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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA REGINA LILIANA, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13475/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRAP E IRES 2014
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRAP E IRES 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRAP E IRES 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRAP E IRES 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRAP E IRPEF 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRPEF 2019
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRPEF 2020
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170112373650000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180010699561000 IRES 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180085460544000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190018352030000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190030838589000 IRES 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190116529092000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200014551242000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200040535846000 IRES 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210026040563000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210076097110000 IRES 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210076097211000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118730212000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220159431355000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039092469000 IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230089801531000 IRPEF 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230106175187000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240057206428000 IRPEF 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240092210618000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21774/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.07.2025 , la società Ricorrente_1 SR ,in persona del legale rappr.te p.t. impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259028610218/000,notificata il 18.06.2025 , limitatamente alle cartelle esattoriali n.ri 07120170112373650000, 07120180010699561000,
07120180085460544000, 07120190018352030000, 07120190030838589000, 07120190116529092000,
07120200014551242000, 07120200040535846000, 07120210026040563000, 07120210076097110000,
07120210076097211000 (limitatamente al diritto annuale camera di commercio di Napoli),
07120220118730212000, 07120220159431355000, 07120230039092469000, 07120230089801531000,
07120230106175187000, 07120240057206428000, 07120240092210618000, dell'importo complessivo di euro cinquantaduemilaottocentocinquantacinque/90 di cui eccepiva la illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti;
per prescrizione delle somme a titolo di sanzioni ed interessi;
per prescrizione del credito vantato dalla Camera di Commercio;
per illegittimità delle sanzioni applicate in violazione dell'art.12 c.5 D.lgs 472/97;per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali;
per mancata applicazioni delle sanzioni in misura ridotta;
per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
per decadenza dall'azione di riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IO ,la quale,preliminarmente chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti degli enti impositori;
eccepiva la inammissibilità del ricorso perché preclusa ogni altra doglianza in presenza degli atti presupposti ritualmente notificati .Interrotto,altresì, il decorso della prescrizione dalla notifica di precedenti intimazioni, infondate, inoltre, le restanti ulteriori eccezioni.
Si costituiva la Camera di Commercio di Napoli la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'attività riservata al concessionario da cui era estraneo ,non mancando di rilevare la regolarità del proprio operato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli che eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo e,comunque, la notifica dell'intimazione era stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle presupposte , resesi definitive per mancata impugnazione , preclusa ,pertanto, ogni altra doglianza in assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
Con memorie ritualmente depositate,la ricorrente replicava alle avverse deduzioni ribadendo la nullità della notifica dei precedenti atti sottesi all'intimazione poiché inviati ad un indirizzo pec non appartenente alla società e proveniente da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
rimarcava la fondatezza delle dedotte eccezioni.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, assenti le parti e verificato il corretto funzionamento del collegamento da remoto e la trasmissione del link ,in data 27.11.2025, al procuratore del ricorrente che ne aveva fatto richiesta, la Corte rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione dandosi atto, tuttavia, che, in via pregiudiziale, vanno esaminate le questioni attinenti al processo che hanno logica e giuridica precedenza rispetto a quelle di merito.
Non è tardivo il ricorso introduttivo poiché la notifica è intervenuta nel rispetto dei termini di cui all'art. 21
D.L.gs 546/92 trovando applicazione la sospensione feriale dei termini processuali e amministrativi prevista dall'art. 1 della legge n. 742/1969, che dispone l'interruzione di tutti i termini dal 1° al 31 agosto, con riferimento ai giudizi civili, amministrativi e tributari.
Superata,altresì, la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della Camera di Commercio di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale attesa la loro partecipazione all'odierno giudizio.
Nel merito,sempre in via pregiudiziale , non è fondata l'eccezione di nullità della notifica degli atti perché indirizzata all'indirizzo pec Email_5 in luogo dell'indirizzo aleggiochiSR@pec. team-service.it.
L'art. 37 del c.d. decreto Semplificazione, D.L. n. 76/2020 (“Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”), ha stabilito l'obbligo per tutte le società e le imprese individuali di comunicare il proprio domicilio digitale (indirizzo pec ) al
Registro delle imprese.
La mancata comunicazione al Registro delle Imprese comporta l'assegnazione d'ufficio all'impresa di un domicilio digitale.
La "notifica pec a Impresa Italia" ,perciò, si riferisce all'invio di comunicazioni ufficiali, con valore legale , tramite pec ,al domicilio digitale , obbligatorio per legge. Se un'impresa non ha comunicato la propria pec
, la Camera di Commercio gliela assegna d'ufficio su @impresa.italia.it per adempiere all'obbligo.
Nella specie, non è dato rilevare l'epoca in cui la società fosse titolare di una “ propria” casella pec e di averne dato comunicazione al Registro Imprese ,la notifica,pertanto, è valida.
Neppure fondata l'eccezione di nullità della notifica perché utilizzato un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi.
La notifica,infatti, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo pec esclusivamente del professionista notificante.
In via assorbente ,nel merito dalla produzione versata in atti dal Concessionario è risultata provata,in disparte l'avvenuta prova delle notifiche delle cartelle sottostanti, la esecuzione della notifica di precedenti intimazioni, segnatamente intimazione n. 07120199026997683000 notificata il 24 luglio 2019;
n. 07120199053966370000 notificata il 26 novembre 2019 ;n. 07120239003365911000 del 14 febbraio
2023 e n. 07120249017859132000 del 25 marzo 2024 in cui sono contenute le cartelle controverse.
La rituale notifica degli atti innanzi richiamati ha comportato ,da un lato, l' effetto interruttivo della prescrizione,decennale, costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere.
Dall'altro, ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione di cui si controverte.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria pena,appunto, la cristallizzazione dell'obbligazione,
A tale stregua, sussiste l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione degli atti prodromici e quella di notificazione dell'avviso stesso.
In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato , rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra infondata istanza.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida: in favore dell'Agenzia delle Entrate IO, in € 1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
in favore dell'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli e della Camera di Commercio di
Napoli in € 250,00 ciascuno per compensi, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA REGINA LILIANA, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13475/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRAP E IRES 2014
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRAP E IRES 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRAP E IRES 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRAP E IRES 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRAP E IRPEF 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRPEF 2019
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 IRPEF 2020
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259028610218000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170112373650000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180010699561000 IRES 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180085460544000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190018352030000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190030838589000 IRES 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190116529092000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200014551242000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200040535846000 IRES 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210026040563000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210076097110000 IRES 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210076097211000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118730212000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220159431355000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039092469000 IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230089801531000 IRPEF 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230106175187000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240057206428000 IRPEF 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240092210618000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21774/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.07.2025 , la società Ricorrente_1 SR ,in persona del legale rappr.te p.t. impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259028610218/000,notificata il 18.06.2025 , limitatamente alle cartelle esattoriali n.ri 07120170112373650000, 07120180010699561000,
07120180085460544000, 07120190018352030000, 07120190030838589000, 07120190116529092000,
07120200014551242000, 07120200040535846000, 07120210026040563000, 07120210076097110000,
07120210076097211000 (limitatamente al diritto annuale camera di commercio di Napoli),
07120220118730212000, 07120220159431355000, 07120230039092469000, 07120230089801531000,
07120230106175187000, 07120240057206428000, 07120240092210618000, dell'importo complessivo di euro cinquantaduemilaottocentocinquantacinque/90 di cui eccepiva la illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti;
per prescrizione delle somme a titolo di sanzioni ed interessi;
per prescrizione del credito vantato dalla Camera di Commercio;
per illegittimità delle sanzioni applicate in violazione dell'art.12 c.5 D.lgs 472/97;per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali;
per mancata applicazioni delle sanzioni in misura ridotta;
per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
per decadenza dall'azione di riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IO ,la quale,preliminarmente chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti degli enti impositori;
eccepiva la inammissibilità del ricorso perché preclusa ogni altra doglianza in presenza degli atti presupposti ritualmente notificati .Interrotto,altresì, il decorso della prescrizione dalla notifica di precedenti intimazioni, infondate, inoltre, le restanti ulteriori eccezioni.
Si costituiva la Camera di Commercio di Napoli la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'attività riservata al concessionario da cui era estraneo ,non mancando di rilevare la regolarità del proprio operato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli che eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo e,comunque, la notifica dell'intimazione era stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle presupposte , resesi definitive per mancata impugnazione , preclusa ,pertanto, ogni altra doglianza in assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
Con memorie ritualmente depositate,la ricorrente replicava alle avverse deduzioni ribadendo la nullità della notifica dei precedenti atti sottesi all'intimazione poiché inviati ad un indirizzo pec non appartenente alla società e proveniente da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
rimarcava la fondatezza delle dedotte eccezioni.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, assenti le parti e verificato il corretto funzionamento del collegamento da remoto e la trasmissione del link ,in data 27.11.2025, al procuratore del ricorrente che ne aveva fatto richiesta, la Corte rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione dandosi atto, tuttavia, che, in via pregiudiziale, vanno esaminate le questioni attinenti al processo che hanno logica e giuridica precedenza rispetto a quelle di merito.
Non è tardivo il ricorso introduttivo poiché la notifica è intervenuta nel rispetto dei termini di cui all'art. 21
D.L.gs 546/92 trovando applicazione la sospensione feriale dei termini processuali e amministrativi prevista dall'art. 1 della legge n. 742/1969, che dispone l'interruzione di tutti i termini dal 1° al 31 agosto, con riferimento ai giudizi civili, amministrativi e tributari.
Superata,altresì, la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della Camera di Commercio di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale attesa la loro partecipazione all'odierno giudizio.
Nel merito,sempre in via pregiudiziale , non è fondata l'eccezione di nullità della notifica degli atti perché indirizzata all'indirizzo pec Email_5 in luogo dell'indirizzo aleggiochiSR@pec. team-service.it.
L'art. 37 del c.d. decreto Semplificazione, D.L. n. 76/2020 (“Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”), ha stabilito l'obbligo per tutte le società e le imprese individuali di comunicare il proprio domicilio digitale (indirizzo pec ) al
Registro delle imprese.
La mancata comunicazione al Registro delle Imprese comporta l'assegnazione d'ufficio all'impresa di un domicilio digitale.
La "notifica pec a Impresa Italia" ,perciò, si riferisce all'invio di comunicazioni ufficiali, con valore legale , tramite pec ,al domicilio digitale , obbligatorio per legge. Se un'impresa non ha comunicato la propria pec
, la Camera di Commercio gliela assegna d'ufficio su @impresa.italia.it per adempiere all'obbligo.
Nella specie, non è dato rilevare l'epoca in cui la società fosse titolare di una “ propria” casella pec e di averne dato comunicazione al Registro Imprese ,la notifica,pertanto, è valida.
Neppure fondata l'eccezione di nullità della notifica perché utilizzato un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi.
La notifica,infatti, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo pec esclusivamente del professionista notificante.
In via assorbente ,nel merito dalla produzione versata in atti dal Concessionario è risultata provata,in disparte l'avvenuta prova delle notifiche delle cartelle sottostanti, la esecuzione della notifica di precedenti intimazioni, segnatamente intimazione n. 07120199026997683000 notificata il 24 luglio 2019;
n. 07120199053966370000 notificata il 26 novembre 2019 ;n. 07120239003365911000 del 14 febbraio
2023 e n. 07120249017859132000 del 25 marzo 2024 in cui sono contenute le cartelle controverse.
La rituale notifica degli atti innanzi richiamati ha comportato ,da un lato, l' effetto interruttivo della prescrizione,decennale, costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere.
Dall'altro, ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione di cui si controverte.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria pena,appunto, la cristallizzazione dell'obbligazione,
A tale stregua, sussiste l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione degli atti prodromici e quella di notificazione dell'avviso stesso.
In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato , rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra infondata istanza.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida: in favore dell'Agenzia delle Entrate IO, in € 1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
in favore dell'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli e della Camera di Commercio di
Napoli in € 250,00 ciascuno per compensi, oltre accessori se dovuti.