Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere istruttore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 794/2024 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], ivi C.F._1
elettivamente domiciliato al Corso Campano 139, presso lo Studio degli Avvocati
Parisi Pasquale, C.F. e D'Abbrunzo Paola C.F. C.F._2
, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce C.F._3
all'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 584/2020;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in via San Controparte_1
Prospero n. 4 in Milano, codice fiscale e partita iva , e, per essa, la P.IVA_1
procuratrice codice fiscale , in virtù di Controparte_2 P.IVA_2
procura a rogito Notaio di San Donato Milanese (rep. 432 - racc. Persona_1
330), rilasciata dall'originaria mandataria e Controparte_3
depositata unitamente alla procura a rogito Notaio di Milano (rep. 42.685 Persona_2
- racc. 13.216) conferita a rappresentata e difesa, Controparte_3
Francesco Galasso, codice fiscale , in Via Santa Lucia 20, C.F._5
80132 Napoli, con indicazione dei numeri di fax 02/76395936 e degli indirizzi PEC
e Email_1
Email_2
Appellata
FATTO E DIRITTO
Il GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione, notificato in data 3 aprile 2020, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 584/2020 reso dal Tribunale di Napoli nord in data 3 febbraio 2020 e notificato il 28 febbraio 2020, col quale si ingiungeva agli opponenti il pagamento dell'importo di euro 41.995,91, oltre interessi e spese, in favore di Detto importo, secondo quanto assunto Controparte_1
dall'istante, deriverebbe dal contratto di finanziamento n. 954510, stipulato da
[...]
– e sottoscritto dal quale coobbligato – in data 8 febbraio 2007 Pt_1 Parte_2
con Plusvalore S.p.A., per l'importo di euro 16.401,60, da restituire mediante 72 rate mensili dell'importo di euro 311,80, per un totale complessivo di euro 22.623,10. In relazione al rapporto contrattuale in esame, il ricorrente in monitorio agiva, quale creditore cessionario, per il pagamento della somma residua, rimasta insoluta, pari all'importo ingiunto. In particolare, tale credito sarebbe stato ceduto, in data 5 dicembre 2018, dalla Plusvalore S.p.A. alla – nell'ambito Controparte_1
dell'operazione di cartolarizzazione indicata in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 143 dell'11.12.2018.
La conferiva, poi, procura a per il CP_1 Controparte_3
recupero del credito, la quale a sua volta, nominava, quale ulteriore mandataria e procuratrice speciale addetta alla gestione dell'attività di recupero crediti connessa alla pretesa in esame, la Controparte_2 Con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, parte opponente faceva valere i seguenti motivi di opposizione: - in primo luogo, eccepiva la carenza di legittimazione attiva “in senso sostanziale” della CP_1
in quanto la società opposta non sarebbe riuscita a comprovare di aver acquisito
[...]
il credito azionato. Nello specifico, sosteneva che non vi fosse, sulla base dei soli atti prodotti, prova adeguata della effettiva inclusione del credito azionato nella operazione di cartolarizzazione indicata da parte opposta. In quest'ottica, evidenziava che non poteva ritenersi sufficiente, a fornire la prova in questione, l'avviso prodotto da parte opposta, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e relativo all'operazione di cessione dei crediti “in blocco” indicata nel ricorso monitorio;
- in secondo luogo, eccepiva la nullità ex art. 1346 c.c. delle procure rilasciate in favore delle mandatarie
[...]
e in quanto le stesse sarebbero Controparte_3 Controparte_2
indeterminate nell'oggetto, poiché non individuerebbero in maniera determinata e senza incertezze i crediti di riferimento;
in terzo luogo, eccepiva la prescrizione del credito ingiunto, facendo decorrere il dies a quo dalla data di stipula del contratto di finanziamento, risalente all'8 febbraio 2007. Evidenziava, inoltre, che in relazione agli interessi maturati e maturandi, avrebbe dovuto trovare applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. in luogo di quella ordinaria decennale. Infine, parte opponente lamentava l'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi e il superamento del tasso soglia antiusura di cui alla l. n.
108/96. Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del titolo monitorio opposto con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.
Con comparsa del 20 ottobre 2020, si costituiva in giudizio l'opposta, CP_1
insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
[...]
opposto.
Alla prima udienza del 12 novembre 2020, trattata in modalità cartolare, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando a parte opposta il termine di giorni 15 per l'espletamento del tentativo di mediazione dinnanzi ad organismo territorialmente competente. Espletata, con esito negativo, la procedura di mediazione ex art. 5, comma 1bis, d.lgs. n. 28/2010, il giudice istruttore concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Soltanto parte opposta depositava memorie istruttorie, con le quali veniva altresì tempestivamente depositato il contratto di cessione dei crediti “in blocco” ex art. 58 TUB intervenuto tra
Plusvalore S.p.A. e Controparte_1
Alla udienza cartolare del 29 settembre 2022, sulle definitive conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Con sentenza n. 4547/2023, pubblicata in data 09.11.2023, il Tribunale di Napoli nord così provvedeva in dispositivo: “- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 584/2020, emesso dal Tribunale di Napoli nord in data
3 febbraio 2020; - condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore della società opposta, del complessivo importo di euro 21.079,96, oltre interessi di mora al tasso convenzionale, previsto per gli interessi corrispettivi, del 10,95% da calcolarsi sulla sola quota capitale dalla scadenza delle singole rate e sino al soddisfo;
- compensa le spese di lite per la metà; - condanna gli opponenti in solido al pagamento dell'altra metà delle spese di lite in favore della società opposta, che si liquidano, all'esito dell'operazione di compensazione già effettuata, in euro 1.900,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge”.
IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Con atto di appello notificato in data 20.02.2024 con fissazione della prima udienza il
07.06.2024, proponeva impugnazione avverso la predetta sentenza Parte_1
nella parte di cui il primo giudice aveva rigettato l'eccezione dell'opponente di difetto di legittimazione attiva “sostanziale” in capo alla In particolare, Controparte_1
l'appellante deduceva la carenza degli affermati “elementi indiziari” a fornire compiuta prova dell'inclusione del credito de quo nella cessione in blocco dei crediti.
Secondo l'appellante, non vi sarebbe prova che tra i crediti ceduti in blocco dalla originaria Plus Valore alla rientri quello relativo al contratto sottoscritto CP_1
dai Detta prova non emergerebbe dall'analisi della GU dell'11.12.2018, ove, Pt_1
alla pag. 36, per la parte riguardante la , si legge testualmente: “La CP_1
(la “Cessionaria” o la “Società”) comunica che, nell'ambito di Controparte_1
un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 5 dicembre 2018 ha concluso con: A) , con sede legale in Via Cairoli Parte_3
n. 8/F, 40121, Bologna (BO), iscrizione nel Registro Imprese di Bologna, codice fiscale
e partita IVA n. (Plusvalore”), un contratto di cessione (il “Contratto di P.IVA_3
Cessione Plusvalore”) di crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario”. A detta dell'appellante, non essendovi più alcuna, ulteriore e successiva, specificazione dei crediti trasferiti, per effetto della cessione, alla CP_1
non sarebbe possibile l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione e, soprattutto, l'inclusione del credito oggetto del giudizio. Affermava che non si potrebbe neppure ritenere raggiunta la prova della legittimazione del cessionario con la mera produzione dei contratti di cessione, ove il contenuto non risulti sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c., come avverrebbe laddove si facesse un generico riferimento ad un portafoglio di crediti già nella titolarità della cedente ma senza ulteriori specificazioni. Deduceva, altresì, l'inidoneità della documentazione ex adverso prodotta nel giudizio di primo grado a fornire prova della titolarità del credito per cui è causa in capo alla pretesa cessionaria. Negava che gli allegati alla pretesa proposta del contratto di cessione, anch'essi tutti oscurati, contenessero una regolare e formale lista dei crediti ceduti dalla e Parte_4
ribadiva la mancanza di un collegamento certo con il contratto di cessione. Secondo
l'appellante, l'estratto elenco crediti ceduti" sarebbe un mero documento di provenienza e formazione unilaterale, privo di qualsivoglia sottoscrizione (non è sottoscritto dalle parti del contratto di cessione) o di autenticazione o attestazione di conformità (non vi è alcuna attestazione di conformità rispetto alla lista giacente presso il Notaio, dott.ssa quale depositario pubblico). Infine, richiamava il decisum Per_3 del Tribunale di Torino, che, a differenza di quello di Napoli Nord, con sentenza n.
3943/2022, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo in un caso simile a quello in esame.
Inoltre, l'appellante chiedeva la modifica della sentenza in merito alle spese di lite. Più precisamente, chiedeva che, in luogo della disposta compensazione della metà delle spese di lite, la controparte venisse condannata alla refusione, in favore dell'istante, delle spese dell'intero giudizio per effetto dell'accertamento del difetto di legittimazione attiva della parte appellata.
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “-accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4547/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, III Sez. Civ. Giudice Dott. Luciano Ferrara, nell'ambito del giudizio N.R.G 3572/2020 per accertato difetto di legittimazione attiva della;
- per l'effetto, revocare integralmente il D.I. 584/2020 emesso CP_1
dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.02.2020; - rideterminare la liquidazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, in favore della parte appellante. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione.”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l'appellata Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., come rappresentata dalla sua procuratrice, la quale chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del grado.
Con ordinanza collegiale depositata in data 14.06.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata. Essendo la causa di carattere eminentemente documentale, le parti chiedevano che fosse decisa e, all'esito dell'udienza del 16.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, veniva introitata a sentenza ai sensi dell'art 352 cpc.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
11.In via preliminare, si osserva che l'impugnazione proposta è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del C.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, l'appellante ha indicato con chiarezza, anche trascrivendole, le parti della sentenza oggetto di censura e ha esplicitato coerentemente ed esaustivamente le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso dal giudice di primo grado.
1.2.L'appello proposto da è infondato nel merito e va rigettato. Parte_1
In tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, dal lato attivo, del rapporto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023,
n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688; Cassazione 07/10/2024, n.26127) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti, in via generale, dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità (Cass sez. I, 29/02/2024 n.5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
In altri termini, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, come nel caso di specie, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo, anche indiziario.
Nell'ipotesi concreta in esame, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, più precisamente, dall'inclusione nell'operazione di cessione in blocco, che non è stata contestata in sè, dello specifico credito vantato dalla cedente nei confronti della originaria parte opponente nel presente giudizio.
Ciò posto, la sentenza impugnata non merita censura, avendo fatto il primo giudice buon governo dei principi giuridici applicabili alla fattispecie e corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Dall'esame dell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto in atti, attestante l'operazione di cartolarizzazione tra i due istituti di credito in esame, emerge che l'individuazione dei crediti oggetto dell'operazione di cessione in blocco è effettuata mediante il rinvio alla lista degli NDG depositata presso il notaio in Milano, dott.ssa
, in data 05.12.2008. Persona_4
Ciò posto, non solo l'elenco delle posizioni cedute risulta depositato in copia informale dalla odierna appellata con riguardo alla parte riferibile al debitore ceduto
[...] con indicazione del nominativo e del numero di codice del relativo rapporto Pt_1
(originario e a sofferenza), ma soprattutto occorre considerare che il notaio dott.ssa ha rilasciato, in data 10.09.2020, certificazione scritta in merito all'inserimento Per_3
del nominativo di (con numero identificativo del rapporto Parte_1
perfettamente coincidente con quello a sofferenza riportato nell'elenco delle posizioni cedute sopra richiamato) nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente presso la stessa in data 05.12.2018 (cfr allegati nn 1, 2 e 6 alla comparsa di costituzione della parte opposta in primo grado).
Alla luce della documentazione ritualmente depositata in giudizio deve ritenersi senza dubbio assolto l'onere della prova circa l'intervenuta cessione dello specifico credito per cui è causa nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione del 05.12.2018.
Quanto al capo della condanna dell'odierno appellante alle spese con compensazione della metà, è sufficiente osservare che l'impugnante ha censurato il relativo capo della sentenza chiedendo la condanna dell'appellata alla refusione per intero delle spese del giudizio di primo grado quale mera conseguenza dell'invocato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva “sostanziale” della pretesa cessionaria. Ne consegue che, stante il rigetto del motivo di appello in questione, resta ferma anche la regolamentazione delle spese di lite di cui alla sentenza gravata.
LE SPESE DI GIUDIZIO
1 Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, con riguardo al valore della causa rientrante nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 e tenuto conto dell'articolazione concreta delle difese espletate. a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata,
a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
appellata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della appellata, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in € 4888,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Napoli, addì 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo