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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 95/2021 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Roberto Cao, Parte_1
che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Barbara Porcu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
Controparte_2
terzo chiamato - contumace
, Controparte_3
terzo chiamato - contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2021, ha dedotto: Parte_1
- di essere stato assunto in data 1° giugno 2016 da NT
, con sede legale in Roma e sede operativa a Cagliari/Selargius, con contratto a tempo
[...]
pieno e indeterminato, con la qualifica di impiegato amministrativo, inquadrato nel II livello del
CCNL “Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”;
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 20 febbraio 2019, quando ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa;
- di aver svolto durante tutto il corso del rapporto di lavoro mansioni superiori rispetto a quelle rientranti nel formale livello di inquadramento;
- di aver svolto all'interno della cooperativa il ruolo di direttore con poteri gestori sulla intera sede operativa locale;
pagina 1 di 12 - di aver gestito in modo esclusivo la sede operativa sarda in luogo del presidente CP_2
, la cui presenza presso la sede regionale era saltuaria e limitata a poche occasioni nel corso
[...] dell'anno;
- che il risiedeva “oltre Tirreno” ed era il legale rappresentante della cooperativa, CP_2
avente sede a Roma e operante sul territorio nazionale;
- di essersi occupato della gestione degli affari istituzionali, quali le trattative e le problematiche con la , la il MISE, in ragione della propria posizione apicale all'interno della CP_5 CP_6
sede operativa;
- di essersi occupato della gestione del personale, con le eventuali contestazioni e problematiche inerenti al posto di lavoro;
- di aver gestito, in base alle deleghe ricevute, le gare d'appalto, i sopralluoghi, la trattativa con gli utenti e la risoluzione di eventuali problematiche successive, in totale autonomia e pienezza di poteri, anche esterni di rappresentanza;
- di avere avuto il potere di rappresentanza esclusivo della e di aver agito quale CP_4 alter ego dell'amministratore di interloquendo con quest'ultimo per la gestione della CP_4
sede regionale;
- che tali mansioni sono assimilabili a quelle previste per la qualifica di quadro o, in subordine, per il I livello, dallo stesso CCNL “Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”;
- che secondo la classificazione dell'art. 31 CCNL cit. la qualifica di quadro spetta ai “Dipendenti amministrativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri”;
- che il successivo art. 33 CCNL cit. precisa che: “In relazione a quanto stabilito dall'art. 2 della
Legge 13 maggio 1985 n. 190 sono Quadri, agli effetti del presente Contratto, quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri. La qualifica di comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilità inerenti al proprio Pt_2 ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa”;
- di aver ricoperto sin dal 2000 posizioni direttive nel comparto vigilanza privata e di aver collaborato anche prima dell'assunzione con con funzioni autonome e di Parte_3
responsabilità;
- che la stessa cooperativa usava presentare il ricorrente all'esterno con la qualifica di “Direttore”
o “direttore del Servizio Vigilanza” o “delegato affari istituzionali”;
- che nel contratto di appalto in rinnovo del “Servizio annuale di vigilanza armata presso il
pagina 2 di 12 Complesso Universitario di Monserrato, alcune biblioteche d'Ateneo ed il compendio isolato di
NT Sa TA (ex Osservatorio Astronomico) del 14.11.2017”, CIG 7241825F07A, all'art. 6, la cooperativa ha indicato il ricorrente quale “referente dell'appaltatore”;
- che secondo l'art. 6 del suddetto contratto “il Referente dell'Appaltatore sarà l'interlocutore unico per l'amministrazione in caso di richiesta di informazioni, segnalazioni e controllo di qualsiasi natura. Il Referente dovrà essere reperibile nell'orario di erogazione del servizio, sarà responsabile dell'organizzazione e dovrà assicurare il regolare svolgimento del servizio concordato. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di eventuali inadempienze, fatte anche in contradditorio con il Referente dell'Appaltatore, dovranno intendersi effettuate direttamente a quest'ultimo”;
- di aver dunque svolto, su incarico di le funzioni di Controparte_1
direttore amministrativo della cooperativa, con la più ampia autonomia e responsabilità;
- che, successivamente, la società datrice di lavoro ha perso la qualità di cooperativa, divenendo e, infine, in data 10 luglio 2019, ha modificato la propria Controparte_7 Controparte_7 denominazione in “ , trasferendo anche la propria sede Controparte_1
legale da Via Archimede n. 191 in via Siria n. 24 in Roma;
- che è la stessa cooperativa Controparte_1 CP_4
- che si è resa inadempiente anche al pagamento delle Controparte_1
seguenti poste retributive: mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018, tredicesima
2018, mensilità di gennaio, febbraio 2019; quota di tredicesima e quota di quattordicesima 2018;
t.f.r., ferie, festività e r.o.l. non goduti;
- di essersi dimesso per giusta causa in conseguenza del grave inadempimento della datrice di lavoro.
Sulla base di tali premesse di fatto e di diritto, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
proponendo domanda di condanna della ex datrice di lavoro al Controparte_1
pagamento di differenze retributive in ragione del rivendicato diritto all'inquadramento livello quadro o nel I livello di contrattazione collettiva, o in ogni caso al pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, 13° mensilità 2018, gennaio e febbraio
2019, quote maturate della 13° e 14° mensilità 2019 nonché TFR e ferie maturate e non godute, ex festività non godute e permessi ROL maturati in costanza del rapporto e non goduti, calcolate in conformità del suo livello di assunzione.
Ha altresì domandato di ordinare alla convenuta la consegna delle buste paga relative alla tredicesima e al mese di dicembre 2018, nonché delle buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e pagina 3 di 12 marzo 2019.
si è costituita in giudizio con articolate eccezioni. Controparte_1 Controparte_1
Anzitutto ha eccepito la prescrizione estintiva delle pretese attoree.
Nel merito, ha precisato che nel periodo in cui è intercorso il rapporto di lavoro tra la società e il ricorrente, era amministrata da , del quale il è stato Controparte_7 Controparte_2 Pt_1 pacificamente l'alter ego nella gestione dell'unità operativa di Cagliari/Selargius.
La resistente ha evidenziato che dopo le dimissioni del le quote dei soci di Pt_1 [...]
e sono state cedute in favore di Parte_4 Controparte_3 [...]
amministrata da e che nell'ambito di tale operazione societaria Controparte_8 Persona_1
è stata concordata la modifica della regione sociale da a Controparte_7 Controparte_1
nonché della sede legale.
La resistente ha altresì allegato: che nell'ambito dell'operazione della cessione delle quote le parti hanno sottoscritto diversi atti preliminari al contratto di cessione nei quali hanno espressamente stabilito che gli effetti del conferimento avrebbero acquisito efficacia a decorrere dalla data di notifica in favore del del decreto prefettizio che lo avrebbe autorizzato alla gestione Per_1 dell'istituto di vigilanza;
che in ragione di espressa pattuizione è stato espressamente stabilito che tutti i debiti e i crediti aziendali, maturati fino alla predetta data, sarebbero rimasti a carico della parte conferente, ovvero, personalmente dei soci e . CP_2 CP_3
La società ha pertanto chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio di CP_9
e in qualità di garanti dei debiti maturati nel periodo coperto da
[...] Controparte_3
garanzia.
Inoltre, la società ha rilevato che il ricorrente, proprio in ragione del ruolo svolto e dei poteri assegnati per l'esercizio dell'impresa, ricopriva evidentemente il ruolo e la funzione di institore, oltre che di procuratore speciale per determinati affari.
Ha sostenuto, come conseguenza, che l'attività del ricorrente sarebbe riconducibile alla figura del cosiddetto amministratore di fatto, avendo il dichiarato apertamente “di aver svolto, per Pt_1
l'unità operativa di Cagliari, tutte le funzioni dell'amministratore, occupandosi personalmente e con i più ampi poteri di tutte le attività gestionali, organizzative, rappresentative e tecniche della predetta unità” (vd. pag. 5 della memoria di costituzione).
La resistente ha evidenziato che tale circostanza emergerebbe dall'analisi della copiosa documentazione allegata dal ricorrente, apparendo dirimenti “le funzioni di rappresentanza della società nei confronti dei terzi come pure lo svolgimento, in autonomia (e, dunque, con potere decisionale) di tutte le attività gestorie dell'unità operativa isolana” (vd. pag. 6 della memoria di pagina 4 di 12 costituzione).
In ragione di quanto dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo, quest'ultima ha altresì formulato domanda riconvenzionale nei confronti del deducendone la responsabilità personale per Pt_1
tutte le inadempienze/omissioni e irregolarità riscontrate nei confronti della società nel periodo in cui avrebbe ricoperto le funzioni di amministratore di atto, comprese le sanzioni emesse dall'Inps di Cagliari a carico della convenuta per le indebite compensazioni applicate con riferimento ai dipendenti impiegati presso l'unità locale di Cagliari/Selargius.
In particolare, ha allegato di aver ricevuto in data 3 luglio 2020 una notifica da parte dell'Inps di
Cagliari, con diffida a pagare l'importo complessivo di euro 176.060,62 per contributi Inps dovuti in conseguenza di accertate compensazioni indebite effettuate nel periodo compreso tra il 4 settembre 2017 e il 16 maggio 2019 su crediti fiscali risultati insussistenti.
1.1. Il Tribunale ha autorizzato la chiamata in garanzia di e Controparte_2 [...]
con decreto del 14 giugno 2021. CP_3
I terzi chiamati, ai quali sono stati regolarmente notificati gli atti del giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente risulta infondata, in quanto il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio è cessato in data 20 febbraio 2019, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato certamente prima dell'11 giugno 2021 (data di costituzione della resistente).
L'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale (Cass. civ., Sez. L, 26 ottobre 2016, n. 21645).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto, e non durante il suo svolgimento, in quanto solo in quel momento il lavoratore si trova in una posizione di piena libertà nell'esercizio dei propri diritti.
A tal riguardo deve essere richiamato il principio secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015,
pagina 5 di 12 mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ. Sez. L. 6 settembre 2022, n. 26246).
La Cassazione ha quindi affermato che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto anche per i rapporti di lavoro instaurati successivamente alla riforma del 2012, riconoscendo che la riduzione delle garanzie di stabilità del posto di lavoro ha inciso sulla possibilità del lavoratore di agire senza timori di ritorsioni.
Ne consegue che, nel caso in esame, il rapporto di lavoro essendo cessato il 20 febbraio 2019, il termine di prescrizione non è ancora maturato, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla parte resistente.
2.2. Il ricorrente ha allegato di aver sempre svolto durante tutto il corso del rapporto di lavoro il ruolo di direttore con poteri gestori sulla sede operativa di Cagliari/Selargius, in Sardegna.
Ha specificato che la cooperativa datrice, all'epoca, era affidataria di diversi appalti di vigilanza armata presso diverse amministrazioni pubbliche ubicate nel territorio della Regione Sardegna, e che , amministratore della cooperativa, era il legale rappresentante della Controparte_2
società, e si occupava degli affari dislocati sulla Penisola.
Presso la sede operativa sarda, il ricorrente si occupava, secondo le sue allegazioni, della gestione degli affari istituzionali, delle trattative e delle problematiche con gli Enti pubblici, nonché della gestione del personale;
inoltre, in base alle deleghe volta per volta ricevute, gestiva le gare d'appalto, i sopralluoghi, la trattativa con gli utenti e tutte le questioni inerenti alle procedure.
La società resistente, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato il contenuto delle avverse allegazioni, confermando le mansioni individuate dal ricorrente (vd. punto 1. supra) e deducendo che l'esercizio dei poteri gestori pacificamente attribuiti al lo avrebbe reso l'amministratore Pt_1
di fatto della società.
2.3. Preliminarmente, deve osservarsi che la qualità di amministratore di fatto della società non appare riscontrabile in capo al ricorrente.
L'amministratore di fatto è una figura che esercita, in modo sistematico e continuativo, i poteri tipici dell'amministratore, anche in assenza di una nomina formale.
Nel caso di specie, secondo le allegazioni del ricorrente pacificamente confermate dalla società, il
Pt_1
- gestiva solo una sede operativa (quella di Cagliari/Selargius) e non l'intera azienda;
pagina 6 di 12 - interloquiva con l'amministratore formale, ossia , il quale peraltro Controparte_9
sottoscriveva puntualmente le deleghe necessarie perché il potesse svolgere attività di Pt_1
rappresentanza della società in sede di gara (vd. docc. da 28 a 39 fascicolo del ricorrente), nonché quelle propedeutiche a consentirgli il ritiro di documentazione presso le Amministrazioni (docc.
40 a 43 fascicolo del ricorrente);
- in negativo, non prendeva decisioni strategiche generali interessanti l'andamento dell'intera società, ma si occupava della gestione operativa degli appalti delegati e della gestione del personale presso la sede di Cagliari.
Sulla base di tali elementi, il ricorrente non era qualificabile come amministratore di fatto di
[...]
(poi diventata , poiché mancava il Controparte_10 Controparte_1
requisito della gestione autonoma dell'intera società con funzioni direttive assimilabili a quelle di un amministratore.
Anche rispetto alla sede operativa di Cagliari, è incontestato che il ricorrente interloquisse con l'amministratore formale , che pure si recava in Sardegna personalmente, e che Controparte_2
in ogni caso dovesse attendere le deleghe emesse dallo stesso amministratore per potersi occupare attivamente delle gare e delle procedure che interessavano la società presso la propria sede sarda.
La tipologia di poteri concretamente attribuiti al ricorrente rende il suo ruolo assimilabile a quello dell'institore.
L'institore, in base all'art. 2203 c.c., è colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sua sede particolare, con poteri gestionali.
Nel caso del come si è detto, egli dirigeva un un'unità locale dell'azienda con autonomia Pt_1 operativa, esercitava poteri gestionali del personale di quella sede, riferiva all'amministratore, partecipava personalmente alle gare su delega di quest'ultimo.
Quindi, egli aveva poteri ampi ma circoscritti alla gestione di una parte dell'impresa, sempre sotto la supervisione dell'amministratore formale.
Pertanto, la sua posizione continuava a configurarsi come quella di un lavoratore subordinato dell'impresa, e non già come quella di un vero e proprio amministratore.
2.4. Ciò premesso, ai fini della corretta qualificazione delle mansioni svolte dal ricorrente, si rende necessario accertare se le stesse siano riconducibili alla declaratoria contrattuale della categoria dei Quadri, come definita dagli artt. 31 e 33 CCNL “Istituti di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari”, ovvero se rientrino nella qualifica formalmente attribuitagli, ossia il II livello del personale amministrativo (vd. doc. 2 fascicolo del ricorrente).
L'art. 31 CCNL disciplina il II livello del personale amministrativo, nel quale rientra il ricorrente,
pagina 7 di 12 stabilendo che:
“Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, svolgono le seguenti mansioni:
Contabili con mansioni di concetto;
Primi notisti di contabilità; Segretari di concetto;
Programmatori E.D.P.; Corrispondenti di concetto;
Consegnatari di magazzino con responsabilità amministrativa”
La descrizione contrattuale del II livello evidenzia come le mansioni ivi inquadrate siano caratterizzate da una connotazione essenzialmente tecnico-amministrativa, priva di poteri di autonoma gestione operativa e decisionali.
Diversamente, l'art. 33 CCNL prevede che siano inquadrati nella categoria dei Quadri quei lavoratori che:
“Svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri.
La qualifica di comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilità Pt_2 inerenti al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa”.
Allo stesso modo, per quanto concerne il ruolo del personale tecnico-operativo, l'art. 31 CCNL stabilisce che:
“Sono ricompresi i lavoratori tecnici operativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri”.
Dalla documentazione in atti, nonché dalle concordi allegazioni delle parti, emerge che il ricorrente avesse svolto, in modo continuativo e non occasionale, le seguenti attività:
- gestione del personale presso una sede operativa;
- assunzione di decisioni in ambito di gare d'appalto, su delega espressa dell'amministratore;
- compiti di coordinamento e organizzazione operativa, con autonomia decisionale.
Tali mansioni eccedono la sfera di competenza del personale amministrativo di II livello, essendo caratterizzate da autonomia gestionale, potere decisionale e responsabilità operativa, elementi costitutivi della categoria dei Quadri, come delineata dagli artt. 31 e 33 CCNL.
Sulla base della declaratoria contrattuale applicabile e delle mansioni concretamente svolte, il ricorrente deve pertanto essere inquadrato nella categoria dei Quadri, con il conseguente diritto alle condizioni economico-normative previste dal CCNL per tale qualifica.
A spetta così la corresponsione di un compenso di ammontare pari alla differenza Parte_1
tra lo stipendio del livello II settore amministrativo e quello del livello quadri, in cui risultava sostanzialmente inquadrato fin dalla data di assunzione.
pagina 8 di 12 Per effetto di quanto precede, sulla base dei conteggi depositati da parte ricorrente, analitici e chiari, rispetto ai quali nessuna contestazione specifica è stata mossa dal resistente, la società resistente deve essere condannata al pagamento della Controparte_1
somma complessiva di euro 34.779,38, oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, dal giorno di maturazione del diritto al saldo.
Tale importo è comprensivo anche delle poste retributive rivendicate dal ricorrente in quanto interamente non corrisposte, ovvero: mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018, tredicesima 2018, mensilità di gennaio, febbraio 2019, quota di tredicesima e quota di quattordicesima 2018, t.f.r., ferie, festività e r.o.l. non goduti;
parte resistente, sulla quale ex art. 2697 c.c. gravava l'onere della prova del pagamento, non ha infatti dimostrato in alcun modo di aver versato al ricorrente le somme dovute a titolo di retribuzione contrattuale. Le suddette somme sono state quindi considerate per intero e parametrate al livello di inquadramento dei Quadri.
2.5. Quanto alla posizione dei due terzi chiamati e , Controparte_2 Controparte_3
deve anzitutto premettersi che la società resistente continua a rispondere dei debiti sorti prima della cessione delle quote, indipendentemente dall'impegno assunto dai soci cedenti di tenere indenni l'acquirente e la società ceduta, ossia rispettivamente la società
[...]
e (vd. docc. 1 a 3 fascicolo della Controparte_8 Controparte_1
resistente).
La società ceduta ha infatti una propria personalità giuridica e i debiti contratti prima della cessione del 15 luglio 2019, quali quelli maturati a titolo retributivo nei confronti del ricorrente fino al 20 febbraio 2019, restano in capo alla società stessa, ai sensi dell'art. 2462 c.c.
Valga appena il caso di ricordare che nel caso di specie non consta un trasferimento di azienda, con applicazione delle relative regole (ad es. art. 2560 c.c.), ma un semplice mutamento nella proprietà delle quote della società, che pertanto resta titolare dei suoi beni e dei suoi debiti.
Tuttavia, pur non avendo effetto nei confronti dei creditori della società, l'impegno dei soci cedenti a manlevare l'acquirente può avere valore tra le parti del contratto di cessione delle quote.
Ciò premesso, deve essere innanzitutto esaminata la domanda di accertamento del diritto della società resistente ad essere tenuta indenne dai convenuti e Controparte_2 [...]
per quanto la prima sarà condannata a pagare al ricorrente. CP_3
È noto che con il patto di manleva - contratto atipico, fonte di un autonomo rapporto giuridico sostanziale, non disciplinato dall'ordinamento - si trasferiscono le conseguenze risarcitorie connesse ad un determinato inadempimento contrattuale o ad un fatto illecito in capo ad un altro soggetto (tra le tante, cfr. Cass. civ., Sez. III, 8 marzo 1980, n. 1543; Cass. civ., Sez. II, 30 maggio pagina 9 di 12 2013, n. 13613).
In altri termini, dalla manleva scaturisce l'obbligo di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale.
Deve dunque essere esaminata la clausola contrattuale contenuta nell'art. 7 del Preliminare di contratto di cessione di quote del 27 maggio 2019, stipulato tra , Controparte_2 [...]
e rubricato “Indennizzo dovuto dai venditori”, la CP_3 Controparte_8
quale testualmente dispone che:
“I Promittenti Venditori saranno obbligati in solido a risarcire e tenere indenne, a seconda del caso, la Promissaria Acquirente o la Società da ogni e qualsiasi danno (ivi inclusi i danni indiretti, le spese legali, le perdite di profitto), costo, onere, passività, differenza di valore che possa derivare in conseguenza di: violazione o non veridicità di una qualsiasi delle Garanzie di cui al precedente Articolo 4; inadempimento dei Promittenti Venditori ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a loro carico in seno al presente Preliminare;
pretese, cause, contestazioni o controversie promossi da terzi nei confronti della Società o della
Promissaria Acquirente;
ogni altro fatto, atto, omissione o evento riguardante la Società, causato o commesso o intervenuto in un qualsiasi momento anteriore alla Data del Closing”.
Si evince chiaramente che il contratto ha previsto una garanzia di manleva con effetti di garanzia impropria, in cui i venditori (odierni convenuti) hanno assunto l'obbligo di tenere indenni l'acquirente e la società ceduta per qualsiasi debito o passività originata prima della “data del closing”.
In forza di tale impegno, l'obbligo dei convenuti non sorge direttamente nei confronti dei creditori della società, ma si configura quale obbligo di indennizzo nei confronti della società stessa, una volta che quest'ultima abbia dovuto sostenere i relativi costi.
Alla luce di quanto sopra e considerando l'obbligo di pagamento da parte della società delle passività pregresse per cui è causa, si ritiene fondata la domanda di manleva esperita dalla società resistente nei confronti dei terzi chiamati e , che devono Controparte_2 CP_3 CP_3
essere pertanto condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 34.779,38, oltre interessi legali, in favore di a titolo di risarcimento per Controparte_1
i danni subiti e per gli oneri sostenuti in conseguenza delle passività pregresse.
3. La domanda riconvenzionale agitata da parte resistente è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
pagina 10 di 12 Non è stato fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che il ricorrente rivestisse effettivamente la qualità di amministratore di fatto della società New Ranger s.r.l. né che avesse esercitato funzioni gestionali tali da determinare una sua responsabilità specifica e diretta nella causazione dell'insorgenza del debito contributivo oggetto di causa, quantificato in euro
176.060,62 per effetto di una illecita compensazione di debiti contributivi con crediti inesistenti.
L'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sulla parte che afferma un determinato fatto a fondamento della propria pretesa, e nel caso di specie, la resistente non ha prodotto elementi sufficienti a dimostrare la condotta asseritamente illecita del ricorrente, né la sua incidenza causale diretta sull'emersione del debito contributivo.
4. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte resistente
deve essere condannata alla rifusione in favore della Controparte_1
parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del Parte_1
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della controversia (cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.000,01 e euro 52.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione, fin dall'introduzione del giudizio.
Per le stesse ragioni, considerata la soccombenza dei terzi chiamati in causa Controparte_2
e in relazione alla domanda di manleva agitata nei loro confronti dalla Controparte_3
resistente questi ultimi devono essere condannati alla Controparte_1
rifusione in favore della società delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della controversia (cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.000,01 e euro 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- condanna la resistente al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di euro 34.779,38, per i titoli esplicitati in parte motiva, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna la resistente alla rifusione in favore del Controparte_1
ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 4.629,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore con procura di parte ricorrente;
pagina 11 di 12 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente Controparte_1
nei confronti del ricorrente
[...] Parte_1
- accoglie la domanda di manleva proposta dalla società resistente Controparte_1 nei confronti dei terzi chiamati e , in
[...] Controparte_2 Controparte_3 qualità di venditori delle quote sociali, e per l'effetto condanna e Controparte_2 [...]
