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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4833 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 12946/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti ROBERTO GIGLIO e GIROLAMO CECI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, la ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata alla ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dalla medesima quale bracciante agricola determinata nella misura fino al 10% o di quella che sarà accertata a seguito di espletanda CTU;
- condanni l al pagamento della corrispondente quota in capitale CP_1 accertata, fino ad €. 11.632,32 (corrispondente al 10%), o di quella che sarà determinata dalla CTU, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in via subordinata accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata alla ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dalla medesima e determinata anche con un danno biologico inferiore al 6%
(non indennizzabile) ed utile ai fini di un successivo ed eventuale aggravamento e che consentano alla medesima di usufruire gratuitamente di cure ambulatoriali e riabilitative, rimborso acquisto farmaci, assistenza protesica, ausili ed altro previsti per legge e/o che vada ad aggiungersi ad altra malattia professionale denunciata (tendinite ed epicondilite) ed in corso di accertamento, nonché per agire nei confronti del datore di lavoro;
- condanni la parte resistente al pagamento dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cnap come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att.
c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l , domandando il rigetto delle avverse CP_1 pretese.
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 03.01.2023)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale CP_1 per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (“discopatie multiple a livello lombare in particolare L5-S1) contratta dalla parte ricorrente, negata dall all'esito CP_1 dell'istruttoria espletata in sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott. – le cui Per_1 valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso che le infermità riscontrate sulla persona di siano da ricollegarsi Parte_1 causalmente e/o concausalmente a malattia professionale, ritenendo che
“Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo processuale, in parte costituita da certificazioni sanitarie inerenti a patologia diversa da quella trattata in questo accertamento tecnico, si evince che Pt_1
è affetta da un complesso patologico che interessa i segmenti
[...] cervicale e lombare del rachide, caratterizzato da spondiloartrosi, protrusioni ed ernie discali multiple, accertate tramite esame RM. La domanda di riconoscimento quale malattia professionale è stata impostata con riferimento alle discopatie a livello lombare in particolare L5-S1.
In base agli accertamenti strumentali disponibili, risulta documentata un'ernia mediana-paramediana-preforaminale bilaterale a livello L5-S1.
Per quanto riguarda la gestione agricoltura in ambito , l'ernia CP_1 discale lombare è inserita nella tabella delle malattie professionali di cui al Decreto interministeriale del 09.04.2008, G.U. del 21.07.2008, contraddistinta dal codice n. 22.
In corrispondenza della seconda colonna della tabella sono tuttavia indicate le lavorazioni previste affinché si possa concretizzare un nesso causale con la patologia.
Pertanto è essenziale che le attività lavorative siano svolte in modo non occasionale, e che comportino l'utilizzo di macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero, come trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente e/o la movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili efficaci.
L'ernia discale lombare rientra tra i Work-related Musculoskeletal
Disorders (Patologie muscolo-scheletriche correlate al lavoro) ed è una patologia di frequente riscontro nella pratica clinica, di natura multifattoriale, annoverata tra le tecnopatie cosiddette tabellate, con bassa frazione eziologica, a condizione che ricorra l'esposizione ai fattori di rischio occupazionali suddetti per un congruo periodo temporale.
Nel caso di specie si evidenzia che la ricorrente è stata occupata nel settore agricolo dal 1991 al 2006, dal 2010 al 2013 e dal 2015 al 2019, espletando la mansione di operaia stagionale.
Dal 2005 al 2010 ha svolto la mansione di addetta alle pulizie in regime a tempo parziale, alle dipendenze di più società.
Premesso che la lavoratrice non è stata esposta a vibrazioni trasmesse al corpo intero, non risultando né dai dati anamnestici, né dalla documentazione allegata al fascicolo processuale, occorre valutare l'eventuale esposizione a sovraccarico biomeccanico del rachide lombare durante l'espletamento di operazioni comportanti la movimentazione manuale dei carichi.
Non sono disponibili dati in merito a tale fattore di rischio occupazionale, dal momento che non vi è traccia di un documento di valutazione rischi e neanche di un certificato di idoneità alla mansione specifica emesso dal medico competente. Tuttavia, pur volendo considerare la presenza della noxa lavorativa in causa perlomeno in alcune lavorazioni, dall'esame dell'Estratto Conto
Previdenziale rilasciato dall'INPS emerge un'incongruità dei presunti periodi di esposizione.
Infatti il numero di giornate lavorative annue espletate nel comparto agricoltura, ad eccezione dell'anno 2011, è inferiore di oltre il 50% rispetto a quelle teoricamente effettuabili.
Tale dato non risulta compatibile con una esposizione continuativa e non occasionale, così come previsto dalla vigente tabella delle malattie professionali, per l'ammissione della patologia in esame.
D'altronde, accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.
Quanto alla forma non occasionale, è d'uopo ricordare che l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale più recente tende a interpretarla alla stregua di “abituale”, in perfetta sintonia con la tabella delle malattie professionali ultimamente aggiornata tramite il Decreto interministeriale del 10.10.2023, in cui è sancito che le lavorazioni a rischio siano svolte in modo abituale e sistematico.
Infine occorre considerare la coesistenza della patologia ernia discale a livello del segmento cervicale, oltre che lombare, elemento che depone per una predisposizione individuale dell'assistita allo sviluppo di tali patologie.
Queste constatazioni consentono di esprimere un giudizio negativo alla domanda di riconoscimento in causa.
In tal modo è da ritenersi condivisibile la decisione formulata dall .”. CP_1
Peraltro, il ctu dott. , a fronte delle deduzioni del ctp , ha Per_2 chiarito che “Affinché una patologia possa essere qualificata come di origine professionale, non è sufficiente la sua mera inclusione nella relativa tabella . CP_1
L'automatismo sostenuto dal difensore della ricorrente è pertanto privo di fondamento.
Costituisce infatti conditio sine qua non per la diagnosi di tecnopatia l'accertamento di un'esposizione dell'assicurata a un rischio professionale concreto, adeguato per qualità, quantità e durata. È pertanto necessaria una effettiva riconducibilità della patologia alle lavorazioni a rischio, non potendo tale nesso essere desunto da una esposizione solo ipotizzata o prospettata in via meramente astratta.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 38377/2021 ha ribadito che il nesso causale relativo all'origine professionale della malattia non può basarsi su semplici presunzioni tratte da possibilità tecniche teoriche;
richiede invece una dimostrazione concreta e specifica. Tale prova può essere formulata anche in termini probabilistici, ma deve trattarsi di una probabilità qualificata, verificabile attraverso elementi ulteriori – quali, ad esempio, dati epidemiologici – idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. altresì Cass. n. 10097/2015;
Cass. n. 736/2018).
Sempre secondo la pronuncia della Corte di Cassazione, l'adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso deve prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.
Nel caso in esame, la rilevanza causale degli agenti patogeni deve essere valutata in concreto sul singolo lavoratore. Le dichiarazioni testimoniali prodotte, tuttavia, risultano generiche e imprecise, e non apportano elementi idonei a modificare il quadro ricostruttivo.
Appare chiaramente dall'esame dell'Estratto Conto Previdenziale rilasciato dall'INPS, versato in atti, che l'assistita ha espletato la mansione di operaia agricola in assenza di continuità e di non occasionalità, come già evidenziato nell'elaborato peritale.
Benché l'attività lavorativa risulti iniziata nel 1991, in molti anni risultano registrate solo alcune decine di giornate lavorative, comunque in numero inferiore di oltre il 50% rispetto a quelle teoricamente effettuabili.
Nel caso di specie, va inoltre considerata la coesistenza di patologia erniaria discale in corrispondenza del segmento cervicale del rachide, oltre che a livello lombare.
Non sussistono evidenze scientifiche sulla etiopatogenesi occupazionale dell'ernia discale cervicale. Tale circostanza depone per una chiara ed evidente predisposizione individuale nel determinismo dell'ernia discale intervertebrale.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, non emergono elementi idonei a modificare o infirmare le conclusioni già formulate dal sottoscritto CTU, che devono pertanto essere confermate integralmente”.
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP_1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 12946/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti ROBERTO GIGLIO e GIROLAMO CECI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, la ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata alla ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dalla medesima quale bracciante agricola determinata nella misura fino al 10% o di quella che sarà accertata a seguito di espletanda CTU;
- condanni l al pagamento della corrispondente quota in capitale CP_1 accertata, fino ad €. 11.632,32 (corrispondente al 10%), o di quella che sarà determinata dalla CTU, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in via subordinata accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata alla ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dalla medesima e determinata anche con un danno biologico inferiore al 6%
(non indennizzabile) ed utile ai fini di un successivo ed eventuale aggravamento e che consentano alla medesima di usufruire gratuitamente di cure ambulatoriali e riabilitative, rimborso acquisto farmaci, assistenza protesica, ausili ed altro previsti per legge e/o che vada ad aggiungersi ad altra malattia professionale denunciata (tendinite ed epicondilite) ed in corso di accertamento, nonché per agire nei confronti del datore di lavoro;
- condanni la parte resistente al pagamento dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cnap come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att.
c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l , domandando il rigetto delle avverse CP_1 pretese.
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 03.01.2023)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale CP_1 per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (“discopatie multiple a livello lombare in particolare L5-S1) contratta dalla parte ricorrente, negata dall all'esito CP_1 dell'istruttoria espletata in sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott. – le cui Per_1 valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso che le infermità riscontrate sulla persona di siano da ricollegarsi Parte_1 causalmente e/o concausalmente a malattia professionale, ritenendo che
“Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo processuale, in parte costituita da certificazioni sanitarie inerenti a patologia diversa da quella trattata in questo accertamento tecnico, si evince che Pt_1
è affetta da un complesso patologico che interessa i segmenti
[...] cervicale e lombare del rachide, caratterizzato da spondiloartrosi, protrusioni ed ernie discali multiple, accertate tramite esame RM. La domanda di riconoscimento quale malattia professionale è stata impostata con riferimento alle discopatie a livello lombare in particolare L5-S1.
In base agli accertamenti strumentali disponibili, risulta documentata un'ernia mediana-paramediana-preforaminale bilaterale a livello L5-S1.
Per quanto riguarda la gestione agricoltura in ambito , l'ernia CP_1 discale lombare è inserita nella tabella delle malattie professionali di cui al Decreto interministeriale del 09.04.2008, G.U. del 21.07.2008, contraddistinta dal codice n. 22.
In corrispondenza della seconda colonna della tabella sono tuttavia indicate le lavorazioni previste affinché si possa concretizzare un nesso causale con la patologia.
Pertanto è essenziale che le attività lavorative siano svolte in modo non occasionale, e che comportino l'utilizzo di macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero, come trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente e/o la movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili efficaci.
L'ernia discale lombare rientra tra i Work-related Musculoskeletal
Disorders (Patologie muscolo-scheletriche correlate al lavoro) ed è una patologia di frequente riscontro nella pratica clinica, di natura multifattoriale, annoverata tra le tecnopatie cosiddette tabellate, con bassa frazione eziologica, a condizione che ricorra l'esposizione ai fattori di rischio occupazionali suddetti per un congruo periodo temporale.
Nel caso di specie si evidenzia che la ricorrente è stata occupata nel settore agricolo dal 1991 al 2006, dal 2010 al 2013 e dal 2015 al 2019, espletando la mansione di operaia stagionale.
Dal 2005 al 2010 ha svolto la mansione di addetta alle pulizie in regime a tempo parziale, alle dipendenze di più società.
Premesso che la lavoratrice non è stata esposta a vibrazioni trasmesse al corpo intero, non risultando né dai dati anamnestici, né dalla documentazione allegata al fascicolo processuale, occorre valutare l'eventuale esposizione a sovraccarico biomeccanico del rachide lombare durante l'espletamento di operazioni comportanti la movimentazione manuale dei carichi.
Non sono disponibili dati in merito a tale fattore di rischio occupazionale, dal momento che non vi è traccia di un documento di valutazione rischi e neanche di un certificato di idoneità alla mansione specifica emesso dal medico competente. Tuttavia, pur volendo considerare la presenza della noxa lavorativa in causa perlomeno in alcune lavorazioni, dall'esame dell'Estratto Conto
Previdenziale rilasciato dall'INPS emerge un'incongruità dei presunti periodi di esposizione.
Infatti il numero di giornate lavorative annue espletate nel comparto agricoltura, ad eccezione dell'anno 2011, è inferiore di oltre il 50% rispetto a quelle teoricamente effettuabili.
Tale dato non risulta compatibile con una esposizione continuativa e non occasionale, così come previsto dalla vigente tabella delle malattie professionali, per l'ammissione della patologia in esame.
D'altronde, accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.
Quanto alla forma non occasionale, è d'uopo ricordare che l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale più recente tende a interpretarla alla stregua di “abituale”, in perfetta sintonia con la tabella delle malattie professionali ultimamente aggiornata tramite il Decreto interministeriale del 10.10.2023, in cui è sancito che le lavorazioni a rischio siano svolte in modo abituale e sistematico.
Infine occorre considerare la coesistenza della patologia ernia discale a livello del segmento cervicale, oltre che lombare, elemento che depone per una predisposizione individuale dell'assistita allo sviluppo di tali patologie.
Queste constatazioni consentono di esprimere un giudizio negativo alla domanda di riconoscimento in causa.
In tal modo è da ritenersi condivisibile la decisione formulata dall .”. CP_1
Peraltro, il ctu dott. , a fronte delle deduzioni del ctp , ha Per_2 chiarito che “Affinché una patologia possa essere qualificata come di origine professionale, non è sufficiente la sua mera inclusione nella relativa tabella . CP_1
L'automatismo sostenuto dal difensore della ricorrente è pertanto privo di fondamento.
Costituisce infatti conditio sine qua non per la diagnosi di tecnopatia l'accertamento di un'esposizione dell'assicurata a un rischio professionale concreto, adeguato per qualità, quantità e durata. È pertanto necessaria una effettiva riconducibilità della patologia alle lavorazioni a rischio, non potendo tale nesso essere desunto da una esposizione solo ipotizzata o prospettata in via meramente astratta.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 38377/2021 ha ribadito che il nesso causale relativo all'origine professionale della malattia non può basarsi su semplici presunzioni tratte da possibilità tecniche teoriche;
richiede invece una dimostrazione concreta e specifica. Tale prova può essere formulata anche in termini probabilistici, ma deve trattarsi di una probabilità qualificata, verificabile attraverso elementi ulteriori – quali, ad esempio, dati epidemiologici – idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. altresì Cass. n. 10097/2015;
Cass. n. 736/2018).
Sempre secondo la pronuncia della Corte di Cassazione, l'adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso deve prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.
Nel caso in esame, la rilevanza causale degli agenti patogeni deve essere valutata in concreto sul singolo lavoratore. Le dichiarazioni testimoniali prodotte, tuttavia, risultano generiche e imprecise, e non apportano elementi idonei a modificare il quadro ricostruttivo.
Appare chiaramente dall'esame dell'Estratto Conto Previdenziale rilasciato dall'INPS, versato in atti, che l'assistita ha espletato la mansione di operaia agricola in assenza di continuità e di non occasionalità, come già evidenziato nell'elaborato peritale.
Benché l'attività lavorativa risulti iniziata nel 1991, in molti anni risultano registrate solo alcune decine di giornate lavorative, comunque in numero inferiore di oltre il 50% rispetto a quelle teoricamente effettuabili.
Nel caso di specie, va inoltre considerata la coesistenza di patologia erniaria discale in corrispondenza del segmento cervicale del rachide, oltre che a livello lombare.
Non sussistono evidenze scientifiche sulla etiopatogenesi occupazionale dell'ernia discale cervicale. Tale circostanza depone per una chiara ed evidente predisposizione individuale nel determinismo dell'ernia discale intervertebrale.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, non emergono elementi idonei a modificare o infirmare le conclusioni già formulate dal sottoscritto CTU, che devono pertanto essere confermate integralmente”.
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP_1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli