Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del GOP dott. Vincenzo
Toscano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6327 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avvocati C.F._1
Danilo Montanari e Giuseppe Amato - indirizzi telematici
– parte attrice –
CONTRO nata a [...] il [...] C.F: Controparte_1
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avvocato C.F._2
Salvatore Centineo – indirizzo telematico
– parte convenuta–
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Come da accordo conciliativo depositato il 28/01/2025 al quale si rinvia.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi questo Tribunale per ottenere la quantifica- Controparte_1 zione dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a seguito della con- dotta diffamatoria attuata dalla convenuta siccome accertata in sede penale giu- sta sentenza n. 1315/2021 emessa dalla Corte di Appello cli Palermo e passata in cosa giudicata.
La causa, rubricata al n. R.G. 6327/2024, è stata assegnata alla Sezione I Civile
e la sua trattazione e definizione è stata affidata a questo giudice, che ha fissato per il giorno 18/11/2024 la prima udienza innanzi a sé per la trattazione in pre- senza.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di risposta del
11/09/2024 e ha contestato la richiesta risarcitoria dell'attore per le ragioni me- glio spiegate nell'atto difensivo.
Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 11/12/2024 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'u- dienza del 18/11/2024, ai sensi dell'art. 185 c.p.c. ha invitato le parti a coltivare una definizione bonaria della controversia, proponendo un'ipotesi transattiva.
All'udienza del 27/01/2025 entrambe le parti hanno confermato di aderire alla proposta conciliativa.
L'attore, presente personalmente, e l'avv. Giuseppe Amato hanno sottoscritto l'accordo, che era già munito delle sottoscrizioni della convenuta e del suo pro- curatore.
Nel predetto accordo le parti hanno dato atto di rinunciare alle rispettive do- mande ed agli atti del relativo giudizio e le rinunce sono state reciprocamente accettate.
In ragione dell'intervenuta rinuncia all'azione di entrambe le parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e per l'effetto estinto il giu- dizio.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cas- sazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguo- no la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono esse- re di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempi- mento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti so- pravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del princi- pio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81,
n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene con- siderata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronun- cia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass.,
- 2 - 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contende- re devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazio- ne della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rile- vanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038;
Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a per- mettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Le parti nell'accordo hanno, altresì, aderito alla compensazione delle spese di li- te.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
❖ dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia all'azione e, per l'effetto, estinto il giudizio;
❖ Spese compensate.
Così deciso a Palermo in data 29/01/2025
Il GOP
Vincenzo Toscano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP Dott. Vincenzo Toscano, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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