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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10226/2024 R.G. LAVORO
TRA
con sede legale in Casoria (NA), alla via Circumvallazione Esterna, Parte_1
C.da Cimiliarco VII Trav., C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1
IG , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Gelonese, come Controparte_1
da procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ivi residente a[...]
Locatelli n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Palladino e dall'Avv. Annunziata
Natalia
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 337/24
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01/08/2024, ha proposto opposizione Parte_2 dinanzi l'intestato Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo n. 337/24, depositato il
21.6.2024, con il quale le ingiungeva di corrispondere la somma di € CP_2
1 27.722,36 oltre rivalutazione, interessi e spese di procedura, per l'omesso pagamento del
TFR e competenze di fine rapporto.
A fondamento dell'opposizione, la società deduceva che negli anni precedenti, era stata corrisposta, in più riprese, in favore dell'opposto, un anticipo sul TFR pari ad € 10.386,00, al lordo delle ritenute di Legge, somma indicata nei modelli CUD anno 2021 e 2022 oltre alla somma di € 500,00, erogata ad agosto 2023, al netto delle ritenute di Legge e, quindi, da sottrarsi al netto del totale eventualmente da corrispondere al a titolo di TFR. CP_2
Chiedeva, pertanto, l'opponente di: “…revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia
l'opposto decreto ingiuntivo n. 337/24 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, in data 20 giugno 2024 e notificato all'odierna ricorrente il successivo 25 giugno, anche alla luce della condotta della resistente opposta la quale, sebbene a conoscenza dell'importo già corrisposto ha proceduto a chiederla nuovamente con chiara duplicazione in suo favore. In subordine, limitare l'importo alla sola somma lorda defalcato l'importo lordo corrisposto quale anticipo TFR, pari ad € 10.386,00, e dall'importo netto risultante, la somma di € 500,00, corrisposta nel mese di agosto 2023 poco prima delle dimissioni del
”. CP_2
Il si costituiva e negava di aver percepito tutti gli acconti allegati dalla ex datrice ed CP_2
evidenziando di aver percepito soltanto il minor importo di euro 4.539,00 netti, a titolo di anticipazione del TFR.
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 1.4.2025 e disposta la sua sostituzione con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti di seguito indicati.
Deve, invero, rilevarsi come debbano essere scomputate dall'importo lordo di euro
27.722,36, pacificamente spettante all'opposto, a titolo di TFR e competenze di fine rapporto (v. busta paga di novembre 2023, in atti) le somme lorde corrispondenti agli importi netti liquidati a titolo di acconto sul TFR di cui ai bonifici allegati dall'ex datrice di lavoro in quanto gli stessi trovano corrispondenza, al di là delle indicazioni contenute nelle causali di cui ai medesimi bonifici, nei CUD 2021 e 2022 e nelle buste paga versate in atti
(rilevandosi, in particolare, che dalla stessa busta paga di novembre 2023 risulta l'indicazione dell'avvenuto pagamento di euro 10.386,00 lordi, a titolo di anticipazione
TFR e che la stessa risultava depositata già dal lavoratore in sede di ricorso monitorio senza che tale cifra venisse decurtata dalla richiesta avanzata).
2 Occorre, altresì, rilevare che per giurisprudenza consolidata, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali (v. Sentenze Cassazione civile 13/09/2013, n. 21010
e 13 febbraio 2013, n. 3525), cosicché in dipendenza della liquidazione al lordo delle spettanze del lavoratore, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo di dette ritenute risultanti dalla documentazione versata in atti ed il lavoratore - al momento del pagamento di quanto liquidatogli - sarà tenuto a saldare il suo debito con il fisco per le imposte dovute.
Quanto, invece, all'acconto di ulteriori euro 500 netti, il predetto importo non trova corrispondenza nelle annotazioni risultanti dalla documentazione (v. buste paga, in atti) quale ulteriore acconto sul TFR spettante.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo con condanna della opponente al pagamento della inferiore somma di euro 17.336,36, oltre accessori dalla maturazione del credito al soddisfo.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese per 2/3 mentre la restante frazione segue la soccombenza e va posta a carico dell'opponente ed in favore dell'opposto.
PQM
in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della minor somma lorda di euro 17.336,36, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la opponente al pagamento della restante frazione in favore dell'opposto nella misura di euro 1.000,00 oltre iva, cpa e rimb. forf.
15%, con distrazione.
Si comunichi
Aversa, 2.4.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10226/2024 R.G. LAVORO
TRA
con sede legale in Casoria (NA), alla via Circumvallazione Esterna, Parte_1
C.da Cimiliarco VII Trav., C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1
IG , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Gelonese, come Controparte_1
da procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ivi residente a[...]
Locatelli n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Palladino e dall'Avv. Annunziata
Natalia
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 337/24
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01/08/2024, ha proposto opposizione Parte_2 dinanzi l'intestato Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo n. 337/24, depositato il
21.6.2024, con il quale le ingiungeva di corrispondere la somma di € CP_2
1 27.722,36 oltre rivalutazione, interessi e spese di procedura, per l'omesso pagamento del
TFR e competenze di fine rapporto.
A fondamento dell'opposizione, la società deduceva che negli anni precedenti, era stata corrisposta, in più riprese, in favore dell'opposto, un anticipo sul TFR pari ad € 10.386,00, al lordo delle ritenute di Legge, somma indicata nei modelli CUD anno 2021 e 2022 oltre alla somma di € 500,00, erogata ad agosto 2023, al netto delle ritenute di Legge e, quindi, da sottrarsi al netto del totale eventualmente da corrispondere al a titolo di TFR. CP_2
Chiedeva, pertanto, l'opponente di: “…revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia
l'opposto decreto ingiuntivo n. 337/24 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, in data 20 giugno 2024 e notificato all'odierna ricorrente il successivo 25 giugno, anche alla luce della condotta della resistente opposta la quale, sebbene a conoscenza dell'importo già corrisposto ha proceduto a chiederla nuovamente con chiara duplicazione in suo favore. In subordine, limitare l'importo alla sola somma lorda defalcato l'importo lordo corrisposto quale anticipo TFR, pari ad € 10.386,00, e dall'importo netto risultante, la somma di € 500,00, corrisposta nel mese di agosto 2023 poco prima delle dimissioni del
”. CP_2
Il si costituiva e negava di aver percepito tutti gli acconti allegati dalla ex datrice ed CP_2
evidenziando di aver percepito soltanto il minor importo di euro 4.539,00 netti, a titolo di anticipazione del TFR.
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 1.4.2025 e disposta la sua sostituzione con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti di seguito indicati.
Deve, invero, rilevarsi come debbano essere scomputate dall'importo lordo di euro
27.722,36, pacificamente spettante all'opposto, a titolo di TFR e competenze di fine rapporto (v. busta paga di novembre 2023, in atti) le somme lorde corrispondenti agli importi netti liquidati a titolo di acconto sul TFR di cui ai bonifici allegati dall'ex datrice di lavoro in quanto gli stessi trovano corrispondenza, al di là delle indicazioni contenute nelle causali di cui ai medesimi bonifici, nei CUD 2021 e 2022 e nelle buste paga versate in atti
(rilevandosi, in particolare, che dalla stessa busta paga di novembre 2023 risulta l'indicazione dell'avvenuto pagamento di euro 10.386,00 lordi, a titolo di anticipazione
TFR e che la stessa risultava depositata già dal lavoratore in sede di ricorso monitorio senza che tale cifra venisse decurtata dalla richiesta avanzata).
2 Occorre, altresì, rilevare che per giurisprudenza consolidata, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali (v. Sentenze Cassazione civile 13/09/2013, n. 21010
e 13 febbraio 2013, n. 3525), cosicché in dipendenza della liquidazione al lordo delle spettanze del lavoratore, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo di dette ritenute risultanti dalla documentazione versata in atti ed il lavoratore - al momento del pagamento di quanto liquidatogli - sarà tenuto a saldare il suo debito con il fisco per le imposte dovute.
Quanto, invece, all'acconto di ulteriori euro 500 netti, il predetto importo non trova corrispondenza nelle annotazioni risultanti dalla documentazione (v. buste paga, in atti) quale ulteriore acconto sul TFR spettante.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo con condanna della opponente al pagamento della inferiore somma di euro 17.336,36, oltre accessori dalla maturazione del credito al soddisfo.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese per 2/3 mentre la restante frazione segue la soccombenza e va posta a carico dell'opponente ed in favore dell'opposto.
PQM
in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della minor somma lorda di euro 17.336,36, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la opponente al pagamento della restante frazione in favore dell'opposto nella misura di euro 1.000,00 oltre iva, cpa e rimb. forf.
15%, con distrazione.
Si comunichi
Aversa, 2.4.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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