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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8265/2022 R.G. e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1
Silvio Sasso;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.12.2022 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 328 2022 0004018555000 e n. 328 2022 0004016636000 (notificati il 14.11.22) per l'importo complessivo di euro 1.914,61, aventi ad oggetto la corresponsione di somme indebite a carico di interventi assistenziali dello Stato rispettivamente per i periodi 12/14 e 1/15. A sostegno del proprio ricorso deduceva di essere coniuge del defunto Persona_1 titolare di pensione a carico gestione dipendenti pubblici, nonché di indennità di accompagnamento, al momento del decesso. Riguardo l'avviso n. 328 2022 0004018555000, avente ad oggetto recupero della tredicesima e mensilità dicembre 2014 del defunto
, deduceva che trattavasi di somme dovute, in quanto già in pagamento alla data del Per_1 decesso del coniuge;
circa, invece, l'avviso n. 328 2022 00040166 36000, avente ad oggetto ratei di indennità di accompagnamento gennaio 2015, adduceva di aver provveduto alla restituzione dell'importo. Si costituiva in giudizio l' deducendo la ripetibilità delle somme, non Controparte_2 essendoci margini, nel caso di specie, per la tutela dell'affidamento del percipiente (trattandosi di pensioni riscosse dolosamente). La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. Va premesso, che è incontestata tra le parti e, conseguentemente acclarata, la qualità di erede di della ricorrente. Entrambi gli avvisi di addebito hanno ad oggetto Persona_1 il recupero di somme indebitamente percepite dall'istante in epoca successiva al decesso del marito, titolare di pensione ed indennità di accompagnamento. Trattandosi, allora, di recupero di somme indebite giova premettere che sull'attore che agisca con l'azione di ripetizione di indebito, grava, in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa, consistenti nell'inesistenza della “causa debendi”, nell'avvenuto pagamento e nel collegamento causale tra il versamento e la mancanza del debito (cfr. ex multis, Cass. n. 5896/06). Tanto premesso in linea generale, è opportuno esaminare singolarmente i due avvisi impugnati. AVVISO DI ADDEBITO N. 328 2022 0004018555000. Il titolo in esame è teso al recupero della tredicesima e mensilità dicembre 2014 della pensione erogata al Taranto. In relazione a tale somma risulta assolto, da parte dell'istituto, l'onere di provare l'avvenuto pagamento della somma (cfr. cedolino di pensione in atti). Risulta, altresì, comprovata dall'indicazione contenuta sul cedolino stesso, la data del pagamento (16 dicembre). In ordine alla causa debendi, invece, essa non può ritenersi sussistente, sicchè ne consegue la legittimità della richiesta di recupero dell' CP_1
Dall'esame del cedolino allegato alla memoria dell' risulta infatti la data di valuta CP_1 dell'emolumento (16 dicembre), laddove il sig. è purtroppo deceduto in data Per_1 precedente. A nulla rileva, allora, la circolare invocata in ricorso (e nemmeno allegata dalla ricorrente), posto che dalla lettura complessiva della stessa (cfr. produzione emerge che le CP_1 pensioni dei dipendenti pubblici (quale era quella del de cuius) sono in pagamento il “giorno 16 di ciascun mese per le gestioni dei lavoratori pubblici” (cfr. pag. 4). Correttamente, allora, L' ha provveduto al recupero, posto che nessuna altra CP_3 doglianza (ad eccezione di quella appena esaminata) ha sollevato in proposito l'istante. Il ricorso, in proposito, va respinto. AVVISO DI ADDEBITO N. 328 2022 00040166 36000 Tale avviso di addebito ha ad oggetto il recupero dell'indennità di accompagnamento del mese di gennaio 2015, successivo al decesso del . Per_1
L'effettuazione del pagamento della prestazione assistenziale da parte dell' risulta CP_1 oggetto di riconoscimento da parte della ricorrente che deduce, tuttavia, l'illegittimità della procedura di recupero sulla scorta dell'avvenuta restituzione della somma. Ebbene, anche in tal caso l'assunto attoreo non è condivisibile. Raggiunta prova in ordine all'effettivo pagamento ed incontestata l'assenza di causa solvendi, gravava su parte ricorrente l'onere di offrire prova dell'avvenuta restituzione (fatto estintivo del credito portato dall'avviso di addebito). In assenza di tale prova, il ricorso va respinto, rilevato che anche in ordine a tale titolo non risultano sollevati ulteriori profili di doglianza da parte della ricorrente. Nessuna eccezione di prescrizione (comunque non maturata) è stata sollevata. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, costituite dalla natura e qualità delle parti, nonché alle difficoltà probatorie connesse ad un periodo abbastanza risalente nel tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 22.01.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8265/2022 R.G. e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1
Silvio Sasso;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.12.2022 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 328 2022 0004018555000 e n. 328 2022 0004016636000 (notificati il 14.11.22) per l'importo complessivo di euro 1.914,61, aventi ad oggetto la corresponsione di somme indebite a carico di interventi assistenziali dello Stato rispettivamente per i periodi 12/14 e 1/15. A sostegno del proprio ricorso deduceva di essere coniuge del defunto Persona_1 titolare di pensione a carico gestione dipendenti pubblici, nonché di indennità di accompagnamento, al momento del decesso. Riguardo l'avviso n. 328 2022 0004018555000, avente ad oggetto recupero della tredicesima e mensilità dicembre 2014 del defunto
, deduceva che trattavasi di somme dovute, in quanto già in pagamento alla data del Per_1 decesso del coniuge;
circa, invece, l'avviso n. 328 2022 00040166 36000, avente ad oggetto ratei di indennità di accompagnamento gennaio 2015, adduceva di aver provveduto alla restituzione dell'importo. Si costituiva in giudizio l' deducendo la ripetibilità delle somme, non Controparte_2 essendoci margini, nel caso di specie, per la tutela dell'affidamento del percipiente (trattandosi di pensioni riscosse dolosamente). La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. Va premesso, che è incontestata tra le parti e, conseguentemente acclarata, la qualità di erede di della ricorrente. Entrambi gli avvisi di addebito hanno ad oggetto Persona_1 il recupero di somme indebitamente percepite dall'istante in epoca successiva al decesso del marito, titolare di pensione ed indennità di accompagnamento. Trattandosi, allora, di recupero di somme indebite giova premettere che sull'attore che agisca con l'azione di ripetizione di indebito, grava, in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa, consistenti nell'inesistenza della “causa debendi”, nell'avvenuto pagamento e nel collegamento causale tra il versamento e la mancanza del debito (cfr. ex multis, Cass. n. 5896/06). Tanto premesso in linea generale, è opportuno esaminare singolarmente i due avvisi impugnati. AVVISO DI ADDEBITO N. 328 2022 0004018555000. Il titolo in esame è teso al recupero della tredicesima e mensilità dicembre 2014 della pensione erogata al Taranto. In relazione a tale somma risulta assolto, da parte dell'istituto, l'onere di provare l'avvenuto pagamento della somma (cfr. cedolino di pensione in atti). Risulta, altresì, comprovata dall'indicazione contenuta sul cedolino stesso, la data del pagamento (16 dicembre). In ordine alla causa debendi, invece, essa non può ritenersi sussistente, sicchè ne consegue la legittimità della richiesta di recupero dell' CP_1
Dall'esame del cedolino allegato alla memoria dell' risulta infatti la data di valuta CP_1 dell'emolumento (16 dicembre), laddove il sig. è purtroppo deceduto in data Per_1 precedente. A nulla rileva, allora, la circolare invocata in ricorso (e nemmeno allegata dalla ricorrente), posto che dalla lettura complessiva della stessa (cfr. produzione emerge che le CP_1 pensioni dei dipendenti pubblici (quale era quella del de cuius) sono in pagamento il “giorno 16 di ciascun mese per le gestioni dei lavoratori pubblici” (cfr. pag. 4). Correttamente, allora, L' ha provveduto al recupero, posto che nessuna altra CP_3 doglianza (ad eccezione di quella appena esaminata) ha sollevato in proposito l'istante. Il ricorso, in proposito, va respinto. AVVISO DI ADDEBITO N. 328 2022 00040166 36000 Tale avviso di addebito ha ad oggetto il recupero dell'indennità di accompagnamento del mese di gennaio 2015, successivo al decesso del . Per_1
L'effettuazione del pagamento della prestazione assistenziale da parte dell' risulta CP_1 oggetto di riconoscimento da parte della ricorrente che deduce, tuttavia, l'illegittimità della procedura di recupero sulla scorta dell'avvenuta restituzione della somma. Ebbene, anche in tal caso l'assunto attoreo non è condivisibile. Raggiunta prova in ordine all'effettivo pagamento ed incontestata l'assenza di causa solvendi, gravava su parte ricorrente l'onere di offrire prova dell'avvenuta restituzione (fatto estintivo del credito portato dall'avviso di addebito). In assenza di tale prova, il ricorso va respinto, rilevato che anche in ordine a tale titolo non risultano sollevati ulteriori profili di doglianza da parte della ricorrente. Nessuna eccezione di prescrizione (comunque non maturata) è stata sollevata. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, costituite dalla natura e qualità delle parti, nonché alle difficoltà probatorie connesse ad un periodo abbastanza risalente nel tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 22.01.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli