Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 244/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 244/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 10.02.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
e nato a [...] l'[...], C.F. Parte_2
, residenti in [...]
Tazzerino n. 13, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Livia
Frare del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia, via Cavour n. 6, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 10.02.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio a Pistoia in data 5 dicembre 2019, precisavano che dalla loro unione erano nate le figlie (in data Persona_1
4 giugno 2021) e (in data 19 maggio 2023). Persona_2
Le parti evidenziavano peraltro che nel corso dell'ultimo anno il rapporto tra i coniugi si incrinava e veniva meno l'affectio maritalis necessaria per portare avanti la convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I SIg.ri e vivranno separati Parte_1 Parte_2 portandosi reciproco rispetto, in parte presso la casa familiare posta in Pistoia, Loc. Ramini, via del Tazzerino n. 13, presso la quale si alterneranno come meglio detto sub 8) e in parte presso le abitazioni di proprietà dei rispettivi genitori poste in via Fiorentina
n. 729/B a Pistoia e in via Rubattorno n. 265 a Quarrata (PT) pur mantenendo entrambi, almeno per il momento, la residenza nell'immobile di cui sono comproprietari;
2) I coniugi si impegnano, entro la fine del 2026 (anno in cui la figlia minore compirà i tre anni di età), a reperire due abitazioni autonome - possibilmente ad una distanza non superiore a 15 km l'una dall'altra - presso le quali trasferiranno la propria residenza;
3) I SIg.ri e per le ragioni di cui in premessa, si Pt_1 Pt_2 dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano al mantenimento;
4) Fino a quando manterranno la comproprietà della casa familiare, i coniugi continueranno a farsi carico delle rate del mutuo e del finanziamento cointestati, meglio indicati in premessa, nella misura del 50% ciascuno come avvenuto fino ad ora;
qualora i ricorrenti dovessero decidere di vendere l'immobile, il ricavato
2 verrà suddiviso fra loro al 50%, una volta operata l'estinzione del mutuo e del finanziamento accesi per l'acquisto e la ristrutturazione del fabbricato;
5) In caso di vendita della casa familiare, le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di prelazione;
qualora uno dei coniugi trovi una soluzione abitativa autonoma prima dell'altro, quest'ultimo potrà rimanere nella casa familiare fino al momento in cui procederà al trasferimento in una nuova casa o all'acquisto della quota dell'altro coniuge dell'immobile posto in Pistoia, via del
Tazzerino n. 13 – Loc. Ramini, e comunque non oltre il
31.12.2026, salvo diverso accordo scritto, assumendosi tutte le spese ordinarie e le utenze;
6) Le spese straordinarie dell'immobile saranno suddivise tra i coniugi al 50% come per legge;
il comproprietario che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà darne comunicazione all'altro per scritto (non solo a mezzo raccomandata a/r, con mail, pec o messaggio whatsapp, modalità tutte queste che vengono accettate fin da ora dalle parti) in modo che l'altro possa esprimere il proprio consenso o dissenso motivato entro 10 giorni dal ricevimento, con la precisazione che il silenzio verrà considerato assenso;
in caso di spese straordinarie indifferibili ed urgenti, il coniuge che le sosterrà dovrà richiedere il rimborso della quota del
50% all'altro entro 10 giorni dal pagamento con le modalità già sopra indicate con termine per provvedere entro ulteriori 10 giorni previa esibizione della relativa documentazione;
7) Le spese ordinarie dell'immobile (utenze, condominio, pulizie, piccole riparazioni ecc.) graveranno sui SIg.ri e in Pt_1 Pt_2 proporzione ai redditi effettivamente percepiti dagli stessi e quindi, per quanto riguarda il corrente anno per il 70% su
[...]
e per il 30% su con conguaglio mensile da Pt_2 Parte_1 effettuare con bonifico sui c/c comuni entro il 20 del mese successivo;
la proporzione verrà rivista di anno in anno sulla base delle rispettive dichiarazioni dei redditi (per il 730 rigo 11 del prospetto di liquidazione e per l'Unico il reddito di riferimento per agevolazioni fiscali RN1 colonna 1);
3 8) Quando i coniugi reperiranno due soluzioni abitative autonome, ognuno provvederà alle spese ordinarie e straordinarie della propria dimora in via esclusiva;
9) Le figlie minori e saranno affidate Per_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni riguardo alle figlie, con residenza e collocazione delle stesse presso l'abitazione familiare posta in
Pistoia, Loc. Ramini, via del Tazzerino n. 13; nel momento in cui i coniugi avranno due abitazioni diverse vi trasferiranno la residenza e decideranno di comune accordo quale sarà l'immobile di residenza delle figlie;
10) Fino all'attuazione di quanto previsto sub 2) e 9) saranno i genitori ad alternarsi presso la casa familiare, scambiandosi ogni
24 ore alle ore 18,00, salvo impedimenti da comunicarsi con la massima tempestività possibile all'altro coniuge, orario in cui uno entrerà in casa e l'altro la lascerà, con eventuale compresenza per il tempo di 1 ora al massimo al momento dello scambio;
11) E' fatto espressamente divieto a ciascuno dei coniugi di pernottare nella casa familiare con eventuali nuovi partner anche in futuro, salvo che per accordi sopravvenuti tra le parti la dimora familiare non diventi l'abitazione esclusiva del SI. o Pt_2 della SI.ra Pt_1
12) Quando i coniugi avranno ognuno una propria abitazione come previsto su 2), saranno le figlie ad alternarsi presso le due case ogni 48 ore alle ore 18,00 salvo impedimenti da comunicarsi con la massima tempestività possibile all'altro coniuge;
durante detti periodi il genitore che starà con le bambine si farà carico dei tragitti casa-scuola o asilo nonché delle attività ludiche e sportive che le figlie via via frequenteranno;
13) Le modalità di cui al punto 10) e 12) verranno mantenute anche nel periodo natalizio, in quello pasquale e durante le altre festività dell'anno (2 giugno, 1° maggio, 25 aprile, 8 dicembre, 1° novembre salvo se altre), compresi gli eventuali “ponti”, con la precisazione che alcuni momenti particolarmente significativi per le bambine (ad es. compleanno, consegna dei regali di natale, recite
4 scolastiche ecc.) trascorreranno alla presenza di entrambi i genitori;
14) L'alternanza prevista al punto 10) e 12) verrà mantenuta anche durante le vacanze estive, con impegno per ciascun genitore a comunicare all'altro il periodo o i periodi di vacanza e la destinazione entro il 31 maggio di ogni anno e a consentire all'altro genitore visite alle bambine nel luogo prescelto secondo il seguente prospetto consigliato dalle psicoterapeute:
- fino a 3 anni , 2 giorni di vacanza consecutivi al massimo Per_2 oppure 1 settimana con visite dell'altro genitore;
- fino a 6 anni , 1 settimana consecutiva al massimo;
Per_2
- oltre i 6 anni , 2 settimane consecutive al massimo;
Per_2
I costi delle eventuali vacanze saranno a carico del genitore che le decide;
15) Nei giorni di frequentazione e permanenza delle minori esclusivamente con il padre o con la madre le parti concordano fin da ora di consentire alle figlie il contatto telefonico con l'altro genitore;
16) In considerazione delle modalità di affidamento paritario indicate ai punti precedenti i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie ciascuno nel tempo di propria spettanza, con i criteri di ripartizione indicato sub 17) e 18);
17) Fino a che saranno i genitori ad alternarsi nella casa familiare, tutti i pagamenti – sia per le spese straordinarie sia per quelle ordinarie delle figlie - effettuati via via da ciascun genitore verranno proporzionati con le modalità già previste all'art. 7 del presente atto in base ai redditi effettivamente percepiti l'anno precedente (ovvero 30% per il corrente anno) e Per_3 Pt_1 saranno conguagliate entro il 20 del mese successivo attraverso versamenti dai conti correnti personali a quelli cointestati;
18) Quando i SIg.ri e avranno due abitazioni Pt_1 Pt_2 separate e saranno le figlie ad alternarsi presso le loro rispettive case, ciascun genitore provvederà autonomamente al vitto e all'alloggio delle figlie mentre tutte le altre spese, indipendentemente dalla loro qualificazione come ordinarie o
5 straordinarie e da chi le avrà sostenute verranno proporzionate in base ai redditi dell'anno precedente con le modalità già previste all'art. 7 del presente atto e saranno conguagliate entro il 20 del mese successivo attraverso versamenti dai conti correnti personali a quelli cointestati;
19) Per quanto concerne le spese straordinarie che richiedono il consenso, i coniugi si atterranno alle modalità previste nel protocollo tra Tribunale di Pistoia e Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pistoia sottoscritto nell'anno 2018 ed attualmente vigente che le parti dichiarano di avere letto e di conoscere;
20) L'assegno unico familiare spetterà alla sig.ra nella Parte_1 misura del 100% mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise al 50% tra i genitori, come avviene già adesso;
21) Le due autovetture rimarranno di proprietà dei rispettivi attuali intestatari;
22) Il gatto di nome rimarrà a vivere nella casa familiare Pt_3 ed entrambi i coniugi provvederanno alle spese ordinarie e straordinarie con le modalità già indicate all'art. 18); lo stesso varrà in futuro per gli eventuali successivi animali domestici adottati in aggiunta o in sostituzione di quello attuale;
23) Una volta effettuato il conteggio delle spese sostenute e la suddivisione delle stesse tra i due coniugi e dopo l'effettuazione dei bonifici di conguaglio le parti si impegnano a non effettuare alcuna contestazione;
24) Il SI. presta fin da ora il proprio consenso a Parte_2 che la madre della SI.ra , SI.ra continui ad Parte_1 Parte_4 occuparsi delle bambine presso la casa familiare ed anche in assenza della madre come sta già avvenendo dal momento della nascita;
25) Le parti concordano che le condizioni del presente accordo, come sopra indicate, già in parte eseguite spontaneamente dalle parti a far data dal 1° novembre 2024, entreranno in vigore nella loro totalità al momento del deposito del presente ricorso;
26) Entro la data dell'udienza che sarà fissata dal Tribunale di
Pistoia – in presenza o in modalità cartolare – ognuno dei coniugi
6 potrà asportare dalla casa familiare i beni strettamente personali di sua proprietà e/o di suo uso esclusivo;
27) Le parti dichiarano di aver già regolato i propri pregressi rapporti economici dare / avere prima e fuori del presente atto e di non avere niente da pretendere l'uno dall'altra;
28) I SIg.ri e rilasciano Parte_1 Parte_2 reciprocamente il consenso all'espatrio e quindi al rilascio o al rinnovo del passaporto;
29) Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.04.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...]
Pistoia l'11 luglio 1987, che hanno contratto matrimonio a Pistoia in data 5 dicembre 2019, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 74, P.
2, S. A, anno 2019);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 06.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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