Sentenza 4 agosto 2022
Accoglimento
Sentenza 14 novembre 2023
Improcedibile
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2025, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03604/2025REG.PROV.COLL.
N. 09144/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9144 del 2024, proposto da
VI EZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato n. 9766/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che nessuno è presente per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Parte ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 9766/2023, che le aveva riconosciuto il diritto ad ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dall’amministrazione, liquidato in euro 96.000, oltre accessori (rivalutazione monetaria e interessi legali) e spese legali.
2 - Nello specifico, ha chiesto di ordinare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di provvedere al pagamento in suo favore dell’importo residuo di € 27.376,90 al fine di dare completa esecuzione alla predetta sentenza n. 9766/2023.
3 – Con memoria successivamente depositata, parte ricorrente ha comunicato che, in data 20.12.2024, l’Agenzia resistente ha provveduto al pagamento dell’importo richiesto, dando così completa esecuzione alla sentenza n. 9766/2023.
Per tale ragione, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso con la condanna dell’Agenzia resistente alla refusione delle spese di lite.
4 – Alla luce del sopravvenuto adempimento da parte dell’amministrazione non può che procedersi in conformità alla richiesta della parte, dovendosi dichiarare il ricorso improcedibile.
5 – Considerato che l’esatto adempimento è avvenuto tardivamente e solo a seguito dell’iscrizione a ruolo del ricorso, sussistono i presupposti per la condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in €2.000, oltre accessori come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
VI Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO