Ordinanza cautelare 5 febbraio 2020
Ordinanza cautelare 13 maggio 2020
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2023
N. 03769/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14332/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14332 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Mastellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, via Leonetti, 34;
contro
- Guardia di Finanza - Comando Generale;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del verbale della Sottocommissione per gli accertamenti attitudinali del 07/08/2019 con il quale si dichiarava la ricorrente “non idonea” sotto il profilo attitudinale ai fini del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 830 allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2019/2020;
b) per quanto occorra, di ogni atto comunque richiamato nel verbale impugnato sub a;
c) per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della sottocommissione per gli accertamenti attitudinali e, segnatamente, del verbale del 17/06/2019 con il quale venivano fissati i criteri da seguire negli accertamenti attitudinali nonché di ogni altro eventuale verbale, non conosciuto, con il quale vengono fissati ulteriormente i criteri di valutazione, nella sola parte lesiva degli interessi della ricorrente;
d) per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della sottocommissione per gli accertamenti attitudinali e, segnatamente, del verbale n. -OMISSIS- del 06/08/2019, del verbale n. -OMISSIS- del 07/08/2019 e di tutti i relativi allegati compresi i test, ulteriori verbali, referti, relazioni mediche e psicoattitudinali e rapporti nella sola parte lesiva per gli interessi della ricorrente;
e) per quanto occorra, della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-/06/2013 concernente lo svolgimento degli accertamenti attitudinali ove lesiva degli interessi della ricorrente;
f) per quanto occorra, della determinazione n. -OMISSIS- del 31/08/2015 e del relativo allegato, contenente il profilo ideale di riferimento previsto per gli aspiranti allievi marescialli della Guardia di Finanza;
g) per quanto occorra, del bando di concorso nella parte eventualmente lesiva degli interessi della ricorrente;
h) di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/3/2020:
i) della Determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanzia n. -OMISSIS-/2019 con la quale venivano approvate le graduatorie finali di merito dei candidati ritenuti idonei e nominati vincitori di concorso, pubblicata sul portale istituzionale della G.d.F. in data 13/12/2019;
l) delle graduatorie finali di merito approvate con la determinazione sub i) e facenti parte integrante della stessa; m) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 24 febbraio 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con cui è stata giudicata non idonea - “ in quanto non in linea con le seguenti aree: (intellettivo-cognitiva, emotiva, dell’assunzione del ruolo), evidenziando di non possedere le attitudini e le capacità previste dal profilo ideale di riferimento del ruolo a concorso ” - e, per l’effetto, esclusa dal concorso per l’ammissione di n. 830 allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2019/2020, bandito in forza della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 6 marzo 2020, chiedendone l’annullamento sulla base di un unico e strutturato motivo: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e ss. della l. 241/1990 e s.m.i.. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. illegittimità dell’esclusione. eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione. difetto di istruttoria. violazione del bando di concorso e delle norme tecniche. violazione del giusto procedimento. errore sui presupposti. sviamento dell’azione amministrativa ”.
2. La ricorrente denuncia la carenza motivazionale del provvedimento sotto i seguenti profili:
- dalla “ motivazione non si è in grado di comprendere quali siano le effettive ragioni ostative al proficuo prosieguo del concorso da parte della ricorrente né, tantomeno, quali siano le problematiche dal punto di vista attitudinale che le impedirebbero di svolgere efficacemente il proprio servizio in Guardia di Finanza. Infatti, emerge che la Sottocommissione avrebbe giudicato la ricorrente inidonea in relazione a tutte le aree del profilo attitudinale ideale. Non è assolutamente possibile che la ricorrente risulti non idonea in relazione a tutte le “aree” quando poi, come si è detto, già in passato ha sostenuto dei test psico-attitudinali per altro concorso (ma relativo alla medesima posizione) ai quali è risultata perfettamente idonea ”;
- “ nel caso di specie non viene fissato alcun criterio di valutazione che permetta alla ricorrente di poter comprendere la motivazione così come espressa dalla commissione giudicatrice ”;
- “ non viene descritto rispetto a quale profilo ideale, allegato alla determinazione n. -OMISSIS-/2015, la ricorrente non risulti “in linea”; la predetta determinazione contempla numerosi allegati e, solo tra i profili ideali ben 17; solo per gli allievi marescialli vi sono ben due profili ideali ”;
- “ tutti gli esami e gli esiti dei colloqui cui è stata sottoposta la ricorrente (peraltro nella medesima data e, dunque, non può parlarsi di accertamenti “irripetibili” non sovrapponibili tra loro) forniscono conclusioni diametralmente opposte e, anzi, contraddittorie ed antitetiche tra loro ”.
Infine, rileva “ una non coincidenza tra le date degli accertamenti e dei test e la data in cui, a dire dell’amministrazione, gli stessi dovevano essere effettuati …. Se la ricorrente ha sostenuto tutti i test e colloqui il giorno 06/08/2019, a quale successivo colloquio si riferisce l’amministrazione? Se la dichiarazione di non idoneità è del giorno 06/08/2019 per quale motivo la ricorrente sarebbe stata convocata il giorno successivo per altri pretesi accertamenti? ”.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza che, con memoria depositata il 15 gennaio 2020, hanno chiesto l’integrale reiezione del ricorso.
4. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha gravato, per i medesimi motivi fatti valere con il ricorso introduttivo, la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanzia n. -OMISSIS-, pubblicata in data 13 dicembre 2019, con la quale sono state approvate le graduatorie finali di merito dei candidati nominati vincitori di concorso.
5. All’udienza di smaltimento del 24 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ai fini della decisione è utile, anzitutto, un richiamo all’articolo 18 del bando di concorso il quale prevede che l’idoneità attitudinale venga accertata dalla competente commissione sottoponendo il candidato alle seguenti prove:
“ a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio ”.
La disciplina della procedura di selezione, per quanto di interesse, è poi completata dalla determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. -OMISSIS-/13, cui si fa espresso richiamo nel bando, la quale precisa, all’articolo 2, comma 2, punto b) che “ sono dichiarati "non idonei", gli aspiranti che risultino carenti in una o più aree tra quelle previste all’interno del suddetto profilo ideale attitudinale [...] ”.
7. Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione.
8. Va premesso che il giudizio complessivo avversato è stato adottato all’esito di un complesso di esami mirati all’accertamento dell’idoneità attitudinale della ricorrente, i cui risultati possono essere riepilogati come segue:
- l’analisi eseguita dallo psicologo sulle risultanze dei test somministrati alla ricorrente ha evidenziato, nelle note eventuali, il seguente aspetto controindicante: “ Il profilo del candidato mostrerebbe un individuo tendente al mascheramento finalizzato ad una certa desiderabilità sociale. Q.B.: item 28-29-30 non ha risposto ”;
- nel corso dell’intervista condotta dagli ufficiali periti selettori è emerso quanto di seguito riportato:
“ AREA INTELLETTIVO-COGNITIVA: Candidato dall’eloquio moderatamente fluente caratterizzato tuttavia da un vocabolario non particolarmente ricco e, talvolta, non adeguato al contesto. Appare poco reattiva agli stimoli che le vengono forniti manifestando difficoltà nel compiere un’accurata analisi delle situazioni e dei problemi che le vengono proposti.
AREA SOCIO-RELAZIONALE: Il candidato affronta il colloquio con un atteggiamento solo apparentemente aperto ma in realtà si dimostra poco collaborativo nei confronti dei colloquiatori. Le risposte fornite sono superficiali, stereotipate e talvolta poco coerenti e non offrono argomentazioni utili ad approfondire le aree d’interesse.
AREA GESTONALE: Il candidato evidenzia scarse capacità organizzative, come testimoniato dal modo approssimativo con cui gestisce le attività che esplica e come emerge anche dalle problematiche incontrate nel suo percorso di studi. Mostra lievi difficoltà nella gestione del tempo come testimoniato anche dalla modalità di compilazione del questionario biografico.
AREA DELL’ASSUNZIONE DI RUOLO: Il candidato non appare pienamente consapevole della tipologia d’impiego che potrebbe ricoprire con il grado che ambisce a rivestire. Indefinita, allo stato, la sua progettualità ed appare dotato di una motivazione appena sufficiente ed aspecifica ”;
- all’esito dell’ulteriore colloquio, il secondo psicologo ha redatto il seguente parere: “ La candidata appare poco sintetica e dispersiva nel rispondere alle domande, cui non sempre riesce a rispondere in maniera esaustiva. Tende a trattare tutte le domande del colloquio rimanendo ancorata alla verbalizzazione della sua profonda, come lei riferisce, motivazione a superare la selezione, ciò anche quando le domande riguardano altri domini (es. percorso scolastico, universitario, attività sportiva). Ciò denota rigidità e una certa chiusura mentale, scarsa propensione esplorativa. Sembra non occuparsi delle contraddizioni che esprime, come ad esempio alla domanda “Che media ha agli esami?”, risponde “28 più o meno”; alla richiesta di chiarificazione “Come sono andati i singoli esami?”, risponde “I primi 18, 19 poi son arrivata a prendere 23”. Oppure, a seguito della citazione del motto della Finanza del quale conosce l’origine, alla domanda “Le piace D’NU, risponde “Si, molto”, alla richiesta di chiarificazione “Cosa ha letto di D’NU, risponde “Non ricordo”. La candidata appare concentrata su sé stessa e sul proprio obiettivo realizzativo, sembra non consapevole della presenza di altre persone, ruoli e funzioni con cui è necessario rapportarsi; appare spiccatamente individualista. Tende a dare di sé un’immagine superficiale e stereotipata, non dà segno di appropriata reazione emotiva quando le vengono sottolineate reticenze e contraddizioni; sorride senza farsi carico del fatto che le è stato appena fornito un feedback negativo, piuttosto indifferente ai rilievi critici, non mostra dispiacere né desiderio di correggersi. Non trova una ragionevole spiegazione ai pochi esami sostenuti, il che fa immaginare che abbia difficoltà nel portare a termine efficacemente ed efficientemente i propri compiti, ma che questo per lei non appare come elemento problematico ”.
9. Dalle riportate valutazioni tecniche, espresse da soggetti diversi, è possibile evincere chiaramente le ragioni che hanno determinato la negativa decisione in ordine alla valutazione della idoneità, sotto il profilo attitudinale ai fini dell’ammissione in questione, della ricorrente, posto che:
- all’esito dei test è emerso un approccio non genuino al test di personalità;
- nel colloquio con i periti selettori sono emerse criticità nelle diverse aree investigate: area intellettivo-cognitiva (“ difficoltà nel compiere un’accurata analisi delle situazioni e dei problemi che le vengono proposti ”), area socio-relazionale (atteggiamento “ poco collaborativo ”), area gestionale (“ scarse capacità organizzative ”, “ difficoltà nella gestione del tempo ”); area dell’assunzione del ruolo (“ motivazione appena sufficiente ed aspecifica ”);
- nel colloquio ulteriore con lo psicologo è stata confermata l’esistenza di diversi aspetti problematici, riscontrati nelle diverse aree esplorate.
Ne deriva che non può condividersi la sostenuta impossibilità “ di comprendere quali siano le problematiche dal punto di vista attitudinale che le impedirebbero di svolgere efficacemente il proprio servizio in Guardia di Finanza ” in quanto l’esclusione della ricorrente risulta fondata su un accurato accertamento delle capacità e delle qualità personali richieste dal profilo ideale attitudinale dell’allievo maresciallo della Guardia di Finanza.
10. Quanto esposto rende, inoltre, evidente che nessun profilo di contraddittorietà si coglie tra i risultati dei diversi esami cui la ricorrente è stata sottoposta, atteso che il test cui è stata sottoposta la ricorrente ha palesato profili di criticità (“ tendenza al mascheramento ”), che ulteriori elementi di criticità sono emersi sia in sede di colloquio con i periti selettori, sia durante l’ulteriore colloquio con un diverso psicologo.
Inoltre, la circostanza che le risposte ai test somministrati risultassero inficiate da una “ tendenza al mascheramento ” evidenzia - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente (v. pag. 10-11 del ricorso) - l’impossibilità di operare un raffronto tra le “ risultanze testologiche ” - che hanno prodotto un profilo della ricorrente falsato dalla non genuinità delle risposte - e il contenuto della “ Relazione dei periti selettori ”, che è il frutto di una valutazione diretta ed immediata della ricorrente.
11. Passando all’esame degli ulteriori argomenti di doglianza prospettati dalla ricorrente, il Collegio osserva che:
- la contestazione relativa alla mancata predisposizione dei criteri di valutazione da parte dell’organo valutatore è priva di pregio, avendo la difesa erariale depositato il documento (“ criteri di valutazione dell’accertamento attitudinale ”) con cui la preposta sottocommissione ha definito i criteri cui attenersi per l’accertamento dell’idoneità attitudinale nei confronti degli aspiranti allievi marescialli (all. 2 alla memoria di costituzione di parte resistente);
- la prospettata circostanza – peraltro, rimasta del tutto priva di elementi probatori a sostegno - secondo cui la ricorrente “ già in passato ha sostenuto dei test psico-attitudinali per altro concorso ” non può assumere rilevanza dirimente in quanto il giudizio in ordine all’idoneità attitudinale è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’Amministrazione sostanzialmente irripetibile, in quanto legato allo specifico contesto spazio-temporale in cui si svolge, assumendo conseguentemente rilievo soltanto le condizioni esistenti al momento della prova concorsuale ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2020, n. 36-OMISSIS-);
- la contestazione relativa al fatto che “ non viene descritto rispetto a quale profilo ideale, allegato alla determinazione n. -OMISSIS-/2015, la ricorrente non risulti “in linea”; la predetta determinazione contempla numerosi allegati e, solo tra i profili ideali ben 17; solo per gli allievi marescialli vi sono ben due profili ideali ” risulta priva di fondamento ove si consideri che la citata determinazione, prodotta in giudizio tanto dalla ricorrente quanto dall’Amministrazione, contempla, tra gli allegati, un unico documento che definisce il profilo ideale dell’allievo maresciallo;
- priva di pregio, infine, è la censura concernente la assunta non “ coincidenza tra le date degli accertamenti e dei test e la data in cui gli stessi dovevano essere effettuati ”, posto che la documentazione versata in atti attesta che i test attitudinali sono stati svolti il giorno 6 agosto 2019 (come risulta dal “ fascicolo attitudinale ” depositato dalla difesa erariale, ove figura la seguente indicazione: “ data di convocazione: 06/08/2019 ”, nonché dalla “ relazione dello psicologo sulle risultanze testologiche ”, datata 6 agosto 2019), i colloqui si sono tenuti il giorno 7 agosto 2019 (come testimoniato dalla “ comunicazione di convocazione ” prodotta dalla ricorrente come allegato n. 14 al ricorso) e, nello stesso giorno, è stato emesso il giudizio di inidoneità nei confronti della ricorrente (come risulta dal provvedimento impugnato).
12. In conclusione, il ricorso va respinto atteso che il gravato giudizio di inidoneità appare adeguatamente motivato e non sono ravvisabili elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto inficiante la valutazione attitudinale in discussione.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente, al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni resistenti liquidandole forfettariamente in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.