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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5308 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LL Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10359/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.20 sono presenti l'avv. Leone in sostituzione dell'avv. GIAISI
AN per parte ricorrente nonché l' avv. Megna in sostituzione dell'avv.
Rizzo per la parte resistente. L'avv. Leone chiede la liquidazione del gratuito patrocinio essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Verbale chiuso alle ore 12
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa LL Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10359 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIAISI AN, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. Adriana Giovanna Rizzo, giusta procura in atti CP_1
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 - Premesso che, con ricorso depositato il 27/09/2023 la ricorrente deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto a percepire l'assegno di invalidità civile nonché il diritto al riconoscimento della condizione di disabile ex art. 3, co. 3, Legge
104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott.ssa concludeva negandole i benefici richiesti;
Persona_1
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di nuovo CTU e che in fase di opposizione veniva nominato il dott. ; Persona_2
-rilevato che le conclusioni del nuovo CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione agli atti) e che pertanto la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 60% , non meritevole della prestazione richiesta e non può essere considerata disabile ex art. 3, co. 3, Legge 104/92;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti e del disposto dell'art. 152 disp.att. cpc nella formulazione attualmente in vigore.
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, ponendo tali spese a carico dello Stato
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 04/12/2025
Il Giudice Onorario
3
LL Di Maio
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LL Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10359/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.20 sono presenti l'avv. Leone in sostituzione dell'avv. GIAISI
AN per parte ricorrente nonché l' avv. Megna in sostituzione dell'avv.
Rizzo per la parte resistente. L'avv. Leone chiede la liquidazione del gratuito patrocinio essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Verbale chiuso alle ore 12
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa LL Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10359 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIAISI AN, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. Adriana Giovanna Rizzo, giusta procura in atti CP_1
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 - Premesso che, con ricorso depositato il 27/09/2023 la ricorrente deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto a percepire l'assegno di invalidità civile nonché il diritto al riconoscimento della condizione di disabile ex art. 3, co. 3, Legge
104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott.ssa concludeva negandole i benefici richiesti;
Persona_1
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di nuovo CTU e che in fase di opposizione veniva nominato il dott. ; Persona_2
-rilevato che le conclusioni del nuovo CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione agli atti) e che pertanto la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 60% , non meritevole della prestazione richiesta e non può essere considerata disabile ex art. 3, co. 3, Legge 104/92;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti e del disposto dell'art. 152 disp.att. cpc nella formulazione attualmente in vigore.
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, ponendo tali spese a carico dello Stato
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 04/12/2025
Il Giudice Onorario
3
LL Di Maio
4