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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/12/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 18.12.2025, alle ore 13:12 compaiono i procuratori delle parti gli Avv. LALLI Claudio per la parte ricorrente e l'Avv. PASQUINUCCI Giacomo, in sostituzione dell'Avv. MARIANI Michele, per la parte resistente, nonché il ricorrente personalmente. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 13:30. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa EL Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 820/2023 promossa da assistito dall'Avv. LALLI Claudio Parte_1
C o n t r o assistita dall' Avv.to MARIANI Michele Controparte_1
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 7.12.2023 rappresentava di essere stato Parte_1 assunto, il 9.6.2017 alle dipendenze prima della e e di essere poi transitato, CP_2
a decorrere dal 1.11.2021 in avanti, con la svolgendo mansioni di Controparte_1 autista. Narrava che dall'inizio del rapporto fino al 30.4.2018 aveva percepito, in ragione di accordi di 2° livello vigenti allora, i benefits ticket restaurant, pagamento di turni spezzati, premio di risultato, aggio sui biglietti per poi esservi escluso sulla base di atto Co unilaterale della a partire dal 1.5.2018 che, pur facendo salvo il personale i CP_2 cui trattamenti sono disciplinati dagli accordi ex TN srl, veniva al ricorrente medesimo applicato in ragione della qualità di dipendente a tempo indeterminato di CP_1
[...]
Sostenendone la illegittimità, quantomeno perché discriminatorio nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, così concludeva:
1) Voglia dichiarare di nessun effetto giuridico e quindi illegittimo l'accordo aziendale TN
22/05/2010 relativamente alla disciplina della riduzione dell'orario di lavoro e del numero di giornate di ferie, per i motivi esposti in premessa o per quei motivi che saranno ritenuti di giustizia;
2) Voglia conseguentemente condannare la con sede in Borgo San Controparte_1 Lorenzo Firenze Via del Progresso 6 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a tale titolo la complessiva somma di € 15.602,03 (o quella maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
3) Voglia dichiarare che la retribuzione dovuta nelle giornate di assenza per ferie deve comprendere tutte le voci fisse e continuative erogate al ricorrente in presenza di prestazione lavorativa giusto quanto previsto dagli artt. 7 e 3 delle Direttive 2003/88/CE e 200/79/CE;
4) Voglia conseguentemente condannare la con sede in Borgo San Controparte_1
Lorenzo Firenze Via del Progresso 6 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a tale titolo la complessiva somma di € 3.306,00 (o quella maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
5) Voglia dichiarare illegittima la decurtazione delle giornate di ferie dovute al ricorrente conseguente alla turnistica lavorativa imposta dalla azienda nei 12 mesi dell'anno;
6) Voglia quindi ordinare alla in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1 di riaccreditare a favore del ricorrente le giornate di ferie così decurtate nella misura di n° 57 o in quella misura che risulterà di Giustizia ovvero condannare la in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore a pagare a favore del ricorrente la somma di € 3.411,88 o quella diversa che risulterà di giustizia a titolo di indennità sostitutiva di tali ferie non godute perché illegittimamente detratte oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
7) Voglia dichiarare che il ricorrente negli anni dal 2015 al 2021 aveva diritto a ricevere dai datori di lavoro 3 divise estive e due divise invernali;
2 8) Voglia conseguentemente condannare la con sede in Borgo San Controparte_1 Lorenzo Firenze Via del Progresso 6 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a tale titolo la complessiva somma di € 2.370,00 (o quella maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
9) Voglia dichiarare che il ricorrente ogni qualvolta operi per periodi superiore a 6 ore su territori comunali fuori dal comune di Massa aveva ed ha diritto a percepire una indennità di diaria ridotta pari al 9% della quota giornaliera di retribuzione normale;
10) Voglia conseguentemente condannare la con sede in Borgo San Controparte_1
Lorenzo Firenze Via del Progresso 6 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a tale titolo la complessiva somma di €3.824,17 (o quella maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
11) Voglia infine condannare la in persona dell'amministratore legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente le competenze del presente giudizio.
Parte resistente si costituiva in data 19.1.2024 a mezzo del Controparte_1 proprio difensore contestando in toto l'applicabilità della contrattazione collettiva di secondo livello ex TN.
Evidenziava in fatto che la società CTT era stata costituita nel 2012 in vista della gara per il trasporto pubblico urbano indetta dalla Regione Toscana, ivi confluendo vari rami d'azienda del trasporto pubblico: il personale dei singoli rami d'azienda aveva dunque in origine mantenuto i contratti integrativi di provenienza, dopodichè furono disdettati da Contr che applicò unilateralmente una “regolamentazione provvisoria”, successivamente annualmente prorogata e aggiornata. Tuttavia poiché TN non fu ceduta a CTT ma semplicemente vi fu affitto di ramo d'azienda a far data dal 1.2.2015, il personale a quella data dipendente di TN -ma soltanto quello- ne mantenne la contrattazione aziendale in essere. Dunque il ricorrente non può rivendicarne l'applicazione, non essendo mai stato dipendente di TN ma di CTT, prima a tempo determinato e poi indeterminato.
Evidenziava altresì parte resistente che, comunque, con la stipula del contratto a tempo indeterminato, sottoscritto dal ricorrente, avvenuto il 23.4.2018, il medesimo aveva acconsentito all' applicazione al contratto medesimo della Regolamentazione provvisoria di CTT.
Concludeva pertanto in tesi, per il rigetto integrale del ricorso;
in ipotesi, per il rigetto della domanda sub 2 delle conclusioni del ricorso, in quanto il ricorrente non aveva dato dimostrazione alcuna delle giornate nei quali il ricorrente avrebbe svolto turni che avrebbero legittimato le maggiorazioni richieste.
3 Nell'udienza di comparizione fissata con decreto al 1.2.2024 le parti contestavano le allegazioni contrarie e insistevano come da propri atti.
La causa veniva fissata in decisione, da ultimo, al 18.12.2025.
Rileva il giudicante che questione dirimente, ai fini della decisione, è da un lato quella dell'applicabilità o meno, al ricorrente, della contrattazione di secondo livello, di cui erano parti TN e i suoi dipendenti;
dall'altro, in caso di ritenuta applicabilità di tale contrattazione, quella della legittimità o meno delle pattuizioni individuali intervenute, tra l'odierno istante, in sede di stipula del contratto a tempo indeterminato CP_2 del 23.4.2018, nella parte in cui prevedono che il trattamento economico e normativo del sia conforme alle norme contenute nel CCNL e dalla Pt_1 Controparte_3 regolamentazione unilaterale CTT NORD disposta con l'ODS 138/2018 e successive modifiche e non più, quindi, alla regolamentazione aziendale vigente in TN srl, come di contro previsto al punto 5 del contratto di lavoro a tempo determinato del 8.6.2017.
Ciò posto, va osservato che è pacifico, perché documentale (cfr. doc.to 5 prod. ric.), che il ricorrente ebbe a sottoscrivere dapprima un contratto a tempo determinato con
[...] in Pisa e con sede di lavoro in Massa il giorno 8.6.2017, con termine al CP_2
28.2.2018, contratto il quale, quanto al trattamento economico e normativo, faceva espresso rinvio, oltre che al CCNL Autoferrotranvieri, alla regolamentazione aziendale vigente in TN che, come illustrato in ricorso, prevedeva specifici trattamenti migliorativi per i lavoratori.
Risulta, sempre documentalmente (cfr. doc.to 6 prod. ric.), che tale contratto a tempo determinato fu prorogato -ferme restando le condizioni contrattuali già applicate- fino al
30.4.2018.
Successivamente, in data 23.4.2018, con decorrenza dal 1.5.2018, il ricorrente ebbe a sottoscrivere (cfr. doc. 7 delle produzioni di parte ricorrente) un contratto a tempo indeterminato con er mansioni operatore d'esercizio, area professionale CP_2
3^ con trattamento economico e normativo conforme alle norme stabilite dal CCNL
e “regolamentazione unilaterale CTT Nord disposta con ordine di servizio Controparte_3
138/2018” (cfr. doc. 6 delle produzioni di parte resistente).
Detto ODS, datato 30.3.2018, ha previsto, a partire dal 1.4.2018 e fino al 30.4.2018,
l'applicazione, a tutto il personale, della allegata regolamentazione provvisoria “ad
4 eccezione di coloro a cui oggi sono applicati trattamenti aziendali disciplinati da accordi ex TN”.
L'allegato risulta essere stato prodotto da parte ricorrente sub doc. 9.
Ora, va evidenziato che detto ordine di servizio ha durata, per espressa disposizione, temporalmente limitata (precisamente solo per il mese di aprile 2018) e che, sempre per espressa disposizione ivi contenuta, lo stesso non è applicabile a coloro a cui -in quel momento-, sono applicati gli accordi ex TN.
Sostiene parte resistente che detto inciso non si riferisce al ricorrente che, non essendo mai stato dipendente di TN, non rientrerebbe nell'esclusione prevista.
Non si ritiene di condividere detta impostazione poiché, in verità, l'esclusione non si riferisce al personale dipendente di TN, ma a coloro i quali sono applicati oggi i trattamenti TN: e poiché, come già ricostruito, al ricorrente erano applicati, alla data di formazione dell'ODS di cui si discute, i trattamenti TN, ad esso non era applicabile tale specifico ODS.
Risolta, pertanto, in senso positivo la questione dell'applicabilità, al ricorrente della Pt_1 contrattazione di secondo livello, di cui erano parti TN e i suoi dipendenti, e posto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal contratto del 23.4.2018 non può ritenersi un nuovo rapporto di lavoro bensì la prosecuzione -con modificazione della relativa disciplina- del precedente rapporto a tempo determinato, essendo detto contratto intervenuto prima della data (30.4.2018) di scadenza di quest'ultimo con prosecuzione del rapporto -senza soluzione di continuità- dopo tale data, trattasi di verificare se la rinuncia del ricorrente all'applicazione della testè richiamata contrattazione di secondo livello sia valida o meno.
Assume, al riguardo, parte resistente che, in quanto firmatario del suindicato contratto individuale a tempo indeterminato, il ricorrente avrebbe espressamente -e per iscritto- rinunciato, del tutto legittimamente, all'applicazione della disciplina ex TN.
Possono svolgersi, in proposito, le seguenti argomentazioni.
Intanto, secondo il dettato di cui all'art. 2113 c.c. non sono valide le rinunce e transazione che hanno ad oggetto diritti inderogabili, derivanti dalla legge, dai contratti e dagli accordi collettivi.
Occorre a questo punto domandarsi se e in quali limiti operi, nel caso di specie, il principio della irriducibilità della retribuzione (artt. 2099 e 2103 c.c.) con riferimento ad
5 elementi accessori di quest'ultima ma aventi carattere fisso e continuativo e, quindi, se sia legittima una riduzione del trattamento retributivo avvenuta -come nel caso in esame- al di fuori delle sedi di cui al comma 4 del succitato art. 2113 c.c..
Orbene, giova ricordare che la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20569 del 22.7.2025) ha statuito che “le indennità percepite delle mansioni originarie fanno parte della retribuzione irriducibile ove siano effettivamente e per loro natura causalmente collegate con la specifica qualità soggettiva (intesa come sintesi della professionalità posseduta dal lavoratore) delle mansioni precedenti, mentre restano, invece, estranee alla garanzia d'irriducibilità se erano compensative di particolari modalità della prestazione lavorativa e di fattori di maggiore gravosità della medesima, il cui venir meno comporta anche il venir meno della relativa remunerazione (Cass. n. 4573/1987; Cass. n.
4314/1988)”.
E, ancora (cfr. Cass. L. Ord. n. 22767/2025), “secondo questa Corte, infatti, il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione prevista dall'articolo 2103, deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali e intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà i quali non spettano ove vengano meno le situazioni in cui erano collegati (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lavoro, 06/12/2017, n.
29247)”.
Si tratta di una giurisprudenza che, pur elaborata in relazione all'ipotesi di esercizio dello ius variandi -situazione, quest'ultima, che nel caso di specie non ricorre (parte resistente non ha, infatti, neppure allegato che il ricorrente svolgesse mansioni differenti, dal momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, rispetto a quelle svolte con il contratto a tempo determinato, né che siano venute meno particolari modalità di svolgimento della originaria prestazione lavorativa rispetto al quale gli elementi retributivi accessori andavano a costituirne compensazione)-, risulta applicabile anche “a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di livello di inquadramento” (Cass. n. 26320 del 2024).
Ne discende che il contratto a tempo indeterminato sottoscritto, dal ricorrente, il
23.4.2018 e mediante il quale egli, pur in assenza di una variazione delle mansioni, ha prestato il consenso a una riduzione della retribuzione per effetto dell'applicazione dell'ODS datato 30.3.2018, deve considerarsi, in tale parte, affetto da nullità siccome
6 intervenuto in spregio al combinato disposto degli artt. 2103 c. 6 e 2113 c. 4 c.c.: ciò in quanto, come parimenti puntualizzato dalla Suprema Corte, “…l'accordo di riduzione della retribuzione in esame è nullo per mancato rispetto delle formalità, poste dalla legge a tutela dei diritti sostanziali del lavoratore dall'art. 2103 c.c., come chiarito dalla sentenza gravata;
deve, quindi, in questa sede confermarsi il principio per cui la disciplina di cui all'art. 2103 c.c. (come modificato dall'art.
3 D.Lgs. n. 81/2015), secondo la quale possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c., ricomprende tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche senza mutamento di mansioni o di livello di inquadramento” (Cass. n. 26320/2024, citata).
Ne discende che il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi applicare, a far tempo dal 9.6.2017 (data di decorrenza del contratto a tempo determinato con stipulato il 8.6.2017, poi prorogato fino al Controparte_2
30.4.2018), tutti i trattamenti economici e normativi, conseguenti alla disciplina stabilita negli accordi ex TN di secondo livello richiamati nel suindicato contratto 8.6.2017, nonché ordine alla di applicare al per il periodo sopra Controparte_1 Pt_1 indicato, la disciplina anzidetta relativamente agli istituti indicati al punto 3) delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio e condanna della stessa -a ciò tenuta, per il periodo antecedente al suo subentro Controparte_1 nel rapporto di lavoro con il ricorrente, ex art. 2112 c.c.- a corrispondere al ricorrente medesimo, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo 1.5.2018 – 30.11.2023, la complessiva somma di € 6.890,78, nonché le ulteriori differenze retributive maturate dal
1.12.2023 fino alla data della presente decisione: il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita, sulle singole somme capitali originarie componenti detti ammontari, dalle rispettive date di spettanza fino alla data della sentenza e interessi di legge, su dette somme rivalutate anno per anno, parimenti dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Giova evidenziare, riguardo alle statuizioni che si vengono a emettere, che le contestazioni sollevate, riguardo alle richieste di parte ricorrente, dalla società resistente difettano di sufficiente specificità sia sotto il profilo dell'an che sotto quello del quantum debeatur e devono, quindi, ritenersi tamquam non essent.
7 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua delle tariffe di cui al D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, applicate nei loro valori medi tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) e dell'attività prestata, con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
1) dichiara che ha il diritto di vedersi applicare, a far tempo dal Parte_1
9.6.2017 (data di decorrenza del contratto a tempo determinato con CP_2 stipulato il 8.6.2017, poi prorogato fino al 30.4.2018) e anche successivamente
[...] al 30.4.2018, tutti i trattamenti economici e normativi, conseguenti alla disciplina stabilita negli accordi ex TN di secondo livello, richiamati nel suindicato contratto 8.6.2017;
2) ordina, per l'effetto, alla in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante, di applicare al ricorrente, per il periodo sopra indicato, la disciplina anzidetta relativamente agli istituti indicati al punto 3) delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo;
3) condanna la stessa in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante, parimenti per effetto di quanto stabilito al punto 1) che precede, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo
1.5.2018 – 30.11.2023, la complessiva somma di € 6.890,78, nonché le ulteriori differenze retributive maturate dal 1.2.2023 fino alla data della presente decisione, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita, sulle singole somme capitali originarie componenti detti ammontari, dalle rispettive date di spettanza fino alla data della sentenza e interessi di legge, su dette somme rivalutate anno per anno, parimenti dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
4) condanna la società resistente, in persona del suo legale rappresentante a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
8 5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 18 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa EL Soffio
9
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 13:30. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa EL Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 820/2023 promossa da assistito dall'Avv. LALLI Claudio Parte_1
C o n t r o assistita dall' Avv.to MARIANI Michele Controparte_1
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 7.12.2023 rappresentava di essere stato Parte_1 assunto, il 9.6.2017 alle dipendenze prima della e e di essere poi transitato, CP_2
a decorrere dal 1.11.2021 in avanti, con la svolgendo mansioni di Controparte_1 autista. Narrava che dall'inizio del rapporto fino al 30.4.2018 aveva percepito, in ragione di accordi di 2° livello vigenti allora, i benefits ticket restaurant, pagamento di turni spezzati, premio di risultato, aggio sui biglietti per poi esservi escluso sulla base di atto Co unilaterale della a partire dal 1.5.2018 che, pur facendo salvo il personale i CP_2 cui trattamenti sono disciplinati dagli accordi ex TN srl, veniva al ricorrente medesimo applicato in ragione della qualità di dipendente a tempo indeterminato di CP_1
[...]
Sostenendone la illegittimità, quantomeno perché discriminatorio nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, così concludeva:
1) Voglia dichiarare di nessun effetto giuridico e quindi illegittimo l'accordo aziendale TN
22/05/2010 relativamente alla disciplina della riduzione dell'orario di lavoro e del numero di giornate di ferie, per i motivi esposti in premessa o per quei motivi che saranno ritenuti di giustizia;
2) Voglia conseguentemente condannare la con sede in Borgo San Controparte_1 Lorenzo Firenze Via del Progresso 6 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a tale titolo la complessiva somma di € 15.602,03 (o quella maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
3) Voglia dichiarare che la retribuzione dovuta nelle giornate di assenza per ferie deve comprendere tutte le voci fisse e continuative erogate al ricorrente in presenza di prestazione lavorativa giusto quanto previsto dagli artt. 7 e 3 delle Direttive 2003/88/CE e 200/79/CE;
4) Voglia conseguentemente condannare la con sede in Borgo San Controparte_1
Lorenzo Firenze Via del Progresso 6 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a tale titolo la complessiva somma di € 3.306,00 (o quella maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
5) Voglia dichiarare illegittima la decurtazione delle giornate di ferie dovute al ricorrente conseguente alla turnistica lavorativa imposta dalla azienda nei 12 mesi dell'anno;
6) Voglia quindi ordinare alla in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1 di riaccreditare a favore del ricorrente le giornate di ferie così decurtate nella misura di n° 57 o in quella misura che risulterà di Giustizia ovvero condannare la in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore a pagare a favore del ricorrente la somma di € 3.411,88 o quella diversa che risulterà di giustizia a titolo di indennità sostitutiva di tali ferie non godute perché illegittimamente detratte oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
7) Voglia dichiarare che il ricorrente negli anni dal 2015 al 2021 aveva diritto a ricevere dai datori di lavoro 3 divise estive e due divise invernali;
2 8) Voglia conseguentemente condannare la con sede in Borgo San Controparte_1 Lorenzo Firenze Via del Progresso 6 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a tale titolo la complessiva somma di € 2.370,00 (o quella maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
9) Voglia dichiarare che il ricorrente ogni qualvolta operi per periodi superiore a 6 ore su territori comunali fuori dal comune di Massa aveva ed ha diritto a percepire una indennità di diaria ridotta pari al 9% della quota giornaliera di retribuzione normale;
10) Voglia conseguentemente condannare la con sede in Borgo San Controparte_1
Lorenzo Firenze Via del Progresso 6 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a tale titolo la complessiva somma di €3.824,17 (o quella maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
11) Voglia infine condannare la in persona dell'amministratore legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente le competenze del presente giudizio.
Parte resistente si costituiva in data 19.1.2024 a mezzo del Controparte_1 proprio difensore contestando in toto l'applicabilità della contrattazione collettiva di secondo livello ex TN.
Evidenziava in fatto che la società CTT era stata costituita nel 2012 in vista della gara per il trasporto pubblico urbano indetta dalla Regione Toscana, ivi confluendo vari rami d'azienda del trasporto pubblico: il personale dei singoli rami d'azienda aveva dunque in origine mantenuto i contratti integrativi di provenienza, dopodichè furono disdettati da Contr che applicò unilateralmente una “regolamentazione provvisoria”, successivamente annualmente prorogata e aggiornata. Tuttavia poiché TN non fu ceduta a CTT ma semplicemente vi fu affitto di ramo d'azienda a far data dal 1.2.2015, il personale a quella data dipendente di TN -ma soltanto quello- ne mantenne la contrattazione aziendale in essere. Dunque il ricorrente non può rivendicarne l'applicazione, non essendo mai stato dipendente di TN ma di CTT, prima a tempo determinato e poi indeterminato.
Evidenziava altresì parte resistente che, comunque, con la stipula del contratto a tempo indeterminato, sottoscritto dal ricorrente, avvenuto il 23.4.2018, il medesimo aveva acconsentito all' applicazione al contratto medesimo della Regolamentazione provvisoria di CTT.
Concludeva pertanto in tesi, per il rigetto integrale del ricorso;
in ipotesi, per il rigetto della domanda sub 2 delle conclusioni del ricorso, in quanto il ricorrente non aveva dato dimostrazione alcuna delle giornate nei quali il ricorrente avrebbe svolto turni che avrebbero legittimato le maggiorazioni richieste.
3 Nell'udienza di comparizione fissata con decreto al 1.2.2024 le parti contestavano le allegazioni contrarie e insistevano come da propri atti.
La causa veniva fissata in decisione, da ultimo, al 18.12.2025.
Rileva il giudicante che questione dirimente, ai fini della decisione, è da un lato quella dell'applicabilità o meno, al ricorrente, della contrattazione di secondo livello, di cui erano parti TN e i suoi dipendenti;
dall'altro, in caso di ritenuta applicabilità di tale contrattazione, quella della legittimità o meno delle pattuizioni individuali intervenute, tra l'odierno istante, in sede di stipula del contratto a tempo indeterminato CP_2 del 23.4.2018, nella parte in cui prevedono che il trattamento economico e normativo del sia conforme alle norme contenute nel CCNL e dalla Pt_1 Controparte_3 regolamentazione unilaterale CTT NORD disposta con l'ODS 138/2018 e successive modifiche e non più, quindi, alla regolamentazione aziendale vigente in TN srl, come di contro previsto al punto 5 del contratto di lavoro a tempo determinato del 8.6.2017.
Ciò posto, va osservato che è pacifico, perché documentale (cfr. doc.to 5 prod. ric.), che il ricorrente ebbe a sottoscrivere dapprima un contratto a tempo determinato con
[...] in Pisa e con sede di lavoro in Massa il giorno 8.6.2017, con termine al CP_2
28.2.2018, contratto il quale, quanto al trattamento economico e normativo, faceva espresso rinvio, oltre che al CCNL Autoferrotranvieri, alla regolamentazione aziendale vigente in TN che, come illustrato in ricorso, prevedeva specifici trattamenti migliorativi per i lavoratori.
Risulta, sempre documentalmente (cfr. doc.to 6 prod. ric.), che tale contratto a tempo determinato fu prorogato -ferme restando le condizioni contrattuali già applicate- fino al
30.4.2018.
Successivamente, in data 23.4.2018, con decorrenza dal 1.5.2018, il ricorrente ebbe a sottoscrivere (cfr. doc. 7 delle produzioni di parte ricorrente) un contratto a tempo indeterminato con er mansioni operatore d'esercizio, area professionale CP_2
3^ con trattamento economico e normativo conforme alle norme stabilite dal CCNL
e “regolamentazione unilaterale CTT Nord disposta con ordine di servizio Controparte_3
138/2018” (cfr. doc. 6 delle produzioni di parte resistente).
Detto ODS, datato 30.3.2018, ha previsto, a partire dal 1.4.2018 e fino al 30.4.2018,
l'applicazione, a tutto il personale, della allegata regolamentazione provvisoria “ad
4 eccezione di coloro a cui oggi sono applicati trattamenti aziendali disciplinati da accordi ex TN”.
