TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1272/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.
Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1272/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, vertente
TRA
( , in persona del procuratore speciale , rappresentata Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Matteo Castioni, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato -
-, in virtù di procura generale allegata all'atto di citazione in appello Email_1
APPELLANTE
E
( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Lucchi presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati in Faenza (RA), corso Saffi n. 21, in virtù di procura a margine di atto di citazione nel procedimento di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI per “in riforma della sentenza appellata, rigettare le domande di condanna di al Parte_1 Pt_1
pagamento della compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/2004 (per Euro 250 per passeggero) e di rimborso dei servizi non goduti a causa della rinuncia al volo (Euro 176,46) formulate dagli attori nel giudizio di primo grado, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiarare che nulla è dovuto da agli attori per tali titoli, compensando integralmente le spese di primo grado. Condannare Pt_1
gli appellati a restituire quanto loro pagato da in esecuzione della sentenza impugnata, oltre Pt_1
interessi legali. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio”;
pagina 1 di 7 per e : “in via istruttoria, per scrupolo difensivo e qualora fosse Controparte_1 CP_2
ritenuta contestata la presenza degli appellati presso l'Aeroporto Marconi di Bologna all'orario previsto per la partenza del volo per cui è causa, si richiede che venga disposta l'esibizione da parte della convenuta e/o dell'Aeroporto Marconi, del positivo superamento da parte degli istanti dei controlli di sicurezza per accedere all'area gate in data 07.10.2022, nonché dell'accesso al parcheggio già prenotato dell'autovettura Fiat 500 L, tg. ES680ZA. Sempre ai medesimi fini, si richiede di disporre accertamento sul cellulare del sig. al fine di vedere confermato il fatto che la Controparte_1
fotografia prodotta in atti quale doc. 3 veniva scattata con il medesimo telefono;
nel merito: rigettare l'appello di controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
emendare la sentenza dagli errori materiali, ovverosia: liquidare la somma di € 144,16 per il complessivo costo dei biglietti, in luogo di una erronea liquidazione di € 144,16 a passeggero;
liquidare € 21,50 per spese vive sostenute in primo grado, in luogo di una erronea liquidazione di €
70,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Giudice di Pace di Faenza con la sentenza n. 84/2024, pubblicata l'11/4/2024, pronunciando sulla domanda proposta dagli odierni appellati contro (di seguito “la Compagnia aerea”) Parte_1 condannò quest'ultima al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 964,78, oltre alle spese legali che liquidò in euro 70,00 per spese vive ed euro 346,00 per compensi, oltre accessori.
Con atto di citazione ritualmente notificato la compagnia aerea ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, di rigettare le domande formulate dagli attori nei suoi confronti nel giudizio di primo grado di condanna al pagamento della “compensazione pecuniaria” ex Reg. CE 261/2004 (euro 250 per passeggero) e della somma corrispondente al costo dei servizi non goduti a causa della rinuncia al volo (Euro 176,46), in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di condannare gli appellati a restituire ad essa parte appellante quanto a loro pagato per tali causali in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali, con compensazione delle spese di primo grado e con vittoria delle spese di lite del presente procedimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/11/2024 si sono costituiti CP_1
e , che hanno chiesto rigettarsi l'appello perché infondato, nonché di emendare la
[...] CP_2
sentenza dagli errori materiali di calcolo circa il costo dei biglietti e le spese vive di lite liquidate;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 7 Acquisito il fascicolo di primo grado e documentazione varia, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 5/6/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Con il primo motivo d'appello la ha dedotto che il Giudice di primo grado avesse Parte_3 errato nel riconoscere agli odierni appellati la “compensazione pecuniaria” di cui al reg. 261/2004, nella misura di euro 250 per ciascun passeggero, nonostante che e Controparte_1 CP_2
non si fossero imbarcati sul volo oggetto di causa.
Il motivo è fondato.
