Ordinanza collegiale 5 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 1 febbraio 2023
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02091/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2091 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Gobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Milano di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. I05374789, nonché di diniego del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, adottato in data 3.09.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor-OMISSIS- è un cittadino columbiano. Si trova in Italia dal 1991 e dal 2014 è titolare di un permesso di soggiorno per lungo periodo.
La Questura di Milano con provvedimento del 2.9.2021 ha revocato il permesso di soggiorno per lungo periodo del 2014 e ha disposto il diniego del rilascio di permesso di soggiorno per altro titolo in quanto in data 28.2.2027 è divenuta definitiva la condanna del signor-OMISSIS- per il reato di associazione per delinquere volta al traffico internazionale di stupefacenti (sentenza di condanna n. 2379 del 29.3.2016 emessa dalla Corte di Appello di Milano – Sez. II).
La Questura effettuava una prognosi negativa sull’integrazione sociale del ricorrente, evidenziando come il contesto delittuoso in cui operava ne faceva emergere la sua “indole delittuosa ed antigiuridica, la spiccata capacità a delinquere …” e che in tale contesto i “legami familiari” non erano tale da autorizzarne la permanenza in Italia in quanto la gravità della propria condotta era tale da divenire “intollerabile per lo Stato che offre ospitalità”, dovendosi dare priorità alla tutela del “superiore interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Il signor-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 2.9.2021 affidando il gravame ad un articolato motivo con cui contesta sia la parte della revoca del permesso che il diniego del rilascio di altro titolo.
Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 4, comma 3, 4-bis, 5, comma 5, 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, in quanto l’amministrazione, nel momento in cui ha aggiornato il permesso di soggiorno di lungo periodo, oggetto dell’odierna revoca (nell’anno 2014) conosceva o, comunque, avrebbe potuto conoscere che, sul soggetto-OMISSIS- gravava un procedimento penale (n. 7194/2008 presso la Procura di Milano) per i reati sopra indicati, nonché la sentenza di primo grado (n. 9663/2011 del Tribunale di Milano) .
Nonostante tale procedimento l’amministrazione ha deciso di rilasciare il permesso di soggiorno di lungo periodo nel 2014, “rimarcando, peraltro, uno status che lo stesso aveva acquisito sin dal 2009” e dal 2014 ad oggi il ricorrente “non ha più commesso reato alcuno”.
Inoltre, si sottolinea la presenza di “legami famigliari sul territorio italiano, da tempo ivi radicati”, tra cui il rapporto con la moglie e la figlia.
Il Ministero si è costituito in resistenza, depositato la documentazione a supporto del provvedimento gravato, senza svolgere attività difensionale.
All’udienza del 6.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati contestualmente attesa la loro stretta connessione.
La disciplina sul rinnovo del permesso di soggiorno è contenuta nell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (TUI), ai sensi del quale “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
Nella disposizione si specifica inoltre che “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, indica tra “requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato” l’assenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., “per reati inerenti gli stupefacenti”.
Dunque, il legislatore ha espressamente stabilito che il rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero presente nel territorio italiano che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare è subordinato alla presenza di una condanna, anche non definitiva, “per reati inerenti gli stupefacenti” e alla valutazione “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché … della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Viceversa, per lo straniero che non gode del diritto al ricongiungimento familiare il legislatore ha espressamente stabilito che il rinnovo del permesso di soggiorno è negato laddove questi ha conseguito una condanna o una sentenza di patteggiamento “per reati inerenti gli stupefacenti”.
In questo secondo caso, l’amministrazione è titolare di un potere vincolato e non può dunque sottrarsi, pur in presenza di una condanna non definitiva, dall’adottare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, senza poter accedere ad ulteriori valutazioni in quanto la pericolosità sociale dello straniero che ha subito una condanna per questa tipologia di reati è già stata valutata in via preventiva dal legislatore.
In relazione al caso di specie non può mettersi in discussione che il ricorrente è stato condannato “per reati inerenti gli stupefacenti”.
Nel provvedimento impugnato la Questura dava atto della sussistenza della sentenza di condanna n. 2379 del 29.3.2016 emessa dalla Corte di Appello di Milano – Sez. II, divenuta definitiva in data 28.2.2027, con la quale il signor-OMISSIS- è stato condannato, in quanto parte integrante di un’associazione per delinquere volta al traffico internazionale di stupefacenti, alla pena di 10 anni e 9 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole dei reati di cui all’art. 74, comma 2, d.p.r. n. 309/90, agli artt. 3 e 4 della legge n. 146/2006, nonché ex artt. 110, 81 cpv c.p., 73, commi 1 e 6 del d.p.r. n. 309/1990 (nella forma della continuazione tra i reati e con l’aggravante previsti dall’art. 62-bis c.p.). La pena veniva poi in parte condonata (3 anni), con scadenza in data 22.12.2023.
L’amministrazione ha quindi correttamente indicato la sussistenza di un’idonea fattispecie di reato ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
Tuttavia, l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, prevede che laddove il soggetto interessato al rinnovo del permesso di soggiorno abbia in essere “vincoli familiari” nel territorio italiano, l’amministrazione prima di adottare il provvedimento definitivo deve tenere conto della natura e della effettività dei “vincoli familiari”, oltre che della durata del soggiorno del ricorrente nel territorio nazionale (in questo senso il precedente della Sezione n. 1260/2025).
L’amministrazione è titolare di un potere discrezionale e non può dunque sottrarsi, pur in presenza di una condanna definitiva per reati inerenti gli stupefacenti, dal valutare se vi siano, e quale intensità abbiano, legami familiari tra l’interessato e la propria famiglia presente nel territorio italiano, tali da essere pregiudicati a causa dell’allontanamento coattivo del richiedente il rinnovo, oltre al grado di affidamento raggiunto da questi nella permanenza nello Stato in relazione alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale.
Si tratta di una valutazione discrezionale nell’ambito della quale andrà ponderato, tramite la preventiva partecipazione procedimentale dell’interessato, l’interesse del ricorrente al mantenimento del vincolo familiare in Italia e quello dello stesso minore al mantenimento del legame con il genitore, unitamente al grado di affidamento raggiunto da questi nella permanenza nel territorio nazionale e all’interesse pubblico all’ordine a alla sicurezza.
È vero che nel provvedimento gravato l’amministrazione ha tenuto conto del vincolo familiare del ricorrente in Italia, ritenendo quest’ultimo recessivo in quanto la condotta posta in essere è tale che l’“unità familiare debba cedere di fronte all’interesse superiore dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Tuttavia, tale valutazione è viziata dalla mancata considerazione in concreto della posizione del ricorrente in ordine alla natura ed effettività del rapporto con la figlia minore e quindi in ultima analisi con l’interesse della stessa minore che si troverebbe, in caso di allontanamento del padre, priva del genitore naturale.
L’amministrazione quindi, nel negare il rinnovo del permesso di soggiorno, si è basata soltanto sull’episodio ostativo della condanna la cui valenza ai fini del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno va vagliata, a seguito del c.d. contradditorio procedimentale, alla luce dei legami familiari che l’interessato ha in Italia, in particolare, con la figlia minore, della sua attuale permanenza e soprattutto dell’interesse della minore.
Il ricorso è quindi fondato nei limiti innanzi esposti e va pertanto accolto.
L’amministrazione è tenuta a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati, rinnovando il procedimento amministrativo a partire dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La peculiarità dell’oggetto della controversia e l’esame delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.