L'allegato risulta essere stato prodotto da parte ricorrente sub doc. 9.
Ora, va evidenziato che detto ordine di servizio ha durata, per espressa disposizione, temporalmente limitata (precisamente solo per il mese di aprile 2018) e che, sempre per espressa disposizione ivi contenuta, lo stesso non è applicabile a coloro a cui -in quel momento-, sono applicati gli accordi ex TN.
Sostiene parte resistente che detto inciso non si riferisce al ricorrente che, non essendo mai stato dipendente di TN, non rientrerebbe nell'esclusione prevista.
Non si ritiene di condividere detta impostazione poiché, in verità, l'esclusione non si riferisce al personale dipendente di TN, ma a coloro i quali sono applicati oggi i trattamenti TN: e poiché, come già ricostruito, al ricorrente erano applicati, alla data di formazione dell'ODS di cui si discute, i trattamenti TN, ad esso non era applicabile tale specifico ODS.
Risolta, pertanto, in senso positivo la questione dell'applicabilità, al ricorrente della Pt_1 contrattazione di secondo livello, di cui erano parti TN e i suoi dipendenti, e posto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal contratto del 23.4.2018 non può ritenersi un nuovo rapporto di lavoro bensì la prosecuzione -con modificazione della relativa disciplina- del precedente rapporto a tempo determinato, essendo detto contratto intervenuto prima della data (30.4.2018) di scadenza di quest'ultimo con prosecuzione del rapporto -senza soluzione di continuità- dopo tale data, trattasi di verificare se la rinuncia del ricorrente all'applicazione della testè richiamata contrattazione di secondo livello sia valida o meno.
Assume, al riguardo, parte resistente che, in quanto firmatario del suindicato contratto individuale a tempo indeterminato, il ricorrente avrebbe espressamente -e per iscritto- rinunciato, del tutto legittimamente, all'applicazione della disciplina ex TN.
Possono svolgersi, in proposito, le seguenti argomentazioni.
Intanto, secondo il dettato di cui all'art. 2113 c.c. non sono valide le rinunce e transazione che hanno ad oggetto diritti inderogabili, derivanti dalla legge, dai contratti e dagli accordi collettivi.
Occorre a questo punto domandarsi se e in quali limiti operi, nel caso di specie, il principio della irriducibilità della retribuzione (artt. 2099 e 2103 c.c.) con riferimento ad
5 elementi accessori di quest'ultima ma aventi carattere fisso e continuativo e, quindi, se sia legittima una riduzione del trattamento retributivo avvenuta -come nel caso in esame- al di fuori delle sedi di cui al comma 4 del succitato art. 2113 c.c..
Orbene, giova ricordare che la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20569 del 22.7.2025) ha statuito che “le indennità percepite delle mansioni originarie fanno parte della retribuzione irriducibile ove siano effettivamente e per loro natura causalmente collegate con la specifica qualità soggettiva (intesa come sintesi della professionalità posseduta dal lavoratore) delle mansioni precedenti, mentre restano, invece, estranee alla garanzia d'irriducibilità se erano compensative di particolari modalità della prestazione lavorativa e di fattori di maggiore gravosità della medesima, il cui venir meno comporta anche il venir meno della relativa remunerazione (Cass. n. 4573/1987; Cass. n.
4314/1988)”.
E, ancora (cfr. Cass. L. Ord. n. 22767/2025), “secondo questa Corte, infatti, il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione prevista dall'articolo 2103, deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali e intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà i quali non spettano ove vengano meno le situazioni in cui erano collegati (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lavoro, 06/12/2017, n.
29247)”.
Si tratta di una giurisprudenza che, pur elaborata in relazione all'ipotesi di esercizio dello ius variandi -situazione, quest'ultima, che nel caso di specie non ricorre (parte resistente non ha, infatti, neppure allegato che il ricorrente svolgesse mansioni differenti, dal momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, rispetto a quelle svolte con il contratto a tempo determinato, né che siano venute meno particolari modalità di svolgimento della originaria prestazione lavorativa rispetto al quale gli elementi retributivi accessori andavano a costituirne compensazione)-, risulta applicabile anche “a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di livello di inquadramento” (Cass. n. 26320 del 2024).
Ne discende che il contratto a tempo indeterminato sottoscritto, dal ricorrente, il
23.4.2018 e mediante il quale egli, pur in assenza di una variazione delle mansioni, ha prestato il consenso a una riduzione della retribuzione per effetto dell'applicazione dell'ODS datato 30.3.2018, deve considerarsi, in tale parte, affetto da nullità siccome
6 intervenuto in spregio al combinato disposto degli artt. 2103 c. 6 e 2113 c. 4 c.c.: ciò in quanto, come parimenti puntualizzato dalla Suprema Corte, “…l'accordo di riduzione della retribuzione in esame è nullo per mancato rispetto delle formalità, poste dalla legge a tutela dei diritti sostanziali del lavoratore dall'art. 2103 c.c., come chiarito dalla sentenza gravata;
deve, quindi, in questa sede confermarsi il principio per cui la disciplina di cui all'art. 2103 c.c. (come modificato dall'art.
3 D.Lgs. n. 81/2015), secondo la quale possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c., ricomprende tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche senza mutamento di mansioni o di livello di inquadramento” (Cass. n. 26320/2024, citata).
Ne discende che il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi applicare, a far tempo dal 9.6.2017 (data di decorrenza del contratto a tempo determinato con stipulato il 8.6.2017, poi prorogato fino al Controparte_2
30.4.2018), tutti i trattamenti economici e normativi, conseguenti alla disciplina stabilita negli accordi ex TN di secondo livello richiamati nel suindicato contratto 8.6.2017, nonché ordine alla di applicare al per il periodo sopra Controparte_1 Pt_1 indicato, la disciplina anzidetta relativamente agli istituti indicati al punto 3) delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio e condanna della stessa -a ciò tenuta, per il periodo antecedente al suo subentro Controparte_1 nel rapporto di lavoro con il ricorrente, ex art. 2112 c.c.- a corrispondere al ricorrente medesimo, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo 1.5.2018 – 30.11.2023, la complessiva somma di € 6.890,78, nonché le ulteriori differenze retributive maturate dal
1.12.2023 fino alla data della presente decisione: il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita, sulle singole somme capitali originarie componenti detti ammontari, dalle rispettive date di spettanza fino alla data della sentenza e interessi di legge, su dette somme rivalutate anno per anno, parimenti dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Giova evidenziare, riguardo alle statuizioni che si vengono a emettere, che le contestazioni sollevate, riguardo alle richieste di parte ricorrente, dalla società resistente difettano di sufficiente specificità sia sotto il profilo dell'an che sotto quello del quantum debeatur e devono, quindi, ritenersi tamquam non essent.
7 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua delle tariffe di cui al D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, applicate nei loro valori medi tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) e dell'attività prestata, con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
1) dichiara che ha il diritto di vedersi applicare, a far tempo dal Parte_1
9.6.2017 (data di decorrenza del contratto a tempo determinato con CP_2 stipulato il 8.6.2017, poi prorogato fino al 30.4.2018) e anche successivamente
[...] al 30.4.2018, tutti i trattamenti economici e normativi, conseguenti alla disciplina stabilita negli accordi ex TN di secondo livello, richiamati nel suindicato contratto 8.6.2017;
2) ordina, per l'effetto, alla in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante, di applicare al ricorrente, per il periodo sopra indicato, la disciplina anzidetta relativamente agli istituti indicati al punto 3) delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo;
3) condanna la stessa in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante, parimenti per effetto di quanto stabilito al punto 1) che precede, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo
1.5.2018 – 30.11.2023, la complessiva somma di € 6.890,78, nonché le ulteriori differenze retributive maturate dal 1.2.2023 fino alla data della presente decisione, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita, sulle singole somme capitali originarie componenti detti ammontari, dalle rispettive date di spettanza fino alla data della sentenza e interessi di legge, su dette somme rivalutate anno per anno, parimenti dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
4) condanna la società resistente, in persona del suo legale rappresentante a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
8 5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 18 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa EL Soffio
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