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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15147/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti CORDOVA SILVIA e SCOTTO DI TELLA Parte_1
RAOUL)
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_2
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_2
dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente evocato in giudizio – l' convenuto non CP_1
si costituiva;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6,
c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della prestazione indicata, sulla scorta di una accurata disamina del ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite non possono essere poste a carico della soccombente in ragione della prodotta dichiarazione relativa alla situazione reddituale
(inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n.
113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore, e che vanno conseguentemente poste a carico dell' CP_2
tanto le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così deciso in Palermo, il 05/03/2025.
- 3 -
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15147/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti CORDOVA SILVIA e SCOTTO DI TELLA Parte_1
RAOUL)
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_2
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_2
dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente evocato in giudizio – l' convenuto non CP_1
si costituiva;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6,
c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della prestazione indicata, sulla scorta di una accurata disamina del ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite non possono essere poste a carico della soccombente in ragione della prodotta dichiarazione relativa alla situazione reddituale
(inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n.
113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore, e che vanno conseguentemente poste a carico dell' CP_2
tanto le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così deciso in Palermo, il 05/03/2025.
- 3 -
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro