Sentenza 15 luglio 1999
Massime • 2
Il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, nella veste di giudice della legittimità amministrativa, non può sindacare un provvedimento amministrativo sotto il profilo della prevalenza dell'interesse ambientale su quello relativo all'equilibrio geostatico e geomorfologico dei torrenti coinvolti, che resta riservata alla valutazione e alle decisioni discrezionali della P.A. (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del Tribunale Superiore che, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio, aveva valutato il merito delle scelte di tutela ambientale assunte dall'autorità regionale competente, affermando tra l'altro l'inammissibilità della CTU in sede di giudizio di legittimità, posto il rinvio effettuato dall'art. 208 T.U. n. 1775 del 1933 alle norme sul Consiglio di Stato).
Appartengono alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque i ricorsi avverso tutti quei provvedimenti amministrativi che, anche se aventi finalità diverse, incidono in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche, come il diniego di autorizzazione all'estrazione di materiale inerte dagli alvei di un torrente emanato dalla Regione nell'osservanza della disciplina legislativa per la protezione paesaggistico ambientale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
pronunciato la seguente
s E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro - tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355, presso l'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO FUSCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO ESTRATTORI INERTI PORDENONESE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO ZAMBELLI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/97 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 22/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
uditi gli Avvocati Renato FUSCO, per la ricorrente, Emanuele COGLITORE, per delega dell'Avvocato Luigi MANZI, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento e secondo motivo, rigetto del primo e assorbimento degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi proposti davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il Consorzio Estrazione Inerti Pordenonesi, C.E.I.P. ha impugnato, nel 1995, il diniego di autorizzazione all'estrazione di materiale inertè' per circa 150.000 mc. dagli alvei del torrente Cellina e del torrente Meduna, -diniego espresso dal Direttore generale della pianificazione territoriale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente ai relativi pareri,- chiedendone l'annullamento sulla base di violazione di legge, di eccesso di potere, oltre che di incompetenza. Il ricorrente ha precisato che il comitato tecnico del Magistrato delle acque, rispettivamente il 20.3.1987 ed il 10.4.1987, aveva approvato due progetti di sistemazione idraulica dei torrenti sopra indicati, finalizzati all'estrazione di inerti con una validità di sei anni, successivamente prorogati di ulteriori tre anni nella seduta del 4.5.1993).
A seguito dell'entrata in vigore della legge urbanistica regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 1991, il ricorrente ha provveduto, a partire dal 1992, a trasmettere copia dei progetti di estrazione anche alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, chiedendone la relativa autorizzazione, trattandosi di aree vincolate a norma della legge Galasso n. 431 del 1985.
L'intervenuta nuova normativa regionale se non ha impedito le autorizzazioni, richieste per gli anni 1992 e 1993, ha dato luogo ad una diversa valutazione discrezionale nel 1995, in quanto in base ad una rinnovata valutazione dell'intervento, lo ha ritenuto pregiudizievole per le caratteristiche dell'ambiente e del paesaggio. La Commissione consultiva per i beni ambientali ha espresso, nella seduta del 29.8.1994, parere contrario, al quale si è adeguata la Direzione generale della pianificazione territoriale con i dinieghi di autorizzazione di cui ai ricorsi.
Nei giudizi, riuniti in fase istruttoria, si è costituita la Regione intimata resistendo all'impugnazione, mentre l'Amministrazione statale ha chiesto di essere estromessa in quanto estranea alla controversia. L'adito Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, con sentenza n. 68 pubblicata il 22.10.1997, ha accolto i ricorsi, annullando i provvedimenti impugnati, previa estromissione dal giudizio dell'Amministrazione statale.
Secondo la decisione, oggetto di ricorso per cassazione sussiste pregiudizialmente, la giurisdizione del giudice adito, avendo i ricorsi ad oggetto il diniego di autorizzazione ambientale in tema di interventi idraulici, cioè provvedimenti riconducibili alle materie previste nell'art.143 del t.u. n. 1775 del 1933, in quanto incidono sulla concreta realizzazione di interventi inerenti al regime delle acque. A tale affermazione non è di ostacolo la sentenza di merito del T.a.r. Friuli Venezia Giulia che ha rigettato analoghi ricorsi propostì innanzi al giudice amministrativo di primo grado, in tal modo affermando contestualmente la propria giurisdizione amministrativa sulla medesima questione, in quanto la richiamata decisione non ha acquistato sul punto efficacia di giudicato. Nel merito il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, espletata una consulenza tecnica, ha ritenuto i provvedimenti impugnati viziati, anche sul rilievo che l'Amministrazione regionale, pur avendo ritenuto in via di autolimitazione di dover acquisire il parere dell'autorità idraulica, se ne era poi immotivatamente discostata, limitandosi a recepire la tesi della Commissione ambientale, senza farsi carico della diversità della occasione rispetto ad autorizzazioni per interventi consimili accordati in epoca precedente.
Avverso la richiamata sentenza, propone ricorso davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, deducendo quattro motivi di impugnazione ai quali resiste il Consorzio estrazione inerti pordenonensi con controricorso. V'è memoria dei resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura l'impugnata sentenza per difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Sostiene la ricorrente che le domande del Consorzio in data 9.2.1994' erano tese al conseguimento di un'autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 131 della legge regionale n. 52 del 1991, diretta alla conservazione dei beni e delle aree sottoposti a tutela ambientale.
I pareri della Commissione consultiva per i beni ambientali ed i conseguenti provvedimenti discrezionali di diniego di autorizzazione, emanati nell'osservanza della disciplina legislativa per la protezione paesaggistico ambientale, non possono farsi rientrare tra i provvedimenti presi dal l'Amministrazione in materia di acque, secondo il dettato dell'art. 143 del RD n. 1775 del 1933. Il motivo non è fondato. L'impugnata sentenza fa riferimento al concetto della riconducibilità alle materie dell'art. 143 della autorizzazione anche se paesaggistica, relative tuttavia alla materia delle acque pubbliche. Nè vale in contrario rilevare la circostanza che in ordine ai medesimi provvedimenti regionali era comunque intervenuta altra sentenza del T.a.r. Friuli Venezia Giulia di rigetto della domanda, ma affermativa della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi di sentenza non coperta dal giudicato.
In questi sensi si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte. Si è ritenuto che appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque i ricorsi avverso il provvedimento del ministero per i beni culturali e ambientali di sospensione dei lavori di costruzione di una diga e quello della sovrintendenza per i beni ambientali, artistici, architettonici e storici, impositivo di un vincolo monumentale, quando detti provvedimenti, anche se aventi finalità diverse, hanno concreta e diretta incidenza in materia di acque pubbliche (Cass., sez. un., 8.10.1992, n. 10983). Anche in base alla l. n. 319 del 1976, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, che istituisce un complesso di rapporti di diversa natura incidenti, secondo i casi, su diritti soggettivi, ovvero su interessi legittimi, nonché, in modo immediato e diretto, sul regime delle acque, inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione sotto l'aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo, sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche. Infatti, ove il provvedimento della P.A., adottato nell'ambito della predetta legge e diretto a garantire le acque pubbliche dall'inquinamento, incida su interessi legittimi e si pretenda lesivo di essi, va riconosciuta la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (Cass., sez. un., 12.12.1996, n. 11090). Con il secondo motivo si denuncia l'illegittimità della impugnata sentenza per inammissibile valutazione delle scelte tecnico - discrezionali dei censurati provvedimenti. Secondo il ricorrente la competenza del Tribunale Superiore, quale stabilita dal richiamato art. 143 del RD n. 1775 del 1933, prevede una tipica giurisdizione di legittimità in materia di acque pubbliche, per cui l'impugnata sentenza per aver travalicato i limiti di siffatta giurisdizione, valutando il merito delle scelte tecnico-direzionali assunte dall'autorità regionale competente, nell'esercizio dei suoi poteri di tutela ambientale, non può non essere illegittima. Il motivo è fondato. Il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, nella veste di giudice della legittimità amministrativa, dopo aver espletato una consulenza tecnica, non si attiene ai vizi indicati dall'art.143, ma entra nel merito della valutazione discrezionale compiuta dalla P.A., rispetto a quella assunta negli anni precedenti, quando non era ancora entrata a regime la nuova legge regionale, sottolineando erroneità dei presupposti nella scelta operata e insufficienza dell'istruttoria compiuta. In proposito occorre inoltre rilevare che mentre il Tribunale regionale delle acque pubbliche può legittimamente disporre consulenza tecnica, in base all'art. 208, t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, che prevede espressamente l'applicabilità nei giudizi davanti ai tribunali delle acque delle norme del codice di rito non derogate da norme speciali, altrettanto non può dirsi in ordine al procedimento relativo al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in unica istanza per il quale sono espressamente richiamate dallo stesso art.208 le norme del titolo III capo II del t.u. 1054 del 1924 sul Consiglio di stato (Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, 7.3.1986, n.15; 24.6.1985, n.34). In definitiva la prevalenza dell'interesse ambientale su quello relativo all'equilibrio geostatico e geomorfologico dei torrenti coinvolti va valutata discrezionalmente dalla P.A.. e le sue decisioni discrezionali, in merito, non sono sindacabili in sede di legittimità (Così anche Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, 28.8.1987, n. 41). Sotto tale profilo la decisione va cassata e le parti rimesse innanzi al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche. Con il terzo motivo si denuncia l'illegittimità della impugnata sentenza per erronea e carente motivazione in ordine a rilevanti punti decisori.
Il motivo è inammissibile tenuto conto dei limiti del ricorso straordinario ex art. 111 co.2 Cost, proposto avverso la decisione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Le decisioni emesse in unico grado dal tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa possono essere impugnate davanti alle sezioni unite della corte di cassazione, oltre che per incompetenza ed eccesso di potere (a norma del combinato disposto degli art. 143 e 201 r.d. n. 1775 del 1933), anche, ai sensi dell'art.111 co.2 Cost., per violazione, sia sostanziale che processuale, di legge, cui può ricondursi il vizio di motivazione stessa o di sua assoluta inidoneità a chiarire le ragioni della decisione, restando, di conseguenza, la sua verificabilità sotto il profilo della sufficienza e razionalità alle prove acquisite (Cass., sez. un., 10.8.1996, n. 7402). In altri termini nella violazione di legge, deducibile, in base all'art. 111 cost. come motivo di ricorso in cassazione contro le decisioni, in unico grado o in appello, del tribunale superiore delle acque pubbliche, può ricomprendersi il solo vizio di motivazione (sotto i profili della inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati (Cass., sez. un., 16.5.1992, n. 5888; Cass. sez. un.
2.12.1996 n. 10734; Cass. sez. un. 18.2.1997 n. 1484). Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia l'illegittimità della impugnata sentenza per erronea ed ingiusta condanna al pagamento delle spese di giudizio e delle competenze del C.t.u. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del quarto relativo alle spese processuali.
La cassazione della decisione impugnata, in ordine all'accoglimento del secondo motivo, comporta il rinvio delle parti innanzi al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, in diversa composizione, al quale è stata riconosciuta la giurisdizione sulla controversia in esame.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il primo e il terzo motivo, dichiarando la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, accoglie il secondo e dichiara assorbito il quarto. Cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 26 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999