Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1408 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. RIZZO SALVATORE ed elettivamente domiciliato in Via Siracusa 10,
PALERMO
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI
[...] P.IVA_1
VINCENZO GIOVANNI BATTISTA , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA
N.18,TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: danno biologico da infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/03/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 27/08/2024, Parte_1
ha evocato in giudizio l' e, premettendo di essere titolare di rendita nella misura CP_1
del 31% per diverse patologie riconosciute dall' ,ha contestando la nota pec del CP_1
24.06.2024 con la quale l' a seguito di revisione sulla pratica n. 512680649 del CP_1
03.04.2013 (Malattia Professionale “spinalgia flessoria nel tratto di passaggio lombo- sacrale) con riconoscimento di un aggravamento dal 6 all'8%, negava l'aumento della rendita in godimento perché “…la pratica non era revisionabile perché conglobata e le attività devono rispettare le decorrenza dell'ultima pratica in cui si è eseguita unificata”.
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contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
In corso di causa l' ha depositato il provvedimento di riconoscimento del danno CP_1
biologico a seguito di revisione, con attribuzione della rendita con grado del 33% ai sensi dell'art 13 del D.lgs n.38/2000, con decorrenza 1/6/2018.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, il provvedimento sopravvenuto del 27/2/2025 è satisfattivo della pretesa del ricorrente.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle per metà tenuto conto della tempistica dell' in ordine al sopravvenuto provvedimento, intervenuto poco dopo l'avvio del CP_1
procedimento giudiziale , per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2.Compensa per metà le spese di lite e condanna l' , al pagamento della restante CP_1
parte, che liquida per frazione in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.
2 Trapani, 28/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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