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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/07/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 326/2023 R.G. e promossa da
(C.F./P. Parte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Tiziano Consoli ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Moie di Maiolati Spontini (AN), Via Alighieri n.1;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F/P.IVA in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Filippo Mercanti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Pesaro, Via del
Cinema n. 5
pagina 1 di 10 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 212/2023 del Tribunale di Pesaro pubblicata il 16/03/2023 in materia di contratto di noleggio.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ai sensi dell'art. 352 c.p.c., primo comma, n. 1) c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 - La spiegavano Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 850/2019 emesso dal Tribunale di Pesaro in favore e su richiesta della con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € Controparte_2
7.856,80 oltre spese processuali e successive occorrende come per legge.
Deduceva l'opponente a sostegno della propria domanda che, in forza di contratto di noleggio sottoscritto con la ditta questa si impegnava a rendere talune prestazioni nei confronti della CP_1
prima in occasione della mostra fieristica denominata “Vinitaly 2018” svoltasi nelle giornate tra il 9 ed il 12 aprile del 2018, tra cui figuravano in particolare l'installazione ed il montaggio di uno stand di proprietà dell'opponente Quest'ultima si dichiarava disposta a fornire personalmente delle Parte_1 attrezzatture sì da ottimizzare la realizzazione ed il completamento dell'esposizione.
Precisava infine che la si sarebbe resa inadempiente rispetto ai termini della pattuizione Controparte_2
intercorsa, consegnando alla uno stand inidoneo a ricevere la clientela nazionale e straniera Parte_1
intervenuta in Fiera con ogni ipotizzabile ripercussione in punto di credibilità ed immagine commerciale.
La adiva pertanto il Tribunale di Pesaro chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto Parte_1 stipulato tra le parti e per l'effetto disporre la revoca, inefficacia, nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale effetto risarcitorio/restitutorio dell'acconto versato pari ad e 4.465,20 portato dalla fattura n.118 del 20.3.2018 e per ogni danno all'immagine asseritamente arrecato all' ovvero previo accertamento delle inadempienze Parte_2 dell'ingiungente dichiarare l'inefficacia, la nullità, l'annullabilità dell'opposto decreto e disporre in via pagina 2 di 10 consequenziale la riduzione del prezzo pattuito limitandolo all'acconto già incassato dalla
[...]
Controparte_3
Si costituiva nel giudizio così incardinato la contestando l'avversa domanda in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rappresentava altresì che in forza di un accordo transattivo le parti accettavano di decurtare di €
2.000,00 l'importo originariamente – ed asseritamente - dovuto di € 10.296,80 (comprensivi di Iva), con rimanenza di un credito residuo per la minor somma di € 7.856,80 già oggetto di ingiunzione di pagamento.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
Su richiesta della veniva anche ammesso giuramento decisorio - che aveva riscontro CP_1
negativo - in ordine al preteso accordo transattivo dedotto anche nel ricorso per ingiunzione.
Ad esito del giudizio il Tribunale di Pesaro emetteva la sentenza gravata, con cui:
- respingeva l'opposizione e conferma il decreto opposto emesso dal Tribunale di Pesaro n° n.850/2019 del 27.8.2019 RG.n.2142/2019 emesso in data 26.8.2019 e notificato il 13.9.2019 dichiarandone l'esecutività;
- respingeva le ulteriori domande per i motivi di cui in motivazione;
- condannava alle spese di giudizio e Parte_1 Parte_1
che liquidava in € 2000,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed accessori di legge in favore
[...]
di Controparte_1
§ 2 - La impugnava la predetta decisione dinnanzi la Corte di Appello di Parte_1
Ancona e prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata ditta contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
§ 3 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto i vizi posti in essere dalla controparte ritenendo che gli stessi non abbiano avuto un'incidenza determinante nell'economia del complessivo svolgimento delle attività fieristiche.
pagina 3 di 10 Su tale premessa, il Tribunale deduceva che le suddette inadempienze non fossero state così gravi da giustificare una pronuncia di risoluzione contrattuale (pure richiesta dall'appellante) ma eventualmente un'azione c.d. quanti minoris; possibilità che nel caso di specie doveva tuttavia ritenersi preclusa in virtù dell'art. 14 delle “Condizioni generali di contratto” che prevedeva la corresponsione di una clausola penale pari al 5% del valore globale del contratto in caso di inadempimento (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado).
Sosteneva sul punto l'appellante che il Giudice avrebbe del tutto travisato le risultanze dell'attività istruttoria per giungere ad uno svilimento delle mancanze imputabili alla ditta cui non CP_1
sarebbe stata attribuita la giusta importanza nel percorso decisionale.
Il motivo è fondato.
Questa Corte non ritiene condivisibili le statuizioni rese sul punto dal primo Giudice.
Le risultanze dell'attività istruttoria compendiatasi nel precedente grado di giudizio hanno al contrario tratteggiato un quadro integrato da plurime e rilevanti mancanze e negligenze imputabili alla
[...]
CP_2
Soccorrono in tal senso le risposte fornite dai testimoni sigg.ri (dipendente Testimone_1 dell'azienda appellante) e (architetto della medesima azienda) escussi nel precedente Testimone_2
grado di giudizio rispettivamente alle udienze del 16.07.2021 e del 04.02.2022, dove venivano interrogati sui capitoli di prova articolati dalla nella seconda memoria istruttoria. Parte_1
I predetti hanno infatti riferito come lo stand della fosse sprovvisto degli elementi necessari e Parte_1 fondamentali per l'allestimento (quali a titolo esemplificativo insegne, espositori, tavoli, allacci idrici ecc), che risultavano mancanti o non correttamente montati, unitamente al totale disinteresse mostrato dai responsabili della ditta al cospetto di tale situazione di evidente problematicità. CP_1
Le deposizioni testimoniali in oggetto hanno inoltre consentito di appurare che gli inconvenienti descritti sussistevano non soltanto a poche ore dall'inizio della manifestazione, ma si protraevano anche durante lo svolgimento della fiera e finanche alla presenza della clientela, con ogni immaginabile ripercussione sulla credibilità commerciale della Parte_1
La situazione descritta dai testimoni anzidetti trova poi oggettiva conferma nelle immagini che venivano loro mostrate a corredo delle domande su cui venivano interrogati (cfr. doc. 10 all. II memoria ex art. 183, c.6, cpc di parte attrice in primo grado): le risultanze documentali in disamina restituiscono un ambiente caotico e confusionario, in cui campeggiano operai al lavoro, tavoli e piani di appoggio pericolanti, materiali edili accatastati su muri e pavimenti in attesa di essere montati. pagina 4 di 10 Il contesto che emerge dalla combinazione tra il contenuto delle prove orali e dei riscontri fotografici suddetti sembra tutt'altro che idoneo all'imminente svolgimento di un evento fieristico, finalizzato alla promozione di un'attività commerciale che per sua stessa natura non può prescindere dalla necessaria accoglienza di ospiti esterni.
Da ultimo e a riprova della correttezza delle argomentazioni sin qui riportate giova sottolineare come le risposte fornite da parte dei testi e risultano concordi nel loro contenuto e devono Tes_1 Tes_2
pertanto ritenersi complessivamente attendibili, confermando il quadro di inadempienze che compone la vicenda qui trattata.
Per ragioni di completezza espositiva rileva il presente Collegio che l'eccezione formulata dalla convenuta nella propria comparsa (cfr. pag. 6 costituzione in appello) circa l'operatività dell'art. 14 delle condizioni generali del contratto di noleggio in materia di clausola penale si appalesa del tutto destituita di fondamento, non valendo a smentire quanto espresso nel corso del presente paragrafo.
Le condizioni dettate dalla norma in parola non si sono di fatto verificate e pertanto la stessa non potrà trovare applicazione nella vicenda odierna per un duplice ordine di motivazioni:
a) la condizione prevista dal primo periodo dell'art.14, che a sua volta richiama le operazioni di verifica di cui all'art. 1, non si è mai concretizzata. Gli esiti dell'istruttoria orale hanno acclarato che i responsabili della ditta installatrice abbandonavano i luoghi fieristici prima dell'ultimazione dei lavori
(cfr. risposte fornite ai capitoli di prova nn. 5 e 6 di cui al verbale di udienza del 16.07.2021), rendendo di fatto impossibile procedere all'incombente della verifica stessa che per espressa previsione contrattuale doveva svolgersi alla presenza e in contraddittorio con il responsabile della CP_1
b) analogo discorso va speso con riguardo al secondo periodo dell'art. 14, laddove stabilisce una penale per inadempimento nel caso in cui i difetti o le imperfezioni dell'opera vengano in essere dopo l'ultimazione dell'allestimento. Non vi è infatti mai stata un'effettiva conclusione delle operazioni, atteso che le svariate problematiche emergevano durante i lavori tesi ad approntare lo stand ma di fronte ai quali gli incaricati della ditta mostravano una sostanziale e completa indifferenza. CP_1
Pertanto, l'odierna appellata non si è mai vista consegnare l'opera finita di cui al contrario ha potuto beneficiare solo in parte a causa di tutti gli inconvenienti profilatisi per come sopra meglio descritti.
Appare pertanto riduttivo ammettere che la previsione della richiamata clausola penale abbia potuto ovviare alle svariate mancanze addebitabili alla ditta nello svolgimento dell'incarico che le CP_1 era stato affidato o in qualche modo ristorare l'azienda dalle problematiche occorse in Parte_1
conseguenza.
pagina 5 di 10 In sostanziale difformità da quanto ravvisato dal primo Giudice, questa Corte è del contrario avviso che l'inadempimento posto in essere dall'appellata, tradottosi nei vizi poi emersi presso lo stand adibito alla mostra, sia stato tutt'altro che lieve e trascurabile;
deve ritenersi infatti che questo abbia inciso in maniera apprezzabile e determinante non soltanto sull'economia complessiva dell'affare pattuito e sulla compiuta riuscita dello stesso, ma anche sulle concrete possibilità di utilizzo degli spazi fieristici, proprio per la loro funzione e per l'aspetto che si ritiene accettabile per uno stand.
