Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SAPIENZA PIETRO
Appellante nei confronti di:
(c.f. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, contumace
Appellata
(P.Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria rappresentata e CP_2
difesa dall'avv. TROIA LUCA
Interveniente
Oggetto: contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5495/2018 dell'11/12/2018, il Tribunale di Palermo ha
(il primo quale cliente principale, gli altri fideiussori), affidata a Controparte_3
diverse eccezioni di nullità delle clausole contrattuali, avverso il decreto ingiuntivo n.
313/2015, emesso in favore di con cui era stato Parte_2
ingiunto il pagamento di € 49.572,30, oltre interessi e spese.
La predetta ingiunzione traeva origine dall'esposizione debitoria portata dalle seguenti linee di credito: conto corrente, con facoltà di scoperto, n. 9748/294; finanziamento agrario n. 2170919.
Avverso tale decisione, con la quale il credito della AN è stato rideterminato in €
45.377,20 oltre interessi, ha proposto, gravame con atto di citazione Parte_1
notificato il 10/6/2019, contestando la statuizione nella parte in cui non è stata riconosciuta la usurarietà dei tassi di interesse pattuiti nel contratto di apertura di credito del 25/1/2007.
L'appellata è rimasta contumace. Costituendosi, Parte_2
e per essa quale mandataria ha preliminarmente Controparte_1 CP_2
evidenziato la propria qualità di cessionaria del credito oggetto di causa e ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le seguenti parti hanno così concluso:
appellante: “insiste preliminarmente nella richiesta CTU contabile al fine di accertare l'originaria usurarietà del contratto di apertura di credito sul conto corrente n. 9748/294 rideterminando il saldo finale del predetto conto corrente escludendo dal calcolo tutti gli oneri addebitati al correntista a titolo di interessi , commissioni e spese varie così come dettagliatamente indicato nella perizia di parte a firma del Dott. , e conclude chiedendo pertanto l'integrale accoglimento Per_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 dei motivi di appello”;
interveniente: “insiste nel rigetto del proposto appello, e delle domande anche istruttorie ex adverso formulate, insiste nell'accoglimento della già precisate conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Indi, giusta ordinanza del 22/11/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (come suggerito dalla Suprema
Corte nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: cfr. Cassaz. 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la usurarietà del tasso di interesse applicato dalla AN) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di parziale riforma della sentenza di primo grado).
Tanto premesso, il gravame deve essere disatteso, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo (ed unico) motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la usurarietà del tasso di interesse indicato nel contratto di apertura di linee di credito del 25/1/2007. In dettaglio, adduce l'erroneità della statuizione laddove il Tribunale non ha considerato la commissione di massimo scoperto ai fini della verifica sulla usurarietà dei tassi applicati dalla “nell'erroneo assunto che, avendone rilevata la nullità, la Pt_2
stessa non va calcolata ai fini della determinazione della lamentata usura
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 originaria” (cfr. pag. 3, atto di appello).
La doglianza risulta infondata. Come noto, l'art. 644 c.p., che punisce “chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari”, al terzo comma rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia usura, elemento imprescindibile rimesso alle rilevazioni della AN d'LI di cui alla legge n. 108/96. Questa normativa, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia antiusura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita da legislatore col d.l. n. 394/2000 (convertito nella legge n. 24 del 27 febbraio
2001), per cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. E al comma 4 l'art. 644 c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, e da vagliare quindi al momento della pattuizione.
Il meccanismo di rilevazione dell'usura, descritto all'art. 2 L. n. 108/96 -“Il
Ministro del tesoro, sentiti la AN d'LI e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall' Ufficio italiano dei cambi e dalla AN d 'LI ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la AN d 'LI
e l 'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale …
Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà” - è stato poi parzialmente innovato dall'art. 8 comma V, lett. d) D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito in legge 12.7.2011 n. 106, sì che attualmente “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”, innovazione che comunque non rileva per il caso di specie. Sotto il versante civilistico, a norma dell'art. 1815 comma II c.c.,
“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Il Supremo Collegio ha chiarito che “In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 15/9/2017 n.
21470). Inoltre, sempre il Supremo Collegio ha di recente evidenziato che “in materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del
1996” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 18/5/2022 n. 16077).
In ogni caso, “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 20/6/2022 n. 19825).
L'art. 117 TUB (Testo Unico ANrio) prevede infatti che “I contratti indicano il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4). Ancora la
Suprema Corte ha chiarito che la ratio della norma “va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26/6/2019 n. 17110).
Tornando, alla luce di quest'ampia premessa, al caso di specie, ai fini della verifica sulla usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla AN, devesi confrontare il tasso effettivo indicato nel contratto del 25/1/2007 con il tasso soglia di usura, senza includere la Commissione di Massimo Scoperto: quest'ultima non risulta determinata e neppure specificamente approvata dal cliente, e in ogni caso non avrebbe potuto essere meramente sommata al tasso di interesse, dovendosi sul punto seguire le
Istruzioni della AN d'LI.
Diversamente da quanto addotto dall'appellante, infatti, la verifica sulla violazione della normativa sull'usura deve riferirsi alle clausole valide ed efficaci del contratto
(cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 24675/2017 e al riferimento al rilevante momento della pattuizione per la verifica di usurarietà): una volta espunta dall'assetto negoziale quella relativa alla commissione di massimo scoperto, e con essa gli effetti sul rapporto, può procedersi alla disamina del rispetto del tasso-soglia. D'altronde, sarebbe impossibile operare diversamente: se la clausola a cui si fa riferimento non prevede analitici e determinati criteri per la sua applicazione, non vi è modo di comprendere come possa essere in ipotesi applicata, e quindi l'incidenza che ha nel momento della pattuizione (quello rilevante per quanto prima evidenziato) nella complessiva quantificazione degli interessi da rapportare al tasso soglia usura.
Ora, dal contratto in esame risulta che la ha messo a disposizione di Pt_2 Pt_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 una somma pari a € 20.000,00 “con validità sino a revoca ed utilizzabile (…) Pt_1
sotto forma di scoperto di conto corrente al tasso nominale annuo del 6,50% (…) +
CMS del 0,25% ed al tasso nominale annuo del 13,65% (…) + CMS del 1,25% per eventuali sconfinamenti” (cfr. lettera-contratto di credito del 25/1/2007, in atti), con previsione che risulta indeterminata. Ciò trova conferma nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dalla quale emerge che “in relazione alle Commissioni di , si rileva che le uniche indicazioni circa la loro determinazione Persona_2
sono inserite nella lettera contratto del 25 gennaio 2007. Tuttavia, nonostante nel predetto documento sia indicata una percentuale delle stesse pari allo 0,25% in caso di utilizzo del credito entro i limiti del fido concesso (che si rammenta essere pari a
Euro 20.000,00) e dell'1,25% in caso di eventuali sconfinamenti, è opportuno rilevare la mancanza di ulteriori elementi pattizi che determinino le corrette modalità di calcolo delle CMS. Per quanto appena affermato, nel corso dell'analisi volta alla ricostruzione contabile relativa al rapporto per cui è causa, lo scrivente
CTU, in ossequio alle indicazioni fornite dall'Ill.mo Sig. Giudice nel quesito proposto, ha provveduto, in primis, ad escludere tutte le somme imputate a titolo di
CMS” (cfr. pagg. 10-11, relazione del 5/10/2016).
Inoltre, il giudice di prime cure ha evidenziato che la commissione di massimo scoperto è stata “pattuita – come riscontrato pure dal ctu (…) – mediante la mera indicazione delle percentuali (entro e fuori fido), senza indicazione della base di calcolo e dell'intervallo temporale di riferimento” e che “la verifica relativa al superamento dei tassi soglia va compiuta considerando le sole clausole determinate”
(cfr. ordinanza istruttoria dell'8/8/2018).
Pertanto, il consulente tecnico ha correttamente elaborato il saldo del rapporto oggetto di causa procedendo all'esclusione “per l'intera durata del rapporto degli importi addebitati a titolo di CMS, in quanto non sufficientemente determinata”, precisando che “relativamente al conto corrente n. 294.27 (…) un saldo finale ricalcolato pari ad Euro – 17.025,64” e “Per quanto attiene la determinazione del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 debito residuo relativo al contratto di finanziamento agrario (…) un saldo a debito pari ad Euro – 28.351,56” (cfr. ancora integrazione CTU, pagg. 11-12). In definitiva,
è emerso che “il TEG calcolato risulta essere entro le soglie di usura in tutto il periodo esaminato, sia applicando la formula per il calcolo del TEG prevista dalla
L. 108/96, sia applicando le formule illustrate dalla AN d'LI ratione temporis”
(cfr. pagg. 7-9, integrazione CTU del 31/10/2018).
Tutto ciò posto, risultando infondate le censure attoree in punto di violazione della disciplina antiusura: ne deriva che il gravame deve essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Infine, quanto alle spese di lite, ferma la statuizione di primo grado (non investita di specifiche ragioni di gravame, e da confermare stante il rigetto del gravame), per quelle del presente grado l'esito della lite impone di tener conto della soccombenza dell'attore e ora appellante , e perciò di porle a suo carico, con la Parte_1
liquidazione indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , con atto di citazione notificato il Parte_1
10/6/2019, avverso la sentenza n. 5495/2018 resa dal Tribunale di Palermo
l'11/12/2018.
Condanna al pagamento in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1
quale mandataria delle spese del presente giudizio, liquidate in € CP_2
3.200,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 24
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 aprile 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10