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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
NA AL, AT
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 483/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C102560 IRES-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C102560 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C102560 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 1130/2/24, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova ha parzialmente accolto il ricorso proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso l'avviso di accertamento n. TL304C102560/2023 relativo al periodo d'imposta 2017, mediante il quale l'Ufficio ha disconosciuto i benefici fiscali per gli enti non commerciali, ritenendo commerciali le entrate dell'associazione.
Con il primo motivo, contesta la riduzione di un quinto del reddito imponibile operata dal giudice di primo grado, osservando che tale riduzione non trova alcun fondamento nei documenti agli atti. La Corte territoriale ha infatti ritenuto che una parte dei ricavi fosse riferibile ad attività sociale svolta in convenzione con il
Comune di Genova, ma non risulta provato il numero dei soggetti effettivamente ammessi gratuitamente, poiché dal PVC emergono solo “poche unità” su 521 utenti complessivi. Secondo l'Ufficio, la riduzione forfettaria costituisce quindi una valutazione equitativa non consentita, priva di riscontri documentali.
Con il secondo motivo, l'Agenzia censura l'annullamento dell'accertamento nei confronti del sig. Resistente_2
. La sentenza ha ritenuto violato l'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata consegna del PVC al medesimo;
tuttavia, l'Ufficio evidenzia che il verbale era stato consegnato al presidente Davis nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione e doveva considerarsi noto all'intero direttivo, nel quale Resistente_2 rivestiva il ruolo di vicepresidente e, di fatto, di amministratore. Le risultanze del PVC e dei documenti acquisiti attestano infatti l'ingerenza del sig. Resistente_2 nella gestione dell'associazione, anche con riferimento a rapporti con terzi e alla conduzione quotidiana della palestra.
Sulla base di tali rilievi, l'Ufficio chiede la riforma della sentenza, con ripristino dell'integrale imponibile accertato e conferma della responsabilità di tutti i coobbligati.
Nessuno si è costituito in giudizio per le parti appellate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato.
Dagli atti emerge che l'accertamento relativo all'annualità 2017 della Resistente_3 trae origine dal medesimo processo verbale di constatazione del 20.12.2019, già oggetto di valutazione in un parallelo giudizio relativo all'annualità 2016, conclusosi con sentenza di rigetto del ricorso dei contribuenti da parte di questa stessa Corte (sentenza n. 238/03/2025). La fattispecie è sovrapponibile, poiché le violazioni riscontrate e la struttura dell'accertamento sono identiche.
La sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto la natura commerciale dell'attività svolta dall'Associazione per l'anno 2017, rilevando come l'attività effettiva, documentale e gestionale non fosse compatibile con la disciplina agevolativa prevista per le associazioni sportive dilettantistiche. Il primo giudice ha richiamato elementi significativi: rendicontazione incompleta, mancanza di distinzione tra entrate istituzionali e commerciali, gestione accentrata in capo a un ristretto gruppo direttivo, assenza di effettiva vita associativa, utilizzo della struttura da parte di soggetti trattati come clienti e non come associati. Tali elementi sono integralmente confermati dal PVC e dagli avvisi di accertamento.
La decisione di primo grado risulta invece erronea nella parte in cui ha ridotto di un quinto il reddito imponibile, ritenendo che la convenzione con il Comune di Genova e l'ammissione di soggetti svantaggiati giustificassero un abbattimento forfettario. Tale riduzione non è supportata da alcun riferimento documentale: non sono stati indicati né il numero dei soggetti beneficiari né gli accessi gratuiti, e lo stesso PVC segnala che si è trattato di “poche unità”. La determinazione operata dal giudice di primo grado è dunque priva di motivazione, basata su criteri equitativi inammissibili nel processo tributario, oltre che inconciliabile con i dati complessivi emersi dalla verifica (521 clienti nel 2017).
Parimenti infondata è la statuizione che ha escluso la responsabilità del sig. Resistente_2. La sentenza impugnata assume che il PVC non sarebbe stato portato a sua conoscenza, ma dagli atti emerge che costui, vicepresidente e amministratore di fatto dell'Associazione, era presente all'accesso dei verificatori, svolgeva in concreto le principali attività gestionali e firmava documenti relativi ad altre realtà sportive facenti capo a sé. Inoltre, il PVC era stato consegnato al legale rappresentante dell'Associazione, e pertanto deve ritenersi conosciuto dall'ente e dal suo organo direttivo, di cui Resistente_2 faceva parte. Lo stesso ricorso introduttivo, presentato unitariamente dall'Associazione, dal presidente e da Resistente_2, conferma la piena conoscenza dei rilievi e l'assenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa. La responsabilità ex art. 38 c.c. dell'amministratore di fatto risulta adeguatamente motivata nell'avviso di accertamento e trova ulteriore conferma nella precedente sentenza di questa Corte relativa all'annualità 2016.
Alla luce di tali elementi, l'accertamento deve essere integralmente confermato, sia in relazione al reddito imponibile che ai soggetti obbligati.
Consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dai contribuenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso dei contribuenti e condanna gli stessi al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio appellante che liquida in €uro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
NA AL, AT
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 483/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C102560 IRES-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C102560 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C102560 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 1130/2/24, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova ha parzialmente accolto il ricorso proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso l'avviso di accertamento n. TL304C102560/2023 relativo al periodo d'imposta 2017, mediante il quale l'Ufficio ha disconosciuto i benefici fiscali per gli enti non commerciali, ritenendo commerciali le entrate dell'associazione.
Con il primo motivo, contesta la riduzione di un quinto del reddito imponibile operata dal giudice di primo grado, osservando che tale riduzione non trova alcun fondamento nei documenti agli atti. La Corte territoriale ha infatti ritenuto che una parte dei ricavi fosse riferibile ad attività sociale svolta in convenzione con il
Comune di Genova, ma non risulta provato il numero dei soggetti effettivamente ammessi gratuitamente, poiché dal PVC emergono solo “poche unità” su 521 utenti complessivi. Secondo l'Ufficio, la riduzione forfettaria costituisce quindi una valutazione equitativa non consentita, priva di riscontri documentali.
Con il secondo motivo, l'Agenzia censura l'annullamento dell'accertamento nei confronti del sig. Resistente_2
. La sentenza ha ritenuto violato l'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata consegna del PVC al medesimo;
tuttavia, l'Ufficio evidenzia che il verbale era stato consegnato al presidente Davis nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione e doveva considerarsi noto all'intero direttivo, nel quale Resistente_2 rivestiva il ruolo di vicepresidente e, di fatto, di amministratore. Le risultanze del PVC e dei documenti acquisiti attestano infatti l'ingerenza del sig. Resistente_2 nella gestione dell'associazione, anche con riferimento a rapporti con terzi e alla conduzione quotidiana della palestra.
Sulla base di tali rilievi, l'Ufficio chiede la riforma della sentenza, con ripristino dell'integrale imponibile accertato e conferma della responsabilità di tutti i coobbligati.
Nessuno si è costituito in giudizio per le parti appellate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato.
Dagli atti emerge che l'accertamento relativo all'annualità 2017 della Resistente_3 trae origine dal medesimo processo verbale di constatazione del 20.12.2019, già oggetto di valutazione in un parallelo giudizio relativo all'annualità 2016, conclusosi con sentenza di rigetto del ricorso dei contribuenti da parte di questa stessa Corte (sentenza n. 238/03/2025). La fattispecie è sovrapponibile, poiché le violazioni riscontrate e la struttura dell'accertamento sono identiche.
La sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto la natura commerciale dell'attività svolta dall'Associazione per l'anno 2017, rilevando come l'attività effettiva, documentale e gestionale non fosse compatibile con la disciplina agevolativa prevista per le associazioni sportive dilettantistiche. Il primo giudice ha richiamato elementi significativi: rendicontazione incompleta, mancanza di distinzione tra entrate istituzionali e commerciali, gestione accentrata in capo a un ristretto gruppo direttivo, assenza di effettiva vita associativa, utilizzo della struttura da parte di soggetti trattati come clienti e non come associati. Tali elementi sono integralmente confermati dal PVC e dagli avvisi di accertamento.
La decisione di primo grado risulta invece erronea nella parte in cui ha ridotto di un quinto il reddito imponibile, ritenendo che la convenzione con il Comune di Genova e l'ammissione di soggetti svantaggiati giustificassero un abbattimento forfettario. Tale riduzione non è supportata da alcun riferimento documentale: non sono stati indicati né il numero dei soggetti beneficiari né gli accessi gratuiti, e lo stesso PVC segnala che si è trattato di “poche unità”. La determinazione operata dal giudice di primo grado è dunque priva di motivazione, basata su criteri equitativi inammissibili nel processo tributario, oltre che inconciliabile con i dati complessivi emersi dalla verifica (521 clienti nel 2017).
Parimenti infondata è la statuizione che ha escluso la responsabilità del sig. Resistente_2. La sentenza impugnata assume che il PVC non sarebbe stato portato a sua conoscenza, ma dagli atti emerge che costui, vicepresidente e amministratore di fatto dell'Associazione, era presente all'accesso dei verificatori, svolgeva in concreto le principali attività gestionali e firmava documenti relativi ad altre realtà sportive facenti capo a sé. Inoltre, il PVC era stato consegnato al legale rappresentante dell'Associazione, e pertanto deve ritenersi conosciuto dall'ente e dal suo organo direttivo, di cui Resistente_2 faceva parte. Lo stesso ricorso introduttivo, presentato unitariamente dall'Associazione, dal presidente e da Resistente_2, conferma la piena conoscenza dei rilievi e l'assenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa. La responsabilità ex art. 38 c.c. dell'amministratore di fatto risulta adeguatamente motivata nell'avviso di accertamento e trova ulteriore conferma nella precedente sentenza di questa Corte relativa all'annualità 2016.
Alla luce di tali elementi, l'accertamento deve essere integralmente confermato, sia in relazione al reddito imponibile che ai soggetti obbligati.
Consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dai contribuenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso dei contribuenti e condanna gli stessi al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio appellante che liquida in €uro 2.500,00 oltre accessori di legge.