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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2024
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice RE RO, all'esito dell'odierna camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 690/2024 (al quale è stato riunito il fasc. 1219/2024) R.G. avente ad oggetto:
opposizione ad ordinanza-ingiunzione
promosso da
(c.f.: ), in proprio e quale l.r. della (P.Iva Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. Paola Lanzuolo
– opponenti –
nei confronti di
, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Denise Controparte_2
L'NN e dal Dott. Nicola Fedele, per delega del Capo dell' Controparte_2
– opposto –
Conclusioni
Per gli opponenti: dichiarare la nullità delle ordd. ingg. n. 20/2024 e 102/2024 emesse nei propri confronti dall' , con vittoria di spese e compensi Controparte_3
Per l'opposto: rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. (trasgressore) e (obbligata in solido) proponevano opposizione avverso Parte_1 CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 40/2024, emessa dall' . Controparte_3
L'ordinanza-ingiunzione opposta irrogava la sanzione amministrativa di € 10.258,00, per violazione dell'art. 30, comma 1, sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis, d. lgs. n. 176/2003, per aver utilizzato illecitamente lavoratori distaccati dalla ditta NT ZO, nei seguenti periodi: 2
Gli opponenti allegavano in fatto che:
- in data 22.06.2018 la in virtù del contratto di appalto per la realizzazione di n. 72 Parte_2
alloggi residenziali in via Amos Zanibelli in Loc. Paperino (Prato) sottoscriveva con la un CP_1
contratto di sub-appalto per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici, di condizionamento,
idrico e termosanitari;
- in data 19.12.2018, previa autorizzazione della committente, la sottoscriveva a sua volta con la CP_1
ditta ZO NT contratto di subappalto con cui affidava a questi l'esecuzione di una quota degli impianti elettrici, compresa l'assistenza muraria per posa tubazioni incassate nel pavimento e nelle pareti verticali in muratura in accordo alle condizioni generali di appalto ed al progetto esecutivo;
- durante l'esecuzione dei sopra indicati lavori, all'interno del cantiere operavano, pertanto,
contestualmente sia la che la ditta ZO;
CP_1
- tra i lavori affidati alla vi era la realizzazione dell'impianto di termoregolazione e CP_1
climatizzazione con trattamento aria a mezzo ricambio e deumidificazione, realizzazione che richiede particolari e specifiche competenze da parte del personale;
3
- una parte del personale della ditta ZO era in possesso delle esperienze e competenze necessarie;
furono, quindi, sottoscritti dalle due società e dai lavoratori interessati accordi di distacco limitati a periodi circoscritti:
• e dal 02.01.2019 al 31.01.2019; Persona_1 Persona_2
• AB UD EC dal 06.02.2019 al 28.02.2019;
• dal 04.03.2019 al 31.03.2019; Parte_3
• e dall'11.03.2019 al 31.03.2019; Parte_4 Parte_5
- per l'utilizzo dei lavoratori della ditta ZO in regime di distacco, la ha corrisposto un CP_1
rimborso come da fattura;
- la S.I.C.I. non ha avuto mai alcun rapporto, né tantomeno conosciuto e Persona_3 Per_4
.
[...]
Gli opponenti censuravano il provvedimento opposto deducendo che gli addebiti contestati con il verbale di accertamento e costituenti il presupposto dell'ordinanza sono infondati, oltre che privi di adeguato riscontro probatorio. Secondo gli opponenti il distacco vi è stato esclusivamente per i dipendenti e per i periodi riportati sopra e che esso è lecito, sussistendo un interesse del distaccante.
2. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'opposizione in quanto infondata.
In sintesi deduceva che:
- dagli accertamenti effettuati è emerso che la ditta ZO NT ha occupato dipendenti dal dicembre 2018 al dicembre 2020, disponendone sistematicamente il distacco presso le società CP_1
e come da tabella in atti;
[...] CP_4
- la ditta LA IO ha esibito all'Organo ispettivo un accordo di distacco datato
28/02/2019, che riporta la seguente motivazione: “La società distaccante ha interesse che i lavoratori
svolgano la propria opera a favore della società distaccataria, nell'intento di tutelare la professionalità dei propri
lavoratori dipendenti non essendo al momento in grado di offrire adeguate mansioni confacenti alle
professionalità acquisite nelle stesse sedi”; è però, evidente che di accordi di distacco dovevano essercene più di uno, posto che ulteriori periodi di distacco risultano in modo inequivocabile dalle comunicazioni inviate al Centro Territoriale per l'Impiego;
- come si dalle comunicazioni e dalla visura della ditta ZO, tutti i lavoratori erano stati Pt_6
reclutati in concomitanza degli accordi di distacco e mantenuti in servizio per la durata di questi, o
4 poco più;
- quindi, in mancanza di dipendenti già in organico al tempo del distacco di manodopera, la cui professionalità dovesse essere preservata, appariva evidente l'inconsistenza della motivazione apposta all'accordo del 28/02/2019; al contrario di quanto ivi scritto, infatti, l'impresa LA non
Controparte_ disponeva delle professionalità richieste da e provvedeva a reclutarle ex novo, sempre con contratti a tempo determinato, per far fronte agli impegni assunti di volta in volta con le società
distaccatarie.
CP_ In merito al contratto di subappalto asseritamente stipulato da con la ditta ZO NT,
evidenzia come i ricorrenti non spieghino perché a tale contratto siano stati sovrapposti gli accordi di distacco tra le medesime società. Oltre a quanto già rilevato sopra, sottolinea che: tanto il contratto di sub-appalto quanto gli accordi di distacco avevano ad oggetto l'esecuzione di impianti elettrici (anche quelli di termoregolazione e climatizzazione lo sono); che, nell'unico accordo di distacco esibito
Co all' , non si fa alcun riferimento all'esistenza di un contratto di subappalto tra distaccataria e distaccante e che la qualifica di tutti gli operai assunti dall'impresa distaccante era quella di
“elettricista impiantistica di cantiere”. Pertanto, non è dato comprendere quale fosse lo specifico
“bagaglio professionale” del personale inviato a lavorare presso la né quale fosse la Controparte_1
necessità di distaccare il personale, posto che era stato stipulato un contratto di subappalto per l'esecuzione dei medesimi lavori;
ad ogni modo, l'asserita esistenza del contratto di subappalto non influisce sulla questione della legittimità, o meno, del distacco del personale, per l'assenza dell'interesse specifico richiesto dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003.
3. Con ricorso iscritto al n. 1219/2024 RG, i medesimi ricorrenti impugnavano anche l'ordinanza n.
102/2024, che, sulla base del medesimo verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021 188531-
del 03/12/2021 e ad integrazione della precedente ordinanza n. 40/2024, irrogava la sanzione CP_6
amministrativa di € 26.760,00 per la violazione dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 (“Distacco” - sanzione
Controparte_ stabilita dall'art. 18, comma 5-bis), a seguito dell'utilizzo, da parte della di n. 6 lavoratori
illecitamente distaccati dall'impresa individuale LA IO – in un ulteriore periodo (fino al 31 ottobre 2019), per un totale di n. 446 gg:
5
Le allegazioni in fatto dei ricorrenti sono sostanzialmente le medesime del ricorso iscritto al n.
690/2024.
Gli opponenti deducevano in diritto:
- la nullità della ordinanza-ingiunzione, per violazione del principio del ne bis idem o comunque per abusivo frazionamento del credito;
- la mancanza di prova dell'illecito contestato, non essendo sufficienti le comunicazioni inoltrate dalla ditta ZO NT;
- in ordine ai periodi di distacco effettivamente sussistenti (v. sopra), essi sono leciti, sussistendo un interesse del distaccante.
4. Si costituiva in giudizio, nel fascicolo n. 1219/2024, l , chiedendo, in rito, la Controparte_3
riunione del fascicolo al presente e, nel merito, il rigetto del ricorso.
In sintesi deduceva che non sussiste alcuna violazione del ne bis in idem né abuso degli strumenti processuali, dal momento che le due ordinanze si riferiscono a periodi di distacco diversi.
Nel resto, le difese sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui alla memoria nel procedimento n. 690/2024.
5. Il fascicolo n. 1219/2024 RG veniva riunito al presente fascicolo n. 690/2024.
Il Giudice non ammetteva le prove orali richieste dai ricorrenti;
al riguardo si evidenzia come i ricorrenti non abbiano chiesto di sentire i lavoratori interessati ma terzi soggetti;
i capitoli articolati in
ogni caso erano: in contrasto con risultanze documentali, ossia contratti sottoscritti dalla stessa CP_1
non disconosciuti (cap. 1, in parte il cap. 3, cap. 5); irrilevanti alla luce della stessa linea difensiva degli opponenti (2 e 4).
6. All'udienza del 18.12.2025 (svoltasi in modalità cartolare su istanza di parte ricorrente del
28.11.2025), le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da note di trattazione. A
6 norma dell'ultimo periodo dell'art. 127-ter c.p.c., Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza, ciò che rende compatibile la modalità cartolare con il rito lavoro.
7. I due ricorsi in opposizione sono solo parzialmente fondati.
Per ragioni di chiarezza espositiva, giova prendere mosse dalle eccezioni formulata dai ricorrenti in relazione alla seconda ordinanza-ingiunzione opposta (n. 102/2024), ossia la violazione del “ne bis in
idem” e l'abusivo frazionamento del credito. Dette eccezioni si fondano sulla circostanza che, sulla base dello stesso verbale di accertamento, sono state emesse due distinte ordinanze di ingiunzione.
Le eccezioni non sono fondate.
Quanto alla lamentata violazione del principio del “ne bis in idem”, è sufficiente osservare che i fatti illeciti di cui alla seconda ordinanza sono diversi rispetto a quelli ai quali si riferisce la prima;
ed infatti, come si evince da quanto riportato in narrativa, si tratta di periodi di distacco diversi.
Non vi è, dunque, un doppio esercizio del potere sanzionatorio per i medesimi fatti.
Non può sottacersi che la seconda ordinanza è volta a integrare delle lacune della prima;
ciò, tuttavia,
non costituisce vizio di legittimità della seconda, non essendovi alcuna norma che imponga all'Amministrazione di adottare una unica ordinanza-ingiunzione a seguito di ciascun verbale di accertamento.
Non ricorre neppure una fattispecie di abusivo frazionamento del credito.
Ed infatti, trattandosi di illeciti diversi, non può neppure parlarsi di un unico diritto di credito.
Difetterebbe, in ogni caso, ogni profilo di abuso, non essendo certo volta la condotta dell'Amministrazione ad aggravare la posizione del debitore, bensì ad integrare un provvedimento nell'ambito del quale non erano stati debitamente sanzionati determinati illeciti già emergenti dagli atti.
D'altra parte, dal momento che la sanzione è calcolata per lavoratore e per giornata, nessun danno si
Co verifica per il trasgressore laddove, come nel caso di specie, l' adotti due distinti provvedimenti
anziché uno solo, se non quanto alle spese di notifica (effettivamente duplicate); nel caso di specie,
peraltro, in ragione dell'esito del giudizio, detto pregiudizio non si verificherà in concreto.
Quanto alle spese legali, la duplicazione in danno della parte privata può agevolmente essere evitata in sede di regolazione delle stesse (procedendo ad una liquidazione unitaria).
8. Il distacco del lavoratore è disciplinato dall'art. 30 D.lgs. n. 276/2003, ai sensi del quale “L'ipotesi del
7 distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno
o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Il distacco consiste dunque nell'invio di un dipendente (distaccato) da parte del suo datore (distaccante)
presso un diverso soggetto (distaccatario), con – da un lato – il permanere della titolarità del rapporto e dell'obbligo retributivo e contributivo in capo al distaccante e – dall'altro lato – l'assoggettamento del distaccato ai poteri direttivo, di controllo e disciplinare del distaccatario.
Affinché il distacco sia lecito è necessario che esso sia caratterizzato dalla determinatezza della prestazione, dalla temporaneità e dall'interesse del distaccante. Per interesse si intende una motivazione di ordine tecnico, produttivo, organizzativo oppure di natura morale o solidale. Non può
invece trattarsi di mero fine di lucro, che è lo scopo dell'attività di somministrazione professionale di lavoro per l'esercizio del quale è necessaria l'autorizzazione.
In mancanza di tali requisiti, trattandosi di fornitura di manodopera da parte di un soggetto che non è
agenzia del lavoro, il distacco costituisce sostanzialmente una ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera, di cui all'art. 30 d. lgs. n. 276/2003, sanzionata dall'art. 18, comma 5-bis, del medesimo d. lgs. (Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di
cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un
mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, fattispecie poi depenalizzata e sostituita con sanzione amministrativa pecuniaria di pari entità dal D. lgs. n. 8/2016).
È appena il caso di osservare che, secondo la regola generale in materia di sanzioni amministrative,
l'onere della prova incombe sull'Ispettorato (Cass. 30148/2024)
9. Giova perimetrare il materiale probatorio utile ai fini della decisione.
Sono senz'altro utilizzabili i contratti sottoscritti dalla stessa S.I.C.I. (non vi è stato infatti alcun disconoscimento della firma), oltre che – quantomeno in astratto - le dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori del lavoro (i ricorrenti non hanno chiesto di sentire i lavoratori in sede giudiziale,
indicando quali testi soltanto terzi soggetti).
Non assumono invece autonoma valenza probatoria le comunicazioni provenienti dalla ditta Pt_6
ZO, trattandosi di documentazione proveniente da terzo, che può, al più assumere valore indiziario, ma che deve essere corroborata da altri elementi (documenti sottoscritti tra le parti,
dichiarazioni dei lavoratori).
Ciò significa che, ad avviso di questo giudicante, per i lavoratori e i periodi per i quali la prova
8 consiste solo nella documentazione Unilav trasmessa dalla ditta ZO NT, la prova non può
dirsi raggiunta.
Secondo la prospettazione dell'ispettorato, la IT ZO NT ha occupato dipendenti dal dicembre 2018 al dicembre 2020, disponendone sistematicamente il distacco presso altre società, e
Controparte_ segnatamente la (odierna opponente) e la (estranea al presente giudizio), secondo CP_4
quanto meglio indicato in narrativa.
Gli opponenti non negano che i seguenti lavoratori della ditta ZO abbiano lavorato presso la nei seguenti periodi: CP_1
• e dal 02.01.2019 al 31.01.2019; Persona_5 Persona_2
• AB UD EC dal 06.02.2019 al 28.02.2019;
• dal 04.03.2019 al 31.03.2019; Parte_3
• e dall'11.03.2019 al 31.03.2019. Parte_4 Pt_5 Parte_5
Tali circostanze possono pertanto ritenersi pacifiche e risultano dai documenti in atti.
Risulta altresì documentalmente provato (accordo di distacco del 31.1.2019, sottoscritto da che CP_1
non ha disconosciuto la sottoscrizione) che e sono stati distaccati anche Persona_5 Persona_2
dal 1.2.2019 al 28.2.2019.
Ancora, risulta del pari provato documentalmente (accordo di distacco del 28.2.2019, sottoscritto da che non ha disconosciuto la sottoscrizione1), che i seguenti lavoratori sono stati distaccati dal CP_1
4.3.2019 al 31.3.2019 (art. 5): , , AB UD EC, , Persona_5 Persona_2 Persona_3
(oltre al già citato ZO). Persona_4
Per quanto attiene agli ulteriori periodi e agli ulteriori lavoratori, le dichiarazioni rese agli Ispettori del lavoro non risultano sufficienti2:
- dalla dichiarazioni di si evince che egli è stato alle dipendenze della ZO NT Persona_5
dal 1.1.2019 al 31.5.2019 e che ha lavorato presso un cantiere sito a Prato, quartiere Paperino;
egli peraltro ha affermato che prendeva le direttive da ZO;
in altri termini, considerato che le parti non hanno chiesto di escuterlo in giudizio, tali dichiarazioni non consentono di ritenere provato che egli sia stato effettivamente distaccato presso la per l'intero periodo (ossia per i periodi diversi CP_1
9 rispetto a quelli risultanti dagli accordi di distacco); tali dichiarazioni sono compatibili con la linea difensiva della S.I.C.I., secondo cui, cessato il periodo di distacco, il lavoratore ha proseguito la propria attività presso la ditta ZO, che operava presso lo stesso cantiere;
- considerazioni del tutto analoghe possono essere svolte per le dichiarazioni, di analogo tenore, di
; Controparte_7
- non decisive neppure le generiche dichiarazioni di , che riferisce di aver lavorato con Persona_2
la ditta ZO NT “per conto della (e non viceversa). CP_1
In conclusione dette dichiarazioni, in ragione della loro genericità e in difetto di richiesta di escussione dei testi in sede giudiziali, non risultano sufficienti a fondare una affermazione di responsabilità in capo agli odierni ricorrenti per i periodi diversi da quelli documentalmente provati.
Sebbene non possa escludersi che i lavoratori abbiano lavorato per ulteriori periodi (anche in considerazione delle dichiarazioni Unilav inviate dalla NT ZO), l'applicazione della regola dell'onere della prova non può non risolversi in danno dell' (attore in senso sostanziale). CP_3
In conclusione, pertanto, risultano provati i seguenti periodi di distacco (si indicano per ciascun lavoratore le giornate lavorative, calcolate dal lunedì al venerdì ed escluse le festività):
• dal 02.01.2019 al 31.01.2019 (21 gg.); dal 1.2.2019 al 28.2.2019 (19 giorni); ;dal Persona_5
4.3.2019 al 31.3.2019 (19 giorni); tot. 59 giorni
• dal 02.01.2019 al 31.01.2019 (21 gg.); dal 1.2.2019 al 28.2.2019 (19 giorni); dal Persona_2
4.3.2019 al 31.3.2019 (19 giorni); tot. 59 giorni
• AB UD EC dal 06.02.2019 al 28.02.2019 (16 giorni); dal 4.3.2019 al 31.3.2019 (19 giorni); tot. 35 giorni
• dal 4.3.2019 al 31.3.2019 (19 giorni); tot. 19 giorni Parte_3
• dal 11.3.2019 al 31.3.2019 (14 giorni); tot. 14 giorni Parte_4
• dal 4.3.2019 al 31.3.2019 (19 giorni); tot. 19 giorni Parte_5
• dal 4.3.2019 al 31.3.2019 (19 giorni); tot. 19 giorni Persona_3
• dal 4.3.2019 al 31.3.2019 (19 giorni); tot. 19 giorni Persona_4
Per complessivi 243 giorni
10. Così perimetrati i periodi di distacco, occorre interrogarsi sulla loro legittimità.
Orbene, negli accordi di distacco, si legge: “La società distaccante ha interesse che i lavoratori svolgano la
propria opera a favore della società distaccataria, nell'intento di tutelare la professionalità dei propri lavoratori
10 dipendenti non essendo al momento in grado di offrire adeguate mansioni confacenti alle professionalità acquisite
nelle stesse sedi”.
Orbene, l' ha documentato (comunicazioni e visura della ditta ZO) che i CP_3 Pt_6
lavoratori distaccati erano stati assunti contestualmente al distacco o poco prima.
Ciò depone inequivocabilmente per il carattere fraudolento del distacco;
ed infatti la giustificazione sarebbe stata astrattamente credibile solo nel caso di lavoratori già in forza da un congruo periodo presso la ditta distaccante.
Basti considerare che e (assunti il 18.12.2018) sono stati distaccati già dal 2.1.2019; Per_2 Per_5
AB UD è stato distaccato lo stesso giorno in cui è stato assunto (6.2.2019); ZO, e i Pt_5 [...]
sono stati assunti l'1.3.2019 (un venerdì) ed il successivo lunedì (4.3.2019) sono stati distaccati, Per_3
, assunto lo stesso giorni, è stato distaccato dall'11.3..2019; Pt_4
La circostanza depone anzi in senso assolutamente contrario alle prospettazioni degli opponenti e rende pressoché certa la conclusione che l'assunzione dei dipendenti da parte della ditta ZO
avveniva proprio in vista del distacco presso la CP_1
Sul punto, i due ricorsi in opposizione si appalesano come generici: ed infatti gli opponenti si limitano a ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale sul tema dell'interesse del distaccante, senza adeguatamente calare le predette affermazioni di principio nel caso concreto.
Né assume rilievo quanto affermato nelle premesse in fatto dei due ricorsi, e cioè che sussisteva un interesse della S.I.C.I. ad acquisire specifiche professionalità; ed infatti occorre, per espressa previsione normativa, un interesse del distaccante e non del distaccatario (il quale ha per definizione un interesse, anche nelle ipotesi di somministrazione di manodopera).
Quanto al contratto di subappalto, oltre al fatto che inspiegabilmente esso si sovrappone ai periodi di distacco, esso non influisce sulla legittimità del (comunque provato) distacco.
In conclusione, dunque, con riferimento ai soli periodi per i quali il distacco risulta provato, deve concludersi per la sussistenza dell'illecito amministrativo sanzionato.
11. In conclusione, in parziale riforma delle ordinanze impugnate, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione sugli illeciti effettivamente accertati.
La sanzione è determinata dal legislatore in misura pari ad € 60,00 per lavoratore e per giornata.
Essendo stati accertati complessivi 243 giorni di distacco irregolare, la sanzione è dovuta in misura
11 pari ad € 14.580,00 (243x60€).
L'esito del giudizio e la significativa riduzione del quantum ingiunto giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà.
Nel resto, esse seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate come da dispositivo, in misura pari ai medi (ad eccezione della fase istruttoria, per la quale sono congrui i minimi), in relazione allo scaglione per valore di riferimento (calcolato sul decisum), applicata la riduzione del 20%
ex art. 9 d. lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma delle ordd. ingg. n. 40/2024 e 102/2024 emesse dall' Controparte_3
, ridetermina la sanzione amministrativa irrogata in complessivi € 14.580,00;
[...]
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento di tale importo;
- compensa per la metà le spese di lite;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte delle spese di lite nei confronti dell' , liquidate in € 1.694,80 Controparte_3
per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Arezzo, il 19 dicembre 2025
Il Giudice
RE RO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All. 18 alla comparsa di costituzione dell nel fasc. 690/2024. CP_3 2 Si tralasciano qui le dichiarazioni di , essendovi già prova documentale per l'intero periodo di distacco. Persona_4