in solido al pagamento in favore della società della somma di euro 34.779,38, a CP_3
titolo di risarcimento per gli oneri sostenuti in conseguenza della condanna del presente giudizio;
- condanna i terzi chiamati e in solido alla rifusione in Controparte_2 Controparte_3
favore della società delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in euro 4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Cagliari, 18 marzo 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 95/2021 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Roberto Cao, Parte_1
che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Barbara Porcu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
Controparte_2
terzo chiamato - contumace
, Controparte_3
terzo chiamato - contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2021, ha dedotto: Parte_1
- di essere stato assunto in data 1° giugno 2016 da NT
, con sede legale in Roma e sede operativa a Cagliari/Selargius, con contratto a tempo
[...]
pieno e indeterminato, con la qualifica di impiegato amministrativo, inquadrato nel II livello del
CCNL “Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”;
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 20 febbraio 2019, quando ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa;
- di aver svolto durante tutto il corso del rapporto di lavoro mansioni superiori rispetto a quelle rientranti nel formale livello di inquadramento;
- di aver svolto all'interno della cooperativa il ruolo di direttore con poteri gestori sulla intera sede operativa locale;
pagina 1 di 12 - di aver gestito in modo esclusivo la sede operativa sarda in luogo del presidente CP_2
, la cui presenza presso la sede regionale era saltuaria e limitata a poche occasioni nel corso
[...] dell'anno;
- che il risiedeva “oltre Tirreno” ed era il legale rappresentante della cooperativa, CP_2
avente sede a Roma e operante sul territorio nazionale;
- di essersi occupato della gestione degli affari istituzionali, quali le trattative e le problematiche con la , la il MISE, in ragione della propria posizione apicale all'interno della CP_5 CP_6
sede operativa;
- di essersi occupato della gestione del personale, con le eventuali contestazioni e problematiche inerenti al posto di lavoro;
- di aver gestito, in base alle deleghe ricevute, le gare d'appalto, i sopralluoghi, la trattativa con gli utenti e la risoluzione di eventuali problematiche successive, in totale autonomia e pienezza di poteri, anche esterni di rappresentanza;
- di avere avuto il potere di rappresentanza esclusivo della e di aver agito quale CP_4 alter ego dell'amministratore di interloquendo con quest'ultimo per la gestione della CP_4
sede regionale;
- che tali mansioni sono assimilabili a quelle previste per la qualifica di quadro o, in subordine, per il I livello, dallo stesso CCNL “Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”;
- che secondo la classificazione dell'art. 31 CCNL cit. la qualifica di quadro spetta ai “Dipendenti amministrativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri”;
- che il successivo art. 33 CCNL cit. precisa che: “In relazione a quanto stabilito dall'art. 2 della
Legge 13 maggio 1985 n. 190 sono Quadri, agli effetti del presente Contratto, quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri. La qualifica di comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilità inerenti al proprio Pt_2 ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa”;
- di aver ricoperto sin dal 2000 posizioni direttive nel comparto vigilanza privata e di aver collaborato anche prima dell'assunzione con con funzioni autonome e di Parte_3
responsabilità;
- che la stessa cooperativa usava presentare il ricorrente all'esterno con la qualifica di “Direttore”
o “direttore del Servizio Vigilanza” o “delegato affari istituzionali”;
- che nel contratto di appalto in rinnovo del “Servizio annuale di vigilanza armata presso il
pagina 2 di 12 Complesso Universitario di Monserrato, alcune biblioteche d'Ateneo ed il compendio isolato di
NT Sa TA (ex Osservatorio Astronomico) del 14.11.2017”, CIG 7241825F07A, all'art. 6, la cooperativa ha indicato il ricorrente quale “referente dell'appaltatore”;
- che secondo l'art. 6 del suddetto contratto “il Referente dell'Appaltatore sarà l'interlocutore unico per l'amministrazione in caso di richiesta di informazioni, segnalazioni e controllo di qualsiasi natura. Il Referente dovrà essere reperibile nell'orario di erogazione del servizio, sarà responsabile dell'organizzazione e dovrà assicurare il regolare svolgimento del servizio concordato. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di eventuali inadempienze, fatte anche in contradditorio con il Referente dell'Appaltatore, dovranno intendersi effettuate direttamente a quest'ultimo”;
- di aver dunque svolto, su incarico di le funzioni di Controparte_1
direttore amministrativo della cooperativa, con la più ampia autonomia e responsabilità;
- che, successivamente, la società datrice di lavoro ha perso la qualità di cooperativa, divenendo e, infine, in data 10 luglio 2019, ha modificato la propria Controparte_7 Controparte_7 denominazione in “ , trasferendo anche la propria sede Controparte_1
legale da Via Archimede n. 191 in via Siria n. 24 in Roma;
- che è la stessa cooperativa Controparte_1 CP_4
- che si è resa inadempiente anche al pagamento delle Controparte_1
seguenti poste retributive: mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018, tredicesima
2018, mensilità di gennaio, febbraio 2019; quota di tredicesima e quota di quattordicesima 2018;
t.f.r., ferie, festività e r.o.l. non goduti;
- di essersi dimesso per giusta causa in conseguenza del grave inadempimento della datrice di lavoro.
Sulla base di tali premesse di fatto e di diritto, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
proponendo domanda di condanna della ex datrice di lavoro al Controparte_1
pagamento di differenze retributive in ragione del rivendicato diritto all'inquadramento livello quadro o nel I livello di contrattazione collettiva, o in ogni caso al pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, 13° mensilità 2018, gennaio e febbraio
2019, quote maturate della 13° e 14° mensilità 2019 nonché TFR e ferie maturate e non godute, ex festività non godute e permessi ROL maturati in costanza del rapporto e non goduti, calcolate in conformità del suo livello di assunzione.
Ha altresì domandato di ordinare alla convenuta la consegna delle buste paga relative alla tredicesima e al mese di dicembre 2018, nonché delle buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e pagina 3 di 12 marzo 2019.
si è costituita in giudizio con articolate eccezioni. Controparte_1 Controparte_1
Anzitutto ha eccepito la prescrizione estintiva delle pretese attoree.
Nel merito, ha precisato che nel periodo in cui è intercorso il rapporto di lavoro tra la società e il ricorrente, era amministrata da , del quale il è stato Controparte_7 Controparte_2 Pt_1 pacificamente l'alter ego nella gestione dell'unità operativa di Cagliari/Selargius.
La resistente ha evidenziato che dopo le dimissioni del le quote dei soci di Pt_1 [...]
e sono state cedute in favore di Parte_4 Controparte_3 [...]
amministrata da e che nell'ambito di tale operazione societaria Controparte_8 Persona_1
è stata concordata la modifica della regione sociale da a Controparte_7 Controparte_1
nonché della sede legale.
La resistente ha altresì allegato: che nell'ambito dell'operazione della cessione delle quote le parti hanno sottoscritto diversi atti preliminari al contratto di cessione nei quali hanno espressamente stabilito che gli effetti del conferimento avrebbero acquisito efficacia a decorrere dalla data di notifica in favore del del decreto prefettizio che lo avrebbe autorizzato alla gestione Per_1 dell'istituto di vigilanza;
che in ragione di espressa pattuizione è stato espressamente stabilito che tutti i debiti e i crediti aziendali, maturati fino alla predetta data, sarebbero rimasti a carico della parte conferente, ovvero, personalmente dei soci e . CP_2 CP_3
La società ha pertanto chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio di CP_9
e in qualità di garanti dei debiti maturati nel periodo coperto da
[...] Controparte_3
garanzia.
Inoltre, la società ha rilevato che il ricorrente, proprio in ragione del ruolo svolto e dei poteri assegnati per l'esercizio dell'impresa, ricopriva evidentemente il ruolo e la funzione di institore, oltre che di procuratore speciale per determinati affari.
Ha sostenuto, come conseguenza, che l'attività del ricorrente sarebbe riconducibile alla figura del cosiddetto amministratore di fatto, avendo il dichiarato apertamente “di aver svolto, per Pt_1
l'unità operativa di Cagliari, tutte le funzioni dell'amministratore, occupandosi personalmente e con i più ampi poteri di tutte le attività gestionali, organizzative, rappresentative e tecniche della predetta unità” (vd. pag. 5 della memoria di costituzione).
La resistente ha evidenziato che tale circostanza emergerebbe dall'analisi della copiosa documentazione allegata dal ricorrente, apparendo dirimenti “le funzioni di rappresentanza della società nei confronti dei terzi come pure lo svolgimento, in autonomia (e, dunque, con potere decisionale) di tutte le attività gestorie dell'unità operativa isolana” (vd. pag. 6 della memoria di pagina 4 di 12 costituzione).
In ragione di quanto dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo, quest'ultima ha altresì formulato domanda riconvenzionale nei confronti del deducendone la responsabilità personale per Pt_1
tutte le inadempienze/omissioni e irregolarità riscontrate nei confronti della società nel periodo in cui avrebbe ricoperto le funzioni di amministratore di atto, comprese le sanzioni emesse dall'Inps di Cagliari a carico della convenuta per le indebite compensazioni applicate con riferimento ai dipendenti impiegati presso l'unità locale di Cagliari/Selargius.
In particolare, ha allegato di aver ricevuto in data 3 luglio 2020 una notifica da parte dell'Inps di
Cagliari, con diffida a pagare l'importo complessivo di euro 176.060,62 per contributi Inps dovuti in conseguenza di accertate compensazioni indebite effettuate nel periodo compreso tra il 4 settembre 2017 e il 16 maggio 2019 su crediti fiscali risultati insussistenti.
1.1. Il Tribunale ha autorizzato la chiamata in garanzia di e Controparte_2 [...]
con decreto del 14 giugno 2021. CP_3
I terzi chiamati, ai quali sono stati regolarmente notificati gli atti del giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente risulta infondata, in quanto il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio è cessato in data 20 febbraio 2019, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato certamente prima dell'11 giugno 2021 (data di costituzione della resistente).
L'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale (Cass. civ., Sez. L, 26 ottobre 2016, n. 21645).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto, e non durante il suo svolgimento, in quanto solo in quel momento il lavoratore si trova in una posizione di piena libertà nell'esercizio dei propri diritti.
A tal riguardo deve essere richiamato il principio secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015,
pagina 5 di 12 mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ. Sez. L. 6 settembre 2022, n. 26246).
La Cassazione ha quindi affermato che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto anche per i rapporti di lavoro instaurati successivamente alla riforma del 2012, riconoscendo che la riduzione delle garanzie di stabilità del posto di lavoro ha inciso sulla possibilità del lavoratore di agire senza timori di ritorsioni.
Ne consegue che, nel caso in esame, il rapporto di lavoro essendo cessato il 20 febbraio 2019, il termine di prescrizione non è ancora maturato, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla parte resistente.
2.2. Il ricorrente ha allegato di aver sempre svolto durante tutto il corso del rapporto di lavoro il ruolo di direttore con poteri gestori sulla sede operativa di Cagliari/Selargius, in Sardegna.
Ha specificato che la cooperativa datrice, all'epoca, era affidataria di diversi appalti di vigilanza armata presso diverse amministrazioni pubbliche ubicate nel territorio della Regione Sardegna, e che , amministratore della cooperativa, era il legale rappresentante della Controparte_2
società, e si occupava degli affari dislocati sulla Penisola.
Presso la sede operativa sarda, il ricorrente si occupava, secondo le sue allegazioni, della gestione degli affari istituzionali, delle trattative e delle problematiche con gli Enti pubblici, nonché della gestione del personale;
inoltre, in base alle deleghe volta per volta ricevute, gestiva le gare d'appalto, i sopralluoghi, la trattativa con gli utenti e tutte le questioni inerenti alle procedure.
La società resistente, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato il contenuto delle avverse allegazioni, confermando le mansioni individuate dal ricorrente (vd. punto 1. supra) e deducendo che l'esercizio dei poteri gestori pacificamente attribuiti al lo avrebbe reso l'amministratore Pt_1
di fatto della società.
2.3. Preliminarmente, deve osservarsi che la qualità di amministratore di fatto della società non appare riscontrabile in capo al ricorrente.
L'amministratore di fatto è una figura che esercita, in modo sistematico e continuativo, i poteri tipici dell'amministratore, anche in assenza di una nomina formale.
Nel caso di specie, secondo le allegazioni del ricorrente pacificamente confermate dalla società, il
Pt_1
- gestiva solo una sede operativa (quella di Cagliari/Selargius) e non l'intera azienda;
pagina 6 di 12 - interloquiva con l'amministratore formale, ossia , il quale peraltro Controparte_9
sottoscriveva puntualmente le deleghe necessarie perché il potesse svolgere attività di Pt_1
rappresentanza della società in sede di gara (vd. docc. da 28 a 39 fascicolo del ricorrente), nonché quelle propedeutiche a consentirgli il ritiro di documentazione presso le Amministrazioni (docc.
40 a 43 fascicolo del ricorrente);
- in negativo, non prendeva decisioni strategiche generali interessanti l'andamento dell'intera società, ma si occupava della gestione operativa degli appalti delegati e della gestione del personale presso la sede di Cagliari.
Sulla base di tali elementi, il ricorrente non era qualificabile come amministratore di fatto di
[...]
(poi diventata , poiché mancava il Controparte_10 Controparte_1
requisito della gestione autonoma dell'intera società con funzioni direttive assimilabili a quelle di un amministratore.
Anche rispetto alla sede operativa di Cagliari, è incontestato che il ricorrente interloquisse con l'amministratore formale , che pure si recava in Sardegna personalmente, e che Controparte_2
in ogni caso dovesse attendere le deleghe emesse dallo stesso amministratore per potersi occupare attivamente delle gare e delle procedure che interessavano la società presso la propria sede sarda.
La tipologia di poteri concretamente attribuiti al ricorrente rende il suo ruolo assimilabile a quello dell'institore.
L'institore, in base all'art. 2203 c.c., è colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sua sede particolare, con poteri gestionali.
Nel caso del come si è detto, egli dirigeva un un'unità locale dell'azienda con autonomia Pt_1 operativa, esercitava poteri gestionali del personale di quella sede, riferiva all'amministratore, partecipava personalmente alle gare su delega di quest'ultimo.
Quindi, egli aveva poteri ampi ma circoscritti alla gestione di una parte dell'impresa, sempre sotto la supervisione dell'amministratore formale.
Pertanto, la sua posizione continuava a configurarsi come quella di un lavoratore subordinato dell'impresa, e non già come quella di un vero e proprio amministratore.
2.4. Ciò premesso, ai fini della corretta qualificazione delle mansioni svolte dal ricorrente, si rende necessario accertare se le stesse siano riconducibili alla declaratoria contrattuale della categoria dei Quadri, come definita dagli artt. 31 e 33 CCNL “Istituti di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari”, ovvero se rientrino nella qualifica formalmente attribuitagli, ossia il II livello del personale amministrativo (vd. doc. 2 fascicolo del ricorrente).
L'art. 31 CCNL disciplina il II livello del personale amministrativo, nel quale rientra il ricorrente,
pagina 7 di 12 stabilendo che:
“Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, svolgono le seguenti mansioni:
Contabili con mansioni di concetto;
Primi notisti di contabilità; Segretari di concetto;
Programmatori E.D.P.; Corrispondenti di concetto;
Consegnatari di magazzino con responsabilità amministrativa”
La descrizione contrattuale del II livello evidenzia come le mansioni ivi inquadrate siano caratterizzate da una connotazione essenzialmente tecnico-amministrativa, priva di poteri di autonoma gestione operativa e decisionali.
Diversamente, l'art. 33 CCNL prevede che siano inquadrati nella categoria dei Quadri quei lavoratori che:
“Svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri.
La qualifica di comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilità Pt_2 inerenti al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa”.
Allo stesso modo, per quanto concerne il ruolo del personale tecnico-operativo, l'art. 31 CCNL stabilisce che:
“Sono ricompresi i lavoratori tecnici operativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri”.
Dalla documentazione in atti, nonché dalle concordi allegazioni delle parti, emerge che il ricorrente avesse svolto, in modo continuativo e non occasionale, le seguenti attività:
- gestione del personale presso una sede operativa;
- assunzione di decisioni in ambito di gare d'appalto, su delega espressa dell'amministratore;
- compiti di coordinamento e organizzazione operativa, con autonomia decisionale.
Tali mansioni eccedono la sfera di competenza del personale amministrativo di II livello, essendo caratterizzate da autonomia gestionale, potere decisionale e responsabilità operativa, elementi costitutivi della categoria dei Quadri, come delineata dagli artt. 31 e 33 CCNL.
Sulla base della declaratoria contrattuale applicabile e delle mansioni concretamente svolte, il ricorrente deve pertanto essere inquadrato nella categoria dei Quadri, con il conseguente diritto alle condizioni economico-normative previste dal CCNL per tale qualifica.
A spetta così la corresponsione di un compenso di ammontare pari alla differenza Parte_1
tra lo stipendio del livello II settore amministrativo e quello del livello quadri, in cui risultava sostanzialmente inquadrato fin dalla data di assunzione.
pagina 8 di 12 Per effetto di quanto precede, sulla base dei conteggi depositati da parte ricorrente, analitici e chiari, rispetto ai quali nessuna contestazione specifica è stata mossa dal resistente, la società resistente deve essere condannata al pagamento della Controparte_1
somma complessiva di euro 34.779,38, oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, dal giorno di maturazione del diritto al saldo.
Tale importo è comprensivo anche delle poste retributive rivendicate dal ricorrente in quanto interamente non corrisposte, ovvero: mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018, tredicesima 2018, mensilità di gennaio, febbraio 2019, quota di tredicesima e quota di quattordicesima 2018, t.f.r., ferie, festività e r.o.l. non goduti;
parte resistente, sulla quale ex art. 2697 c.c. gravava l'onere della prova del pagamento, non ha infatti dimostrato in alcun modo di aver versato al ricorrente le somme dovute a titolo di retribuzione contrattuale. Le suddette somme sono state quindi considerate per intero e parametrate al livello di inquadramento dei Quadri.
