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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 17278/2017, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. PIRAINO GIANFRANCO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. GUARNIERI CLEMENTE – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine le parti hanno concluso come da note in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del decesso del resistente, marito, va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, come ritenuto da Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza, 20/02/2018, n. 4092, “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status" che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario,
l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce”.
Ricorrono giusti motivi, ravvisabili nell'intervenuta cessazione della materia del contendere, per compensare le spese di giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 31/10/2017 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., dichiara cessata la CP_1
2 materia del contendere per morte del resistente.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 17278/2017, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. PIRAINO GIANFRANCO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. GUARNIERI CLEMENTE – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine le parti hanno concluso come da note in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del decesso del resistente, marito, va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, come ritenuto da Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza, 20/02/2018, n. 4092, “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status" che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario,
l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce”.
Ricorrono giusti motivi, ravvisabili nell'intervenuta cessazione della materia del contendere, per compensare le spese di giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 31/10/2017 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., dichiara cessata la CP_1
2 materia del contendere per morte del resistente.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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