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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/06/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4515/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4515/2016 avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica, promossa da:
, nata a [...] il [...], ; Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...] l'[...], ; ,
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_2 nata a [...] il [...], ; , nato a [...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
(RG) l'11/09/1955, ; , nato a [...] il CodiceFiscale_4 Controparte_4
30/01/1960, ; nato a [...] il CodiceFiscale_5 Controparte_5
24/07/1962, ; , nato a [...] il [...], CodiceFiscale_6 Controparte_6
; , nata a [...] il [...], CodiceFiscale_7 Controparte_7
; tutti in proprio e nella qualità di eredi di nato a CodiceFiscale_8 NA
Scicli (RG) il 22/09/1927, con il patrocinio dell'avv. CARMELO VICARI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI CONTRO
, P.I. , con il patrocinio Controparte_8 P.IVA_1 dell'avv. VALLONE DANILO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_9 C.F._9 patrocinio dell'avv.to GIANLUCA GULINO e dell'avv.to ANTONIO DIPASQUALE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
nato a [...] il [...], C.F. , con il CP_10 C.F._10 patrocinio dell'avv.to LICITRA LUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
con sede a San Cesario sul Parte_2 Panaro (MO) corso Libertà n. 53, C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANNI FRANCESCO P.IVA_2 e dell'avv. ZIMMARDI DARIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, con sede in Market Square House, St. James' Street Nottingham NG1 Parte_3
6FG (Regno Unito), P.I. in persona del procuratore speciale dott.ssa , P.IVA_3 Parte_4
pagina 1 di 13 con il patrocinio dell'avv. PAOLO ARMANDO SCARDUCELLI, dell'avv. NICOLÒ D'ELIA e dell'avv. ENRICO CASSÌ, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/01/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI:
Piaccia al Giudice Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la responsabilità dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di nella causazione CP_11 della morte del sig. o, in subordine, nella perdita di chances di sopravvivenza NA dello stesso, e per l'effetto condannare l' al risarcimento dei danni non patrimoniali CP_12 spettanti iure proprio e iure ereditario agli attori così quantificabili in complessivi euro 1.010.000,00 e specificamente: per la sig.ra euro 268.000,00 e per ciascun figlio euro 106.000,00, Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi, o da quantificare nella diversa maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Decidente, oltre rivalutazione ed interessi. Vinte le spese e i compensi difensivi.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA: Voglia l'Ecc.mo tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettarsi tutte le domande formulate dall'attore essendo l'atto di citazione improcedibile e/o comunque infondato nel merito;
in via gradata ritenere e dichiarare ai sensi dell'art. 2236 c.c. l'inesistenza di responsabilità dell' convenuta con ogni consequenziale statuizione di rigetto della domanda attorea;
in via CP_8 ulteriormente subordinata, qualora fossero ritenute fondate le domande attoree contenere il risarcimento nel giusto e provato e comunque tenendo presente la corretta graduazione di colpa e, nell'ipotesi, condannare i dirigenti medici dott. e a pagare tutte le somme che Controparte_9 CP_10 all'esito del giudizio l' fosse condannata a corrispondere a parte attorea, Controparte_8 anche in via solidale, ivi compresi interessi, rivalutazione e spese di lite. Con vittoria di spese e compensi.
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Voglia l'On. Tribunale,
- Rigettare le domande proposte dall' nei confronti del Controparte_8 concludente.
- Rigettare comunque le domande proposte dagli attori. Ancora più in subordine, quantificare il danno nei limiti del giusto, alla luce di tutto quanto dedotto in premessa, anche alla stregua dell'art. 7, c. 3, l. 24/2017 e limitare comunque la rivalsa nei confronti del concludente nei limiti del triplo dello stipendio.
- Nella non temuta ipotesi d'accoglimento delle domande degli attori e di quelle dell'
[...]
, ritenere e dichiarare il diritto del concludente a essere garantito Controparte_8 dall'« . Parte_2
- In conseguenza, condannare questa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il concludente di quanto egli debba in ipotesi pagare a chicchessia per i fatti dedotti in giudizio, per capitale, interessi, rivalutazione, spese e comunque a qualsiasi titolo, comprese le spese sostenute per resistere all'azione, condannandola altresì, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., al pagamento diretto in favore degli aventi diritto.
- Condannare gli attori e l' alle spese del giudizio;
in Controparte_8 subordine, per il caso d'accoglimento delle domande da loro proposte, condannare alle spese pagina 2 di 13 del giudizio l'« , in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore.
: Controparte_9
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
- reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi di cui in narrativa o per quant'altro appaia di giustizia in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. ; CP_9
- nel merito rigettare la domanda avanzata dagli attori siccome infondata in fatto e in diritto;
Cont sempre nel merito rigettare la domanda avanzata dall' nei confronti del dott. ; CP_9
- sempre nel merito rigettare le difese ed eccezioni formulate dall' terza Parte_3 chiamata in garanzia;
- in subordine, ove si ritenesse l'avversa richiesta meritevole di accoglimento e per la non temuta ipotesi di condanna dell'odierno esponente, contenere la condanna dello stesso nei limiti di cui all'art. 9 della c.d. legge Gelli (n. 24/2017), previa quantificazione dell'eventuale quota di responsabilità imputabile all'operato dell'odierno deducente, dichiarando altresì il diritto del dott. ad essere tenuto interamente indenne dalla Compagnia CP_9 CP_13
terza chiamata in causa, con conseguente condanna della stessa al pagamento diretto
[...] Cont nei confronti degli attori e/o dell' delle somme agli stessi eventualmente ritenute dovute dall'odierno convenuto all'esito del presente giudizio o, in via di ulteriore subordine, a tenere indenne l'odierno esponente dalle somme che lo stesso fosse eventualmente tenuto a Cont corrispondere agli attori e/o all' oltre che alla refusione delle spese di lite sostenute dal dott. . CP_9
- Col favore delle spese del presente giudizio.
AMTRUST LIMITED: Pt_3 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per tutte le ragioni indicate in narrativa e, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di estromettere Pt_3
l'esponente dal presente giudizio con vittoria delle spese, tenuto conto altresì della temerarietà dell'azione di manleva svolta dallo stesso nei confronti di Pt_3
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva svolta dall'ASicurato verso accertare l'eventuale responsabilità in capo ai Pt_3 vari convenuti e con specifico riferimento all'ASicurato, anche a mezzo di CTU, quantificando l'eventuale indennità spettante allo stesso, determinando l'importo dovuto a carico di Pt_3 alla luce delle disposizioni normative e negoziali di polizza, nei limiti del massimale e dando applicazione all'art. 1910 c.c.
- In via principale: rigettare le domande attoree tutte oltre che una eventuale richiesta di manleva dell'Ospedale, per le ragioni di cui in narrativa, in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di manleva proposta nei confronti di e disattendere ogni domanda ex adverso formulata contro e/o in pregiudizio di Pt_3
Pt_3
ASSICURATRICE Parte_2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
- A - per l'ipotesi di estensione al dott. dell'azione risarcitoria promossa dai signori CP_10 ed nei confronti dell' Per_1 Pt_1 CP_12
pagina 3 di 13 - A1 – in via principale, rigettare l'azione risarcitoria in quanto infondata e conseguentemente rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti di dal dott. Parte_2
per inesistenza di una sua responsabilità risarcitoria. CP_10
- A2 - In via principale alternativa, ed in ogni caso, rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti di dal dott. con riferimento ad essa azione risarcitoria Parte_2 CP_10 per non essere il rischio relativo compreso nell' “Oggetto dell'ASicurazione”. Cont
- B – Con riguardo alla Domanda di Rivalsa / Regresso proposta dall' di verso il CP_8 dott. , B1 – in via principale, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità di essa CP_10
Domanda di Rivalsa / Regresso in quanto proposta innanzi la Autorità Giudiziaria Civile, anziché, come previsto dalla legge, innanzi la Autorità Giudiziaria Amministrativa Contabile e quindi rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti di dal Parte_2 dott. . CP_10
- B2 – In via principale alternativa, rigettare essa Domanda di Rivalsa / Regresso in quanto infondata per non avere l'Azienda Sanitaria dedotto, e tanto meno provato, la imputabilità al dott. di una colpa grave per l'evento morte del signor , colpa grave CP_10 NA invero inesistente e non riconoscibile, e quindi rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti di dal dott. . Parte_2 CP_10
- C - In via di estremo subordine, per la estremamente denegata ipotesi di ritenute, da un lato, operatività nella presente sede della copertura assicurativa prestata da Parte_2 con la Polizza e, dall'altro lato, riconoscibilità di una responsabilità professionale del dott.
per l'evento morte del signor;
CP_10 NA
- C1 - per un verso, con riferimento all'Azione Risarcitoria ed alla Domanda di Rivalsa /
Regresso, i. accertare il danno risarcibile effettivamente, direttamente ed immediatamente, riconducibile alla accertata responsabilità professionale del dott. e conseguentemente CP_10 condannare il medesimo, in solido con gli altri soggetti dichiarati corresponsabili, a pagare ai signori , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, ed la Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_1 somma così accertata;
ii. limitare la misura della rivalsa ad “una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”;
- C2 - per altro verso, con riguardo alla Domanda di Garanzia, accertare essere la Compagnia tenuta ad indennizzare l'assicurato nei seguenti limiti: i. con operatività a secondo rischio della copertura assicurativa prestata con la polizza oltre il massimale assicurato dalla Compagnia assicuratrice dell' Controparte_8
[...] ii. per la quota di responsabilità risarcitoria personale e diretta che compete all'assicurato; iii. fino alla concorrenza del massimale di € 2.500.000,00.
- Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
condanna da porsi a carico: dei signori , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, ed in Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_1 solido tra loro, in caso di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto A1; della , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti B1 e B2, del dott. , in caso di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto CP_10
A2.
pagina 4 di 13 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda degli attori è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Occorre innanzitutto procedere alla ricostruzione dei fatti di causa, basandosi sulla CTU e sulla documentazione medica in atti. In data 16/01/2015, alle ore 12.00 circa, , marito di e NA Parte_1 padre degli altri attori, lamentando lancinanti dolori all'addome, veniva d'urgenza trasportato mediante servizio “118” presso l'Ospedale Maggiore di ove in seguito a visita di CP_11 controllo veniva dimesso alle ore 18.54 con diagnosi di “colica addominale da coprostasi diffusa” con prognosi di giorni zero e con prescrizione di “clistere evacuativo” e ciò nonostante l'esame emocromo evidenziasse un basso numero di globuli rossi, un valore di emoglobina basso e un ematocrito basso. Atteso il peggiorare delle condizioni di salute dell' quest'ultimo dopo appena due Per_1 ore dalla precedente dimissione, veniva riaccompagnato presso il nosocomio ove, rilevata la pressione arteriosa, veniva altresì effettuata TAC in urgenza dalla quale si evinceva una dilatazione aneurismica sanguinante dell'aorta lombare sotto renale. Alle ore 22.38, il paziente quindi veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale di Vittoria ed operato d'urgenza. Il giorno successivo, a causa di una complicanza ischemica dell'arto inferiore destro, veniva eseguito un intervento di trombo embolectomia con applicazione di endoprotesi vascolare all'arto. Il sig. tuttavia, veniva trasferito in rianimazione, ove Per_1 per collasso multiorgano, moriva il 19/01/2015. Tanto premesso, come si evince dalla relazione di Consulenza Tecnica medico-legale dei dott.ri ed – le cui conclusioni devono senz'altro essere Persona_2 Persona_3 accolte essendo puntualmente motivate e logicamente coerenti rispetto alle emergenze processuali – il decesso dell' è stato determinato “dall'arresto irreversibile delle Per_1 funzioni vitali, consecutivo a shock emorragico e MOSF consecutivi a rottura di aneurisma dell'aorta addominale” (cfr. pag. 30 relazione di CTU). Tale aneurisma ha comportato il decesso, in quanto non tempestivamente trattato secondo quanto unanimemente previsto dalla buona pratica medica e dalle linee guida, nonostante il sintomo del forte dolore addominale, con le sue successive degenerazioni. È stata accertata una sottovalutazione, da parte dei sanitari intervenuti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di del quadro clinico dell' con mancata CP_11 Per_1 individuazione del disturbo lamentato e conseguente inesatta terapia, negandogli le chances di sopravvivenza che il paziente avrebbe potuto avere. Rilevano in particolare i CTU: “il medico che accettò il paziente presso il P.S. del P.O. di
dott. , avrebbe potuto, rectius dovuto porsi il problema di una CP_11 Controparte_9 possibile noxa dell'aorta addominale, dalla valutazione integrata dei dati anamnestici con la sintomatologia clinica. Infatti, trattavasi di (come risulta dall'anamnesi raccolta correttamente presso l'ospedale di Vittoria) patologie cardiovascolari di notevole importanza: • enfisema polmonare • insufficienza respiratoria, broncopatia cronica ostruttiva • fibrillazione atriale cronica • trattamento in terapia anticoagulante orale • insufficienza renale cronica. Sulla scorta della già citata valutazione integrata, il medico di P.S. che accettò il paziente avrebbe dovuto porre in essere i seguenti atti: - Accurata visita del paziente, con particolare riferimento all'addome. - Trattandosi di un paziente cardiopatico con insufficienza respiratoria cronica, avrebbe dovuto predisporre immediatamente una radiografia del torace
pagina 5 di 13 ed una radiografia diretta dell'addome, quest'ultima allo scopo di indagare sulla eventuale presenza di livelli idroaerei. Procedura che, come vedremo, sarà effettuata solo alle ore 16:21, e mostrerà la presenza di livelli idroaerei. Alla fine delle diagnosi il radiologo consigliava pertanto di correlare il reperto con il contesto clinico del paziente. Già sulla scorta del suddetto rilievo radiologico, che andava correlato con la clinica e con i dati anamnestici, il medico di P.S. avrebbe dovuto richiedere un esame TAC in urgenza, eventualmente preceduto da un ecodoppler integrato da un'ecografia dell'addome. Proprio nel caso di cui ci occupiamo, atteso che la TAC, effettuata con notevole ritardo ed al secondo ricovero a
recitava mettendo in evidenza un aneurisma di 80 mm per 100 mm di lunghezza CP_11 addirittura che si estendeva al Carrefour aortico e dall'arteria iliaca comune di destra e sinistra, sarebbe stata posta molto più rapidamente la corretta diagnosi. Ma dobbiamo anche censurare il fatto che il medico accettante, non fece un esame obiettivo addominale a regola d'arte. Ma purtroppo, verosimilmente, il medico scambiò il voluminoso aneurisma per un enorme fecaloma. Inoltre, andava effettuata un'ascoltazione diretta dell'addome, per rilevare i borborigmi, e nel nostro caso dei soffi addominali che sono spesso il reperto auscultatorio correlato con gli aneurismi, perché spesso si accompagnano a stenosi degli assi iliaci. L'incompletezza e la inadeguatezza della prestazione del medico di Pronto Soccorso ha comportato un ritardo critico, allontanando la Golden Hour per poter fare la diagnosi e di conseguenza attivare il trattamento chirurgico. Trascorsero ben 12 ore e 10 minuti per fare una diagnosi, che già dalla radiografia effettuata all'Osp. di Modica alle ore 16:21. Avrebbe dovuto essere sospettata ed avrebbe dovuto indurre il medico accettante ad approfondire la diagnosi, prescrivendo una TAC, che avrebbe permesso di effettuare una diagnosi molto più precocemente, eventualmente preceduta da un ecodoppler con ecografia dell'addome, guadagnando del tempo prezioso che non avrebbe appesantito l'esito dell'intervento, che invece, come vedremo si concluderà con il decesso del paziente.” (cfr. pag.
7-12 relazione CTU). Per quanto attiene alla condotta del dott. , subentrato al dott. nella CP_10 CP_9 gestione del paziente al pronto soccorso, rilevano i CTU nella risposta alle osservazioni del CTP: “Ben diversa la situazione che regola i rapporti tra i medici che si trovano a gestire un paziente in PS o in reparto. Infatti, innanzitutto, la gestione del paziente spetta ai sanitari del reparto in cui lo stesso è ricoverato. Questi sanitari siano essi di PS o di reparto, si avvalgono dell'operato di figure professionali specialistiche che intervengono in qualità di consulenti. Ora è ben noto che secondo la dottrina medico legale e giuridica, all'istituto della consulenza non si applica il principio giuridico dell'affidamento. Questo vuol dire che, con i limiti imposti dalle proprie conoscenze, chi detiene la gestione del paziente deve valutare criticamente le risultanze delle consulenze specialistiche, adoperandosi di conseguenza nell'interesse del paziente. Nel caso concreto, il medico che subentra in PS al collega smontante, deve valutare in modo critico tutto ciò che è stato fatto in precedenza, non potendosi assolutamente affermare che esista affidamento tra le due figure professionali, che peraltro hanno una posizione paritaria.” (cfr. risposta alle controdeduzioni del dott. . Pt_5
In conclusione, “Per quanto attiene al nesso di causalità, va detto che in presenza di una condotta medica e chirurgica esemplare, il paziente avrebbe avuto circa il 69% di probabilità di giungere all'exitus. Le inadempienze di cui si è detto hanno comportato una prognosi infausta al 100%. […] Si ritiene che sulla scorta dei dati anamnestici ed obiettivi, la diagnosi avrebbe dovuto essere sospettata, non rappresentando un problema tecnico di particolare
pagina 6 di 13 difficoltà. In occasione dei fatti di cui in preambolo, non sono state rispettate le Linee Guida sul dolore addominale, ed in ogni caso il personale sanitario non ha agito secondo la diligenza prevista dall'articolo 1176 CC. Non sussistono, in relazione alla fase diagnostica della patologia di che trattasi, problemi tecnici di particolare difficoltà.” (cfr. pag. 30 relazione CTU). Alla luce di quanto esposto, dunque, se fossero state correttamente e prontamente seguite dai medici intervenuti le Linee Guida sul dolore addominale il de cuius avrebbe avuto fondate apprezzabili chance di sopravvivenza, nella misura del 31%. Ciò posto, giova evidenziare che non trova applicazione nella specie la Legge n. 24/2017 in quanto le norme introdotte dalla stessa non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28994/2019). Per quanto attiene alla responsabilità della struttura sanitaria, la stessa può fondarsi o sull'inadempimento degli obblighi che, per legge, presiedono all'erogazione dei servizi sanitari oppure sull'attività illecita che trova origine nell'erogazione del servizio sanitario ed imputata ex art. 1228 c.c. La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto al riguardo che “L'art. 1228 c.c. fonda l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla base della libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse” (cfr. Cass. n. 24688/2020). L'attività della struttura sanitaria deve, pertanto, conformarsi a criteri di organizzazione e gestione distinti da quelli che governano la condotta del singolo medico. Da ciò discende la particolare responsabilità dell a causa dell'adozione di uno stringente "standard" CP_8 operativo, per cui la stessa si modella secondo criteri di natura oggettiva (cfr. ex multis Cass. Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28987). La responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice, pertanto, non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, ma nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 6243 del 27/03/2015). Tanto premesso, sussiste la responsabilità della struttura sanitaria in quanto la perdita di chance di sopravvivenza dell' è stata determinata dalla mancata adozione delle condotte Per_1 doverose dei medici del pronto soccorso di che hanno avuto in cura il paziente, dott. CP_11
e dott. , che, se correttamente poste in essere, avrebbero inciso CP_9 CP_10 positivamente sulla sopravvivenza della paziente (cfr. Cass. pen. n. 12353/2020). Il danno da perdita di chance è nella specie risarcibile in quanto: a) la condotta omissiva o in ogni caso colpevole dei sanitari della struttura convenuta è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica;
b) il dato percentualistico ritenuto dai CTU è irrilevante ai fini di assumere la sussistenza del danno da perdita di chance, posto che la maggiore o minore possibilità non serve a qualificare la chance giuridicamente rilevante che è per definizione espressa in termini di possibilità (Cassazione n. 16993/2015), mentre ha un'incidenza nel parametro del quantum risarcitorio da determinare per via equitativa;
c) in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria “la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla
pagina 7 di 13 condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (Cassazione n. 28993/2019); d) tenute distinte le nozioni di probabilità causale e di possibilità (id est di incertezza) del risultato realizzabile e compromesso dalla condotta colpevole, deve constatarsi che il sacrificio della possibilità di un risultato migliore (la più lunga o migliore sopravvivenza per un tempo apprezzabile) ha quei connotati di apprezzabilità, serietà e consistenza che la giurisprudenza di legittimità pone a fondamento del ristoro per la perdita di chance intesa come un “evento di danno incerto”. Orbene, considerato che le condizioni cliniche del paziente si presentavano comunque gravi, avuto riguardo alla patologia di base, considerato lo stato di salute pregresso, le chances di sopravvivenza del paziente, qualora idoneamente assistito, si assestano comunque su una percentuale che appare adeguato e conforme a equità quantificare nel 31%, come accertato dai CTU.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III n. 2861/2025), “sulla scorta della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019; e, segnatamente, Cass. n. 26851/2023 – da cui sono riprese in parte le argomentazioni che seguono – e Cass. n. 21415/2024), che, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato la morte del paziente (che si sarebbe, comunque, verificata), sarà risarcibile, se la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, ai congiunti iure hereditario, unicamente il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita. Ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, i congiunti iure hereditario potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto. In siffatti termini occorre, quindi, precisare che: a) non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, per non essere predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico;
b) sono, quindi, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: b.1) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b.2) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
c) nel caso di accertato danno “da perdita anticipata della vita”, potrà risarcirsi ai congiunti iure proprio, se allegato e provato, il danno “da minor tempo vissuto” con il paziente deceduto.
pagina 8 di 13 Dunque, in via generale, una volta che sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo il caso, del tutto eccezionale, che esista, sulla scorta della acquisita prova scientifica e in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (in base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo”. Sul piano, poi, della liquidazione, equitativa, dei pregiudizi in esame varrà puntualizzare: a) il danno biologico differenziale dovrà essere liquidato in base ai criteri della causalità giuridica e, dunque, con riferimento alla percentuale complessiva del danno da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico;
b) il danno da perdita di chance di sopravvivenza non sarà parametrabile, sia pure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo.
Il danno da perdita di chance, non essendo “tabellato, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute)”, è da liquidarsi in via equitativa “e non necessariamente quale frazione del danno finale (cfr. Cass. 28993/19)”, dovendosi tenere conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle “caratteristiche della possibilità perduta, del suo grado di apprezzabilità, serietà, consistenza”, non potendosi fare ricorso “ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente che, pur attenendo ai danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante dalla perdita di chance (cfr. Cass. n° 3691/2018)”. Il criterio più conforme ai parametri dettati dalla Suprema Corte, secondo la giurisprudenza di marito confermata nella citata sentenza della Cassazione, è quello che parte dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100%, suddivisa per il numero di anni che il soggetto avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat, da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita concreta, applicando poi all'importo ottenuto l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta. Nel caso di specie, considerato che è deceduto all'età di 87 anni, superiore NA all'aspettativa di vita per gli uomini secondo i parametri medi Istat cioè 83 anni, la somma spettante alla vittima per il caso di invalidità permanente al 100% secondo la tabella di Milano, cioè € 545.992,00, non va suddivisa non essendovi un'aspettativa di vita statisticamente apprezzabile;
la percentuale corrispondente alla chance di vita perduta, cioè 31%, va applicata direttamente su tale somma, ottenendo l'importo di € 169.257,52. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712), atteso che il risarcimento da inadempimento di obbligazione extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio.
pagina 9 di 13 Gli importi di cui sopra, vanno dunque devalutati fino al momento del fatto (19/01/2015) e sulla somma ottenuta (€ 138.735,67), rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., vanno calcolati gli interessi compensativi fino alla sentenza, nella misura di € 18.507,41, per un importo complessivo di € 187.764,93. Questo importo spetta iure hereditario agli odierni attori, quali eredi legittimi di NA
, secondo la quota a ciascuno spettante per legge, cioè 1/3 al coniuge
[...] Pt_1
e 2/21 a ciascuno dei sette figli (2/3 diviso 7); ha pertanto diritto
[...] Parte_1 alla somma di € 62.588,31 e gli altri attori alla somma di € 17.882,37. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita anticipata della vita, che non può essere riconosciuto iure hereditario, così come la domanda di danno biologico differenziale o di danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, alternativi al danno da perdita di chance, per quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Deve parimenti essere rigettata la domanda di risarcimento iure proprio da perdita del congiunto, in quanto, secondo la regola del “più probabile che non”, NA sarebbe comunque morto, con una probabilità del 69%, anche nel caso di una condotta medica conforme alle linee guida, come accertato dai CTU. Invero, “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa” (Cass. n. 25825/2024). Giova infine osservare che gli attori non hanno né allegato né provato il danno “da minor tempo vissuto” con il paziente deceduto. In conclusione, l' deve essere condannata a Controparte_8 corrispondere a la somma di € 62.588,31 e agli altri gli attori la somma di € Parte_1
17.882,37 ciascuno, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. Vanno a questo punto esaminate sia la domanda di rivalsa proposta dall'
[...]
nei confronti dei medici e sia le Controparte_8 Controparte_9 CP_10 domande di garanzia proposte da quest'ultimi nei confronti delle compagnie assicurative i quali hanno stipulato, Controparte_13 Parte_2Parte_6 rispettivamente, i contratti di assicurazione per la responsabilità civile. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione rispetto alla domanda di rivalsa formulata nei confronti dei medici. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni” (Cass. Sez. unite n. 26659/14). Deve essere accolta parzialmente la domanda dell' nei confronti dei terzi CP_12 chiamati e . CP_9 CP_10
Ad entrambi è ascrivibile la condotta colposa consistita nell'errata diagnosi e conseguente errato trattamento terapeutico che ha compromesso le chance di sopravvivenza dell' Per_1 per come accertato dai CTU.
pagina 10 di 13 La responsabilità nei confronti degli attori tra la struttura sanitaria ed il medico, in un caso del genere, va ripartita in maniera paritaria, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass. III n. 29001/2021; n. 28987/2019).
e , pertanto, devono essere condannati, per metà ciascuno, Controparte_9 CP_10
a tenere indenne l' della metà dell'importo che la Controparte_8 stessa verserà agli eredi di a titolo di risarcimento. NA
Devono infine essere accolte le domande proposte dal nei confronti CP_9 [...]
e dal nei confronti della NE AS.ni s.p.a. Parte_3 CP_10
In ordine al dott. , risulta dagli atti che quest'ultimo ha stipulato con CP_9 CP_13 una polizza “Responsabilità Civile Professionale per Colpa Grave dei Dipendenti di
[...]
Aziende Sanitarie”, polizza collettiva n. ITDMM16B204720800000 con validità dal 21.10.2014, e successivi rinnovi annui fino al 30.06.2018. In particolare, l'art. 1 stabilisce che: “l'assicurazione è prestata nella forma “claims made” ossia è resa attiva solo quando la richiesta di risarcimento sia portata a conoscenza dell'assicurato per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione e purché sia conseguenza di eventi, errori o omissioni accaduti o connessi durante il periodo di decorrenza dell'assicurazione o accaduti o commessi non prima dei 10 anni antecedenti la data di continuità assicurativa”. Ed ancora, all'art. 3 è specificato che: “verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa polizza, la Società presta l'assicurazione fino alla concorrenza del Massimale e nella forma “claims made” obbligandosi a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento di attività professionale”. Il contratto, alla data in cui è verificato il fatto dannoso, era efficace avendo esso durata triennale ossia dalle ore 24:00 del 30/06/2014 alle ore 24:00 del 30/06/2017 (cfr. doc. 1 allegato alla memoria 183, VI comma c.p.c.).
pagina 11 di 13 La deve pertanto essere condannata a tenere indenne Pt_3 Controparte_9 dell'importo che questi verserà all' , a titolo di regresso Controparte_8
e di spese legali. Riguardo a queste ultime, la Suprema Corte ha chiarito che “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito” (Cass. n. 18076/2020). Quanto alla posizione del dott. , anch'egli ha stipulato una polizza assicurativa per la CP_10 responsabilità medica con n. 777125016 avente scadenza quinquennale Parte_2 il 20.12.2017, essendo stata sottoscritta il 20.12.2012. L'oggetto dell'assicurazione prevede che “gli assicuratori si obbligano a tenere indenni gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro colpa grave per i quali l'assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento dell'attività istituzionale / professionale, compresa attività di libero professionista intramoenia anche allargata, e derivanti: - dall'azione di rivalsa esperita dall'impresa di ASicurazioni ai sensi delle Condizioni di assicurazione della polizza aziendale;
- dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza e/o dalla Pubblica amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri pagati”. Ciò premesso, la NE AS.ni deve essere condannata a tenere indenne CP_10 dell'importo che questi verserà all' , sia a titolo di Controparte_8 regresso che di spese legali. Le spese tra gli attori e la convenuta seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo per il quale è stata accolta la domanda degli attori (€ 52.000 - € 260.000). Contr Le spese tra la e i terzi e e tra questi ultimi e le società assicuratrici CP_9 CP_10 seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo per il quale è stata accolta la Contr domanda di regresso dell' (€ 26.000 - € 52.000), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari del . CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4515/2016: DA l' a corrispondere la somma di € Controparte_14
62.588,31 a e la somma di € 17.882,37 ciascuno a Parte_1 Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e , oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
[...] Controparte_7
RIGETTA per il resto la domanda degli attori. DA l' a rimborsare agli attori le spese di lite, Controparte_8 che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
pagina 12 di 13 Contr PONE le spese di CTU a carico dell' DA e , per metà ciascuno, a tenere indenne Controparte_9 CP_10
l della metà dell'importo che la stessa verserà agli Controparte_8 eredi di a titolo di risarcimento in conseguenza del capo di condanna NA principale. DA e a rimborsare all' Controparte_9 CP_10 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre a Controparte_8 rimborso spese generali, Iva e Cpa. DA a tenere indenne dell'importo che Controparte_13 Controparte_9 lo stesso verserà all' a titolo di risarcimento e spese Controparte_8 legali in conseguenza dei superiori capi di condanna. DA a tenere indenne dell'importo che Parte_2 CP_10 lo stesso verserà all' a titolo di risarcimento e spese Controparte_8 legali in conseguenza dei superiori capi di condanna. DA a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_13 Controparte_9 si liquidano in € 1.696,53 per esborsi e in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gianluca Gulino e dell'avv. Antonio Dipasquale. DA a rimborsare a le spese di lite, che Parte_2 CP_10 si liquidano in € 1.706,41 per esborsi e in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa Ragusa, 04/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4515/2016 avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica, promossa da:
, nata a [...] il [...], ; Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...] l'[...], ; ,
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_2 nata a [...] il [...], ; , nato a [...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
(RG) l'11/09/1955, ; , nato a [...] il CodiceFiscale_4 Controparte_4
30/01/1960, ; nato a [...] il CodiceFiscale_5 Controparte_5
24/07/1962, ; , nato a [...] il [...], CodiceFiscale_6 Controparte_6
; , nata a [...] il [...], CodiceFiscale_7 Controparte_7
; tutti in proprio e nella qualità di eredi di nato a CodiceFiscale_8 NA
Scicli (RG) il 22/09/1927, con il patrocinio dell'avv. CARMELO VICARI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI CONTRO
, P.I. , con il patrocinio Controparte_8 P.IVA_1 dell'avv. VALLONE DANILO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_9 C.F._9 patrocinio dell'avv.to GIANLUCA GULINO e dell'avv.to ANTONIO DIPASQUALE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
nato a [...] il [...], C.F. , con il CP_10 C.F._10 patrocinio dell'avv.to LICITRA LUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
con sede a San Cesario sul Parte_2 Panaro (MO) corso Libertà n. 53, C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANNI FRANCESCO P.IVA_2 e dell'avv. ZIMMARDI DARIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, con sede in Market Square House, St. James' Street Nottingham NG1 Parte_3
6FG (Regno Unito), P.I. in persona del procuratore speciale dott.ssa , P.IVA_3 Parte_4
pagina 1 di 13 con il patrocinio dell'avv. PAOLO ARMANDO SCARDUCELLI, dell'avv. NICOLÒ D'ELIA e dell'avv. ENRICO CASSÌ, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/01/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI:
Piaccia al Giudice Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la responsabilità dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di nella causazione CP_11 della morte del sig. o, in subordine, nella perdita di chances di sopravvivenza NA dello stesso, e per l'effetto condannare l' al risarcimento dei danni non patrimoniali CP_12 spettanti iure proprio e iure ereditario agli attori così quantificabili in complessivi euro 1.010.000,00 e specificamente: per la sig.ra euro 268.000,00 e per ciascun figlio euro 106.000,00, Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi, o da quantificare nella diversa maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Decidente, oltre rivalutazione ed interessi. Vinte le spese e i compensi difensivi.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA: Voglia l'Ecc.mo tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettarsi tutte le domande formulate dall'attore essendo l'atto di citazione improcedibile e/o comunque infondato nel merito;
in via gradata ritenere e dichiarare ai sensi dell'art. 2236 c.c. l'inesistenza di responsabilità dell' convenuta con ogni consequenziale statuizione di rigetto della domanda attorea;
in via CP_8 ulteriormente subordinata, qualora fossero ritenute fondate le domande attoree contenere il risarcimento nel giusto e provato e comunque tenendo presente la corretta graduazione di colpa e, nell'ipotesi, condannare i dirigenti medici dott. e a pagare tutte le somme che Controparte_9 CP_10 all'esito del giudizio l' fosse condannata a corrispondere a parte attorea, Controparte_8 anche in via solidale, ivi compresi interessi, rivalutazione e spese di lite. Con vittoria di spese e compensi.
: Email_1
Voglia l'On. Tribunale,
- Rigettare le domande proposte dall' nei confronti del Controparte_8 concludente.
- Rigettare comunque le domande proposte dagli attori. Ancora più in subordine, quantificare il danno nei limiti del giusto, alla luce di tutto quanto dedotto in premessa, anche alla stregua dell'art. 7, c. 3, l. 24/2017 e limitare comunque la rivalsa nei confronti del concludente nei limiti del triplo dello stipendio.
- Nella non temuta ipotesi d'accoglimento delle domande degli attori e di quelle dell'
[...]
, ritenere e dichiarare il diritto del concludente a essere garantito Controparte_8 dall'« . Parte_2
- In conseguenza, condannare questa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il concludente di quanto egli debba in ipotesi pagare a chicchessia per i fatti dedotti in giudizio, per capitale, interessi, rivalutazione, spese e comunque a qualsiasi titolo, comprese le spese sostenute per resistere all'azione, condannandola altresì, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., al pagamento diretto in favore degli aventi diritto.
- Condannare gli attori e l' alle spese del giudizio;
in Controparte_8 subordine, per il caso d'accoglimento delle domande da loro proposte, condannare alle spese pagina 2 di 13 del giudizio l'« , in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore.
: Controparte_9
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
- reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi di cui in narrativa o per quant'altro appaia di giustizia in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. ; CP_9
- nel merito rigettare la domanda avanzata dagli attori siccome infondata in fatto e in diritto;
Cont sempre nel merito rigettare la domanda avanzata dall' nei confronti del dott. ; CP_9
- sempre nel merito rigettare le difese ed eccezioni formulate dall' terza Parte_3 chiamata in garanzia;
- in subordine, ove si ritenesse l'avversa richiesta meritevole di accoglimento e per la non temuta ipotesi di condanna dell'odierno esponente, contenere la condanna dello stesso nei limiti di cui all'art. 9 della c.d. legge Gelli (n. 24/2017), previa quantificazione dell'eventuale quota di responsabilità imputabile all'operato dell'odierno deducente, dichiarando altresì il diritto del dott. ad essere tenuto interamente indenne dalla Compagnia CP_9 CP_13
terza chiamata in causa, con conseguente condanna della stessa al pagamento diretto
[...] Cont nei confronti degli attori e/o dell' delle somme agli stessi eventualmente ritenute dovute dall'odierno convenuto all'esito del presente giudizio o, in via di ulteriore subordine, a tenere indenne l'odierno esponente dalle somme che lo stesso fosse eventualmente tenuto a Cont corrispondere agli attori e/o all' oltre che alla refusione delle spese di lite sostenute dal dott. . CP_9
- Col favore delle spese del presente giudizio.
AMTRUST LIMITED: Pt_3 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per tutte le ragioni indicate in narrativa e, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di estromettere Pt_3
l'esponente dal presente giudizio con vittoria delle spese, tenuto conto altresì della temerarietà dell'azione di manleva svolta dallo stesso nei confronti di Pt_3
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva svolta dall'ASicurato verso accertare l'eventuale responsabilità in capo ai Pt_3 vari convenuti e con specifico riferimento all'ASicurato, anche a mezzo di CTU, quantificando l'eventuale indennità spettante allo stesso, determinando l'importo dovuto a carico di Pt_3 alla luce delle disposizioni normative e negoziali di polizza, nei limiti del massimale e dando applicazione all'art. 1910 c.c.
- In via principale: rigettare le domande attoree tutte oltre che una eventuale richiesta di manleva dell'Ospedale, per le ragioni di cui in narrativa, in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di manleva proposta nei confronti di e disattendere ogni domanda ex adverso formulata contro e/o in pregiudizio di Pt_3
Pt_3
ASSICURATRICE Parte_2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
- A - per l'ipotesi di estensione al dott. dell'azione risarcitoria promossa dai signori CP_10 ed nei confronti dell' Per_1 Pt_1 CP_12
pagina 3 di 13 - A1 – in via principale, rigettare l'azione risarcitoria in quanto infondata e conseguentemente rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti di dal dott. Parte_2
per inesistenza di una sua responsabilità risarcitoria. CP_10
- A2 - In via principale alternativa, ed in ogni caso, rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti di dal dott. con riferimento ad essa azione risarcitoria Parte_2 CP_10 per non essere il rischio relativo compreso nell' “Oggetto dell'ASicurazione”. Cont
- B – Con riguardo alla Domanda di Rivalsa / Regresso proposta dall' di verso il CP_8 dott. , B1 – in via principale, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità di essa CP_10
Domanda di Rivalsa / Regresso in quanto proposta innanzi la Autorità Giudiziaria Civile, anziché, come previsto dalla legge, innanzi la Autorità Giudiziaria Amministrativa Contabile e quindi rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti di dal Parte_2 dott. . CP_10
- B2 – In via principale alternativa, rigettare essa Domanda di Rivalsa / Regresso in quanto infondata per non avere l'Azienda Sanitaria dedotto, e tanto meno provato, la imputabilità al dott. di una colpa grave per l'evento morte del signor , colpa grave CP_10 NA invero inesistente e non riconoscibile, e quindi rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti di dal dott. . Parte_2 CP_10
- C - In via di estremo subordine, per la estremamente denegata ipotesi di ritenute, da un lato, operatività nella presente sede della copertura assicurativa prestata da Parte_2 con la Polizza e, dall'altro lato, riconoscibilità di una responsabilità professionale del dott.
per l'evento morte del signor;
CP_10 NA
- C1 - per un verso, con riferimento all'Azione Risarcitoria ed alla Domanda di Rivalsa /
Regresso, i. accertare il danno risarcibile effettivamente, direttamente ed immediatamente, riconducibile alla accertata responsabilità professionale del dott. e conseguentemente CP_10 condannare il medesimo, in solido con gli altri soggetti dichiarati corresponsabili, a pagare ai signori , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, ed la Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_1 somma così accertata;
ii. limitare la misura della rivalsa ad “una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”;
- C2 - per altro verso, con riguardo alla Domanda di Garanzia, accertare essere la Compagnia tenuta ad indennizzare l'assicurato nei seguenti limiti: i. con operatività a secondo rischio della copertura assicurativa prestata con la polizza oltre il massimale assicurato dalla Compagnia assicuratrice dell' Controparte_8
[...] ii. per la quota di responsabilità risarcitoria personale e diretta che compete all'assicurato; iii. fino alla concorrenza del massimale di € 2.500.000,00.
- Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
condanna da porsi a carico: dei signori , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, ed in Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_1 solido tra loro, in caso di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto A1; della , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti B1 e B2, del dott. , in caso di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto CP_10
A2.
pagina 4 di 13 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda degli attori è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Occorre innanzitutto procedere alla ricostruzione dei fatti di causa, basandosi sulla CTU e sulla documentazione medica in atti. In data 16/01/2015, alle ore 12.00 circa, , marito di e NA Parte_1 padre degli altri attori, lamentando lancinanti dolori all'addome, veniva d'urgenza trasportato mediante servizio “118” presso l'Ospedale Maggiore di ove in seguito a visita di CP_11 controllo veniva dimesso alle ore 18.54 con diagnosi di “colica addominale da coprostasi diffusa” con prognosi di giorni zero e con prescrizione di “clistere evacuativo” e ciò nonostante l'esame emocromo evidenziasse un basso numero di globuli rossi, un valore di emoglobina basso e un ematocrito basso. Atteso il peggiorare delle condizioni di salute dell' quest'ultimo dopo appena due Per_1 ore dalla precedente dimissione, veniva riaccompagnato presso il nosocomio ove, rilevata la pressione arteriosa, veniva altresì effettuata TAC in urgenza dalla quale si evinceva una dilatazione aneurismica sanguinante dell'aorta lombare sotto renale. Alle ore 22.38, il paziente quindi veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale di Vittoria ed operato d'urgenza. Il giorno successivo, a causa di una complicanza ischemica dell'arto inferiore destro, veniva eseguito un intervento di trombo embolectomia con applicazione di endoprotesi vascolare all'arto. Il sig. tuttavia, veniva trasferito in rianimazione, ove Per_1 per collasso multiorgano, moriva il 19/01/2015. Tanto premesso, come si evince dalla relazione di Consulenza Tecnica medico-legale dei dott.ri ed – le cui conclusioni devono senz'altro essere Persona_2 Persona_3 accolte essendo puntualmente motivate e logicamente coerenti rispetto alle emergenze processuali – il decesso dell' è stato determinato “dall'arresto irreversibile delle Per_1 funzioni vitali, consecutivo a shock emorragico e MOSF consecutivi a rottura di aneurisma dell'aorta addominale” (cfr. pag. 30 relazione di CTU). Tale aneurisma ha comportato il decesso, in quanto non tempestivamente trattato secondo quanto unanimemente previsto dalla buona pratica medica e dalle linee guida, nonostante il sintomo del forte dolore addominale, con le sue successive degenerazioni. È stata accertata una sottovalutazione, da parte dei sanitari intervenuti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di del quadro clinico dell' con mancata CP_11 Per_1 individuazione del disturbo lamentato e conseguente inesatta terapia, negandogli le chances di sopravvivenza che il paziente avrebbe potuto avere. Rilevano in particolare i CTU: “il medico che accettò il paziente presso il P.S. del P.O. di
dott. , avrebbe potuto, rectius dovuto porsi il problema di una CP_11 Controparte_9 possibile noxa dell'aorta addominale, dalla valutazione integrata dei dati anamnestici con la sintomatologia clinica. Infatti, trattavasi di (come risulta dall'anamnesi raccolta correttamente presso l'ospedale di Vittoria) patologie cardiovascolari di notevole importanza: • enfisema polmonare • insufficienza respiratoria, broncopatia cronica ostruttiva • fibrillazione atriale cronica • trattamento in terapia anticoagulante orale • insufficienza renale cronica. Sulla scorta della già citata valutazione integrata, il medico di P.S. che accettò il paziente avrebbe dovuto porre in essere i seguenti atti: - Accurata visita del paziente, con particolare riferimento all'addome. - Trattandosi di un paziente cardiopatico con insufficienza respiratoria cronica, avrebbe dovuto predisporre immediatamente una radiografia del torace
pagina 5 di 13 ed una radiografia diretta dell'addome, quest'ultima allo scopo di indagare sulla eventuale presenza di livelli idroaerei. Procedura che, come vedremo, sarà effettuata solo alle ore 16:21, e mostrerà la presenza di livelli idroaerei. Alla fine delle diagnosi il radiologo consigliava pertanto di correlare il reperto con il contesto clinico del paziente. Già sulla scorta del suddetto rilievo radiologico, che andava correlato con la clinica e con i dati anamnestici, il medico di P.S. avrebbe dovuto richiedere un esame TAC in urgenza, eventualmente preceduto da un ecodoppler integrato da un'ecografia dell'addome. Proprio nel caso di cui ci occupiamo, atteso che la TAC, effettuata con notevole ritardo ed al secondo ricovero a
recitava mettendo in evidenza un aneurisma di 80 mm per 100 mm di lunghezza CP_11 addirittura che si estendeva al Carrefour aortico e dall'arteria iliaca comune di destra e sinistra, sarebbe stata posta molto più rapidamente la corretta diagnosi. Ma dobbiamo anche censurare il fatto che il medico accettante, non fece un esame obiettivo addominale a regola d'arte. Ma purtroppo, verosimilmente, il medico scambiò il voluminoso aneurisma per un enorme fecaloma. Inoltre, andava effettuata un'ascoltazione diretta dell'addome, per rilevare i borborigmi, e nel nostro caso dei soffi addominali che sono spesso il reperto auscultatorio correlato con gli aneurismi, perché spesso si accompagnano a stenosi degli assi iliaci. L'incompletezza e la inadeguatezza della prestazione del medico di Pronto Soccorso ha comportato un ritardo critico, allontanando la Golden Hour per poter fare la diagnosi e di conseguenza attivare il trattamento chirurgico. Trascorsero ben 12 ore e 10 minuti per fare una diagnosi, che già dalla radiografia effettuata all'Osp. di Modica alle ore 16:21. Avrebbe dovuto essere sospettata ed avrebbe dovuto indurre il medico accettante ad approfondire la diagnosi, prescrivendo una TAC, che avrebbe permesso di effettuare una diagnosi molto più precocemente, eventualmente preceduta da un ecodoppler con ecografia dell'addome, guadagnando del tempo prezioso che non avrebbe appesantito l'esito dell'intervento, che invece, come vedremo si concluderà con il decesso del paziente.” (cfr. pag.
7-12 relazione CTU). Per quanto attiene alla condotta del dott. , subentrato al dott. nella CP_10 CP_9 gestione del paziente al pronto soccorso, rilevano i CTU nella risposta alle osservazioni del CTP: “Ben diversa la situazione che regola i rapporti tra i medici che si trovano a gestire un paziente in PS o in reparto. Infatti, innanzitutto, la gestione del paziente spetta ai sanitari del reparto in cui lo stesso è ricoverato. Questi sanitari siano essi di PS o di reparto, si avvalgono dell'operato di figure professionali specialistiche che intervengono in qualità di consulenti. Ora è ben noto che secondo la dottrina medico legale e giuridica, all'istituto della consulenza non si applica il principio giuridico dell'affidamento. Questo vuol dire che, con i limiti imposti dalle proprie conoscenze, chi detiene la gestione del paziente deve valutare criticamente le risultanze delle consulenze specialistiche, adoperandosi di conseguenza nell'interesse del paziente. Nel caso concreto, il medico che subentra in PS al collega smontante, deve valutare in modo critico tutto ciò che è stato fatto in precedenza, non potendosi assolutamente affermare che esista affidamento tra le due figure professionali, che peraltro hanno una posizione paritaria.” (cfr. risposta alle controdeduzioni del dott. . Pt_5
In conclusione, “Per quanto attiene al nesso di causalità, va detto che in presenza di una condotta medica e chirurgica esemplare, il paziente avrebbe avuto circa il 69% di probabilità di giungere all'exitus. Le inadempienze di cui si è detto hanno comportato una prognosi infausta al 100%. […] Si ritiene che sulla scorta dei dati anamnestici ed obiettivi, la diagnosi avrebbe dovuto essere sospettata, non rappresentando un problema tecnico di particolare
pagina 6 di 13 difficoltà. In occasione dei fatti di cui in preambolo, non sono state rispettate le Linee Guida sul dolore addominale, ed in ogni caso il personale sanitario non ha agito secondo la diligenza prevista dall'articolo 1176 CC. Non sussistono, in relazione alla fase diagnostica della patologia di che trattasi, problemi tecnici di particolare difficoltà.” (cfr. pag. 30 relazione CTU). Alla luce di quanto esposto, dunque, se fossero state correttamente e prontamente seguite dai medici intervenuti le Linee Guida sul dolore addominale il de cuius avrebbe avuto fondate apprezzabili chance di sopravvivenza, nella misura del 31%. Ciò posto, giova evidenziare che non trova applicazione nella specie la Legge n. 24/2017 in quanto le norme introdotte dalla stessa non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28994/2019). Per quanto attiene alla responsabilità della struttura sanitaria, la stessa può fondarsi o sull'inadempimento degli obblighi che, per legge, presiedono all'erogazione dei servizi sanitari oppure sull'attività illecita che trova origine nell'erogazione del servizio sanitario ed imputata ex art. 1228 c.c. La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto al riguardo che “L'art. 1228 c.c. fonda l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla base della libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse” (cfr. Cass. n. 24688/2020). L'attività della struttura sanitaria deve, pertanto, conformarsi a criteri di organizzazione e gestione distinti da quelli che governano la condotta del singolo medico. Da ciò discende la particolare responsabilità dell a causa dell'adozione di uno stringente "standard" CP_8 operativo, per cui la stessa si modella secondo criteri di natura oggettiva (cfr. ex multis Cass. Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28987). La responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice, pertanto, non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, ma nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 6243 del 27/03/2015). Tanto premesso, sussiste la responsabilità della struttura sanitaria in quanto la perdita di chance di sopravvivenza dell' è stata determinata dalla mancata adozione delle condotte Per_1 doverose dei medici del pronto soccorso di che hanno avuto in cura il paziente, dott. CP_11
e dott. , che, se correttamente poste in essere, avrebbero inciso CP_9 CP_10 positivamente sulla sopravvivenza della paziente (cfr. Cass. pen. n. 12353/2020). Il danno da perdita di chance è nella specie risarcibile in quanto: a) la condotta omissiva o in ogni caso colpevole dei sanitari della struttura convenuta è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica;
b) il dato percentualistico ritenuto dai CTU è irrilevante ai fini di assumere la sussistenza del danno da perdita di chance, posto che la maggiore o minore possibilità non serve a qualificare la chance giuridicamente rilevante che è per definizione espressa in termini di possibilità (Cassazione n. 16993/2015), mentre ha un'incidenza nel parametro del quantum risarcitorio da determinare per via equitativa;
c) in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria “la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla
pagina 7 di 13 condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (Cassazione n. 28993/2019); d) tenute distinte le nozioni di probabilità causale e di possibilità (id est di incertezza) del risultato realizzabile e compromesso dalla condotta colpevole, deve constatarsi che il sacrificio della possibilità di un risultato migliore (la più lunga o migliore sopravvivenza per un tempo apprezzabile) ha quei connotati di apprezzabilità, serietà e consistenza che la giurisprudenza di legittimità pone a fondamento del ristoro per la perdita di chance intesa come un “evento di danno incerto”. Orbene, considerato che le condizioni cliniche del paziente si presentavano comunque gravi, avuto riguardo alla patologia di base, considerato lo stato di salute pregresso, le chances di sopravvivenza del paziente, qualora idoneamente assistito, si assestano comunque su una percentuale che appare adeguato e conforme a equità quantificare nel 31%, come accertato dai CTU.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III n. 2861/2025), “sulla scorta della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019; e, segnatamente, Cass. n. 26851/2023 – da cui sono riprese in parte le argomentazioni che seguono – e Cass. n. 21415/2024), che, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato la morte del paziente (che si sarebbe, comunque, verificata), sarà risarcibile, se la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, ai congiunti iure hereditario, unicamente il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita. Ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, i congiunti iure hereditario potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto. In siffatti termini occorre, quindi, precisare che: a) non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, per non essere predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico;
b) sono, quindi, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: b.1) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b.2) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
c) nel caso di accertato danno “da perdita anticipata della vita”, potrà risarcirsi ai congiunti iure proprio, se allegato e provato, il danno “da minor tempo vissuto” con il paziente deceduto.
pagina 8 di 13 Dunque, in via generale, una volta che sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo il caso, del tutto eccezionale, che esista, sulla scorta della acquisita prova scientifica e in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (in base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo”. Sul piano, poi, della liquidazione, equitativa, dei pregiudizi in esame varrà puntualizzare: a) il danno biologico differenziale dovrà essere liquidato in base ai criteri della causalità giuridica e, dunque, con riferimento alla percentuale complessiva del danno da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico;
b) il danno da perdita di chance di sopravvivenza non sarà parametrabile, sia pure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo.
Il danno da perdita di chance, non essendo “tabellato, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute)”, è da liquidarsi in via equitativa “e non necessariamente quale frazione del danno finale (cfr. Cass. 28993/19)”, dovendosi tenere conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle “caratteristiche della possibilità perduta, del suo grado di apprezzabilità, serietà, consistenza”, non potendosi fare ricorso “ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente che, pur attenendo ai danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante dalla perdita di chance (cfr. Cass. n° 3691/2018)”. Il criterio più conforme ai parametri dettati dalla Suprema Corte, secondo la giurisprudenza di marito confermata nella citata sentenza della Cassazione, è quello che parte dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100%, suddivisa per il numero di anni che il soggetto avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat, da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita concreta, applicando poi all'importo ottenuto l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta. Nel caso di specie, considerato che è deceduto all'età di 87 anni, superiore NA all'aspettativa di vita per gli uomini secondo i parametri medi Istat cioè 83 anni, la somma spettante alla vittima per il caso di invalidità permanente al 100% secondo la tabella di Milano, cioè € 545.992,00, non va suddivisa non essendovi un'aspettativa di vita statisticamente apprezzabile;
la percentuale corrispondente alla chance di vita perduta, cioè 31%, va applicata direttamente su tale somma, ottenendo l'importo di € 169.257,52. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712), atteso che il risarcimento da inadempimento di obbligazione extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio.
pagina 9 di 13 Gli importi di cui sopra, vanno dunque devalutati fino al momento del fatto (19/01/2015) e sulla somma ottenuta (€ 138.735,67), rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., vanno calcolati gli interessi compensativi fino alla sentenza, nella misura di € 18.507,41, per un importo complessivo di € 187.764,93. Questo importo spetta iure hereditario agli odierni attori, quali eredi legittimi di NA
, secondo la quota a ciascuno spettante per legge, cioè 1/3 al coniuge
[...] Pt_1
e 2/21 a ciascuno dei sette figli (2/3 diviso 7); ha pertanto diritto
[...] Parte_1 alla somma di € 62.588,31 e gli altri attori alla somma di € 17.882,37. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita anticipata della vita, che non può essere riconosciuto iure hereditario, così come la domanda di danno biologico differenziale o di danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, alternativi al danno da perdita di chance, per quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Deve parimenti essere rigettata la domanda di risarcimento iure proprio da perdita del congiunto, in quanto, secondo la regola del “più probabile che non”, NA sarebbe comunque morto, con una probabilità del 69%, anche nel caso di una condotta medica conforme alle linee guida, come accertato dai CTU. Invero, “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa” (Cass. n. 25825/2024). Giova infine osservare che gli attori non hanno né allegato né provato il danno “da minor tempo vissuto” con il paziente deceduto. In conclusione, l' deve essere condannata a Controparte_8 corrispondere a la somma di € 62.588,31 e agli altri gli attori la somma di € Parte_1
17.882,37 ciascuno, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. Vanno a questo punto esaminate sia la domanda di rivalsa proposta dall'
[...]
nei confronti dei medici e sia le Controparte_8 Controparte_9 CP_10 domande di garanzia proposte da quest'ultimi nei confronti delle compagnie assicurative i quali hanno stipulato, Controparte_13 Parte_2Parte_6 rispettivamente, i contratti di assicurazione per la responsabilità civile. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione rispetto alla domanda di rivalsa formulata nei confronti dei medici. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni” (Cass. Sez. unite n. 26659/14). Deve essere accolta parzialmente la domanda dell' nei confronti dei terzi CP_12 chiamati e . CP_9 CP_10
Ad entrambi è ascrivibile la condotta colposa consistita nell'errata diagnosi e conseguente errato trattamento terapeutico che ha compromesso le chance di sopravvivenza dell' Per_1 per come accertato dai CTU.
pagina 10 di 13 La responsabilità nei confronti degli attori tra la struttura sanitaria ed il medico, in un caso del genere, va ripartita in maniera paritaria, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass. III n. 29001/2021; n. 28987/2019).
e , pertanto, devono essere condannati, per metà ciascuno, Controparte_9 CP_10
a tenere indenne l' della metà dell'importo che la Controparte_8 stessa verserà agli eredi di a titolo di risarcimento. NA
Devono infine essere accolte le domande proposte dal nei confronti CP_9 [...]
e dal nei confronti della NE AS.ni s.p.a. Parte_3 CP_10
In ordine al dott. , risulta dagli atti che quest'ultimo ha stipulato con CP_9 CP_13 una polizza “Responsabilità Civile Professionale per Colpa Grave dei Dipendenti di
[...]
Aziende Sanitarie”, polizza collettiva n. ITDMM16B204720800000 con validità dal 21.10.2014, e successivi rinnovi annui fino al 30.06.2018. In particolare, l'art. 1 stabilisce che: “l'assicurazione è prestata nella forma “claims made” ossia è resa attiva solo quando la richiesta di risarcimento sia portata a conoscenza dell'assicurato per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione e purché sia conseguenza di eventi, errori o omissioni accaduti o connessi durante il periodo di decorrenza dell'assicurazione o accaduti o commessi non prima dei 10 anni antecedenti la data di continuità assicurativa”. Ed ancora, all'art. 3 è specificato che: “verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa polizza, la Società presta l'assicurazione fino alla concorrenza del Massimale e nella forma “claims made” obbligandosi a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento di attività professionale”. Il contratto, alla data in cui è verificato il fatto dannoso, era efficace avendo esso durata triennale ossia dalle ore 24:00 del 30/06/2014 alle ore 24:00 del 30/06/2017 (cfr. doc. 1 allegato alla memoria 183, VI comma c.p.c.).
pagina 11 di 13 La deve pertanto essere condannata a tenere indenne Pt_3 Controparte_9 dell'importo che questi verserà all' , a titolo di regresso Controparte_8
e di spese legali. Riguardo a queste ultime, la Suprema Corte ha chiarito che “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito” (Cass. n. 18076/2020). Quanto alla posizione del dott. , anch'egli ha stipulato una polizza assicurativa per la CP_10 responsabilità medica con n. 777125016 avente scadenza quinquennale Parte_2 il 20.12.2017, essendo stata sottoscritta il 20.12.2012. L'oggetto dell'assicurazione prevede che “gli assicuratori si obbligano a tenere indenni gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro colpa grave per i quali l'assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento dell'attività istituzionale / professionale, compresa attività di libero professionista intramoenia anche allargata, e derivanti: - dall'azione di rivalsa esperita dall'impresa di ASicurazioni ai sensi delle Condizioni di assicurazione della polizza aziendale;
- dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza e/o dalla Pubblica amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri pagati”. Ciò premesso, la NE AS.ni deve essere condannata a tenere indenne CP_10 dell'importo che questi verserà all' , sia a titolo di Controparte_8 regresso che di spese legali. Le spese tra gli attori e la convenuta seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo per il quale è stata accolta la domanda degli attori (€ 52.000 - € 260.000). Contr Le spese tra la e i terzi e e tra questi ultimi e le società assicuratrici CP_9 CP_10 seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo per il quale è stata accolta la Contr domanda di regresso dell' (€ 26.000 - € 52.000), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari del . CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4515/2016: DA l' a corrispondere la somma di € Controparte_14
62.588,31 a e la somma di € 17.882,37 ciascuno a Parte_1 Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e , oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
[...] Controparte_7
RIGETTA per il resto la domanda degli attori. DA l' a rimborsare agli attori le spese di lite, Controparte_8 che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
pagina 12 di 13 Contr PONE le spese di CTU a carico dell' DA e , per metà ciascuno, a tenere indenne Controparte_9 CP_10
l della metà dell'importo che la stessa verserà agli Controparte_8 eredi di a titolo di risarcimento in conseguenza del capo di condanna NA principale. DA e a rimborsare all' Controparte_9 CP_10 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre a Controparte_8 rimborso spese generali, Iva e Cpa. DA a tenere indenne dell'importo che Controparte_13 Controparte_9 lo stesso verserà all' a titolo di risarcimento e spese Controparte_8 legali in conseguenza dei superiori capi di condanna. DA a tenere indenne dell'importo che Parte_2 CP_10 lo stesso verserà all' a titolo di risarcimento e spese Controparte_8 legali in conseguenza dei superiori capi di condanna. DA a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_13 Controparte_9 si liquidano in € 1.696,53 per esborsi e in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gianluca Gulino e dell'avv. Antonio Dipasquale. DA a rimborsare a le spese di lite, che Parte_2 CP_10 si liquidano in € 1.706,41 per esborsi e in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa Ragusa, 04/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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