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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 4840/2022
Alla udienza tenuta il 13/06/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 4840/2022 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per l'opponente compare l'Avv. CHIARA COZZANI in sostituzione dell'Avv. l'Avv. RUSSO MATTEO. Per la convenuta opposta compare l'Avv. ROSSI STEFANIA. Per la terza chiamata compare l'Avv. DANIELA NARDI in sostituzione dell'Avv. CLAUDIO PAOLO CAMBIERI.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di ConIGlio.
Il Giudice, terminata la Camera di ConIGlio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA
- 1 - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4840 dell'anno 2022, pendente
TRA Parte_1
: AVV. MATTEO RUSSO
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
Email_1
DIFENSORE: AVV. STEFANIA ROSSI
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
CONTRO
Con
EUROPE CP_2
DIFENSORE: AVV. CLAUDIO PAOLO CAMBIERI, AVV. FURIO NICOLA IVO DE PALMA
- TERZA CHIAMATA -
avente a oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice opponente:
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Lucca, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: 1) In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla Rag. in comparsa di costituzione e risposta, trattandosi di domanda autonoma ed inammissibile;
Parte_2
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la Rag. alla restituzione ad Parte_2 di tutto quanto pagato in eccesso dalla stessa rispetto al dovuto per l'attività professionale prestata Parte_1 in favore di per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022, con restituzione da parte delle Rag. Parte_1 delle spese di ingiunzione, precetto e registrazione del decreto ingiuntivo;
Parte_2
3) accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della Rag. revocare il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto, condannando la Rag. al risarcimento dei danni causati alla per Parte_2 Parte_1
l'errato inserimento di costi di trasferta nelle buste paga dei dipendenti per € 1.371,35 o, in subordine, rideterminare i compensi spettanti alla Rag. con diminuzione di € 1.371,35 rispetto al dovuto per Parte_2
- 2 - inesatto adempimento;
in ogni caso con restituzione delle spese corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese di ingiunzione, precetto e registrazione del decreto ingiuntivo. In via Istruttoria: la società si oppone all'ammissione delle prove per testi richieste da controparte Parte_1 in seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. per tutti i motivi già esposti nella terza memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. Insiste, inoltre, per l'ammissione della prova contraria per testi richiesta con terza memoria ex art. 183, VI co.c c.p.c.”.
➢ Parte convenuta opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, e per le causali tutte di cui in premessa: NEL MERITO:
-Rigettare le domande di parte attrice, siccome integralmente infondate in fatto ed in dirittoe, pertanto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale
-Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga di rideterminare i compensi dovuti alla rag. applicando Parte_2
i parametri del DM n. 46/2013, si insiste affinché applichi i paramenti a tutta l'attività svolta dalla Parte_3 nelle notule del 31.07.2022 e del 28.09.2022 ed in via riconvenzionale si chiede la condanna
[...] dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di euro14.554,71 oltre iva e cap così come dettagliata nei docc.6 e 7pag.3 ed approvata dal di Lucca. CP_3
-Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga sussistente un profilo di responsabilità della consulente nella redazione delle buste paga si chiede che il Giudice valutati la condotta colposa del datore di lavoro e lo ritenga responsabile ex art. 1226 c.c. nella causazione del danno e pertanto riduca proporzionalmente l'eventuale risarcimento del danno dovuto dalla comparente.
-Sempre in denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie di parte attrice (per l'errata compilazione della buste),condannare la Compagnia Assicuratrice Controparte_4
tenuta, in virtù del contratto di assicurazione della responsabilità
[...] professionale intercorrente con la rag. a garantire e rilevare indenne la convenuta opposta dagli effetti Parte_2 dell'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria attorea e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa a tale titolo. IN OGNI CASO
-Respingere la domanda ex art. 96 cpc in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-Con vittoria di spese funzioni ed onorari della presente fase di opposizione”.
➢ Terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectiis, In via principale: - accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o l'inoperatività della garanzia assicurativa e/o l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto ed in ogni caso, mandare assolta dalla domanda di manleva e CP_4 garanzia svolta dall'Assicurata Rag. nei suoi confronti in quanto inammissibile, improcedibile e Parte_2 comunque infondata in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, rigettare le domande formulate dalla poiché infondate in fatto e in diritto, Parte_1 nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto mandare assolta
[...]
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dalla nei suoi confronti;
CP_4 Parte_3
- 3 - - in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dalla nei confronti della Parte_3 scrivente Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, con esclusione delle spese legali sostenute dall'Assicurata e della restituzione dei compensi e/o della somma scaturente da una eventuale rimodulazione dei compensi dovuti, nei limiti del massimale e detratta la franchigia pari ad Euro 500,00. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1548/2022 con il quale il Tribunale di
[...]
Lucca, su istanza di le aveva intimato di pagare immediatamente Parte_4
la somma di euro 6.892,43, oltre accessori di legge, a titolo di onorari per attività professionale prestata nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, dovuti in forza di mandato professionale del 1.5.2020, assumendo che la somma ingiunta era documentata in due progetti di notula, oltre ad un terzo progetto per somme dovute a titolo di conguaglio per maggiorazione del 10% sui compensi contrattuali a decorrere dal secondo anno di durata del rapporto;
che il contratto non era più vigente tra le parti, atteso che la clausola che ne prevedeva il tacito rinnovo rientrava nell'elenco di cui all'art. 1341 c.c., avente ad oggetto le clausole vessatorie necessitanti di apposita sottoscrizione dell'aderente, nella specie del tutto carente;
che quindi il contratto era cessato al 1° maggio 2021; che, dunque, con riguardo ai primi due progetti di notula, la prima voce relativa all'elaborazione delle buste paga era stata illegittimamente calcolata sulla base dei compensi contrattuali pari ad euro
27,00 oltre IVA, laddove il giusto compenso applicabile in base al d.m. 21.2.2013, n.
46, recante la disciplina dei compensi professionali spettanti ai consulenti del lavoro, era pari ad euro 20,00 per ciascuna busta, con una differenza complessiva indebitamente richiesta – tenuto anche conto della maggiorazione del 10% applicata sul compenso base di euro 27,00 per ciascuna busta – pari ad euro 1.501,49, oggetto
- 4 - di domanda restitutoria, stante il pagamento per compulsum eseguito dopo la notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto;
che gli importi richiesti nelle due parcelle, riferiti ad attività professionali diverse da quelle regolate nell'accordo, per quanto non espressamente concordati, non erano contestati;
che gli importi di cui al terzo progetto di notula non erano dovuti, trattandosi di somme richieste a titolo di conguaglio per maggiorazioni del 10%, dunque fondate su contratto non più vigente perché cessato per le ragioni anzidette;
che la professionista era altresì responsabile a titolo di inadempimento contrattuale, per aver conteggiato ai dipendenti Parte_5
e rimborsi per trasferte mai eseguite,
[...] Parte_6 Parte_7
arrecando un danno alla committente pari ad euro 1.371,35; che la convenuta opposta era altresì responsabile ex art. 96 ult. co. c.p.c. per aver abusivamente frazionato l'unitario credito vantato nei confronti dell'opponente, derivante dalla sommatoria tra l'importo azionato con il decreto qui opposto e l'importo di altro decreto per altro rapporto emesso viceversa dal Giudice di Pace;
che erano stati cagionati altri danni dalla professionista che l'opponente si riservava di far valere in separata sede. Concludeva pertanto per sentir revocare il decreto opposto, condannare l'opposta a restituire tutti i pagamenti indebitamente ricevuti e, accertato l'inadempimento contrattuale della rag. condannarla a risarcire il Parte_4
danno arrecato, quantificato nella misura di euro 1.371,35.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita Parte_4
deducendo che il contratto avente ad oggetto l'incarico professionale per
[...]
cui è causa era stato stipulato in data 1.5.2020 per la durata di un anno, con clausola di tacito rinnovo in mancanza di disdetta inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza;
che il compenso pattuito per l'elaborazione delle buste paga e per l'esecuzione di ulteriori adempimenti fiscali e previdenziali era pari ad euro 27,00 per ciascun lavoratore per il primo anno, con una maggiorazione del 10% per gli anni a seguire;
che le somme richieste con il procedimento monitorio erano pari ad euro
5.713,40, oltre accessori di legge, di cui alle notule del 31.7.2022 e 28.9.2022, per l'attività svolta nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, oltre ad euro 1.179,03 per
- 5 - la maggiorazione contrattualmente prevista, di cui alla notula del 31.8.2022; che l'eccezione di controparte sull'inefficacia della clausola di tacito rinnovo in quanto vessatoria era destituita di fondamento, poiché il testo dell'accordo non era stato oggetto di unilaterale predisposizione per l'uniforme regolamentazione di una serie indeterminata di rapporti contrattuali;
che il rapporto era regolarmente proseguito, senza eccezione alcuna, sino al settembre 2022, quando era cessato per recesso intimato dalla committente in data 8.9.2022; che i calcoli effettuati dall'opponente per determinare il compenso a norma del d.m. 46/2013 erano inesatti ed incompleti;
che, a voler accedere alla tesi dell'opponente, tutti gli importi portati nelle notule avrebbero dovuto formare oggetto di ricalcolo – e non già soltanto quanto dovuto per l'attività di redazione delle buste paga – il che avrebbe determinato un maggior credito della professionista pari ad euro 14.554,71 oltre IVA;
che nessun inadempimento era imputabile alla convenuta opposta, atteso che tutte le buste venivano redatte sulla base di documentazione inviata dalla IG.ra , Parte_5
socia di e responsabile dell'amministrazione del personale, la quale, Parte_1
prima dell'emissione della busta paga in versione definitiva, provvedeva ad un ulteriore controllo sulle bozze inoltrate a quest'ultima dalla che la Parte_2
domanda ex art. 96 ult. co. c.p.c. era infondata atteso che l'interesse a proporre separati ricorsi monitori derivava dal fatto che i crediti azionati in giudizio derivavano da due distinti contratti, uno del 2020, oggetto del presente giudizio, ed altro successivo del 2022, crediti e contratti rispetto ai quali diverse erano le condizioni di fatto e di diritto onde munire il decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecutorietà a norma dell'art. 642 c.p.c. Ha quindi concluso per sentir rigettare l'opposizione e, in subordine, in via riconvenzionale, in caso di rideterminazione dei compensi a norma del d.m. 46/2013, ha chiesto condannarsi l'opponente a pagare l'ulteriore somma di euro 14.554,71, oltre accessori;
in caso di fondatezza della domanda riconvenzionale dell'opponente, ha chiesto inoltre ridursi proporzionalmente l'ammontare del danno in base al concorso colposo della danneggiata. Infine, l'opposta ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di
- 6 - , onde essere tenuta indenne Controparte_5
da quanto eventualmente condannata a pagare in favore dell'opponente per capitale, interessi e spese.
§1.2 – Per resistere alla chiamata in causa si è costituita Controparte_4
contestando i fatti costitutivi della responsabilità dell'assicurata e deducendo l'inoperatività della polizza e l'esclusione dell'indennizzo nei limiti della franchigia di euro 500,00, nonché con riguardo alle spese di difesa dell'assicurato in relazione a professionista non deIGnato dall'impresa di assicurazione, come sancito dall'art. 60 delle condizioni di polizza.
§1.3 – Istruita sulla base dei documenti in atti, precisate le conclusioni, all'udienza del 13 giugno 2025, svolta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è infondata e va respinta.
La domanda riconvenzionale dell'opponente è infondata per le ragioni che qui di seguito si vanno ad enunciare.
La reconventio reconventionis dell'opposta resta assorbita, al pari della domanda svolta nei confronti della terza chiamata.
§3. – Anzitutto, corre l'obbligo di precisare che la tutela processuale frazionata che l'odierna opposta ha fatto valere con distinti ricorsi ex art. 633 ss. c.p.c. innanzi al Tribunale ed al Giudice di Pace trae fonte da diverse ragioni di credito sostanziate da due distinti incarichi professionali. Si tratta di un rapporto complesso da cui sono originati distinti crediti fondati su fatti costitutivi diversi – autonomo incarico professionale – rispetto al quale la tutela processuale frazionata è ammissibile fintantoché sia apprezzabile un obiettivo interesse del creditore (Cass. sent. n. 25480 del 2023). Tale interesse appare plausibilmente rinvenibile nelle diverse condizioni deducibili onde munire il decreto ingiuntivo richiesto innanzi due distinti organi giurisdizionali della clausola di provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 642 c.p.c., di tal che non appare legittimamente teorizzabile alcun abusivo frazionamento del credito.
- 7 - §4. – Tanto precisato, le condizioni generali di contratto sostanziano l'insieme delle clausole contrattuali il cui contenuto è stato predisposto unilateralmente da una sola delle parti secondo uno schema per disciplinare in modo uniforme una serie indeterminata di rapporti contrattuali (cfr., tra molte, Cass. sent. n. 21720/2013; n.
12153/2006; n. 3184/2006; n. 15385/2000; n. 4638/1991). La predisposizione unilaterale per la regolazione uniforme di una pluralità di rapporti costituisce fatto costitutivo della pretesa di inefficacia della clausola onerosa carente della specifica approvazione per iscritto, la cui prova incombe su colui che, di tale inefficacia, intenda avvalersi (Cass. sent. n. 19212/2005).
§4.1 – Che quello del 1.5.2020 (doc. 2 fasc. opposta) costituisca un contratto recante condizioni generali le cui clausole, ove corrispondenti all'elenco tassativo di cui all'art. 1341 c.c., necessitano di specifica approvazione dell'aderente, è dimostrato tramite plurimi indici.
Anzitutto, il contratto – destinato a regolare prestazioni professionali tipiche dell'attività di consulente del lavoro, di per sé astrattamente idonee ad essere somministrate, per l'oggetto dell'attività professionale dell'opposta, in una pluralità indistinta di rapporti – reca clausole standardizzate senza alcuna attinenza specifica all'attività della committente.
In secondo luogo, sul presupposto dei caratteri sopra enunciati, il contratto reca in calce il richiamo di alcune clausole per la specifica approvazione a norma dell'art. 1341 c.c., con ciò estrinsecando la natura di condizioni generali di contratto dello schema negoziale proposto all'aderente.
In terzo luogo, a smentire l'assunto della trattativa individuale, viene in rilievo il doc. 4 di parte opposta, integrante il testo di un analogo contratto di incarico con oggetto diverso che, diversamente dal contratto per cui è causa, è stato invece oggetto di specifica negoziazione, come emerge dalle riproduzioni del testo dei messaggi di posta elettronica con i quali la stessa opponente riconosce che il testo dell'accordo è stato oggetto di discussione verbale tra le parti.
- 8 - Pertanto, poiché nelle condizioni generali era presente una clausola di rinnovo tacito del contratto, questa doveva essere specificamente approvata per iscritto. In mancanza, tale clausola è inefficace.
§4.2 – Se ciò è vero, è altrettanto vero che il rapporto di durata, alla scadenza annuale di esaurimento, stante l'inefficacia della clausola di rinnovo, è comunque proseguito senza soluzioni di continuità.
Trova quindi applicazione il principio secondo il quale «nei contratti di durata
… qualora le parti convengano che, in caso di mancata disdetta, il rapporto si protrae nel tempo per il periodo da esse predeterminato (c.d. pactum renovandi), la rinnovazione è effetto della clausola contrattuale ed il rapporto prosegue, alle condizioni inizialmente stabilite, per effetto dell'originaria volontà contrattuale;
se invece manca la predetta clausola, ma ciò nonostante le parti, dopo la scadenza, manifestano per fatti concludenti la volontà di continuare il rapporto, questo prosegue per tacito accordo, secondo il principio generale, codificato negli artt. 1597,
1677, 1899 cod. civ. e nell'art. 2097 cod. civ. previgente, per cui, in mancanza di espresso patto contrario, i contratti di durata, se non disdettati in tempo utile, si rinnovano tacitamente per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi, oppure a tempo indeterminato, ed il nuovo rapporto è regolato dalle stesse clausole contenute nell'originaria convenzione, salvo quelle escluse dalla volontà espressa delle parti o dalla legge, o per incompatibilità o per esaurimento della loro funzione»
(Cass. sent. n. 15797 del 2005).
Nel caso di specie, la spontanea e duratura prosecuzione del rapporto ne ha implicato comunque il tacito rinnovo, non già in base all'inefficace pactum renovandi, bensì per facta concludentia, non emergendo alcuna volontà espressa delle parti incompatibile con le clausole dell'incarico che qui rilevano, cioè a dirsi il termine di durata ed il compenso della professionista convenuta in opposizione.
Detto compenso è quindi dovuto nella misura richiesta, conforme al paradigma contrattuale di determinazione dell'entità della remunerazione della prestazione d'opera intellettuale.
- 9 - §5. – Deve ora esaminarsi la riconvenzionale dell'opponente, che fa valere la responsabilità da inadempimento contrattuale della professionista, atteso che nelle buste paga di per il mese di maggio 2022, di per il Parte_7 Parte_6
mese di marzo, aprile e agosto 2022 e di , per le mensilità di gennaio, Parte_5
febbraio, aprile e giugno 2022, sarebbero state conteggiati illegittimamente rimborsi per trasferte mai effettuate, in tal guisa cagionando un danno alla società quantificato in euro 1.371,35.
L'opposta ha resistito alla domanda riconvenzionale, deducendo che vi era una prassi di comunicazione delle spese rimborsabili dalla società al consulente che, prima di stendere la versione definitiva delle buste, le inviava in bozza a
[...]
, responsabile amministrazione di Ekonor, per una revisione finale. Tale Parte_5
circostanza è dimostrata dalla corrispondenza in atti (cfr. doc. 9, 10 fasc. opposta) e la stessa opponente ha ammesso che effettivamente le spese rimborsabili venivano inserite in busta previa comunicazione della committente (cfr. pag. 4 prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., , di tal che, se le stesse risultano inserite, deve Pt_1
inferirsi che le ridette spese abbiano formato oggetto di comunicazione.
Le stesse buste paga che l'opponente deduce essere state erroneamente compilate in punto di rimborso spese di trasferta – oggetto, giova rimarcarlo, di previa comunicazione della società committente – erano state effettivamente inoltrate per un controllo finale dalla convenuta opposta (cfr. doc.16 mail Parte_2
del 03.02.2022 a con allegato busta paga in prova di Gennaio 2022; Pt_5 Pt_5
doc.17 mail del 04.03.2022 a con allegato busta paga in prova di Parte_2 Pt_5
Febbraio 2022; doc.18 mail del 05.04.2022 a con allegato busta Pt_5 Parte_2 Pt_5
paga in prova di Marzo 2022; doc.19 mail del 04.05.2022 a Parte_6 Parte_2 Pt_5
con allegato busta paga in prova di e aprile 2022; doc.20 mail Parte_6 Pt_5
del 03.06.2022 a con allegato busta paga in prova di maggio Parte_2 Pt_5 Pt_7
2022; doc.21 Mail del 07.07.2022 a con allegato busta paga in prova Parte_2 Pt_5
di giugno 2022; doc.22 mail del 08.09.2022 a con allegato busta Pt_5 Parte_2 Pt_5
paga in prova di agosto 2022). Parte_6
- 10 - Poiché tutti i dati contabili di cui si assume l'erroneo inserimento in busta erano formati dalla stessa committente, la consulente a null'altro era tenuta se non a recepirli, non potendosi dunque imputare alcunché alla professionista, la quale scrupolosamente ha, di volta in volta, inviato le buste in bozza alla responsabile amministrazione per un controllo di congruenza di dati – quali le spese da rimborsare – che non potevano che essere conosciuti esclusivamente da quest'ultima.
Alcun pregio riveste l'obiezione sulle concrete mansioni amministrative esercitate dai dipendenti e – assunte come aprioristicamente Pt_7 Parte_6 Pt_5
incompatibili con lo svolgimento di trasferte – atteso che, proprio perché sostanziate da dati di provenienza e formazione unilaterale della committente, in alcun modo erano suscettibili di verifica e riscontro a cura della professionista.
La domanda riconvenzionale è quindi rigettata.
§6. – Il rigetto della domanda riconvenzionale comporta l'assorbimento della domanda nei confronti della terza chiamata e della domanda riconvenzionale dell'opposta.
§7. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, come da dispositivo.
In particolare, l'opponente è tenuta a rifondere le spese all'opposta, liquidate secondo i valori medi dei parametri – fatta eccezione per la fase istruttoria e di trattazione, per la ridotta attività difensiva espletata – in relazione al valore di causa, rientrante nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
L'opponente è tenuta a rifondere le spese anche alla terza chiamata, alla cui evocazione in giudizio ha dato causa proponendo un'infondata domanda risarcitoria.
Il valore della lite è da considerarsi fino ad euro 5.200,00, con applicazioni dei valori minimi per la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto.
- 11 - Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente.
Dichiara assorbite le restanti domande.
Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite all'opposta, liquidate in euro
4.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite alla terza chiamata, liquidate in euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Lucca, 13 giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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