2.5. Quanto alla posizione dei due terzi chiamati e , Controparte_2 Controparte_3
deve anzitutto premettersi che la società resistente continua a rispondere dei debiti sorti prima della cessione delle quote, indipendentemente dall'impegno assunto dai soci cedenti di tenere indenni l'acquirente e la società ceduta, ossia rispettivamente la società
[...]
e (vd. docc. 1 a 3 fascicolo della Controparte_8 Controparte_1
resistente).
La società ceduta ha infatti una propria personalità giuridica e i debiti contratti prima della cessione del 15 luglio 2019, quali quelli maturati a titolo retributivo nei confronti del ricorrente fino al 20 febbraio 2019, restano in capo alla società stessa, ai sensi dell'art. 2462 c.c.
Valga appena il caso di ricordare che nel caso di specie non consta un trasferimento di azienda, con applicazione delle relative regole (ad es. art. 2560 c.c.), ma un semplice mutamento nella proprietà delle quote della società, che pertanto resta titolare dei suoi beni e dei suoi debiti.
Tuttavia, pur non avendo effetto nei confronti dei creditori della società, l'impegno dei soci cedenti a manlevare l'acquirente può avere valore tra le parti del contratto di cessione delle quote.
Ciò premesso, deve essere innanzitutto esaminata la domanda di accertamento del diritto della società resistente ad essere tenuta indenne dai convenuti e Controparte_2 [...]
per quanto la prima sarà condannata a pagare al ricorrente. CP_3
È noto che con il patto di manleva - contratto atipico, fonte di un autonomo rapporto giuridico sostanziale, non disciplinato dall'ordinamento - si trasferiscono le conseguenze risarcitorie connesse ad un determinato inadempimento contrattuale o ad un fatto illecito in capo ad un altro soggetto (tra le tante, cfr. Cass. civ., Sez. III, 8 marzo 1980, n. 1543; Cass. civ., Sez. II, 30 maggio pagina 9 di 12 2013, n. 13613).
In altri termini, dalla manleva scaturisce l'obbligo di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale.
Deve dunque essere esaminata la clausola contrattuale contenuta nell'art. 7 del Preliminare di contratto di cessione di quote del 27 maggio 2019, stipulato tra , Controparte_2 [...]
e rubricato “Indennizzo dovuto dai venditori”, la CP_3 Controparte_8
quale testualmente dispone che:
“I Promittenti Venditori saranno obbligati in solido a risarcire e tenere indenne, a seconda del caso, la Promissaria Acquirente o la Società da ogni e qualsiasi danno (ivi inclusi i danni indiretti, le spese legali, le perdite di profitto), costo, onere, passività, differenza di valore che possa derivare in conseguenza di: violazione o non veridicità di una qualsiasi delle Garanzie di cui al precedente Articolo 4; inadempimento dei Promittenti Venditori ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a loro carico in seno al presente Preliminare;
pretese, cause, contestazioni o controversie promossi da terzi nei confronti della Società o della
Promissaria Acquirente;
ogni altro fatto, atto, omissione o evento riguardante la Società, causato o commesso o intervenuto in un qualsiasi momento anteriore alla Data del Closing”.
Si evince chiaramente che il contratto ha previsto una garanzia di manleva con effetti di garanzia impropria, in cui i venditori (odierni convenuti) hanno assunto l'obbligo di tenere indenni l'acquirente e la società ceduta per qualsiasi debito o passività originata prima della “data del closing”.
In forza di tale impegno, l'obbligo dei convenuti non sorge direttamente nei confronti dei creditori della società, ma si configura quale obbligo di indennizzo nei confronti della società stessa, una volta che quest'ultima abbia dovuto sostenere i relativi costi.
Alla luce di quanto sopra e considerando l'obbligo di pagamento da parte della società delle passività pregresse per cui è causa, si ritiene fondata la domanda di manleva esperita dalla società resistente nei confronti dei terzi chiamati e , che devono Controparte_2 CP_3 CP_3
essere pertanto condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 34.779,38, oltre interessi legali, in favore di a titolo di risarcimento per Controparte_1
i danni subiti e per gli oneri sostenuti in conseguenza delle passività pregresse.
3. La domanda riconvenzionale agitata da parte resistente è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
pagina 10 di 12 Non è stato fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che il ricorrente rivestisse effettivamente la qualità di amministratore di fatto della società New Ranger s.r.l. né che avesse esercitato funzioni gestionali tali da determinare una sua responsabilità specifica e diretta nella causazione dell'insorgenza del debito contributivo oggetto di causa, quantificato in euro
176.060,62 per effetto di una illecita compensazione di debiti contributivi con crediti inesistenti.
L'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sulla parte che afferma un determinato fatto a fondamento della propria pretesa, e nel caso di specie, la resistente non ha prodotto elementi sufficienti a dimostrare la condotta asseritamente illecita del ricorrente, né la sua incidenza causale diretta sull'emersione del debito contributivo.
4. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte resistente
deve essere condannata alla rifusione in favore della Controparte_1
parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del Parte_1
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della controversia (cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.000,01 e euro 52.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione, fin dall'introduzione del giudizio.
Per le stesse ragioni, considerata la soccombenza dei terzi chiamati in causa Controparte_2
e in relazione alla domanda di manleva agitata nei loro confronti dalla Controparte_3
resistente questi ultimi devono essere condannati alla Controparte_1
rifusione in favore della società delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della controversia (cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.000,01 e euro 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- condanna la resistente al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di euro 34.779,38, per i titoli esplicitati in parte motiva, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna la resistente alla rifusione in favore del Controparte_1
ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 4.629,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore con procura di parte ricorrente;
pagina 11 di 12 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente Controparte_1
nei confronti del ricorrente
[...] Parte_1
- accoglie la domanda di manleva proposta dalla società resistente Controparte_1 nei confronti dei terzi chiamati e , in
[...] Controparte_2 Controparte_3 qualità di venditori delle quote sociali, e per l'effetto condanna e Controparte_2 [...]
in solido al pagamento in favore della società della somma di euro 34.779,38, a CP_3
titolo di risarcimento per gli oneri sostenuti in conseguenza della condanna del presente giudizio;
- condanna i terzi chiamati e in solido alla rifusione in Controparte_2 Controparte_3
favore della società delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in euro 4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Cagliari, 18 marzo 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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