Sentenza 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 12/06/2023, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 01908/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Scandaliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
– della determina -OMISSIS- del 1° febbraio 2019, resa dal Comune intimato, di diniego dell’istanza di accertamento di conformità di parte ricorrente;
– di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato la determina n. -OMISSIS- del Comune intimato, di diniego di un’istanza di accertamento di conformità riguardante una lavanderia e un terrazzo a servizio di un'unità residenziale, sita in Castelvetrano e individuata in catasto al foglio -OMISSIS-.
1.1. Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
1.1.1. Violazione di legge (art. 10- bis , L. n. 241/1990), in quanto l'Amministrazione comunale non ha previamente comunicato al ricorrente il (pur menzionato) parere contrario dell'ufficio.
1.1.2. Violazione di legge (art. 35, regolamento edilizio comunale) ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il manufatto in questione è una veranda, che rispetta il rapporto del 30% di cui all’art. 35 del locale regolamento edilizio e può, pertanto, essere esclusa dal computo della volumetria.
1.1.3. Violazione di legge (art. 3, L. n. 241/1990), in quanto il provvedimento ha menzionato in modo generico anche le " leggi regionali " che sarebbero state violate dalla realizzazione dell'immobile in questione.
2. Parte ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha prodotto una perizia a supporto delle proprie ragioni.
3. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 29 maggio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto con riguardo al secondo motivo, alla luce delle seguenti considerazioni.
2. Parte ricorrente, con il suddetto motivo di ricorso, ha contestato l’errata applicazione dell’art. 35 del locale regolamento edilizio che, nel definire la superficie utile ai soli fini del computo della volumetria, precisa che « si considera la superficie delle verande per la parte eccedente il 30% delle superfici lorde di piano ».
In particolare, il ricorrente ha affermato che la superficie lorda di piano è di mq 117,78 e la superficie del manufatto è di mq 30,50; si è, dunque, all’interno del 30% della superficie lorda di piano.
Al riguardo, come precisato nella perizia da ultimo versata in atti, l’opera in questione è « una struttura completamente in legno a falde inclinate, costituita da montanti, travi di prima orditura, travi di seconda orditura, assito di tavole, copertura in coppo siciliano e pareti vetrate ». Lo stesso provvedimento impugnato dà atto che l’opera ha una struttura lignea, pareti laterali a vetri montate su telai in legno e copertura finale in coppi nostrani.
L’opera in questione può pertanto ricondursi alla nozione di veranda, per la stessa intendendosi un locale o uno spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili (così definito nell'Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1- sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed espressamente richiamata da Cons. St., sez. VI, 26 marzo 2018, n. 1893).
Ciò posto, il provvedimento impugnato nulla ha detto in merito al rapporto tra la superficie lorda di piano e la superficie della veranda, limitandosi ad affermare che la realizzazione del locale ha comportato un aumento di volume del fabbricato esistente.
Dalle superiori considerazioni discende l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
3. Quanto agli altri motivi di ricorso:
- il primo può considerarsi assorbito dall’accoglimento del secondo, tenuto conto del suo carattere meramente procedimentale;
- il terzo è infondato, avuto presente che il provvedimento ha espressamente citato la L.R. n. 78/1976, facendo in seguito riferimento alle “ suddette leggi regionali ”; non può pertanto fondatamente sostenersi la genericità del diniego.
4. Stante quanto precede:
- il ricorso è fondato quanto al secondo motivo e va accolto; per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione sull’istanza di parte ricorrente, tenuto in particolare conto del computo della superficie della veranda ai fini del calcolo della volumetria di cui al menzionato art. 35 del locale regolamento edilizio;
- le spese di lite sono irripetibili, avuta presente la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione; salvi gli ulteriori provvedimenti dell’intimata Amministrazione sull’istanza di parte ricorrente.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.