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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TE
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/12/2024 da e con l'Avv. VALLE PAOLA, presso la quale Parte_1 Parte_2 hanno eletto domicilio telematico.
FATTO
I coniugi si sono uniti in matrimonio civile il 23/06/2012 a TRIESTE (TS) Atto N. 134 parte I
- anno 2012 - Comune di TRIESTE (TS).
Dall'unione sono nati due figli:
1. nato il [...] in [...] (C.F. ) CP_1 C.F._1 residente in [...]N. 37, TRIESTE (TS)
2. nata il [...] in [...] (C.F. ) residente Parte_3 C.F._2 in STRADA PER LONGERA N. 37 ,TRIESTE (TS)
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex art. 473 bi.49 e 473bis.51 c.p.c., depositato in data 09/12/2024, personalmente sottoscritto in udienza e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“Voglia il Tribunale adito 1. STATUS: pronunciare la separazione dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. AFFIDAMENTO e COLLOCAMENTO: I figli sono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori, individuando nella madre il genitore con cui manterranno la residenza.
3. TEMPI DI PERMANENZA:
a) i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore saranno paritari e strutturati su base bi settimanale e con individuazione del giorno del cambio genitoriale il venerdì dopo scuola;
le parti convengono altresì che la settimana di pertinenza genitoriale sia interrotta ogni martedì quando i minori trascorreranno il pomeriggio e ceneranno con il genitore non collocatario.
b) ferie estive: ciascuna parte trascorrerà con i figli due settimane di ferie, anche consecutive;
i periodi di vacanza andranno concordati entro il 30/04 di ogni anno. In caso di disaccordo sulle date delle ferie, nel 2025 la scelta spetterà al padre, nel 2026 alla madre e così via ad anni alterni. Eventuali accordi tra le parti sulle date di ferie, non altereranno la consecutio del diritto di scelta come sopra decorrente e formalizzato. In caso di omessa scelta delle settimane di ferie da parte del genitore che ne ha diritto nei termini di cui sopra, il diritto di scelta passerà all'altro che avrà altresì potere di individuare le settimane di iscrizione del figlio ai centri estivi e senza che ciò inverta il diritto per gli anni successivi. Il genitore che non ha effettuato la scelta, potrà a questo punto individuare le sue giornate di ferie all'esito di quelle individuate dall'altro genitore e a quelle opzionate per i centri estivi.
c) festività: le parti concordano che i loro tempi di permanenza con i figli durante le festività siano così strutturati;
il 24/12 i minori staranno con la mamma, il 25/12 con il padre;
il padre li recupererà presso la madre verso le 10:00 del 25; il 31/12 alternato (nel senso che nel 2024 il 31/12 i minori staranno con la mamma e l'anno successivo con il papà e così via;
concordano di gestire gli ulteriori giorni di festa secondo la calendarizzazione ordinaria;
tuttavia, sin d'ora si prestano reciproco consenso che se un genitore vuole portare i figli in montagna durante le vacanze natalizie, potrà farlo;
in questo caso, la calendarizzazione sopra dettagliata verrà derogata e con impegno di avvisare l'altro entro il 10/11 di ogni anno. Nel caso in cui entrambi vogliano farlo e se le date di viaggio coincidano, nel 2024-2025 li potrà portare la madre, nel 2025-2026 il padre e così via ad anni alterni. Le altre festività alternate.
d) Compleanni:
- Compleanno dei figli: le parti concordano che i minori lo trascorrano con il genitore con cui già si trovano secondo l'ordinaria calendarizzazione, ferma la garanzia di trascorrere con l'altro genitore almeno due ore secondo orario da concordarsi e in difetto tra le 19:00 alle 21:00.
- Compleanno genitori: ciascun genitore ha diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli, previo avviso (non opponibile dalla controparte) di 10 giorni prima.
4. CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in TE, alla Strada per Longera, 37, che con il presente atto diviene di proprietà esclusiva di viene lei assegnata in quanto genitrice Controparte_2 collocataria dei figli e presso la quale i minori manterranno la residenza.
5. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: a) ORDINARIO: ciascuna parte contribuirà al mantenimento dei figli in forma diretta ciascuno per i periodi di rispettiva pertinenza genitoriale;
inoltre si impegna a corrispondere Parte_2
a 30€ mensili per il mantenimento ordinario dei figli entro il 10 di ogni mese a mezzo Parte_1 bonifico sul di lei conto corrente di cui già conosce le coordinate.
b) STRAORDINARIO: le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per il figlio in misura del 50% ciascuna individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd. 18.5.15 che richiamano e ogni ulteriore spesa (tra queste a titolo esemplificativo: la mensa, il materiale didattico in corso d'anno, il vestiario quest'ultimo se previamente concordato, ripetizioni e abbonamenti ed/ biglietti per il trasporto pubblico, etc.).
6. ULTERIORI STATUIZIONI
a) Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per i figli spettino in misura del 50% a ciascuna parte. Altrettanto la fruizione di rimborsi pubblici correlati all'Isee.
b) Le parti concordano che il loro reperimento di un appartamento con contratto di locazione o contrazione di un mutuo non costituiscano circostanze sopravvenute legittimanti richieste di modifiche delle condizioni patrimoniali sopra riportate.
c) Documenti espatrio: le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio propri con l'indicazione dei figli e dei minori in proprio.
Si prestano reciproco consenso per il loro espatrio con i figli in Slovenia, Austria, Croazia.
d) Cessioni immobiliari
1) cede e trasferisce la sua quota parte p.i. pari al 50% dell'immobile di Strada Parte_2 per Longera 37 e pertinenziale sottotetto a a definizione dei loro rapporti economici, Parte_1 anche di mantenimento del figli.
2) costituisce diritto di usufrutto per la durata di quindici anni a favore di Parte_1 che lo accetta a definizione dei loro rapporti economici, anche di mantenimento Parte_2 dei figli sull'immobile sito in TE, alla Via Bonomea, 82/1
a) IMMOBILI CEDUTI DA : Parte_2 cede e trasferisce la sua quota parte p.i. pari al 50% a i seguenti Parte_2 Parte_1 immobili:
1) Appartamento al piano I di Strada per Longera 37
2) Soffitta sita al piano soffitta ubicata nel medesimo stabile
1) Appartamento:
Ufficio tavolare di TE (all. 3): P.T. 2112 di Guardiella, Consistenza Corpo Tavolare 1° ENTE INDIPENDENTE Costituito dall'appartamento al primo piano sinistra della casa civ. n. 37 di Strada per Longera marcato “G”, composta di due stanze, di cui una interna illuminata di un abbaino, cucina, corridoio, gabinetto e soffitta marcata con la lettera “g” in bruno. Casa costruita sulla P.T. 398 di Guardiella Piano al G.N.
376/50 Con 99/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 398 Proprietà Pres. 27.7.2011 G.N. 10166 - Parte_1
n. TE 4.11.1976 con 1/2 p.i. - - n. TE 18.1.1976 con 1/2 p.i.
[...] Parte_2
L' unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di TE (all. 4):
- Sezione J, Foglio 13, Numero 2036, sub 7, Strada per Longera, civ. n. 37, Piano 1-2, Zona censuaria
2, Categoria A/3, Classe 3, Vani 3,5, Rendita Catastale euro 370,56.
Proprietà conforme alle risultanze tavolari.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:
Ai sensi e per gli effetti della L. 52/1985, art. 29, comma 1-bis,
- la parte cedente, dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra Parte_2 riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto
TS0000233 dd. 04/01/2005, che le parti dichiarano di aver visionato ed approvato.
- La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali relativi all'unità immobiliare in oggetto quali sopra riportati e le planimetrie depositate in Catasto di cui sopra sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
La parte cessionaria, nonché comproprietaria, prende atto a tutti gli effetti delle sopra riportate dichiarazioni e conferma la conformità dello stato di fatto dell'immobile in oggetto ai citati dati catastali e alle planimetrie delle quali ha preso visione e che le sono note.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI: Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito e acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, pertinenza, onere e diritto inerente, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti nonché con la quota proporzionale sulle parti comuni dell'edificio così come determinate dall'art. 1117 c.c., da regolamento di condominio e dai titoli di provenienza.
POSSESSO: La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico e nella materiale detenzione di quanto trasferito dalla data odierna a ogni effetto utile ed oneroso. Da tale data ogni e qualsiasi spese inerente la conduzione dell'immobile, ordinaria o straordinaria, sarà a carico esclusivo dell'odierna parte cessionaria.
Le parti dichiarano che non vi sono oneri condominiali.
GARANZIE:
Il cedente dichiara e garantisce:
A. La piena proprietà, l'assoluta disponibilità e il pacifico possesso di quanto oggetto della presente compravendita, prestando garanzia per ogni ipotesi di evizione, spoglio, danno o molestia e vizi e fatto salvo: - il diritto di ipoteca simultanea tavolarmente iscritto sub GN 10166/2011.
B. Di essere in regola con il pagamento di qualunque tassa o imposta diretta o indiretta, spese, comunque afferenti al cespite alienato, ad eccezione di quanto elencato alla successiva lettera i), impegnandosi a corrispondere quelle fino alla data dell'udienza dovute, anche se accertata o iscritta a ruolo in epoca successiva alla presente cessione.
C. L'assoluta libertà dell'immobile oggetto del presente atto da ipoteche, servitù passive, privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, salvo le risultanze Tavolari e o di fatto e salvo per quanto attiene al diritto d'ipoteca simultanea a favore della banca erogatrice del mutuo.
Il cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto non è dichiarato di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 42/2004 ne è stato avviato procedimento per tale dichiarazione.
ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLE PARTI: Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
SICUREZZA IMPIANTI: Il cedente dichiara che gli impianti posti al servizio dell'immobile in oggetto sono conformi alle normative applicabili nel periodo della loro installazione o a quello della loro ultima modifica, obbligandosi a consegnare all'acquirente tutta la relativa documentazione amministrativa e tecnica entro e non oltre due giorni PRIMA della data dell'udienza. La parte acquirente preso atto dello stato di fatto degli impianti, provvederà a propria cura e spese, ove necessario, ad adeguarli alla vigente normativa in materia di sicurezza, manlevando il cedente da qualsiasi responsabilità a riguardo.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: Con riferimento agli obblighi in materia di certificazione energetica, di cui all'art. 6 d.lgs. n. 192/05 e successive modifiche, la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relazione all'efficienza energetica dell'immobile oggetto del presente atto e in particolare le informazioni relative alla classe di prestazione energetica di appartenenza e agli interventi da eseguire per migliorare le prestazioni;
dà atto che l'attestazione di prestazione energetica è in fase di esecuzione e verrà prodotta e consegnata all'udienza di comparizione parti.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE:
ai sensi della vigente normativa urbanistica, consapevole delle responsabilità Parte_2 penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara e anche quale comproprietaria della metà è edotta che: Parte_1
- la costruzione dell'immobile è iniziata in data anteriore al 1/9/67.
- per l'immobile in oggetto è stato rilasciato dal Comune di TE il certificato di abitabilità con atto prot. 223/3 dd. 24/10/1938. - che sono state realizzate alcune opere interne consistenti tra l'altro nella formazione di una mono stanza con piccoli vani accessori quali bagno, antibagno, ripostiglio e vano caldaia e contatori
ACEGAS e tre lucernari autorizzati dal sprovvisto di amministratore e sostituzione dei CP_3 serramenti in legno con altri in alluminio bianco, in relazione alle quali conferma:
- che è stata presentata al Comune di TE il 21/08/2002 con prot. 28/02/1949 Denuncia di Inizio attività.
- che è stata presentata il 13/01/2003 al Comune Denuncia di inizio attività in variante ai sensi dell'art. 80 della L.R. n. 52 del 19/11/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, come aggiornata dalla L.R. 34 del 12/11/1997 per l'intervento di modifiche interne ed esterne;
- che è stata presentata il 09/12/2004 al predetto Comune Denuncia Inizio attività ai sensi dell'77-1-
TER e 80 della L. r. n. 52 del 19/12/1991 e successive modificazioni e Integrazioni, come aggiornata dalla L.R. 34 del 12/11/1997 relativa alla VARIANTE di Denuncia di inizio attività di cui sopra,
- che è stata presentata il 04/01/2005 al predetto Comune la relativa comunicazione di fine lavori;
-che il 17/04/2003 è stata presentata al predetto Comune Denuncia di inizio attività al sensi dell'art.80 della L.R. n. 52 del 19/11/1991 e successive modificazioni ed Integrazioni, come aggiornata dalla L. r. 34 del 12/11/1997 per L'intervento di nuovo impianto di riscaldamento e adduzione gas metano di rete e che il 4/4/2006 è stata presentata al predetto Comune la relativa Comunicazione ai fine lavori.
La parte cedente altresì dichiara:
1) che le opere eseguite sono conformi a quelle dichiarate per le quali è stata presentata la prescritta denuncia di variazione all'Agenzia del Territorio come in appresso specificato e non determinano la necessita di un nuovo certificato di agibilità;
2) che all'Immobile medesimo, per quanto a sua Conoscenza, non sono state eseguite opere abusive.
3) che in relazione al fabbricato oggetto del presente atto non sono intervenuti i provvedimenti sanzionatori citati nel predetto articolo riguardanti opere abusive,
4) che comunque non sono state realizzate opere o modifiche non debitamente autorizzate o regolarizzate.
La parte acquirente prende atto delle stesse dichiarazioni a tutti i possibili effetti ai sensi del D.lg.
19/8/2005, n. 192 successive modificazioni e integrazioni.
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO: il trasferimento della proprietà a tutti gli effetti utili e onerosi, avverrà il giorno dell'udienza di comparizione delle parti in Tribunale in sede al presente procedimento.
REGIME FISCALE: Si dà atto che i trasferimenti immobiliari e mobiliari di cui al presente atto trovano la loro causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla loro separazione e pertanto, godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, IN.V.IM e ogni altra imposta e tassa dovuta, ex art. 19 della Legge
74/1987.
DETRAZIONI FISCALI: le parti danno atto che non vi sono detrazioni fiscali 2)
[...] di TE (all. 3) Controparte_4
P.T. 2106 del C.C. DI GUARDIELLA Consistenza Corpo Tavolare 1° ENTE INDIPENDENTE
Costituito da soffitta al piano soffitta della casa civ. n. 37 di Strada per Longera (P.T. 398 q.c.c.) marcato “10”, in violetto. Piano al G.N. 4757/68 Piano al G.N. 4757/76 Piano al G.N. 807/94 Con
288/100.000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 398. Proprietà Pres. 18.11.2015 G.N. 11484 - Parte_1
n. TE 4.11.1976 con 1/2 p.i. - - n. TE 18.1.1976 con 1/2 p.i.
[...] Parte_2
La predetta unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di TE (all.
4):
Sezione J, Foglio 13, Numero 2036, sub.10, Strada per Longera civ. n. 37, Piano 2, Zona Censuaria
2, Categoria C/2, Classe 3, metri quadri 110, Rendita Catastale € 215,88.
Proprietà conforme alle risultanze tavolari.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:
Ai sensi e per gli effetti della L. 52/1985, art. 29, comma 1-bis,
- la parte cedente, dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra Parte_2 riportati, riguardano l'unita immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto dd.
28/09/1988, Prot. N. 2344E, T254017, che le parti dichiarano di aver visionato ed approvato.
La parte dante causa dichiara, e la parte avente causa ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della, che le parti dichiarano di aver visionato ed approvato.
- La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali relativi all'unità immobiliare in oggetto quali sopra riportati e le planimetrie depositate in Catasto di cui sopra sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
La parte cessionaria, nonché comproprietaria, prende atto a tutti gli effetti delle sopra riportate dichiarazioni e conferma la conformità dello stato di fatto dell'immobile in oggetto ai citati dati catastali e alle planimetrie delle quali ha preso visione e che le sono note.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI: Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito e acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, pertinenza, onere e diritto inerente, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti.
Le parti danno atto che non vi sono oneri condominiali.
POSSESSO: La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico e nella materiale detenzione di quanto trasferito dalla data odierna a ogni effetto utile ed oneroso.
Da tale data ogni e qualsiasi spesa inerente la conduzione dell'immobile, ordinaria o straordinaria, sarà a carico esclusivo dell'odierna parte cessionaria. GARANZIE:
Il cedente dichiara e garantisce:
B. La piena proprietà, l'assoluta disponibilità e il pacifico possesso di quanto oggetto della presente compravendita, prestando garanzia per ogni ipotesi di evizione, spoglio, danno o molestia e vizi e fatto salvo:
B. Di essere in regola con il pagamento di qualunque tassa o imposta diretta o indiretta, spese, comunque afferenti al cespite alienati, impegnandosi a corrispondere quelle fino alla data dell'udienza dovute, anche se accertato iscritta a ruolo in epoca successiva alla presente cessione.
C. L'assoluta libertà dell'immobile oggetto del presente atto da ipoteche, servitù passive, privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, salvo le risultanze Tavolari.
Il cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto non è dichiarato di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 42/2004 ne è stato avviato procedimento per tale dichiarazione.
ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLE PARTI: Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
SICUREZZA IMPIANTI: Il cedente dichiara che gli impianti posti al servizio dell'immobile in oggetto sono conformi alle normative applicabili nel periodo della loro installazione o a quello della loro ultima modifica, obbligandosi a consegnare all'acquirente tutta la relativa documentazione amministrativa e tecnica entro e non oltre due giorni prima della data dell'udienza. La parte acquirente preso atto dello stato di fatto degli impianti, provvederà a propria cura e spese, ove necessario, ad adeguarli alla vigente normativa in materia di sicurezza, manlevando il cedente da qualsiasi responsabilità a riguardo.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: Ai sensi di legge e delle linee guida nazionali per la certificazione energetica di cui al D.M. Sviluppo Economico del 26/06/09 e successive modificazioni integrazioni, le parti danno atto che non sussiste per l'immobile in oggetto l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE:
ai sensi della vigente normativa urbanistica, consapevole delle responsabilità Parte_2 penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara e anche quale comproprietaria della metà che: Parte_1
- che la costruzione dell'edificio ove si trova l'immobile in oggetto del presente atto è anteriore al
01/09/1967;
- che per l'edificio ove si trova l'immobile di cui all'oggetto è stato rilasciato dal Comune di TE il certificato di abitabilità con atto prot. 223/3 dd. 24/10/38. - che all'immobile in oggetto e alle parti condominiali, per non sono state eseguite opere abusive per quanto a conoscenza, ad eccezione di quelle consistenti in opere interne ed esterne di manutenzione straordinaria consistenti nella realizzazione di due tramezzi, chiusura del preesistente lucernaio e apertura di altri cinque e per la sanatoria delle quali dichiara quanto segue:
a) che il 18/10/1999 è stata rilasciata dal predetto Comune la relativa concessione edilizia in sanatoria con provvedimento n. Prot. Gen. 76067 e Protocollo Corrente S.A.I. (u) C 13302/4 (condono edilizio
L. 47/1985 pratica numero 13302 presentato il 30/08/1986);
b) che è stata presentata al competente Ufficio del Territorio la prescritta documentazione ai fini delle conseguenti variazioni catastali;
- che l'immobile medesimo non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
- che all'immobile in oggetto ed alle parti condominiali, per quanto a sua conoscenza, non sono state eseguite opere abusive, salvo quanto ante indicato.
La parte avente causa prende atto delle su estese dichiarazioni.
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO: il trasferimento della proprietà a tutti gli effetti utili e onerosi, avverrà il giorno dell'udienza di comparizione delle parti in Tribunale in sede al presente procedimento.
REGIME FISCALE: Si dà atto che i trasferimenti immobiliari e mobiliari di cui al presente atto trovano la loro causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla loro separazione e pertanto, godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, IN.V.IM e ogni altra imposta e tassa dovuta, ex art. 19 della Legge
74/1987.
b) IMMOBILI E DIRITTI CEDUTI DA Parte_1
3) Cessione del diritto di Usufrutto costituisce a favore di che, a tale titolo accetta ed acquista, Parte_1 Parte_2 entrambi con la sottoscrizione del presente atto, il diritto di usufrutto per la durata di anni 15 decorrenti dalla data odierna, sull'Alloggio con cortile sito in TE al pianoterra della casa Di via
Bonomia n. 82/1con due cantine al piano seminterrato e Posto auto scoperto al pianoterra, il tutto così censito:
All'Ufficio Tavolare di TE:
Comune Censuario di Gretta C.F._
- P.T. corpo tavolare I, Unità Condominiale costituita dall'alloggio e cortile sito al piano-terra della casa civico n. 82/1 di via Bonomea, marcato "1", in retino a triangoli, nel piano archiviato in atti tavolari sub G.N. 8703/2004, con le congiunte:
a) 523/1000 p.i. della particella catastale 608/1 censita nel c.t. I della P.T. 1011 - fondo e parti comuni dell'edificio -, alla quale è congiunta 1/8 p.i. della P.T. 1943, c.t. III, particella catastale 611/3,
b) 523/1000 p.i. della particella catastale 608/2 censita nel c.t. I della P.T. 6835, c) 1/2 p.i. della P.T. 6842, c.t. I, Unità Condominiale costituita dalla centrale termica con vano scala d'accesso al piano seminterrato della stessa casa, marcata "7", in retino a puntini, nel piano sopracitato, cui sono congiunte 9/1000 p.i. della sopracitata particella catastale 608/1 e 9/1000 p.i. del c.t. I della pure sopracitata P.T. 6835.
- P.T. 6838, c.t. I, Unità Condominiale costituita dalla cantina sita al piano seminterrato della stessa casa, marcata "3", in retino a linee oblique, nel piano sopracitato, con le congiunte:
a) 12/1000 p.i. della sopracitata particella catastale 608/1;
b) 12/1000 p.i. del c.t. I, della pure sopracitata P.t. 6835;
- P.T. 6839, corpo tavolare I, Unità Condominiale costituita dalla cantina sita al piano seminterrato della stessa casa, marcata "4", in Retino a crocette, nel piano sopracitato, con le congiunte:
a) 11/1000 p.i. indivise della sopracitata particella catastale 608/1;
b) 11/1000 parti indivise del c.t. I della pure sopracitata P.T. 6835;
- P.T. 6841 c.t. I, Unità Condominiale costituita dal posto auto scoperto sito al pianoterra della stessa casa, marcato "6", in retino a esagoni, nel piano sopracitato, con le congiunte:
a) 18/1000 p.i. della sopracitata particella catastale 608/1
b) 18/1000 p.i. del c.t. I della pure sopracitata P.t. 6835;
Al Catasto Fabbricati - Comune di TE
- Alloggio: sezione H, foglio 9, particella 608/1, subalterno 1, via Bonomea n. 82/1, piano T, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5, vani 5,5, superficie catastale totale mt. Quadrati 123, superficie catastale totale escluse le aree scoperte mt. Quadrati 111, rendita catastale € 795,34;
- Cantina marcata "3": sezione H, foglio 9, particella 608/1, subalterno 3, via Bonomea n. 82/1, piano S1, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 5, mt. Quadrati 14, superficie catastale totale metri quadrati 19, rendita catastale € 38,32;
- Cantina marcata "4": sezione H, foglio 9, particella 608/1, subalterno 4, via Bonomea n. 82/1, piano S1, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 9, mt. Quadrati 9, superficie catastale totale mt.
Quadrati 13, rendita catastale € 46,48;
- Posto auto scoperto: sezione H, foglio 9, particella 608/1, subalterno 6, via Bonomea n. 82/1, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5, mt. Quadrati 21, superficie catastale totale mt.
Quadrati 25, rendita catastale € 159,43;
Al Catasto Terreni - Comune di TE - Sezione di Gretta:
Foglio 9, particella 611/3, orti di classe terza, di mt. Quadrati 62, Reddito Dominicale € 0,70, Reddito
Agrario € 0,50
Le utilità comuni sono censite come segue:
- sezione H, foglio 9, particella 608/1, subalterno 7, via Bonomea n. 82/1, piano S1, senza ren-dita
(bene comune non censibile);
- sezione H, foglio 9, particella 608/2, via Bonomea n. 82/1, Piano T, senza rendita (bene co-mune non censibile). CONFORMITA' CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, L.27/2//1985 n. 52, la parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano le unità immobiliari in oggetto raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto (n. TS0046987 dd. 17/6/2004 per tutti gli immobili di via
Bonomea n. 82/1).
La parte cedente dichiara che i dati catastali relativi alle unità immobiliari in oggetto e le plani-metrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vi-genti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova pla-nimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI: Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito e acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, pertinenza, onere e diritto inerente, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti nonché con la quota proporzionale sulle parti comuni dell'edificio così come determinate dall'art. 1117 c. c., da regolamento di condominio e dai titoli di provenienza.
La parte costituente precisa che non sussistono a proprio carico pendenze inerenti al condominio nelle quali possa subentrare la parte acquirente ai sensi dell'art. 63 disp. Att. C.c., salvo conguagli.
POSSESSO: La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico e nella materiale detenzione di quanto trasferito dalla data odierna a ogni effetto utile ed oneroso.
Le spese condominiali ordinarie correnti e quelle straordinarie, fino alla data di sottoscrizione del presente atto, già richieste a tale data dall'Amministrazione condominiale, sono a carico pro quota della parte cedente. Da tale data ogni e qualsiasi spesa inerente la conduzione dell'immobile, ordinaria o straordinaria, anche se precedente alla data di sottoscrizione del presente atto, sarà a carico esclusivo dell'odierna parte cessionaria.
Le parti si dichiarano espressamente edotte dei rispettivi obblighi di pagamento dei contributi condominiali di cui all'art 63 disp. Att. c.c. e specificatamente la parte cedente si dichiara espressamente edotta degli obblighi di comunicazione all'amministratore del condominio del trasferimento di cui al presente atto posti a suo carico dall'ultimo comma del citato art 63 disp. Att.
C.c. garantisce di aver regolarmente corrisposto le spese condominiali pro quota dovute e Parte_1 che a tutt'oggi sono state assunte deliberazioni condominiali concernenti interventi di straordinaria manutenzione sull'immobile in oggetto come descritto precedentemente e ne Parte_2 prende atto.
GARANZIE:
Il cedente dichiara e garantisce: A. La piena proprietà, l'assoluta disponibilità e il pacifico possesso di quanto oggetto della presente compravendita, prestando garanzia per ogni ipotesi di evizione, spoglio, danno o mo-lestia e vizi e fatto salvo e ad eccezione del diritto di servitù iscritto sub G.N. 8703/2004 di passaggio a piedi a peso del cortile facente parte dell'alloggio marcato "1" di via Bonomea n. 82/1 ed a favore dell'unità condominiale marcata "2" censita nel c.t. I della P.T. 6837 di Gretta, che Parte_2 dichiara di conoscere ed accettare.
B. Di essere in regola con il pagamento di qualunque tassa o imposta diretta o indiretta, anche condominiali, spese, comunque afferenti ai cespiti alienati, impegnandosi a corrispondere quelle fino alla data dell'udienza dovute, anche se accertato iscritta a ruolo in epoca successiva alla presente cessione.
C. L'assoluta libertà dell'immobile oggetto del presente atto da ipoteche, servitù passive, privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, salvo per quanto attiene alle servitù inerenti al fondo condominiale le parti comuni dell'edificio, alle risultanze Tavolari e o di fatto e salvo per quanto attiene al diritto d'ipoteca simultanea a favore della banca erogatrice del mutuo.
Il cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto non è dichiarato di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 42/2004 ne è stato avviato procedimento per tale dichiarazione.
ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLE PARTI: Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una trasferimento di diritto di usufrutto a termine a uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE
La parte costituente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 (T.U. delle disposizioni in materia di dichiarazioni amministrative), consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarano - ai sensi del secondo comma dell'art. 40 della L. 47/1985 - che la costruzione dei fabbricati di cui sono parte gli immobili in oggetto è stata iniziata anteriormente al 01/09/1967.
La parte costituente dichiara altresì che:
a) per le opere eseguite negli immobili di via Bonomea n. 82/1, a seguito di domanda di condono edilizio dd. 1/2/1986, il Comune di TE ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria con provvedimento dd. 13/08/2001, prot. Gen. n. 8372, prot. Corr. SAI (u) C/2706/8, per cui nulla osta al rilascio del certificato di agibilità che sarà oggetto di separato provvedimento del Co-mune di
TE, su richiesta delle parti interessate.
- che in relazione alle porzioni di fabbricato oggetto del presente atto non sono intervenuti i provvedimenti sanzionatori citati nel predetto articolo riguardanti opere abusive;
- che comunque non sono state realizzate opere o modifiche non debitamente autorizzate o regolarizzate.
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI La parti costituente e acquirente, di comune accordo, convengono di escludere la garanzia di conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza;
conseguentemente si esonerano reciprocamente dall'obbligo della consegna della relativa Documentazione amministrativa e tecnica.
PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 192/2005 - come modificato dalla L.90/2013 di conversione del D.L. 63/2013 – la parte costituente consegna attestazione della prestazione energetica relativi Alle unità immobiliari oggetto del presente atto redatti dal geometra il CP_5
15/11/2023, dichiarando che è pienamente valida ed efficace, non essendo scaduti né decaduti per cause sopravvenute.
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Per il DIVORZIO
Decorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione parti dinnanzi al G.R., le parti chiedono che il Tribunale voglia rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., da trattarsi con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della loro comparizione personale, preso atto della loro volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, Voglia il Tribunale adito,
1. STATUS: PRONUNCIARE Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto il
23/06/2012 a TRIESTE (TS) Atto N. 134 parte I - anno 2012 - Comune di TRIESTE (TS) tra e , alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
2. AFFIDAMENTO e COLLOCAMENTO: I figli sono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori, individuando nella madre il genitore con cui manterranno la residenza.
3. TEMPI DI PERMANENZA:
a) i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore saranno paritari e strutturati su base bi settimanale e con individuazione del giorno del cambio genitoriale il venerdì dopo scuola;
le parti convengono altresì che la settimana di pertinenza genitoriale sia interrotta ogni martedì quando i minori trascorreranno il pomeriggio e ceneranno con il genitore non collocatario. b) ferie estive: ciascuna parte trascorrerà con i figli due settimane di ferie, anche consecutive;
i periodi di vacanza andranno concordati entro il 30/04 di ogni anno. In caso di disaccordo sulle date delle ferie, nel 2025 la scelta spetterà al padre, nel 2026 alla madre e così via ad anni alterni. Eventuali accordi tra le parti sulle date di ferie, non altereranno la consecutio del diritto di scelta come sopra decorrente e formalizzato. In caso di omessa scelta delle settimane di ferie da parte del genitore che ne ha diritto nei termini di cui sopra, il diritto di scelta passerà all'altro che avrà altresì potere di individuare le settimane di iscrizione del figlio ai centri estivi e senza che ciò inverta il diritto per gli anni successivi. Il genitore che non ha effettuato la scelta, potrà a questo punto individuare le sue giornate di ferie all'esito di quelle individuate dall'altro genitore e a quelle opzionate per i centri estivi.
c) festività: le parti concordano che i loro tempi di permanenza con i figli durante le festività siano così strutturati;
il 24/12 i minori staranno con la mamma, il 25/12 con il padre;
il padre li recupererà presso la madre verso le 10:00 del 25; il 31/12 alternato (nel senso che nel 2024 il 31/12 i minori staranno con la mamma e l'anno successivo con il papà e così via;
concordano di gestire gli ulteriori giorni di festa secondo la calendarizzazione ordinaria;
tuttavia, sin d'ora si prestano reciproco consenso che se un genitore vuole portare i figli in montagna durante le vacanze natalizie, potrà farlo;
in questo caso, la calendarizzazione sopra dettagliata verrà derogata e con impegno di avvisare l'altro entro il 10/11 di ogni anno.
Nel caso in cui entrambi vogliano farlo e se le date di viaggio coincidano, nel 2024-2025 li potrà portare la madre, nel 2025-2026 il padre e così via ad anni alterni. Le altre festività alternate.
d) Compleanni:
- Compleanno dei figli: le parti concordano che i minori lo trascorrano con il genitore con cui già si trovano secondo l'ordinaria calendarizzazione, ferma la garanzia di trascorrere con l'altro genitore almeno due ore secondo orario da concordarsi e in difetto tra le 19:00 alle 21:00.
- Compleanno genitori: ciascun genitore ha diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli, previo avviso (non opponibile dalla controparte) di 10 giorni prima.
4. CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in TE, alla Strada per Longera, 37, che con il presente atto diviene di proprietà esclusiva di , viene lei assegnata in Controparte_2 quanto genitrice collocataria e presso la quale i minori manterranno la residenza.
5. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO:
c) ORDINARIO: ciascuna parte contribuirà al mantenimento dei figli in forma diretta ciascuno per i periodi di rispettiva pertinenza genitoriale. Inoltre si Parte_2 impegna a corrispondere a 30€ mensili per il mantenimento ordinario della Parte_1 figlia entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico sul di lei conto corrente di cui già conosce le coordinate. d) STRAORDINARIO: le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per il figlio in misura del 50% ciascuna individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd. 18.5.15 che richiamano e ogni ulteriore spesa (tra queste a titolo esemplificativo: la mensa, il materiale didattico in corso d'anno, il vestiario quest'ultimo se previamente concordato, ripetizioni e abbonamenti ed/ biglietti per il trasporto pubblico, etc.).
6. ULTERIORI STATUIZIONI
a) Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per i figli spettino in misura del 50% a ciascuna parte. Altrettanto la fruizione di rimborsi pubblici correlati all'Isee.
b) Le parti concordano che il loro reperimento di un appartamento con contratto di locazione o contrazione di un mutuo non costituiscano circostanze sopravvenute legittimanti richieste di modifiche delle condizioni patrimoniali sopra riportate.
c) Documenti espatrio: le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio propri con l'indicazione del figlio e del minore in proprio. Si prestano reciproco consenso per il loro espatrio con il figlio in
Slovenia, Austria, Croazia.”
***
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, esse hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, con le seguenti integrazioni:
“ Le parti, ad integrazione del ricorso, precisano che le cessioni immobiliari e la costituzione di usufrutto sono a titolo gratuito;
la durata dell'usufrutto è di 14 anni e 19 giorni decorrenti dalla data odierna di talché lo stesso si estinguerà nella stessa data prevista per l'estinzione a monte del precostituito usufrutto a favore della NO , di cui al contratto di Pt_1 permuta repertorio 13867 in atti del Notaio Per_1
Il regime fiscale della costituzione del diritto di usufrutto trova causa nella regolamentazione dei rapporti economici dei coniugi.
A regolamentazione dei rapporti patrimoniali pregressi (ivi compresa la cessione della mobilia presente nell'alloggio coniugale) la sig.ra corrisponde al sign. in Pt_1 CP_6 data odierna assegno n. 6003465515-08 di importo pari a 45.000 euro.”
Le parti hanno inoltre dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate nel verbale di udienza del 4.02.2025;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese al definitivo
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge -Atto N. 134 parte I - anno 2012 - Comune di TRIESTE (TS).
6) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la fissazione della successiva data di udienza.
Così deciso in TE, 10/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli