Ordinanza collegiale 18 ottobre 2021
Sentenza 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/04/2022, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00652/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2021, proposto da
Martino Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
del giudicato (asseritamente) formatosi sull'ordinanza emessa, ex art. 170 D.P.R. 30/05/2002 n. 115, in data 13/10/2020 dal Tribunale Civile di Lecce n. rep. 3502/2020, resa nel proc.to n. 6101/2019 R.G., notificata in formula esecutiva il 21/12/2020.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista l’ordinanza di questa Sezione, ex art. 73 comma 3 c.p.a., n. 1488/2021;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - L’Avvocato ricorrente - con ricorso notificato il 21/04/2021 e depositato in giudizio il 05/05/2021 - chiede di ordinare al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al giudicato (asseritamente) formatosi sull’ordinanza ex art. 170 D.P.R. 30/05/2002 n. 115 del Tribunale di Lecce del 13/10/2020 n. rep. 3502/2020, resa nel procedimento n. R.G. 6101/2019 (di opposizione al decreto di pagamento di cui all’art. 82 D.P.R. n. 115/2002), notificata in formula esecutiva il 21/12/2020, e di pagare le somme ivi indicate liquidate in suo favore e poste a carico dell’Erario per le prestazioni professionali rese in materia civile in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile n. 2813/2017 RGT., per un totale complessivo di € 2.897,82, oltre ad interessi dal deposito del provvedimento, nonché di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Il 06/05/2021, si è costituito in giudizio il Ministero resistente, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, per resistere al ricorso, depositando un atto di costituzione.
Il 14/09/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso e il passaggio in decisione della causa.
Ad esito della Camera di Consiglio del 21/09/2021, con ordinanza collegiale n. 1488 del 18/10/2021, questa Sezione ha ritenuto di indicare, ex art. 73 comma 3 c.p.a., “ una possibile causa di inammissibilità del ricorso di ottemperanza - rilevata d’ufficio - sia in quanto la notifica dell’ordinanza ottemperanda, munita della formula esecutiva (apposta il 22/10/2020) è avvenuta, in data 21/12/2020, a mezzo p.e.c., presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, e non direttamente presso la sede reale del Ministero della Giustizia, come previsto dall’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo, sia in quanto manca l’attestazione del passaggio in giudicato della predetta ordinanza A.G.O. ex art. 170 D.P.R. 30/05/2002 n. 115 di cui si chiede l’ottemperanza (avverso la quale è proponibile ricorso in Cassazione), in conformità al disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. ” e, pertanto, ha assegnato al ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione innanzi prospettata.
Il 17/11/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva vertente sulla questione della notifica alla P.A. del titolo esecutivo e ha prodotto in giudizio copia dell’attestazione del Tribunale Civile di Lecce del 17/11/2021 inerente il passaggio in giudicato dell’ordinanza ottemperanda.
Il 15/03/2022, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, riportandosi al ricorso introduttivo e alla memoria difensiva depositata all’esito dell’ordinanza interlocutoria del 18/10/2021, chiedendo l’integrale accoglimento del ricorso e insistendo perché lo stesso passasse in decisione.
Nella Camera di Consiglio del 22/03/2022, la causa è stata trattenuta in decisone.
2. - Il ricorso di ottemperanza è inammissibile, come rilevato nell’ordinanza collegiale n. 1488 del 18/10/2021 di questa Sezione.
2.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientrano anche le ordinanze ex art. 170 D.P.R. 30/05/2002 n. 115 allorquando divenute definitive.
2.2. - Il Collegio osserva però che, nella fattispecie in esame, pur avendo parte ricorrente documentato, a seguito dell’ordinanza collegiale n. 1488/2021 di questa Sezione (emanata ex art. 73 comma 3 c.p.a.), che avverso l’ordinanza ottemperanda non è stata proposta, nei termini di legge, opposizione, rimane il fatto che la notifica dell’ordinanza ottemperanda, munita della formula esecutiva (apposta il 22/10/2020) è avvenuta, in data 21/12/2020, a mezzo p.e.c., presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, e non direttamente presso la sede reale del Ministero della Giustizia, come previsto dall’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica (direttamente) alla P.A. del titolo esecutivo. L’ordinanza ottemperanda è, infatti, un provvedimento giurisdizionale avente efficacia esecutiva e comportante il pagamento di somme di denaro a carico della P.A., e, quindi, soggetto al regime di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.), mentre è irrilevante il fatto che il ricorrente - secondo il quale “ Non è prevista come obbligatoria dalla norma la notifica del solo titolo esecutivo presso la sede reale ” - non abbia, nella specie, contestualmente notificato alla P.A. anche l’atto di precetto.
3. - Per tutto quanto sinteticamente innanzi illustrato, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.
4. - Ricorrono i presupposti di legge per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti (anche in considerazione del fatto che l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza è stata rilevata d’ufficio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO