 1989, n. 88, lasciando espressamente al di fuori del proprio ambito di applicazione la revisione per sopravvenuto mutamento delle condizioni dell'assicurato di cui all'art. 83 del T.U. n. 1124 del 30.6.1965.
Nel merito il giudice d'appello ha accertato un miglioramento delle condizioni di RC AR, tale da rendere legittimo l'operato dell'Istituto assicuratore, sulla base della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, scevra da incoerenze od omissioni e che ne quindi inutile anche la rinnovazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Rivara, con due motivi.
L'intimato istituto si è costituito con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due motivi di ricorso, deducendo rispettivamente violazione e falsa applicazione rispettivamente degli artt. 83, 137 e 146 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché dell'art. 9 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere applicato l'istituto della revisione per errore oltre i limiti del citato art. 9 e senza spiegare in che cosa consista l'errore. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili, perché censurano una statuizione non emessa, essendo la motivazione della sentenza impugnata basata esclusivamente sulla revisione per miglioramento, e sulla constatazione, appunto, dell'intervenuto miglioramento, mentre la revisione per errore costituisce un istituto distinto.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile "ratione temporis".
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 16 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004