Va premesso, in diritto, che il regolamento CE n. 261/2004 prevede che in caso di cancellazione del volo da parte del vettore, non supportata da circostanze eccezionali, sia corrisposta ai passeggeri una somma di denaro - forfettariamente determinata a seconda della lunghezza della tratta del volo – a titolo di “compensazione pecuniaria”.
La Corte di giustizia, poi, ha esteso il diritto a tale “compensazione pecuniaria” anche ai passeggeri di voli lungamente ritardati, che giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Ciò perché, secondo la Corte (cfr., in motivazione, Corte di giustizia, sent. del 19/11/2009 nei procedimenti riuniti C-402/07 e C-432/07), il reg. 261/2004 intende rimediare, tra l'altro, al danno cagionato ai passeggeri interessati e rappresentato da una perdita di tempo che “viene patito sia dai passeggeri di voli cancellati sia dai passeggeri di voli ritardati qualora, prima di giungere a destinazione, subiscano un viaggio di durata maggiore rispetto a quanto originariamente stabilito dal vettore aereo. 54 Di conseguenza, occorre dichiarare che i passeggeri il cui volo è stato cancellato e quelli vittima di un ritardo del volo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in situazioni paragonabili ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del regolamento n. 261/2004. 55 Più precisamente, la situazione dei passeggeri di voli ritardati non si distingue affatto da quella dei passeggeri di voli cancellati a cui sia stato offerto di partire con un volo alternativo ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. c), iii), del regolamento n.
261/2004, e che possono essere informati della cancellazione del volo, in extremis, nel momento stesso in cui giungono all'aeroporto (v. sentenza 9 luglio 2009, causa C-204/08, Rehder, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19). 56 Infatti, da un lato, tali due categorie di passeggeri sono informate, in linea di massima, nello stesso momento dell'inconveniente che rende più difficoltoso il loro trasporto aereo. Dall'altro, sebbene vengano condotte alla loro destinazione finale, la raggiungono successivamente all'ora inizialmente prevista e, pertanto, subiscono un'analoga perdita di tempo. 57 In tale situazione, i passeggeri cui è offerto un volo alternativo ai sensi dell'art. 5, n.
1, lett. c), iii), del regolamento n. 261/2004 hanno diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art.
pagina 3 di 7 7 di tale regolamento quando il vettore non offre loro un volo alternativo che parte non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e raggiunge la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario
d'arrivo previsto. A tali passeggeri viene così conferito il diritto alla compensazione pecuniaria quando subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla durata che era stata originariamente prevista dal vettore. 58 Per contro, qualora ai passeggeri di voli ritardati non fosse conferito il diritto alla compensazione pecuniaria, essi sarebbero trattati in modo meno favorevole sebbene abbiano subito, all'occorrenza, un'analoga perdita di tempo, di tre ore o più, in occasione del loro viaggio. 59 Ebbene, non vi è alcuna considerazione oggettiva idonea a giustificare una siffatta differenza di trattamento. 60 Poiché i danni subiti dai passeggeri del traffico aereo in caso di cancellazione o di ritardo prolungato sono analoghi, non è ammissibile, a pena di violare il principio della parità di trattamento, trattarli in modo differente. Ciò è vero a maggior ragione quando si consideri la finalità perseguita dal regolamento n. 261/2004, ossia accrescere la tutela di tutti i passeggeri dei vettori aerei. 61 Pertanto, occorre constatare che i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del regolamento n. 261/2004 quando, a causa di tali voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo
l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”.
Deve osservarsi, allora, che non è possibile operare un'applicazione estensiva della tutela della
“compensazione pecuniaria” in discorso al caso in cui il passeggero, pur presente all'aereoporto, accortosi dell'annuncio di un ritardo dell'aereo, decida di non imbarcarsi sul volo e ritornare a casa.
La situazione di tale passeggero, infatti, è del tutto diversa da quella dei passeggeri che “subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore
o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”: il primo, a differenza dei secondi, non subisce quella tipologia di danno (perdita di tempo rispetto alla durata del volo inizialmente prevista) che l'istituto della “compensazione pecuniaria” intendere ristorare in via forfettaria e standardizzata.
Ora, nel caso di specie gli stessi odierni appellati davano atto nell'atto di citazione che “vista la situazione di totale incertezza ed il ritardo già accumulato (…) si vedevano costretti a lasciare
l'aereoporto e fare rientro a Faenza”. È pacifico, dunque, che gli appellati lasciarono l'aereoporto e non si imbarcarono sull'aereo in ritardo. Ad essi, allora, in virtù di quanto sopra esposto, non è estensibile la tutela della compensazione pecuniaria, che si applica alle diverse situazioni dei passeggeri del volo cancellato – come prevede il reg. 261/2004 - o che siano arrivati a destinazione con lungo ritardo – come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia cit. -.
pagina 4 di 7 Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, vanno rigettate le domande proposte dagli odierni appellati nei confronti della di condanna della stessa al pagamento, in loro favore, Parte_3
della compensazione pecuniaria ex reg. CE 261/2004 (per euro 250 per passeggero), in quanto infondate e gli appellati vanno, altresì, condannati a restituire quanto loro pagato da a tale Pt_1
titolo, in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento (Cass. sent. n. 16559/2005).
2. Con il secondo motivo d'appello la ha dedotto che la sentenza di primo grado Parte_3
avesse erroneamente condannato essa parte odierna appellante a pagare agli appellati le somme che questi avevano sborsato per il parcheggio dell'automobile presso l'aereoporto di Bologna e per l'autonoleggio di un'auto nel luogo di destinazione, per 4 giorni, non avendo, in realtà, i passeggeri goduto di tali servizi in ragione di una loro autonoma determinazione, rinunciando al viaggio.
Il motivo è fondato.
Va premesso, in diritto, che in base all'art. 1223 c.c. il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
La giurisprudenza interpreta la norma nel senso che occorre una regolarità causale tra inadempimento o ritardo e danno. In particolare si afferma che l'ambito del danno risarcibile per inadempimento contrattuale è circoscritto dal criterio della cosiddetta regolarità causale, nel senso che sono risarcibili i danni diretti ed immediati, ed inoltre i danni mediati ed indiretti che rientrano nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza;
alla regola secondo cui in presenza di un evento dannoso tutti gli antecedenti senza i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere considerati come sue cause (abbiano essi agito in via diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota) fa eccezione il principio di causalità efficiente, in base al quale la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti. L'accertamento di tale nesso di causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi (cfr., tra altre, in tali termini, Cass. sent. n. 1997/2009).
Nel caso di specie, a fronte della prenotazione di un viaggio aereo con una distanza di 4 gg tra andata e ritorno, deve ritenersi che non via sia un nesso di regolarità causale tra il ritardo aereo – sia pure cospicuo (di circa 4 ore e mezza, essendo l'aereo giunto all'aereoporto di Catania alle 2:00 del giorno
8/10/2022, anziché all'orario previsto delle 9:30 del 7/10/2022) – ed il mancato godimento di servizi già pagati (parcheggio ed autonoleggio per 4 giorni).
pagina 5 di 7 Tali “conseguenze” dannose del ritardo aereo, infatti, si appalesano la conseguenza di una autonoma determinazione degli odierni appellati, che – senza che sia dato comprendere le ragioni, che non sono esplicitate – a fronte del ritardo aereo, anziché accertarsi della partenza del mezzo di trasporto ed eventualmente attenderla, decisero di lasciare l'aereoporto e far rientro a Faenza, pur avendo già pagato il parcheggio del veicolo ed il noleggio di un auto per la durata di 4 gg circa.
Rispetto a tale autonoma decisione (art. 41, comma 2, c.p.), a cui conseguì il mancato godimento di servizi già pagati (parcheggio dell'aereoporto per 4 gg e noleggio del veicolo, per un numero pari di gg), il ritardo dell'aereo si appalesa come una semplice occasione del danno lamentato dagli appellati, rispetto al quale non può ritenersi sussistente un nesso di causalità giuridicamente rilevante.
Né, del resto, può ritenersi idonea a legittimare la decisione degli appellati di rinunciare ad imbarcarsi l'allegazione per cui se essi si fossero imbarcati avrebbero “certamente trovato chiusa la compagnia di noleggio presso l'aereoporto di Catania, ove avevano prenotato l'autovettura con cui raggiungere la destinazione finale (Avola)”, atteso che gli appellati non hanno offerto prova di tale deduzione circa la chiusura della ditta di noleggio dell'automobile oltre una certa ora serale e, comunque, l'eventuale chiusura della stessa, in mancanza di ulteriori più specifiche allegazioni dei convenuti, non avrebbe di certo impedito agli appellati di ritirare ed utilizzare la vettura nei giorni seguenti.
Quand'anche poi i danni in discorso (mancato godimento dei servizi di parcheggio e noleggio già pagati) volessero ritenersi “conseguenza immediata e diretta del ritardo aereo”, in ogni caso dovrebbe osservarsi che tali danni non sarebbero stati comunque prevedibili ai sensi dell'art. 1225 c.c., sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, cioè secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (cfr. Cass. sent. n. 16763/2011).
Ed infatti, in presenza di prenotazioni di viaggi di andata e ritorno a distanza di 4 gg l'uno dall'altra non é prevedibile che al ritardo del volo aereo, sia pur – si ripete – cospicuo, consegua l'autonoma decisione dei passeggeri di lasciare l'aereoporto così rinunciando – non solo al viaggio, ma anche - al godimento dei servizi di parcheggio ed autonoleggio già acquistati per un arco temporale di ben 4 gg circa.
Pertanto, in ulteriore parziale riforma della sentenza appellata, vanno rigettate le domande proposte dagli odierni appellati nei confronti della Compagnia aerea di condanna della stessa al pagamento, in loro favore, della somma corrispondente agli esborsi effettuati per i servizi di parcheggio e di noleggio non goduti a causa della rinuncia al volo (euro 176,46), in quanto infondate e gli appellati vanno, altresì, condannati a restituire quanto a loro pagato da a tale titolo, in esecuzione della Pt_1
sentenza impugnata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento (Cass. sent. n. 16559/2005).
pagina 6 di 7 3. Circa la domanda degli appellati di “emendare la sentenza dagli errori materiali, ovverosia: liquidare la somma di € 144,16 per il complessivo costo dei biglietti (…)”, è pacifico che il prezzo di euro 144,16 fosse quello complessivamente pagato dagli odierni appellati per l'acquisto dei biglietti aereo. Pertanto, ai sensi degli artt. 287 e ss c.p.c., deve in questa sede disporsi che laddove nella sentenza di primo grado è scritto che il “costo dei biglietti € 144, 16 a passeggero”, si legga che il
“costo dei biglietti € 144, 16 complessivi”.
4. Le spese, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti nel procedimento di primo grado, vanno compensate per quel grado.
In relazione, invece, al presente giudizio, le spese seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellante, sulla base dei parametri del DM 55/2014
(scaglione fino ad euro 1.100,00, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Faenza n. 84/2024, Parte_1 pubblicata l'11/4/2024, ogni diversa istanza o domanda disattesa come in motivazione, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte dagli odierni appellati nei confronti della di condanna della stessa al pagamento, in loro favore, della Parte_3
“compensazione pecuniaria” ex reg. CE 261/2004 e della somma corrispondente agli esborsi effettuati per i servizi di parcheggio ed autonoleggio non goduti, in quanto infondate;
2. condanna gli appellati a restituire a quanto da questa pagato per le predette causali in Pt_1
esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento;
3. dispone che laddove nella sentenza di primo grado è scritto che il “costo dei biglietti € 144, 16 a passeggero”, si legga che il “costo dei biglietti € 144, 16 complessivi”;
4. compensa le spese del primo grado di giudizio;
5. condanna gli appellati al pagamento, in favore della parte appellante, della somma di euro 91,5 per spese vive del presente giudizio e della somma pari ad euro 662,00 per compenso professionale in questa causa, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuta.
Ravenna, 6/6/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.
Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1272/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, vertente
TRA
( , in persona del procuratore speciale , rappresentata Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Matteo Castioni, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato -
-, in virtù di procura generale allegata all'atto di citazione in appello Email_1
APPELLANTE
E
( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Lucchi presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati in Faenza (RA), corso Saffi n. 21, in virtù di procura a margine di atto di citazione nel procedimento di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI per “in riforma della sentenza appellata, rigettare le domande di condanna di al Parte_1 Pt_1
pagamento della compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/2004 (per Euro 250 per passeggero) e di rimborso dei servizi non goduti a causa della rinuncia al volo (Euro 176,46) formulate dagli attori nel giudizio di primo grado, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiarare che nulla è dovuto da agli attori per tali titoli, compensando integralmente le spese di primo grado. Condannare Pt_1
gli appellati a restituire quanto loro pagato da in esecuzione della sentenza impugnata, oltre Pt_1
interessi legali. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio”;
pagina 1 di 7 per e : “in via istruttoria, per scrupolo difensivo e qualora fosse Controparte_1 CP_2
ritenuta contestata la presenza degli appellati presso l'Aeroporto Marconi di Bologna all'orario previsto per la partenza del volo per cui è causa, si richiede che venga disposta l'esibizione da parte della convenuta e/o dell'Aeroporto Marconi, del positivo superamento da parte degli istanti dei controlli di sicurezza per accedere all'area gate in data 07.10.2022, nonché dell'accesso al parcheggio già prenotato dell'autovettura Fiat 500 L, tg. ES680ZA. Sempre ai medesimi fini, si richiede di disporre accertamento sul cellulare del sig. al fine di vedere confermato il fatto che la Controparte_1
fotografia prodotta in atti quale doc. 3 veniva scattata con il medesimo telefono;
nel merito: rigettare l'appello di controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
emendare la sentenza dagli errori materiali, ovverosia: liquidare la somma di € 144,16 per il complessivo costo dei biglietti, in luogo di una erronea liquidazione di € 144,16 a passeggero;
liquidare € 21,50 per spese vive sostenute in primo grado, in luogo di una erronea liquidazione di €
70,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Giudice di Pace di Faenza con la sentenza n. 84/2024, pubblicata l'11/4/2024, pronunciando sulla domanda proposta dagli odierni appellati contro (di seguito “la Compagnia aerea”) Parte_1 condannò quest'ultima al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 964,78, oltre alle spese legali che liquidò in euro 70,00 per spese vive ed euro 346,00 per compensi, oltre accessori.
Con atto di citazione ritualmente notificato la compagnia aerea ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, di rigettare le domande formulate dagli attori nei suoi confronti nel giudizio di primo grado di condanna al pagamento della “compensazione pecuniaria” ex Reg. CE 261/2004 (euro 250 per passeggero) e della somma corrispondente al costo dei servizi non goduti a causa della rinuncia al volo (Euro 176,46), in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di condannare gli appellati a restituire ad essa parte appellante quanto a loro pagato per tali causali in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali, con compensazione delle spese di primo grado e con vittoria delle spese di lite del presente procedimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/11/2024 si sono costituiti CP_1
e , che hanno chiesto rigettarsi l'appello perché infondato, nonché di emendare la
[...] CP_2
sentenza dagli errori materiali di calcolo circa il costo dei biglietti e le spese vive di lite liquidate;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 7 Acquisito il fascicolo di primo grado e documentazione varia, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 5/6/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Con il primo motivo d'appello la ha dedotto che il Giudice di primo grado avesse Parte_3 errato nel riconoscere agli odierni appellati la “compensazione pecuniaria” di cui al reg. 261/2004, nella misura di euro 250 per ciascun passeggero, nonostante che e Controparte_1 CP_2
non si fossero imbarcati sul volo oggetto di causa.
Il motivo è fondato.
Va premesso, in diritto, che il regolamento CE n. 261/2004 prevede che in caso di cancellazione del volo da parte del vettore, non supportata da circostanze eccezionali, sia corrisposta ai passeggeri una somma di denaro - forfettariamente determinata a seconda della lunghezza della tratta del volo – a titolo di “compensazione pecuniaria”.
La Corte di giustizia, poi, ha esteso il diritto a tale “compensazione pecuniaria” anche ai passeggeri di voli lungamente ritardati, che giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Ciò perché, secondo la Corte (cfr., in motivazione, Corte di giustizia, sent. del 19/11/2009 nei procedimenti riuniti C-402/07 e C-432/07), il reg. 261/2004 intende rimediare, tra l'altro, al danno cagionato ai passeggeri interessati e rappresentato da una perdita di tempo che “viene patito sia dai passeggeri di voli cancellati sia dai passeggeri di voli ritardati qualora, prima di giungere a destinazione, subiscano un viaggio di durata maggiore rispetto a quanto originariamente stabilito dal vettore aereo. 54 Di conseguenza, occorre dichiarare che i passeggeri il cui volo è stato cancellato e quelli vittima di un ritardo del volo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in situazioni paragonabili ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del regolamento n. 261/2004. 55 Più precisamente, la situazione dei passeggeri di voli ritardati non si distingue affatto da quella dei passeggeri di voli cancellati a cui sia stato offerto di partire con un volo alternativo ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. c), iii), del regolamento n.
261/2004, e che possono essere informati della cancellazione del volo, in extremis, nel momento stesso in cui giungono all'aeroporto (v. sentenza 9 luglio 2009, causa C-204/08, Rehder, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19). 56 Infatti, da un lato, tali due categorie di passeggeri sono informate, in linea di massima, nello stesso momento dell'inconveniente che rende più difficoltoso il loro trasporto aereo. Dall'altro, sebbene vengano condotte alla loro destinazione finale, la raggiungono successivamente all'ora inizialmente prevista e, pertanto, subiscono un'analoga perdita di tempo. 57 In tale situazione, i passeggeri cui è offerto un volo alternativo ai sensi dell'art. 5, n.
1, lett. c), iii), del regolamento n. 261/2004 hanno diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art.
pagina 3 di 7 7 di tale regolamento quando il vettore non offre loro un volo alternativo che parte non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e raggiunge la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario
d'arrivo previsto. A tali passeggeri viene così conferito il diritto alla compensazione pecuniaria quando subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla durata che era stata originariamente prevista dal vettore. 58 Per contro, qualora ai passeggeri di voli ritardati non fosse conferito il diritto alla compensazione pecuniaria, essi sarebbero trattati in modo meno favorevole sebbene abbiano subito, all'occorrenza, un'analoga perdita di tempo, di tre ore o più, in occasione del loro viaggio. 59 Ebbene, non vi è alcuna considerazione oggettiva idonea a giustificare una siffatta differenza di trattamento. 60 Poiché i danni subiti dai passeggeri del traffico aereo in caso di cancellazione o di ritardo prolungato sono analoghi, non è ammissibile, a pena di violare il principio della parità di trattamento, trattarli in modo differente. Ciò è vero a maggior ragione quando si consideri la finalità perseguita dal regolamento n. 261/2004, ossia accrescere la tutela di tutti i passeggeri dei vettori aerei. 61 Pertanto, occorre constatare che i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del regolamento n. 261/2004 quando, a causa di tali voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo
l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”.
Deve osservarsi, allora, che non è possibile operare un'applicazione estensiva della tutela della
“compensazione pecuniaria” in discorso al caso in cui il passeggero, pur presente all'aereoporto, accortosi dell'annuncio di un ritardo dell'aereo, decida di non imbarcarsi sul volo e ritornare a casa.
La situazione di tale passeggero, infatti, è del tutto diversa da quella dei passeggeri che “subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore
o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”: il primo, a differenza dei secondi, non subisce quella tipologia di danno (perdita di tempo rispetto alla durata del volo inizialmente prevista) che l'istituto della “compensazione pecuniaria” intendere ristorare in via forfettaria e standardizzata.
Ora, nel caso di specie gli stessi odierni appellati davano atto nell'atto di citazione che “vista la situazione di totale incertezza ed il ritardo già accumulato (…) si vedevano costretti a lasciare
l'aereoporto e fare rientro a Faenza”. È pacifico, dunque, che gli appellati lasciarono l'aereoporto e non si imbarcarono sull'aereo in ritardo. Ad essi, allora, in virtù di quanto sopra esposto, non è estensibile la tutela della compensazione pecuniaria, che si applica alle diverse situazioni dei passeggeri del volo cancellato – come prevede il reg. 261/2004 - o che siano arrivati a destinazione con lungo ritardo – come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia cit. -.
pagina 4 di 7 Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, vanno rigettate le domande proposte dagli odierni appellati nei confronti della di condanna della stessa al pagamento, in loro favore, Parte_3
della compensazione pecuniaria ex reg. CE 261/2004 (per euro 250 per passeggero), in quanto infondate e gli appellati vanno, altresì, condannati a restituire quanto loro pagato da a tale Pt_1
titolo, in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento (Cass. sent. n. 16559/2005).
2. Con il secondo motivo d'appello la ha dedotto che la sentenza di primo grado Parte_3
avesse erroneamente condannato essa parte odierna appellante a pagare agli appellati le somme che questi avevano sborsato per il parcheggio dell'automobile presso l'aereoporto di Bologna e per l'autonoleggio di un'auto nel luogo di destinazione, per 4 giorni, non avendo, in realtà, i passeggeri goduto di tali servizi in ragione di una loro autonoma determinazione, rinunciando al viaggio.
Il motivo è fondato.
Va premesso, in diritto, che in base all'art. 1223 c.c. il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
La giurisprudenza interpreta la norma nel senso che occorre una regolarità causale tra inadempimento o ritardo e danno. In particolare si afferma che l'ambito del danno risarcibile per inadempimento contrattuale è circoscritto dal criterio della cosiddetta regolarità causale, nel senso che sono risarcibili i danni diretti ed immediati, ed inoltre i danni mediati ed indiretti che rientrano nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza;
alla regola secondo cui in presenza di un evento dannoso tutti gli antecedenti senza i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere considerati come sue cause (abbiano essi agito in via diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota) fa eccezione il principio di causalità efficiente, in base al quale la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti. L'accertamento di tale nesso di causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi (cfr., tra altre, in tali termini, Cass. sent. n. 1997/2009).
Nel caso di specie, a fronte della prenotazione di un viaggio aereo con una distanza di 4 gg tra andata e ritorno, deve ritenersi che non via sia un nesso di regolarità causale tra il ritardo aereo – sia pure cospicuo (di circa 4 ore e mezza, essendo l'aereo giunto all'aereoporto di Catania alle 2:00 del giorno
8/10/2022, anziché all'orario previsto delle 9:30 del 7/10/2022) – ed il mancato godimento di servizi già pagati (parcheggio ed autonoleggio per 4 giorni).
pagina 5 di 7 Tali “conseguenze” dannose del ritardo aereo, infatti, si appalesano la conseguenza di una autonoma determinazione degli odierni appellati, che – senza che sia dato comprendere le ragioni, che non sono esplicitate – a fronte del ritardo aereo, anziché accertarsi della partenza del mezzo di trasporto ed eventualmente attenderla, decisero di lasciare l'aereoporto e far rientro a Faenza, pur avendo già pagato il parcheggio del veicolo ed il noleggio di un auto per la durata di 4 gg circa.
Rispetto a tale autonoma decisione (art. 41, comma 2, c.p.), a cui conseguì il mancato godimento di servizi già pagati (parcheggio dell'aereoporto per 4 gg e noleggio del veicolo, per un numero pari di gg), il ritardo dell'aereo si appalesa come una semplice occasione del danno lamentato dagli appellati, rispetto al quale non può ritenersi sussistente un nesso di causalità giuridicamente rilevante.
Né, del resto, può ritenersi idonea a legittimare la decisione degli appellati di rinunciare ad imbarcarsi l'allegazione per cui se essi si fossero imbarcati avrebbero “certamente trovato chiusa la compagnia di noleggio presso l'aereoporto di Catania, ove avevano prenotato l'autovettura con cui raggiungere la destinazione finale (Avola)”, atteso che gli appellati non hanno offerto prova di tale deduzione circa la chiusura della ditta di noleggio dell'automobile oltre una certa ora serale e, comunque, l'eventuale chiusura della stessa, in mancanza di ulteriori più specifiche allegazioni dei convenuti, non avrebbe di certo impedito agli appellati di ritirare ed utilizzare la vettura nei giorni seguenti.
Quand'anche poi i danni in discorso (mancato godimento dei servizi di parcheggio e noleggio già pagati) volessero ritenersi “conseguenza immediata e diretta del ritardo aereo”, in ogni caso dovrebbe osservarsi che tali danni non sarebbero stati comunque prevedibili ai sensi dell'art. 1225 c.c., sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, cioè secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (cfr. Cass. sent. n. 16763/2011).
Ed infatti, in presenza di prenotazioni di viaggi di andata e ritorno a distanza di 4 gg l'uno dall'altra non é prevedibile che al ritardo del volo aereo, sia pur – si ripete – cospicuo, consegua l'autonoma decisione dei passeggeri di lasciare l'aereoporto così rinunciando – non solo al viaggio, ma anche - al godimento dei servizi di parcheggio ed autonoleggio già acquistati per un arco temporale di ben 4 gg circa.
Pertanto, in ulteriore parziale riforma della sentenza appellata, vanno rigettate le domande proposte dagli odierni appellati nei confronti della Compagnia aerea di condanna della stessa al pagamento, in loro favore, della somma corrispondente agli esborsi effettuati per i servizi di parcheggio e di noleggio non goduti a causa della rinuncia al volo (euro 176,46), in quanto infondate e gli appellati vanno, altresì, condannati a restituire quanto a loro pagato da a tale titolo, in esecuzione della Pt_1
sentenza impugnata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento (Cass. sent. n. 16559/2005).
pagina 6 di 7 3. Circa la domanda degli appellati di “emendare la sentenza dagli errori materiali, ovverosia: liquidare la somma di € 144,16 per il complessivo costo dei biglietti (…)”, è pacifico che il prezzo di euro 144,16 fosse quello complessivamente pagato dagli odierni appellati per l'acquisto dei biglietti aereo. Pertanto, ai sensi degli artt. 287 e ss c.p.c., deve in questa sede disporsi che laddove nella sentenza di primo grado è scritto che il “costo dei biglietti € 144, 16 a passeggero”, si legga che il
“costo dei biglietti € 144, 16 complessivi”.
4. Le spese, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti nel procedimento di primo grado, vanno compensate per quel grado.
In relazione, invece, al presente giudizio, le spese seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellante, sulla base dei parametri del DM 55/2014
(scaglione fino ad euro 1.100,00, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Faenza n. 84/2024, Parte_1 pubblicata l'11/4/2024, ogni diversa istanza o domanda disattesa come in motivazione, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte dagli odierni appellati nei confronti della di condanna della stessa al pagamento, in loro favore, della Parte_3
“compensazione pecuniaria” ex reg. CE 261/2004 e della somma corrispondente agli esborsi effettuati per i servizi di parcheggio ed autonoleggio non goduti, in quanto infondate;
2. condanna gli appellati a restituire a quanto da questa pagato per le predette causali in Pt_1
esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento;
3. dispone che laddove nella sentenza di primo grado è scritto che il “costo dei biglietti € 144, 16 a passeggero”, si legga che il “costo dei biglietti € 144, 16 complessivi”;
4. compensa le spese del primo grado di giudizio;
5. condanna gli appellati al pagamento, in favore della parte appellante, della somma di euro 91,5 per spese vive del presente giudizio e della somma pari ad euro 662,00 per compenso professionale in questa causa, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuta.
Ravenna, 6/6/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 7 di 7