Sussistono pertanto tutti i presupposti fondanti la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata da parte attrice ex art. 1453 c.c. che appare in questa sede meritevole di accoglimento con ogni consequenziale effetto sulle prestazioni eseguite.
§ 4 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha escluso che gli inadempimenti contestati fossero così gravi e rilevanti da giustificare la richiesta risoluzione del contratto di noleggio, fondando il rigetto della relativa domanda sulla presupposta operatività della clausola penale.
L'appellante rappresenta, infatti, che, stante l'inesatta e mancata esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite, la clausola in esame doveva ritenersi nulla ed inapplicabile.
Il motivo è fondato.
Circa l'impossibilità di ritenere applicabile all'odierna fattispecie la previsione dell'art.14 sulla clausola penale si è già sufficientemente argomentato nel precedente paragrafo, pertanto il Collegio ritiene superfluo soffermarsi ulteriormente sul punto.
§ 5 - L'appellante si duole altresì del capo decisionale con cui il primo Giudice ha ritenuto che con la decurtazione di € 2.000,00 concessa dalla sull'importo preteso (cfr. doc. 4 all. citazione in CP_1
primo grado) la stessa avrebbe di fatto corrisposto una penale il cui valore esorbitava quella pattuita nella misura del 5% dell'ammontare complessivo del contratto.
Da tale premessa, il Tribunale faceva discendere la non debenza di ogni ulteriore danno lamentato da parte attrice, la cui eventuale liquidazione doveva ritenersi soddisfatta e coperta dallo scomputo anzidetto atteso che la richiedente non era stata in grado di circostanziare i potenziali danni esulanti dalla clausola penale per cui si discute.
pagina 6 di 10 Si oppone a siffatta ricostruzione l'azienda sostenendo che nel caso di specie fosse Parte_1
disponibile ogni elemento utile per individuare e ricostruire la perdita economica dalla stessa subita ed esulante dall'importo stabilito a titolo di penale, e nello specifico:
I) l'acconto originariamente corrisposto per € 4.465,20 portato dalla fattura n. 118/2018 (cfr. doc. 1 all. citazione in primo grado);
II) l'acquisto di un nuovo stand per l'evento Vinitaly dell'anno successivo implicante un esborso di €
9.479,40 (cfr. doc. 8 all. citazione in primo grado), stante l'impossibilità di utilizzare l'allestimento approntato per la mostra oggetto del presente contenzioso in quanto del tutto impraticabile per eventuali futuri impieghi (impossibilità causata dai vizi emersi nella preparazione della rassegna vinicola per cui è causa).
La censura è parzialmente fondata, nei termini che seguono.
Va preliminarmente ribadito il convincimento già espresso nel precedente paragrafo circa il fatto che la previsione risarcitoria veicolata dalla clausola penale inserita nel contratto non può da sola ricomprendere tutti i danni e le problematiche che l'appellante si è trovata a dover affrontare a causa dell'inesatto adempimento imputabile alla CP_1
Venendo ora ad affrontare nel dettaglio l'aspetto inerente le ulteriori somme eventualmente meritevoli di considerazione, ritiene questo Collegio che andrà sicuramente riconosciuto alla il rimborso Parte_1 dell'acconto di cui al suddetto punto I).
Non può invece affermarsi con alcun grado di probabilità giuridicamente rilevante la spettanza dell'importo indicato nel successivo punto II), non essendovi le condizioni per stabilire un sicuro e diretto collegamento tra i vizi riscontrati nell'allestimento e la necessità di acquistare un nuovo stand.
Questo in quanto, pur essendo innegabili le accertate inadempienze a carico della è CP_1
altrettanto vero che nel caso di specie non vi sono degli elementi concreti ed oggettivi che consentono di quantificare il valore economico attribuibile ai beni danneggiati. Il contesto generale ricostruibile, poi, non è tale da sopperire a queste carenze probatorie, che quindi rimangono non altrimenti ovviabili.
§ 6 - Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di non poter quantificare in via equitativa il danno richiesto per mancanza di criteri oggettivi cui ancorare siffatta valutazione.
pagina 7 di 10 Riteneva invece l'azienda appellante che nel caso di specie sussistevano svariate evidenze fattuali che avrebbero ben potuto orientare tale liquidazione ma che il Giudice ha omesso di valorizzare.
Il motivo è infondato e, peraltro, parzialmente assorbito.
La tematica oggetto della presente doglianza è già stata oggetto di disamina e valutazione nella parte conclusiva del paragrafo che immediatamente precede, alla luce della quale anche questa Corte ritiene che nella vicenda odierna non possa procedersi alla richiesta liquidazione equitativa per le stesse motivazioni fatte proprie dal Tribunale.
La società non ha fornito compiuta indicazione di elementi atti alla determinazione del prezzo Parte_1
di costo dei beni danneggiati e della perdita economica che la stessa afferma di aver subito quale diretta conseguenza del pregiudizio per cui è richiesto il risarcimento;
non è stato cioè puntualmente provato il danno patrimoniale asseritamente invalso alla dotazione commerciale.
Né costituisce raffronto utile per desumere quanto sopra il documento recante i titoli vinti dall'azienda agricola e da questa ritenuto valida base per fondare l'invocata valutazione equitativa (cfr. doc. 11 in allegato alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, cpc di parte attrice in primo grado).
Il predetto riscontro, pur sintomatico dell'innegabile reputazione e apprezzamento di cui gode l'azienda vinicola, non aggiunge nulla sul punto;
esso altro non rappresenta che una lunga enumerazione di eventi e relativi riconoscimenti ottenuti negli anni, da cui è però di fatto impossibile desumere la concreta consistenza economica dell'attività e/o l'ammontare della spesa mediamente sostenuta dalla per l'acquisto del materiale necessario agli allestimenti fieristici. Parte_1
Pertanto non quantifica l'effettivo valore delle attrezzature utilizzate per l'allestimento della mostra fieristica al centro della presente controversia.
§ 7 - Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese del giudizio, eccependo l'errore ed il vizio di motivazione in cui il Giudice sarebbe incorso nel disporre la condanna alle spese di lite a proprio carico.
Sosteneva sul punto l'odierna attrice come le risultanze di causa giustificassero al contrario una pronuncia di compensazione, atteso che il Giudice aveva comunque riconosciuto il verificarsi di svariati vizi sullo stand allestito.
La pronuncia sulle spese sarà la naturale conseguenza della decisione adottata in questa sede e di cui si darà puntuale contezza nel dispositivo di immediato seguito.
pagina 8 di 10 § 8 - Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il
Giudice ammesso il giuramento decisorio della sigr.ra in qualità di legale rapp.te Parte_1 dell'azienda omonima, vertente sulla prova della transazione presuntivamente intercorsa tra le parti prima del giudizio.
Sosteneva invece l'appellante che tale mezzo istruttorio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile a mente di quel consolidato orientamento di legittimità che preclude l'esperibilità della prova testimoniale su di un accordo transattivo, i cui elementi costituivi devono risultare da fonti scritte.
Ad ulteriore sostegno delle proprie tesi aggiungeva che il giuramento in parola non poteva ammettersi per il sol fatto che la giurante non aveva partecipato all'operazione in parola.
Il motivo è irrilevante ai fini del decidere atteso che in ogni caso il giuramento decisorio dava esito negativo in ordine all'asserita conclusione del dedotto negozio (cfr. verbale di udienza in primo grado del 27.07.2022), di fatto superando ogni contestazione sul punto.
Inoltre, l'esame delle doglianze analizzate nella corrente trattazione prescinde dalla ogni indagine circa l'effettiva esistenza della pattuizione transattiva, rendendo in tal modo superflua la disamina della relativa questione.
§ 9 – Circa il regolamento delle spese processuali per il primo e secondo grado, si è visto che parte odierna appellante è vittoriosa in prevalenza dovendo esserle restituito l'acconto versato pari ad e
4.465,20 portato dalla fattura n.118 del 20.3.2018; essa inoltre, a seguito della risoluzione per inadempimento, ottiene la revoca del d.i. col quale le veniva ingiunto il pagamento di € 7.856,80 oltre spese processuali e successive occorrende come per legge.Vengono invece rigettate le residuali domande.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc da liquidarsi come in dispositivo, ma possono essere compensate nella misura di 1/3, rimanendo i restanti 2/3, per il primo ed il II grado, a carico dell'appellata . Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza 212/2023 Parte_1
del Tribunale di Pesaro così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, provvede come ai seguenti capi;
- dichiara risolto il contratto di noleggio di cui all'offerta n. 17007000/D del 15/03/2017;
- revoca il d.i. opposto .
- condanna l'appellata a restituire all'appellante l'importo di € 4.465,20 di Controparte_1
cui alla fattura n. 118/2018 oltre interessi legali dal giorno della domanda a quello del saldo;
- rigetta le ulteriori domande di risarcimento del danno proposta dall'appellante
[...]
; Parte_1
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i Controparte_1
gradi del giudizio, previa compensazione di un terzo a suo favore, restando pertanto i residui 2/3 a carico di essa CP_1
- Liquida, per l'intero, le spese dei due gradi, quanto al primo grado, per la Fase di studio della
[...] controversia, in € 919,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in€ 777,00; per la Fase istruttoria in €
1.680,00; per la Fase decisionale, in € 1.701,00 e, quanto al grado d'appello, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase di trattazione, in € 1.843,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
Ancona, c.c. 19.5.25
Il cons. est. Dr. C. Marziali il Presidente dr. C.Marcelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 326/2023 R.G. e promossa da
(C.F./P. Parte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Tiziano Consoli ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Moie di Maiolati Spontini (AN), Via Alighieri n.1;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F/P.IVA in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Filippo Mercanti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Pesaro, Via del
Cinema n. 5
pagina 1 di 10 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 212/2023 del Tribunale di Pesaro pubblicata il 16/03/2023 in materia di contratto di noleggio.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ai sensi dell'art. 352 c.p.c., primo comma, n. 1) c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 - La spiegavano Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 850/2019 emesso dal Tribunale di Pesaro in favore e su richiesta della con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € Controparte_2
7.856,80 oltre spese processuali e successive occorrende come per legge.
Deduceva l'opponente a sostegno della propria domanda che, in forza di contratto di noleggio sottoscritto con la ditta questa si impegnava a rendere talune prestazioni nei confronti della CP_1
prima in occasione della mostra fieristica denominata “Vinitaly 2018” svoltasi nelle giornate tra il 9 ed il 12 aprile del 2018, tra cui figuravano in particolare l'installazione ed il montaggio di uno stand di proprietà dell'opponente Quest'ultima si dichiarava disposta a fornire personalmente delle Parte_1 attrezzatture sì da ottimizzare la realizzazione ed il completamento dell'esposizione.
Precisava infine che la si sarebbe resa inadempiente rispetto ai termini della pattuizione Controparte_2
intercorsa, consegnando alla uno stand inidoneo a ricevere la clientela nazionale e straniera Parte_1
intervenuta in Fiera con ogni ipotizzabile ripercussione in punto di credibilità ed immagine commerciale.
La adiva pertanto il Tribunale di Pesaro chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto Parte_1 stipulato tra le parti e per l'effetto disporre la revoca, inefficacia, nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale effetto risarcitorio/restitutorio dell'acconto versato pari ad e 4.465,20 portato dalla fattura n.118 del 20.3.2018 e per ogni danno all'immagine asseritamente arrecato all' ovvero previo accertamento delle inadempienze Parte_2 dell'ingiungente dichiarare l'inefficacia, la nullità, l'annullabilità dell'opposto decreto e disporre in via pagina 2 di 10 consequenziale la riduzione del prezzo pattuito limitandolo all'acconto già incassato dalla
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Controparte_3
Si costituiva nel giudizio così incardinato la contestando l'avversa domanda in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rappresentava altresì che in forza di un accordo transattivo le parti accettavano di decurtare di €
2.000,00 l'importo originariamente – ed asseritamente - dovuto di € 10.296,80 (comprensivi di Iva), con rimanenza di un credito residuo per la minor somma di € 7.856,80 già oggetto di ingiunzione di pagamento.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
Su richiesta della veniva anche ammesso giuramento decisorio - che aveva riscontro CP_1
negativo - in ordine al preteso accordo transattivo dedotto anche nel ricorso per ingiunzione.
Ad esito del giudizio il Tribunale di Pesaro emetteva la sentenza gravata, con cui:
- respingeva l'opposizione e conferma il decreto opposto emesso dal Tribunale di Pesaro n° n.850/2019 del 27.8.2019 RG.n.2142/2019 emesso in data 26.8.2019 e notificato il 13.9.2019 dichiarandone l'esecutività;
- respingeva le ulteriori domande per i motivi di cui in motivazione;
- condannava alle spese di giudizio e Parte_1 Parte_1
che liquidava in € 2000,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed accessori di legge in favore
[...]
di Controparte_1
§ 2 - La impugnava la predetta decisione dinnanzi la Corte di Appello di Parte_1
Ancona e prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata ditta contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
§ 3 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto i vizi posti in essere dalla controparte ritenendo che gli stessi non abbiano avuto un'incidenza determinante nell'economia del complessivo svolgimento delle attività fieristiche.
pagina 3 di 10 Su tale premessa, il Tribunale deduceva che le suddette inadempienze non fossero state così gravi da giustificare una pronuncia di risoluzione contrattuale (pure richiesta dall'appellante) ma eventualmente un'azione c.d. quanti minoris; possibilità che nel caso di specie doveva tuttavia ritenersi preclusa in virtù dell'art. 14 delle “Condizioni generali di contratto” che prevedeva la corresponsione di una clausola penale pari al 5% del valore globale del contratto in caso di inadempimento (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado).
Sosteneva sul punto l'appellante che il Giudice avrebbe del tutto travisato le risultanze dell'attività istruttoria per giungere ad uno svilimento delle mancanze imputabili alla ditta cui non CP_1
sarebbe stata attribuita la giusta importanza nel percorso decisionale.
Il motivo è fondato.
Questa Corte non ritiene condivisibili le statuizioni rese sul punto dal primo Giudice.
Le risultanze dell'attività istruttoria compendiatasi nel precedente grado di giudizio hanno al contrario tratteggiato un quadro integrato da plurime e rilevanti mancanze e negligenze imputabili alla
[...]
CP_2
Soccorrono in tal senso le risposte fornite dai testimoni sigg.ri (dipendente Testimone_1 dell'azienda appellante) e (architetto della medesima azienda) escussi nel precedente Testimone_2
grado di giudizio rispettivamente alle udienze del 16.07.2021 e del 04.02.2022, dove venivano interrogati sui capitoli di prova articolati dalla nella seconda memoria istruttoria. Parte_1
I predetti hanno infatti riferito come lo stand della fosse sprovvisto degli elementi necessari e Parte_1 fondamentali per l'allestimento (quali a titolo esemplificativo insegne, espositori, tavoli, allacci idrici ecc), che risultavano mancanti o non correttamente montati, unitamente al totale disinteresse mostrato dai responsabili della ditta al cospetto di tale situazione di evidente problematicità. CP_1
Le deposizioni testimoniali in oggetto hanno inoltre consentito di appurare che gli inconvenienti descritti sussistevano non soltanto a poche ore dall'inizio della manifestazione, ma si protraevano anche durante lo svolgimento della fiera e finanche alla presenza della clientela, con ogni immaginabile ripercussione sulla credibilità commerciale della Parte_1
La situazione descritta dai testimoni anzidetti trova poi oggettiva conferma nelle immagini che venivano loro mostrate a corredo delle domande su cui venivano interrogati (cfr. doc. 10 all. II memoria ex art. 183, c.6, cpc di parte attrice in primo grado): le risultanze documentali in disamina restituiscono un ambiente caotico e confusionario, in cui campeggiano operai al lavoro, tavoli e piani di appoggio pericolanti, materiali edili accatastati su muri e pavimenti in attesa di essere montati. pagina 4 di 10 Il contesto che emerge dalla combinazione tra il contenuto delle prove orali e dei riscontri fotografici suddetti sembra tutt'altro che idoneo all'imminente svolgimento di un evento fieristico, finalizzato alla promozione di un'attività commerciale che per sua stessa natura non può prescindere dalla necessaria accoglienza di ospiti esterni.
Da ultimo e a riprova della correttezza delle argomentazioni sin qui riportate giova sottolineare come le risposte fornite da parte dei testi e risultano concordi nel loro contenuto e devono Tes_1 Tes_2
pertanto ritenersi complessivamente attendibili, confermando il quadro di inadempienze che compone la vicenda qui trattata.
Per ragioni di completezza espositiva rileva il presente Collegio che l'eccezione formulata dalla convenuta nella propria comparsa (cfr. pag. 6 costituzione in appello) circa l'operatività dell'art. 14 delle condizioni generali del contratto di noleggio in materia di clausola penale si appalesa del tutto destituita di fondamento, non valendo a smentire quanto espresso nel corso del presente paragrafo.
Le condizioni dettate dalla norma in parola non si sono di fatto verificate e pertanto la stessa non potrà trovare applicazione nella vicenda odierna per un duplice ordine di motivazioni:
a) la condizione prevista dal primo periodo dell'art.14, che a sua volta richiama le operazioni di verifica di cui all'art. 1, non si è mai concretizzata. Gli esiti dell'istruttoria orale hanno acclarato che i responsabili della ditta installatrice abbandonavano i luoghi fieristici prima dell'ultimazione dei lavori
(cfr. risposte fornite ai capitoli di prova nn. 5 e 6 di cui al verbale di udienza del 16.07.2021), rendendo di fatto impossibile procedere all'incombente della verifica stessa che per espressa previsione contrattuale doveva svolgersi alla presenza e in contraddittorio con il responsabile della CP_1
b) analogo discorso va speso con riguardo al secondo periodo dell'art. 14, laddove stabilisce una penale per inadempimento nel caso in cui i difetti o le imperfezioni dell'opera vengano in essere dopo l'ultimazione dell'allestimento. Non vi è infatti mai stata un'effettiva conclusione delle operazioni, atteso che le svariate problematiche emergevano durante i lavori tesi ad approntare lo stand ma di fronte ai quali gli incaricati della ditta mostravano una sostanziale e completa indifferenza. CP_1
Pertanto, l'odierna appellata non si è mai vista consegnare l'opera finita di cui al contrario ha potuto beneficiare solo in parte a causa di tutti gli inconvenienti profilatisi per come sopra meglio descritti.
Appare pertanto riduttivo ammettere che la previsione della richiamata clausola penale abbia potuto ovviare alle svariate mancanze addebitabili alla ditta nello svolgimento dell'incarico che le CP_1 era stato affidato o in qualche modo ristorare l'azienda dalle problematiche occorse in Parte_1
conseguenza.
pagina 5 di 10 In sostanziale difformità da quanto ravvisato dal primo Giudice, questa Corte è del contrario avviso che l'inadempimento posto in essere dall'appellata, tradottosi nei vizi poi emersi presso lo stand adibito alla mostra, sia stato tutt'altro che lieve e trascurabile;
deve ritenersi infatti che questo abbia inciso in maniera apprezzabile e determinante non soltanto sull'economia complessiva dell'affare pattuito e sulla compiuta riuscita dello stesso, ma anche sulle concrete possibilità di utilizzo degli spazi fieristici, proprio per la loro funzione e per l'aspetto che si ritiene accettabile per uno stand.
Sussistono pertanto tutti i presupposti fondanti la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata da parte attrice ex art. 1453 c.c. che appare in questa sede meritevole di accoglimento con ogni consequenziale effetto sulle prestazioni eseguite.
§ 4 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha escluso che gli inadempimenti contestati fossero così gravi e rilevanti da giustificare la richiesta risoluzione del contratto di noleggio, fondando il rigetto della relativa domanda sulla presupposta operatività della clausola penale.
L'appellante rappresenta, infatti, che, stante l'inesatta e mancata esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite, la clausola in esame doveva ritenersi nulla ed inapplicabile.
Il motivo è fondato.
Circa l'impossibilità di ritenere applicabile all'odierna fattispecie la previsione dell'art.14 sulla clausola penale si è già sufficientemente argomentato nel precedente paragrafo, pertanto il Collegio ritiene superfluo soffermarsi ulteriormente sul punto.
§ 5 - L'appellante si duole altresì del capo decisionale con cui il primo Giudice ha ritenuto che con la decurtazione di € 2.000,00 concessa dalla sull'importo preteso (cfr. doc. 4 all. citazione in CP_1
primo grado) la stessa avrebbe di fatto corrisposto una penale il cui valore esorbitava quella pattuita nella misura del 5% dell'ammontare complessivo del contratto.
Da tale premessa, il Tribunale faceva discendere la non debenza di ogni ulteriore danno lamentato da parte attrice, la cui eventuale liquidazione doveva ritenersi soddisfatta e coperta dallo scomputo anzidetto atteso che la richiedente non era stata in grado di circostanziare i potenziali danni esulanti dalla clausola penale per cui si discute.
pagina 6 di 10 Si oppone a siffatta ricostruzione l'azienda sostenendo che nel caso di specie fosse Parte_1
disponibile ogni elemento utile per individuare e ricostruire la perdita economica dalla stessa subita ed esulante dall'importo stabilito a titolo di penale, e nello specifico:
I) l'acconto originariamente corrisposto per € 4.465,20 portato dalla fattura n. 118/2018 (cfr. doc. 1 all. citazione in primo grado);
II) l'acquisto di un nuovo stand per l'evento Vinitaly dell'anno successivo implicante un esborso di €
9.479,40 (cfr. doc. 8 all. citazione in primo grado), stante l'impossibilità di utilizzare l'allestimento approntato per la mostra oggetto del presente contenzioso in quanto del tutto impraticabile per eventuali futuri impieghi (impossibilità causata dai vizi emersi nella preparazione della rassegna vinicola per cui è causa).
La censura è parzialmente fondata, nei termini che seguono.
Va preliminarmente ribadito il convincimento già espresso nel precedente paragrafo circa il fatto che la previsione risarcitoria veicolata dalla clausola penale inserita nel contratto non può da sola ricomprendere tutti i danni e le problematiche che l'appellante si è trovata a dover affrontare a causa dell'inesatto adempimento imputabile alla CP_1
Venendo ora ad affrontare nel dettaglio l'aspetto inerente le ulteriori somme eventualmente meritevoli di considerazione, ritiene questo Collegio che andrà sicuramente riconosciuto alla il rimborso Parte_1 dell'acconto di cui al suddetto punto I).
Non può invece affermarsi con alcun grado di probabilità giuridicamente rilevante la spettanza dell'importo indicato nel successivo punto II), non essendovi le condizioni per stabilire un sicuro e diretto collegamento tra i vizi riscontrati nell'allestimento e la necessità di acquistare un nuovo stand.
Questo in quanto, pur essendo innegabili le accertate inadempienze a carico della è CP_1
altrettanto vero che nel caso di specie non vi sono degli elementi concreti ed oggettivi che consentono di quantificare il valore economico attribuibile ai beni danneggiati. Il contesto generale ricostruibile, poi, non è tale da sopperire a queste carenze probatorie, che quindi rimangono non altrimenti ovviabili.
§ 6 - Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di non poter quantificare in via equitativa il danno richiesto per mancanza di criteri oggettivi cui ancorare siffatta valutazione.
pagina 7 di 10 Riteneva invece l'azienda appellante che nel caso di specie sussistevano svariate evidenze fattuali che avrebbero ben potuto orientare tale liquidazione ma che il Giudice ha omesso di valorizzare.
Il motivo è infondato e, peraltro, parzialmente assorbito.
La tematica oggetto della presente doglianza è già stata oggetto di disamina e valutazione nella parte conclusiva del paragrafo che immediatamente precede, alla luce della quale anche questa Corte ritiene che nella vicenda odierna non possa procedersi alla richiesta liquidazione equitativa per le stesse motivazioni fatte proprie dal Tribunale.
La società non ha fornito compiuta indicazione di elementi atti alla determinazione del prezzo Parte_1
di costo dei beni danneggiati e della perdita economica che la stessa afferma di aver subito quale diretta conseguenza del pregiudizio per cui è richiesto il risarcimento;
non è stato cioè puntualmente provato il danno patrimoniale asseritamente invalso alla dotazione commerciale.
Né costituisce raffronto utile per desumere quanto sopra il documento recante i titoli vinti dall'azienda agricola e da questa ritenuto valida base per fondare l'invocata valutazione equitativa (cfr. doc. 11 in allegato alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, cpc di parte attrice in primo grado).
Il predetto riscontro, pur sintomatico dell'innegabile reputazione e apprezzamento di cui gode l'azienda vinicola, non aggiunge nulla sul punto;
esso altro non rappresenta che una lunga enumerazione di eventi e relativi riconoscimenti ottenuti negli anni, da cui è però di fatto impossibile desumere la concreta consistenza economica dell'attività e/o l'ammontare della spesa mediamente sostenuta dalla per l'acquisto del materiale necessario agli allestimenti fieristici. Parte_1
Pertanto non quantifica l'effettivo valore delle attrezzature utilizzate per l'allestimento della mostra fieristica al centro della presente controversia.
§ 7 - Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese del giudizio, eccependo l'errore ed il vizio di motivazione in cui il Giudice sarebbe incorso nel disporre la condanna alle spese di lite a proprio carico.
Sosteneva sul punto l'odierna attrice come le risultanze di causa giustificassero al contrario una pronuncia di compensazione, atteso che il Giudice aveva comunque riconosciuto il verificarsi di svariati vizi sullo stand allestito.
La pronuncia sulle spese sarà la naturale conseguenza della decisione adottata in questa sede e di cui si darà puntuale contezza nel dispositivo di immediato seguito.
pagina 8 di 10 § 8 - Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il
Giudice ammesso il giuramento decisorio della sigr.ra in qualità di legale rapp.te Parte_1 dell'azienda omonima, vertente sulla prova della transazione presuntivamente intercorsa tra le parti prima del giudizio.
Sosteneva invece l'appellante che tale mezzo istruttorio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile a mente di quel consolidato orientamento di legittimità che preclude l'esperibilità della prova testimoniale su di un accordo transattivo, i cui elementi costituivi devono risultare da fonti scritte.
Ad ulteriore sostegno delle proprie tesi aggiungeva che il giuramento in parola non poteva ammettersi per il sol fatto che la giurante non aveva partecipato all'operazione in parola.
Il motivo è irrilevante ai fini del decidere atteso che in ogni caso il giuramento decisorio dava esito negativo in ordine all'asserita conclusione del dedotto negozio (cfr. verbale di udienza in primo grado del 27.07.2022), di fatto superando ogni contestazione sul punto.
Inoltre, l'esame delle doglianze analizzate nella corrente trattazione prescinde dalla ogni indagine circa l'effettiva esistenza della pattuizione transattiva, rendendo in tal modo superflua la disamina della relativa questione.
§ 9 – Circa il regolamento delle spese processuali per il primo e secondo grado, si è visto che parte odierna appellante è vittoriosa in prevalenza dovendo esserle restituito l'acconto versato pari ad e
4.465,20 portato dalla fattura n.118 del 20.3.2018; essa inoltre, a seguito della risoluzione per inadempimento, ottiene la revoca del d.i. col quale le veniva ingiunto il pagamento di € 7.856,80 oltre spese processuali e successive occorrende come per legge.Vengono invece rigettate le residuali domande.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc da liquidarsi come in dispositivo, ma possono essere compensate nella misura di 1/3, rimanendo i restanti 2/3, per il primo ed il II grado, a carico dell'appellata . Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza 212/2023 Parte_1
del Tribunale di Pesaro così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, provvede come ai seguenti capi;
- dichiara risolto il contratto di noleggio di cui all'offerta n. 17007000/D del 15/03/2017;
- revoca il d.i. opposto .
- condanna l'appellata a restituire all'appellante l'importo di € 4.465,20 di Controparte_1
cui alla fattura n. 118/2018 oltre interessi legali dal giorno della domanda a quello del saldo;
- rigetta le ulteriori domande di risarcimento del danno proposta dall'appellante
[...]
; Parte_1
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i Controparte_1
gradi del giudizio, previa compensazione di un terzo a suo favore, restando pertanto i residui 2/3 a carico di essa CP_1
- Liquida, per l'intero, le spese dei due gradi, quanto al primo grado, per la Fase di studio della
[...] controversia, in € 919,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in€ 777,00; per la Fase istruttoria in €
1.680,00; per la Fase decisionale, in € 1.701,00 e, quanto al grado d'appello, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase di trattazione, in € 1.843,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
Ancona, c.c. 19.5.25
Il cons. est. Dr. C. Marziali il Presidente dr. C.Marcelli
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