Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 26.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2158/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Claudia Lepore, Carlo Lepore ed Parte_1
Agostino Iaccarino ed elettivamente domiciliata come in atti
Appellato in riassunzione
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Gherardo Marone e Luigi Napolitano e con loro elettivamente domiciliata in alla via Cesario Console 3 CP_1
Appellante in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 29.1.2008 innanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
esponeva:
- di essere stata assunta dall' con contratto di Controparte_1
lavoro di diritto privato a tempo determinato in qualità di lettore di madre lingua, ai sensi dell'art.28 D.P.R. 382/1980.
- che il predetto contratto era stato più volte rinnovato sino alla stipula dell'ultimo contratto per l'anno 1994-1995 (D.L. 697/1994) in qualità di collaboratore ed esperto linguistico per un monte ore annuo di 125 ore
5137/2001) era stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con a far data dalla stipula del primo contratto di lavoro. CP_1
- di avere ottenuto, con sentenza n. 29201/2006, il riconoscimento del diritto alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito, in proporzione all'orario svolto (e cioè 125 ore)
- che a febbraio 1999 aveva chiesto di svolgere 300 ore annue di lavoro in sostituzione delle
125 previste dal contratto individuale, ma che, ciò nonostante, la retribuzione corrisposta dall' era rimasta invariata così come la prestazione oraria di 125 ore, in violazione CP_1 dell'art. 51 del C.C.N.L. del comparto Università del 1996, che imponeva la prestazione oraria di 250 ore quale orario minimo di servizio degli ex lettori divenuti collaboratori.
Tanto premesso, chiedeva al Giudice del Lavoro di: Parte_1
a) dichiarare la inefficacia e nullità della pattuizione contrattuale relativa al monte ore annuo di 125 ore;
b) accertare che avrebbe dovuto svolgere 250 ore annue dal 1994/1995 e 300 dal 9.2.1999 o in subordine dall'anno accademico 1995- 1996 250 ore annue
c) accertare che il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito (con il criterio di progressione economica in base all'anzianità di servizio maturata dall'assunzione) debba essere calcolato e quantificato dall'anno accademico 1995- 1996 in proporzione a 250 ore annue e dal 9 Febbraio 1999 in proporzione alle 300 ore annue
o in via subordinata dall'anno accademico 1995-1996 in proporzione a 250 ore e non in proporzione alle 125 ore determinate ed imposte dall'Università
d) condannare conseguentemente l' a corrispondere alla Controparte_2
ricorrente le differenze retributive spettanti dall'a.a. 1995-1996 al gennaio 1999 in proporzione a 250 ore annue, pari ad Euro 7.234,91, e dal 9 febbraio 1999 al 31.12.2007 in proporzione alle 300 ore annue, pari a Euro 69.121,78 e quindi per un totale di complessivi Euro 76.356,68 (colonna "O" del conteggio che si notifica) oltre rivalutazione monetaria ed interessi e con regolarizzazione contributiva e previdenziale;
e) in via subordinata condannare l' a corrispondere le Controparte_2
differenze retributive spettanti dall'a.a. 1995-1996 al 31.12.2007 in proporzione alle 250 ore annue, pari complessivamente ad euro 52.776,08 (colonna "N" del conteggio che si notifica), oltre rivalutazione monetaria ed interessi e con regolarizzazione contributiva e previdenziale;
f) in via ulteriormente subordinata alle due domande di cui sopra, condannare l'
[...]
. a risarcire il danno conseguente allo svolgimento dall'a.a. 1995- Controparte_2
1996 al dicembre 2007 di un monte orario inferiore alle 250 ore annue e dal 9 febbraio
1999 inferiore a 300 ore annue o al minimo contrattuale di 250 ore annue, previsto dal
CCNL Comparto Università 1996, danno da determinarsi in via equitativa sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate in proporzione ai monti orari suddetti;
g) accertare il diritto della ricorrente a svolgere dal 1.1.2008 ed a regime 300 ore annue o in subordine 250 ore annue con diritto a percepire la corrispondente e proporzionale retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito maggiorata di classi e scatti secondo il criterio di progressione economica di cui all'art.38 DPR 382/1980
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso perché Controparte_1 inammissibile e infondato. In punto di fatto osservava l' , a seguito del mutato quadro CP_2
normativo di cui alla legge 236/1995, proponeva la sottoscrizione dei contratti come collaboratori ed esperti linguistici;
che solo 11 ex lettori sottoscrivevano il contratto e divenivano C.E.L. con il conseguente inquadramento nella nuova figura professionale e con assoggettamento alle disposizioni dettate dal C.C.N.L.; che gli altri ex lettori, tra cui la ricorrente, avevano rifiutato di sottoscrivere il contratto C.E.L. (ritenendo di avere diritto ad un diverso e superiore trattamento economico), pertanto, le pretese vantante dalla ricorrente, che pretendeva l'applicazione del regime riguardante la nuova figura dei collaboratori ed esperti linguistici, era del tutto infondata.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2872/2011, accoglieva la domanda e dichiarava il diritto della ricorrente a svolgere, a partire dall'1.1.2008, l'orario di 250 ore annue di lavoro con diritto a percepire la corrispondente e proporzionale retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito. Il Tribunale, inoltre, condannava al pagamento, a titolo di risarcimento del CP_1 danno, della somma di € 55.534,00 pari alla differenza tra quanto percepito dalla e Pt_1 quanto avrebbe conseguito se l' le avesse fatto svolgere una prestazione oraria di 250 CP_2
ore annue a far data dal febbraio 1999 (data in cui la ricorrente aveva dichiarato alla datrice di lavoro la propria disponibilità ad un maggior impegno orario) e se fosse stata retribuita secondo i parametri retributivi del ricercatore confermato a tempo definito.
Con atto di appello l' impugnava la sentenza n. 2872/2011 formulando i Controparte_2
seguenti motivi di censura.
Innanzitutto, eccepiva l' , il giudice di primo grado aveva violato il giudicato formatosi CP_1
con la sentenza 29201/2006 (pronunciata tra le stesse parti), con la quale il Pretore di aveva CP_1
riconosciuto alla il diritto al pagamento del trattamento economico corrispondente a Pt_1 quello del ricercatore universitario a tempo definito, ma in proporzione all'impegno orario svolto. Ne conseguiva, eccepiva l'appellante, che non era più possibile rimettere in discussione la misura della retribuzione spettante per l'attività svolta e le modalità di prestazione dell'attività lavorativa svolta
Con un secondo motivo di censura, l' obiettava che con il decreto-legge 21.4.1995 n. CP_2
120, convertito in legge 21.6.1995 n. 236, veniva consentito alle Università di assumere collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre (C.E.L.), la cui retribuzione doveva essere determinata dal Consiglio di Amministrazione dell' , fino alla stipula del primo CP_2
C.C.N.L.; la norma prevedeva che l'assunzione dei C.E.L. doveva avvenire per selezione pubblica, con la precisazione che, all'atto dell'assunzione, c'era una riserva di nomina a favore degli ex lettori (categoria soppressa con lo stesso d.l. 120/95). Ebbene, osservava l' appellante, CP_2
la ricorrente non aveva partecipato al concorso ritualmente bandito, ma era rimasta in servizio in virtù del vecchio contratto di lavoro come lettore di madre lingua, trasformato però, in virtù di sentenza, in contratto a tempo indeterminato.
Ne conseguiva che la decisione del giudice di prime cure, il quale pur avendo riconosciuto che la ricorrente aveva svolto 125 ore annue, aveva affermato apoditticamente il suo diritto a svolgerne
250 in virtù dell'art. 51 del C.C.N.L. del Comparto universitario, e che l'offerta di svolgerne 250 ore, in luogo delle 125 effettuate, giustificava la condanna dell' al risarcimento del danno CP_2 derivante dal mancato adeguamento dell'orario di lavoro e, quindi, della relativa retribuzione, era del tutto immotivata ed errata poiché, per applicare il C.C.N.L. comparto Università, il Giudice avrebbe dovuto preliminarmente accertare la qualifica e lo stato giuridico della ricorrente, determinando definitivamente compiti, funzioni e retribuzione di questa figura ibrida e contra legem attualmente in servizio presso l' . Controparte_2
Ne conseguiva, concludeva l' , che essendo la in servizio praeter legem, in virtù CP_2 Pt_2
di decisioni del Giudice, il suo rapporto di lavoro era regolato dalla disciplina in virtù della quale aveva ottenuto il mantenimento in servizio e nei limiti dei diritti quesiti.
Osservava ancora l' che la Corte di Appello, con la sentenza n. 5346/2018 (che aveva CP_1 deciso sull'appello della sentenza 29201/06, con la quale il GL aveva riconosciuto il diritto dei lettori alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito, in proporzione all'orario svolto
(e cioè 125 ore)) ben chiariva che la consistenza numerica delle ore prestate e richieste dall' doveva considerarsi invariata, con l'ulteriore precisazione che, riguardo al CP_2
trattamento economico, questo doveva essere regolato dal Contratto Collettivo del comparto
Università del 21.5.1996.
Alla luce di tale sentenza, evidenziava l' , aveva offerto alla ricorrente proprio il CP_2 trattamento economico del ricordato Contratto collettivo per l'orario indicato nella sentenza di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, oltre l'assegno ad personam, così come previsto dall'art. 26, legge 240/10, perché il trattamento economico precedente l'entrata in vigore del contratto era maggiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva, pertanto, null'altro era dovuto a . Parte_3
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1174/2016 accoglieva l'appello proposto dall' , con rigetto integrale delle domande articolate dalla ricorrente in primo Controparte_2
grado. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione mediante l'articolazione di sei Parte_4 motivi di impugnazione al quale l' resisteva mediante Controparte_2
controricorso.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 17304/2023 accoglieva il 4° e il 5° motivo di ricorso formulati dalla stabilendo quanto segue: Pt_1
a) al rapporto intercorrente fra l' e l'ex lettore che abbia ottenuto l'accertamento in via CP_2 giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano l'art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dall'art. 26 della legge n. 240 del 2010 (nella specie intervenuta in pendenza del giudizio di appello) e la disciplina contrattuale dettata dal
C.C.N.L. 21.5.1996 comparto Università per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto ex art. 4 del decreto legge n. 120 del 1995 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 1 del decreto legge n. 2 del 2004 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto;
b) conseguentemente l'ex lettore ha diritto a svolgere il monte ore annuo minimo previsto dalla contrattazione collettiva, alle condizioni stabilite dallo stesso C.C.N.L. 21.5.1996;
c) il rifiuto da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa offerta obbliga al risarcimento del danno, salvo che il datore, sul quale grava il relativo onere della prova, dimostri l'assenza di colpa o l'impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui non imputabile.
Con ricorso depositato in data 5.9.2023 riassumeva il giudizio chiedendo: Parte_1
- di non sospendere il presente giudizio non sussistendo alcuna pregiudizialità con il ricorso pendente innanzi alla Corte di Cassazione ed avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 5346/18 della C.d.A. di (che ha deciso sull'appello della sentenza 29201 CP_1
con la quale il GL aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito, in proporzione all'orario svolto (e cioè 125 ore))
- il rigetto dell'appello proposto dall' . CP_2
Si costituiva l' riportandosi ai motivi di appello già esposti. Controparte_2 All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' è infondato. CP_1
Occorre preliminarmente ricostruire la posizione lavorativa di anche alla Parte_1
luce delle successive sentenze emesse nel corso degli anni in seguito ai ricorsi proposti della ex lettrice.
La è stata assunta con decorrenza 13.1.1987 (come allegato dalla stessa ricorrente) Pt_1
dall' , con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato in qualità Controparte_2
di lettore di madre lingua ai sensi dell'art.28 D.P.R. 382/1980.
Con sentenza n. 4388/1998, passata in giudicato, la ex lettrice di madre lingua otteneva il riconoscimento del tempo indeterminato fin dalla data del primo contratto a termine.
Con sentenza n 29201/06 il giudice, su ricorso di diversi lavoratori, tra cui Parte_1
ritenendo applicabile anche agli ex lettori che non avevano stipulato il contratto di assunzione come
C.E.L. il trattamento retributivo previsto dall'art. 1 D.L. n. 2/2004 conv. L. 63/2004, ossia quello previsto per il “ricercatore confermato a tempo definito”, proporzionalmente all'impegno orario assolto, e tenuto conto dell'anzianità maturata, accoglieva la domanda di condanna dell' CP_2
al pagamento delle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio. Con la
[...] sentenza n. 4377/11, tuttavia, la Corte di appello decideva sull'impugnazione dell' e CP_2 affermava che gli appellati non potevano essere qualificati “collaboratori esperti linguistici” perché il rapporto a tempo indeterminato si era instaurato con l' in forza di una sentenza passata CP_2
in giudicato, per cui occorreva determinare solo la figura contrattuale cui parametrare il loro trattamento economico e riteneva, a tal fine, di far ricorso alla retribuzione prevista per il professore associato a tempo definito rapportato, in ogni caso, all'orario di lavoro in concreto svolto e all'anzianità maturata. L' proponeva ricorso per cassazione e la Corte, con sent. numero CP_2
15844 del 2014, dichiarava estinto il giudizio ritenendo applicabile l'articolo 26 comma 3 L. 240 del 2010. Avverso tale sentenza l' proponeva ricorso per revocazione, evidenziando che CP_2
la legge 240 riguardava i collaboratori esperti linguistici, qualifica mai attribuita ai ricorrenti non avendo gli stessi sottoscritto il contratto proposto dall' , eccezione che veniva accolta CP_2
dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19190 del 2016, accoglieva la domanda di revocazione e nel merito del ricorso proposto dall' fissava un importante principio di CP_1
diritto, fondamentale anche per la decisione anche della presente causa: • la disciplina riguardante collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre si applica anche ai lettori di madre lingua, che, anche in seguito al D.L. 120/1995 conv. L. 236/1995 non hanno stipulato il contratto come CEL, purché abbiano ottenuto la conversione del rapporto da determinato in indeterminato per effetto di sentenza;
• la disciplina dettata dall'articolo 4 del D.L. n. 2 del 2004 convertito nella L. 63 del 2004 si
è resa necessaria per adeguare l'ordinamento interno al diritto dell'unione e ciò non può essere ignorato nell'individuare la normativa applicabile ai rapporti a tempo indeterminato instaurati con gli ex lettori non all'esito delle procedure selettive di cui all'art. 4 del D.L.
n.120 del 1995 convertito nella L 236 del 1995, bensì per effetto di una pronuncia giudiziale. Anche in tal caso sussiste l'esigenza di assicurare le tutele imposte dalla sentenza della CGUE del 26/06/2001. Ne consegue che: “l'art. 4 L. 236/1995, nell'abrogare l'art. 28 del DPR 38 bis/80, istituendo la figura del collaboratore linguistico non consente di configurare un ruolo ad esaurimento per il rapporto di lettorato;
la disciplina dettata dalla legge e dalla contrattazione collettiva per i CEL è applicabile in via analogica al rapporto a tempo indeterminato intercorrente, in forza di sentenza passata in giudicato fra l'università
e l'ex lettore anche se non abbia sottoscritto il contratto di assunzione in qualità di CEL, ove la sentenza si sia limitata a dichiarare la nullità della clausola, senza statuire sugli aspetti normativi e economici del rapporto”.
Così statuendo, la Corte di Cassazione cassava la sentenza della Corte di appello e rimetteva la causa alla Corte in diversa composizione. Con sentenza n.5346/18, la Corte di Appello - sulla scorta dei principi fissati dalla Cassazione e evidenziando che la domanda iniziale non poteva essere mutata come richiesto dagli ex lettori (che chiedevano l'adeguamento della retribuzione spettante da parametrare non all'orario svolto effettivamente, pari a 125, ma a 250 ore annue, ossia il monte ore minimo previsto per i CEL dall'art. 51 del CCNL comparto Università 1994/1995 del
21.5.1996), ribadito il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione circa l'applicabilità della disciplina dettata dalla legge e dalla contrattazione collettiva per i CEL anche ai rapporti a tempo indeterminato intercorrenti, in forza di sentenza passata in giudicato, tra l'università e gli ex lettori che non avevano sottoscritto il contratto di assunzione in qualità di C.E.L. - accoglieva l'appello dell' e rigettava la domanda degli ex lettori volta al riconoscimento di differenze CP_2
retributive poiché la Cassazione con la sentenza di rinvio aveva affermato che la disciplina riguardante gli ex lettori, che non avevano inteso stipulare con l'università il contratto di lavoro come CEL, doveva essere quella prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva per la nuova figura dei Collaboratori esperti linguistici e rilevato che, come dedotto dall'università appellante e non contestato dagli appellati, non vi erano differenze retribuite da corrispondersi per il periodo di causa, avuto riguardo al concreto orario di lavoro svolto pari a 125 ore annue, rigettava la domanda degli ex lettori e affermava che “in accoglimento della spiegata riconvenzionale … al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra le parti in causa è applicabile la disciplina dettata dalla legge e dalla contrattazione collettiva per i collaboratori esperti linguistici(CEL) in relazione all'orario svolto nel periodo di causa.” Avverso tale sentenza gli originari ricorrenti, tra cui la hanno proposto ricorso per Cassazione, ancora pendente al momento della riassunzione Pt_1
del presente giudizio.
L'ultimo giudizio instaurato dalla è il presente, che rappresenta la prosecuzione del Pt_1
precedente sopra esaminato, e ha ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto allo svolgimento del monte ore previsto dall'art. 51 del CCNL comparto Università del 21.5.1996 dal momento della messa a disposizione delle maggiori energie lavorative e la condanna dell' al pagamento del risarcimento del danno pari alla differenza tra la retribuzione CP_2 ricevuta per l'orario di lavoro svolto e quella che avrebbe ricevuto se le fosse stato consentito lo svolgimento del monte orario previsto dal CCNL Comparto Università, domanda che presuppone la corretta individuazione del parametro retributivo.
Nel caso in esame i principi già sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 19190/2016, sopra richiamati, sono stati espressamente ribaditi dalla Cassazione con l'Ordinanza n.
17304/2023.
La Corte, infatti, ha accolto due dei motivi di ricorso proposti dalla e ha cassato la Pt_1 sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello previa enunciazione dei seguenti principi:
“a) al rapporto intercorrente fra l' e l'ex lettore che abbia ottenuto l'accertamento in CP_2 via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano l'art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dall'art. 26 della legge n. 240 del 2010 (nella specie intervenuta in pendenza del giudizio di appello) e la disciplina contrattuale dettata dal
C.C.N.L. 21.5.1996 comparto Università per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto ex art. 4 del decreto legge n. 120 del 1995 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 1 del decreto legge n. 2 del 2004 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto;
b) conseguentemente l'ex lettore ha diritto a svolgere il monte ore annuo minimo previsto dalla contrattazione collettiva, alle condizioni stabilite dallo stesso C.C.N.L. 21.5.1996;
c) il rifiuto da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa offerta obbliga al risarcimento del danno, salvo che il datore, sul quale grava il relativo onere della prova, dimostri
l'assenza di colpa o l'impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui non imputabile…” è un ex lettore di lingua madre, assunto con contratti a tempo determinato Parte_1 ai sensi dell'art. 28 DPR 382/80, che, in seguito all'istituzione della figura del collaboratore linguistico con D.L. n. 120/95 conv. L. 236/95, non ha sottoscritto il contratto di assunzione in qualità di CEL, ma con la sentenza n. 4388/1998, passata in giudicato, ha ottenuto il riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorrente con l'Università, fin dalla data del primo contratto a termine (e precisamente dal 13.1.1987), senza alcuna statuizione sugli aspetti normativi e economici del rapporto. Alla Chambers, pertanto, in applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza n. 17304/2023 della Corte di Cassazione “si applicano l'art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dall'art. 26 della legge n.
240 del 2010 (nella specie intervenuta in pendenza del giudizio di appello) e la disciplina contrattuale dettata dal C.C.N.L. 21.5.1996 comparto Università per i collaboratori esperti linguistici”.
Ciò precisato, occorre ricostruire compiutamente la normativa applicabile ai collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre e, di conseguenza alla ricorrente.
L'art.
1. D.L. 2/2004, con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 63/2004 ha previsto:
“
1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europea in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di
, di , e già destinatari di Pt_5 Pt_6 Parte_7 Parte_8
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;
tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude
l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente. …”
La successiva L. n. 240 del 30 dicembre 2010, interpretativa della norma innanzi riprodotta, con l'art. 26 comma 3, ha disposto che:
"L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa
C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.
A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004,
e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236".
Il Contratto Collettivo Nazionale dei Dipendenti del Comparto dell'Università, sottoscritto il 21 maggio 1996, all'art. 51 disciplina il rapporto di lavoro con Esperti e collaboratori linguistici e al comma 4 prevede:
“L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria…”
Alla luce della disciplina innanzi ricostruita e dell'equiparazione tra ex lettori a tempo indeterminato (in virtù di sentenza passata in giudicato) e ex D.L. Parte_9
120/1995, alla andava riconosciuto il medesimo trattamento retributivo e normativo Pt_1
innanzi delineato ossia:
- il diritto a svolgere un monte ore annuo non inferiore a 250 ore;
- il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del DPR 11 luglio 1980, n. 382
- in seguito, a partire dalla stipula del CCNL del comparto Università del 1996, il trattamento retributivo spettante ai CEL secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto oltre ad un trattamento individuale pari alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, parametrata (ex decreto-legge n. 2 del 2004) a quella del ricercatore confermato a tempo definito e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto.
Tanto precisato, occorre evidenziare che oggetto del presente giudizio non è la rideterminazione del trattamento retributivo spettante alla fin dalla data della prima assunzione Pt_1
(questione oggetto del giudizio deciso, da ultimo, con la sentenza n. 5346/18 della Corte di appello, impugnata con ricorso per Cassazione), ma il riconoscimento del diritto allo svolgimento di un maggior monte orario annuo, in ossequio all'art. 51 del CCNL citato, e la condanna dell' CP_2
al risarcimento del danno pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che avrebbe percepito se le fosse stato riconosciuto il monte orario previsto dall'art. 51 CCNL dipendenti del comparto dalla data della messa a disposizione delle maggiori energie lavorative fino CP_2
alla data di deposito del ricorso, risarcimento da quantificare tenendo conto, tuttavia, del corretto parametro retributivo sulla base della normativa legale e contrattuale prima riportata, specificamente indicata dalla Ordinanza n. 17304/2023; nonché, dalla data di deposito del ricorso, il riconoscimento del diritto allo svolgimento quanto meno dell'orario minimo previsto dal contratto collettivo, pari a 250 ore annue. In ossequio alla disciplina legale e contrattuale applicabile al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, la aveva diritto al Pt_1 riconoscimento da parte dell'Università allo svolgimento del monte orario minimo previsto dal
CCNL comparto Università del 21.5.1996, pari a 250 ore annue, a far data dalla messa a disposizione di un maggiore impegno lavorativo da parte della ricorrente, avvenuta in data 9 febbraio 1999. Ne consegue che per il periodo che va dal febbraio 1999 al deposito del ricorso di primo grado (quindi fino al 31.12.2007) alla ricorrente va riconosciuto il risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto percepito come lettore sulla base di 125 ore annue e quanto avrebbe dovuto percepire ai sensi dell'art. 26 c. 3 L 240/2010 sulla base di 250 ore annue.
Va rigettata invero la eccezione formulata dalla secondo la quale è pacifico Controparte_2 ed incontestato che l' abbia offerto alla la stipula del contratto come CEL e CP_2 Pt_1
che la ex lettrice lo abbia rifiutato, con la conseguenza che alcuna responsabilità può essere ravvista in capo alla per non averle consentito la prestazione oraria annua di 250 ore, perché CP_2 quella prestazione era stata offerta dall' mediante la stipula del contratto di CEL ed era CP_2
stata rifiutata dalla ricorrente.
Secondo la il rifiuto opposto dalla impedisce alla stessa di poter imputare CP_2 Pt_1 all' la mancata maggiore prestazione oraria, con la conseguenza che alcun risarcimento CP_2
può essere legittimamente richiesto essendo stata la lavoratrice che vi ha dato causa.
Osserva la Corte che con l'Ordinanza n. 17304/2023 la Cassazione è specificamente intervenuta sulla questione del rifiuto della sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del decreto-legge n. 120/95, che aveva istituito la figura del Collaboratore Esperto Linguistico. Ed infatti la Suprema
Corte ha evidenziato che i ripetuti interventi normativi resisi necessari per le plurime pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea - intervenute a sanzionare lo Stato italiano per violazione del Trattato che, nel testo all'epoca vigente, all'art. 48 (poi trasfuso nell'art. 39 e successivamente riprodotto nell'art. 45 della versione consolidata pubblicata in G.U.U.E.
26.10.2012) faceva divieto di trattamenti discriminatori, fondati sulla nazionalità, fra lavoratori degli Stati membri - non avevano affrontato la questione dell'incidenza, rispetto alla individuazione della normativa applicabile, delle sentenze passate in giudicato che, in epoca antecedente o anche successiva all'abrogazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, avevano disposto, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Lussemburgo, la conversione dei rapporti di lettorato da tempo determinato a tempo indeterminato. Evidenziando infine che la problematica andava risolta, come chiarito dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 19164/2017 e n. 24963/2017, in base al principio di continuità tra la posizione soppressa degli ex lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici, che comportava che, se l'ex lettore avesse ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, che non avesse statuito sugli aspetti economici e normativi del rapporto, andava, comunque, applicata la relativa disciplina di fonte legale dettata dal decreto legge n. 2 del 2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della legge n. 240 del 2010 e la disciplina contrattuale dettata dal C.C.N.L. 21.5.1996 comparto
Università per i collaboratori esperti linguistici, e questo, recisa la Corte “a prescindere dalla sottoscrizione del contratto ex art. 4 del decreto legge n. 120 del 1995 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 1 del decreto legge n. 2 del 2004 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto”.
La Cassazione, quindi, risolvendo la questione della normativa applicabile agli ex lettori che avevano ottenuto la conversione giudiziale del rapporto ma non erano divenuti Collaboratori
Esperti Linguistici, tra i quali quindi gli ex Lettori che, come la non avevano stipulato Pt_1
il contratto come CEL, afferma la legittimità di tale rifiuto, precisando che, ove mancante la sottoscrizione del contratto, ad esso va equiparata la sentenza di conversione del rapporto. Tale equiparazione giustifica il rifiuto degli ex lettori di stipulare il contratto, visto che, l'aver ottenuto giudizialmente la trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato, comporta una equiparazione della figura dell'ex Lettore alla nuova figura del Collaboratore Esperto Linguistico, non essendo configurabile un terzo genere, e l'applicazione della medesima disciplina normativa e contrattuale. La Corte d Cassazione precisa anche che all'ex Lettore trasformato in lavoratore a tempo indeterminato per via giudiziale va riconosciuto il diritto a svolgere il monte ore annuo minimo previsto dalla contrattazione collettiva, alle condizioni stabilite dallo stesso C.C.N.L. 21.5.1996 e che “il rifiuto da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa offerta obbliga al risarcimento del danno, salvo che il datore, sul quale grava il relativo onere della prova, dimostri
l'assenza di colpa o l'impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui non imputabile…”.
E' evidente che, avendo la Corte di Cassazione equiparato l'ex lettore trasformato in lavoratore a tempo indeterminato per via giudiziale al Collaboratore esperto linguistico, ha implicitamente escluso che il rifiuto di sottoscrivere il contratto ex art. 4 del decreto legge n. 120 del 1995 possa giustificare il “ rifiuto da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa offerta” dal lettore in conformità alle norme del CCNL dei CEL, con la conseguenza che la mancata sottoscrizione del contratto come CEL non dimostra affatto “l'assenza di colpa o l'impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui non imputabile…” in capo al datore di lavoro.
Tanto precisato, al fine di quantificare differenza tra quanto percepito dalla come lettore Pt_1 sulla base di 125 ore annue e quanto avrebbe dovuto percepire ai sensi dell'art. 26 c. 3 L 240/2010 sulla base di 250 ore annue è stato conferito incarico di CTU contabile e, nominato il perito, gli veniva chiesto di determinare:
“la retribuzione che sarebbe spettata a se avesse svolto un orario di Parte_1
lavoro pari a 250 ore mensili nel periodo che va dal 9.2.1999 fino al 31.12.2007, retribuzione così determinata:
- trattamento economico previsto per i Collaboratori Esperti Linguistici (C.E.L.) dal CCNL comparto Università del 21.5.1996 al quale deve sommarsi “il trattamento retributivo individuale” (previsto dall'art. 26 comma 3 L. 30 dicembre 2010, n. 240) pari alla differenza tra la retribuzione spettante ai C.E.L. ai sensi del D.L. n. 2/2004 conv. nella L. 63/2004, (retribuzione parametrata a quella ricercatore confermato a tempo definito, determinata tenendo conto dell'anzianità maturata dalla a far data dalla prima assunzione ex art. art. 28 del d.p.r. Pt_1
n. 382/1980) e quella prevista dal CCNL comparto Università del 21.5.1996, entrambe calcolate su un orario annuo di 250 ore” e di sottrarre da tale importo “la retribuzione effettivamente percepita da nel periodo 9.2.1999 – 31.12.2007” Parte_1
IL CTU ha applicato in modo rigoroso il criterio indicato con il quesito, che rispecchia il principio fissato dalla Corte di Cassazione, e ha quantificato tale differenza in € 45.850,51.
Tale importo costituisce il criterio per quantificare il risarcimento spettante a Parte_1 per il danno subito a causa del rifiuto dell' di farle svolgere l'orario annuale
[...] CP_1 minimo previsto dal CCNL di comparto, per il periodo febbraio 1999 - dicembre 2007 (data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
La somma quantificata dal CTU si discosta per difetto dall'importo quantificato dal giudice di primo grado, che, accogliendo i conteggi della ricorrente, aveva quantificato il risarcimento ad essa spettante in euro 55.534,00.
Infine per le ragioni sopra esposte, in applicazione del principio di diritto sancito dalla Cassazione con la sentenza di rimessione, deve affermarsi che correttamente il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto di a svolgere, a partire dall'1/1/2008, l'orario di Parte_1
lavoro di 250 ore annue, tuttavia la retribuzione spettante non è corrispondente a quella del ricercatore confermato a tempo definito”, ma è pari al trattamento economico previsto per i
Collaboratori Esperti Linguistici (C.E.L.) dai CCNL comparto Università susseguitisi nel tempo, al quale deve sommarsi “il trattamento retributivo individuale” come disciplinato dall'art. 26 comma 3 L. 30 dicembre 2010, n. 240.
In conclusione, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 392 c.p.c. e in applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 17304/23, va accolta la domanda formulata da e per l'effetto, l' Parte_1 Controparte_1
va condannata al pagamento in favore della ex lettrice della somma di euro €
[...]
45.850,51 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
va, inoltre, dichiarato il diritto di a svolgere, a partire dall' Parte_1
1/1/2008, l'orario di lavoro di 250 ore annue e a percepire una retribuzione pari al trattamento economico previsto per i Collaboratori Esperti Linguistici (C.E.L.) dai CCNL comparto Università susseguitisi nel tempo, al quale deve sommarsi “il trattamento retributivo individuale” come disciplinato dall'art. 26 comma 3 L. 30 dicembre 2010, n. 240.
La soccombenza dell' comporta la condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2
di tutti i gradi del giudizio, che vanno liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento delle spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 392 c.p.c., così provvede: accoglie la domanda formulata da e per l'effetto: Parte_1 condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma di euro € 45.850,51 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al Parte_1
saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 L 412/91 dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
dichiara il diritto di a svolgere, a partire dall' 1/1/2008, l'orario di lavoro Parte_1
di 250 ore annue e a percepire una retribuzione pari al trattamento economico previsto per i
Collaboratori Esperti Linguistici (C.E.L.) dai CCNL comparto Università susseguitisi nel tempo, al quale deve sommarsi “il trattamento retributivo individuale” come disciplinato dall'art. 26 comma 3 L. 30 dicembre 2010, n. 240; condanna l' al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio, che liquida in CP_2
euro 1.500,00 per il primo grado, in euro 3.308,00 per il grado di appello, in euro 2.626,00 per il giudizio di legittimità ed in euro 4.996,00 per il presente grado, oltre IVA CPA e rimborso come per legge.
Napoli 26.3.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa