Sentenza 16 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2001, n. 9638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9638 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
963-8/01 UD. 24.04.200104.2001 Reg. Gen. N. 9725/99 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME EI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LA CORTE DI CASSAZIONE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEZIONE 2a CIVILE per diritti 1.600 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: # 16 LUG 2001 IL CANCELLIERE Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Dott. Antonio VELLA Ref. 3281 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Cona 22240 Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 9725/99 proposto Oggetto: Convalida da sequestro. D'ALTORIO ELVIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Tolmino n. 9, presso lo studio dell'Avv. Emilio Centurelli, rap- Richiesta copia esecutiva dal Sig. AT presentato e difeso dall'Avv. PP De Dominicis come da per digital € 8.25-826 11 213-6-04 procura a margine del ricorso. CANCELLIERE RICORRENTE
contro
AT OL, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Apollodoro n. 26, presso lo studio dell'Avv. Carlo Cecchi I DF022344 720/01 صموا مات che unitamente all'Avv. Cesidio Gualtieri lo rappresenta e di- fende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 100/98 del 10.02.1998 / 04.04.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.04.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 27.9.1985, IC OR chiedeva al Presi- dente del Tribunale di Pescara sequestro conservativo sui beni di LV D'RI, precisando che in data 4.8.1983 aveva sti- pulato con il D'RI, tramite il suo mandatario e rappre- sentante PP OM, un preliminare per l'acquisto di un appartamento in Francavilla al Mare per il prezzo di £. 90 mi- lioni, di cui £. 70 milioni versati alla stipula del compromesso ed i rimanenti £. 20 milioni mediante accollo di quota-mutuo dy fondiario già esistente. L'attore faceva presente che era stato spossessato dell'immobile mediante il cambio della serratura, pur avendo iniziato a pagare sia alcune quote condominiali che alcuni ratei di mutuo, e che in seguito a contrasti il Pom- pa gli aveva restituito la somma di £. 27 milioni, trattenendo i 2 restanti £. 43 milioni. A cautela del suo credito chiedeva l' in- vocato sequestro che veniva concesso fino alla concorrenza di £. 60 milioni. Con successivo atto notificato il 20.11.1985 il OR conveniva il D'RI davanti al Tribunale di Pescara per la convalida del sequestro e per il merito al fine di ottenere il tra- sferimento coattivo del bene con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., nonché il risarcimento dei danni anche in riferi- mento all'art. 96 c.p.c., vinte le spese di giudizio. Il D'RI si costituiva e oltre al rigetto del merito, chiedeva preliminarmente dichiararsi la revoca del sequestro per vizio di notifica della citazione di convalida ex art. 680 c.p.c., in quanto eseguita non a lui personalmente ma presso il suo di- fensore, con condanna del OR al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, rilevato che il provvedimento di sequestro era stato notificato non al seque- strato personalmente, ma al suo procuratore, revocava il se- questro, disponendo con separata ordinanza il prosieguo della causa. Nel merito, espletata l'istruttoria, il Tribunale con sentenza definitiva disponeva il trasferimento dell'immobile, ai sensi dell'art. 2932 c.c., a favore del OR, subordinatamente al 3 versamento da parte di quest'ultimo della somma di £. 27 mi- lioni, con gli interessi legali dalla data della sentenza. Il gravame proposto dal D'RI veniva rigettato dalla Corte d'appello di L'Aquila che, con sentenza n. 100/98 del 10.02. 1998 / 04.04.1998, confermava la decisione del Tribunale, os- servando che il procedimento cautelare e quello successivo di convalida e di merito sono due momenti di uno stesso proces- so, donde l'applicabilità, ai fini delle notificazioni, della disci- plina di cui all'art. 170 c.p.c., con la conseguenza che, essen- do stato notificato l'atto di citazione per la convalida del se- questro e per il merito al difensore (avv. De Dominicis) che il D'RI aveva nominato e presso il quale aveva eletto domici- lio dopo la notifica del ricorso per sequestro conservativo, tale notificazione doveva considerarsi regolare perché effettuata al procuratore costituito, domiciliatario. Né in contrario, ai fini della nullità assoluta o inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, valeva il riferimento alla sentenza non definitiva passata in giudicato, perché si trattava di giudicato esterno che andava interpretato nel senso che la sua efficacia doveva intendersi limitata al giudizio di convalida, senza viziare o inficiare la successiva fase di merito. Riteneva poi la Corte d'appello che il OR nel riceversi la somma di £. 27 milioni resituitagli dal OM, mandatario 4 del D'RI, non aveva inteso risolvere il preliminare, risul- tando il contrario dal fatto che aveva provveduto al pagamento di due rate del mutuo e delle spese condominiali, ad aveva inoltre anche offerto formalmente al D'RI detta somma. Infine riteneva ammissibile ed attendibile la testimonianza del OM. Ha proposto ricorso per cassazione il D'RI in base a tre motivi, ai quali il OR ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce:
1. Falsa applicazione di norma di diritto;
violazione dell' art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione all'art. 680 c.p.c.; nullità della sentenza per nullità della notifica della citazione per il merito a difensore-procuratore non incaricato a quest'ultimo proce- dimento. Afferma il ricorrente che il mandato al difensore per la fase del sequestro non può intendersi esteso anche alla fase del merito, avendo questo per oggetto un tema estraneo alla richiesta cautela. Inoltre l'art. 682 c.p.c., prevedendo la tratta- zione della convalida separatamente dal merito, ipotizza una netta distinzione dei due procedimenti. Conseguentemente è da escludere che la procura conferita al difensore per l' oppo- sizione a sequestro si intenda conferita implicitamente anche al giudizio di merito, in mancanza di espressa delega. 5 1.1. Il motivo è infondato sulla base del principio giurispru- denziale richiamato nella sentenza impugnata, più volte riba- dito da questa Corte e che il Collegio ritiene di confermare an- che per il presente giudizio. Il principio è che la procura conferita al difensore a margine (o in calce) di ricorso per la richiesta di sequestro conservativo, ai fini della rappresentanza e della difesa "nel presente giudi- zio", deve intendersi, in difetto di espressa limitazione o di vo- lontà diversa, rilasciata per l'intero giudizio, comprensivo an- che della fase di merito, data la sostanziale unità del procedi- mento sulla domanda in fase cautelare e provvisoria "ante causam" e poi in fase di convalida e di esame del merito (Cfr. Cass.
7.4.1994 n. 3289; 28.11.1992 n.12769).
1.2. Tale principio, per simmetria, va applicato anche alla procura conferita al difensore per proporre opposizione all' istanza di sequestro, nel senso che tale procura, in mancanza di espressa limitazione, deve intendersi conferita anche per il giudizio di convalida e di merito. La procura rilasciata nella specie in esame dal D'RI al suo difensore (Avv. De Dominicis) perché lo rappresentasse e difendesse "in ogni stato e grado della presente procedura” relativa all'istanza di sequestro presentata dal OR dove- va ritenersi, perciò, in difetto di espressa limitazione, estesa anche al giudizio di convalida e di merito, che, a seguito dell' 6 accoglimento della domanda cautelare, si sarebbe dovuto in- staurare ai sensi dell'art. 680 c.p.c.. Che la procura rilasciata per il "presente giudizio" ovvero per il "presente procedimento” dall'una e dall'altra parte per la fase cautelare (accolta o meno che fosse la relativa domanda), si estendesse anche al giudizio di convalida e di merito (iniziato nel caso specifico dopo l'accoglimento dell'istanza di sequestro), non sembra perciò, nella situazione descritta, as- solutamente dubitabile, data la sostanziale unità del procedi- mento sulla domanda in fase cautelare e provvisoria "ante causam" e poi in fase di convalida e di merito.
1.3. Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha rite- nuto che la procura rilasciata dal D'RI al suo difensore avv. De Dominicis, contente anche l'elezione di domicilio pres- so tale difensore, era certamente tale da legittimare la notifica- zione a quest'ultimo della successiva citazione per la convalida e per il merito. Al riguardo va osservato che l'elezione di domicilio, pur se presso il procuratore, costituisce un atto ontologicamente di- stinto dalla procura alle liti e perciò conserva, ai sensi dell'art. 47 c.c., la sua validità per ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti limitata espressamente o collegata strettamente a un dato grado o fase del giudizio stesso;
conse- guentemente, in mancanza di tale limitazione, l'elezione di 7 domicilio presso il procuratore compiuta nella fase cautelare del procedimento di sequestro rileva ai fini della notifica della citazione per il giudizio di convalida e di merito, nel senso che tale notifica ben può essere fatta alla controparte nel domicilio eletto presso il procuratore (cfr. Cass. 28.6.1989 n. 3146; 18.4.1987 n. 3879).
2. Motivazione contraddittoria su un punto decisivo, art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 2909 c.c. e 325 c.p.c., per avere la Corte d'appello contestato la rilevanza del giudicato esterno costituito nel giudizio di merito dalla nullità della no- tifica della citazione, assumendo che il potere interpretativo del giudice l'autorizzava all'esame del giudicato che, ferma re- stando la sua rilevanza sul solo giudizio di convalida, non po- teva automaticamente influire anche sul merito del rapporto. Afferma il ricorrente che così ragionando la Corte d'appello sa- rebbe giunta a negare la nullità della convalida non più attra- verso un'interpretazione, ma attraverso il superamento e la violazione del giudicato stesso.
2.1. Il motivo non ha pregio. La Corte d'appello, dopo aver correttamente premesso che il potere di interpretare il contenuto e la portata di un giudicato esterno formatosi nell'ambito del rapporto processuale pen- dente si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giu- dice di merito, ha osservato che l'ambito di efficacia del giudi- 8 cato, di cui all'invocata sentenza del Tribunale di Pescara, che aveva ritenuto l'omessa notifica della citazione perché effet- tuata presso il difensore del D'RI, anziché alla parte per- sonalmente, era limitato al solo giudizio di convalida, e non poteva estendersi anche alla fase di merito, dato che contene- va un errore in punto di lettura degli atti e della procura, avendo affermato che non vi era stata elezione di domicilio, da parte del D'RI, presso il suo difensore Avv. De Dominicis. La doglianza del ricorrente, pertanto, non coglie nel segno e rimane avulsa dal contesto della decisione impugnata, poiché la Corte d'appello non è affatto pervenuta a negare la nullità della citazione quanto alla convalida (coperta da giudicato), ma a rilevare come quella dichiarata nullità non poteva essere estesa al giudizio di merito, che risultava validamente instau- rato, non sussistendo l'ipotesi della nullità della notifica della citazione, in quanto effettuata nel domicilio dal D'RI eletto presso il suo difensore.
3. Motivazione contraddittoria o insufficiente;
violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in riferimento all'art. 246 c.p.c.; omes- sa rilevanza a testimoniare del teste OM PP;
inesi- stenza delle condizioni ex art. 2932 c.c.. Il ricorrente sostiene che il OM non poteva essere ammesso a testimoniare per- ché era portatore di un interesse grave e diretto all'esito del giudizio in quanto personalmente coinvolto per l'omessa re- 9 stituzione di parte del prezzo ed inoltre aveva deposto su cir- costanze chiaramente inattendibili. Nonostante ciò i giudici di merito hanno ritenuto che il D'RI aveva ricevuto il prezzo pattuito di £. 90 milioni previo incameramento di sole £. 27 milioni. Pertanto non ricorrevano le condizioni per il trasferi- mento mediante sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.. 3.1. Il motivo è destituito di fondamento. L'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c. ricor- re quando la persona chiamata a deporre abbia nella causa un interesse che sia tale da coinvolgeria nel rapporto
contro
- verso e da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale e processuale nel giudizio (Cass. 29. 4.1998 n. 4358). Pertanto tale interesse non si identifica con l' interesse di mero fatto che il testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre. Nel caso specifico, poiché oggetto della controversia era l' esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita intercorso tra il D'RI e il OR, il OM non poteva essere considerato incapace a testimoniare solo perché era stato mandatario del D'RI e aveva tratte- nuto una parte del prezzo, essendo il suo un interesse di mero fatto, inidoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio. Né vale invocare pretesi vizi di motivazione per inferire l' 10 inattendibilità del teste, poiché la Corte d'appello, con apprez- zamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto che il OM aveva deposto con assoluta obietti- vità su circostanze e fatti storici, già in massima parte acqui- siti al processo. Infine, correttamente l'impugnata sentenza ha accolto la domanda ex art. 2232 c.c., proposta dall'adempiente Cantato- 60000 re, in presenza di un obbligo non rispettato assunto dal 310000 D'RI, con il contratto preliminare di compravendita, di trasferire l'immobile. Agenzia delle Entrate In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato e il Iscritto a ruolo il 120841 Ufficio di Roma 2 ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio Art. n. . di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £ 84.500 oltre £.
3.000.0000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 24 aprile 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Elifante IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 16 LUG. 2001 11