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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 854 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI IC Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO LUCA IARIA C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. IMPUSINO SALVATORE C.F._2
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/05/2000 in RA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 20, parte II serie A anno 2000 ) e che dall'unione sono nate le figlie (14.02.2002) e Per_1 Per_2
(18.05.2006) , hanno riferito che con provvedimento del 30/06/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
1 - “Il sig. si assume l'obbligo di versare, a titolo di concorso per il Parte_3 mantenimento delle figlie maggiorenni, la somma mensile di € 250,00=
(duecentocinquanta/00) alla figlia ed altre € 250,00= Per_2
(duecentocinquanta/00) alla figlia . Somma rivalutabile annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT, sino al raggiungimento del più alto grado degli studi ovvero sino al proficuo inserimento nel mondo del lavoro delle stesse. Le dette somme saranno versate direttamente su carte o conti correnti intestati alle figlie, entro i primi 10 (dieci) giorni di ogni mese.
- Il Sig. si impegna, a contribuire nella misura del 50% alle spese Pt_3 straordinarie per le figlie, previa concertazione e condivisione delle spese medesime, come per legge. All'uopo si precisa che tutte le spese straordinarie
(per l'individuazione si rimanda al protocollo vigente) dovranno essere preventivamente concordate, e che in assenza di accordo non potrà essere preteso il rimborso della quota anticipata.
- Spese universitarie: in deroga a quanto sopra previsto, su richiesta della Sig.ra le parti concordano che il Sig. in ragione della sua più solida Pt_1 Pt_3 posizione economica, sostenga integralmente ed in via esclusiva tutte le spese, ordinarie e straordinarie, connesse al percorso di studi universitari della figlia
, anche qualora protratto oltre la durata legale del corso. Tali spese Per_2 includono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le tasse di iscrizione e i contributi universitari per atenei pubblici o privati;
i costi per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico e software specialistico;
le spese per i trasporti pubblici locali e per i viaggi necessari a raggiungere la sede universitaria;
i costi per eventuali corsi di specializzazione, master, corsi di lingua straniera, e soggiorni di studio all'estero (es. programma Erasmus o simili).
Inoltre, qualora la figlia frequenti un'università in una città diversa da Per_2 quella di residenza ("fuori sede"), il Sig. si impegna altresì a sostenere Pt_3 integralmente i costi relativi al canone di locazione per un alloggio studentesco o un appartamento, le relative spese condominiali ordinarie e le utenze (luce, gas, acqua, tassa rifiuti, connessione internet). La scelta dell'istituto universitario e della relativa soluzione abitativa dovrà essere frutto di una decisione concordata tra la figlia e entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni della ragazza, del prestigio dell'istituto e della sostenibilità economica complessiva.
La sig.ra , da canto suo, rinuncia alla somma di euro 200,00= Parte_1 originariamente riconosciuta dall'accordo di separazione omologato a titolo di assegno di mantenimento.
2 Il sig. si obbliga, invece, a rinunciare all'assegno unico Parte_3 familiare in favore della sig.ra , autorizzandola sin d'ora ad Parte_1 incassare anche la quota di propria spettanza”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
28/05/2000 in RA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.20 , parte II serie A anno 2000) e che dall'unione sono nate le figlie Per_1
(14.02.2002) e (18.05.2006), hanno riferito che con provvedimento del Per_2
30/06/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_2 Parte_1
28/05/2000 in GERACE (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n.20 parte II serie A anno 2000) alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
3 - “Il sig. si assume l'obbligo di versare, a titolo di concorso per il Parte_3 mantenimento delle figlie maggiorenni, la somma mensile di € 250,00=
(duecentocinquanta/00) alla figlia ed altre € 250,00= Per_2
(duecentocinquanta/00) alla figlia . Somma rivalutabile annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT, sino al raggiungimento del più alto grado degli studi ovvero sino al proficuo inserimento nel mondo del lavoro delle stesse. Le dette somme saranno versate direttamente su carte o conti correnti intestati alle figlie, entro i primi 10 (dieci) giorni di ogni mese.
- Il Sig. si impegna, a contribuire nella misura del 50% alle spese Pt_3 straordinarie per le figlie, previa concertazione e condivisione delle spese medesime, come per legge. All'uopo si precisa che tutte le spese straordinarie
(per l'individuazione si rimanda al protocollo vigente) dovranno essere preventivamente concordate, e che in assenza di accordo non potrà essere preteso il rimborso della quota anticipata.
- Spese universitarie: in deroga a quanto sopra previsto, su richiesta della Sig.ra le parti concordano che il Sig. in ragione della sua più solida Pt_1 Pt_3 posizione economica, sostenga integralmente ed in via esclusiva tutte le spese, ordinarie e straordinarie, connesse al percorso di studi universitari della figlia
, anche qualora protratto oltre la durata legale del corso. Tali spese Per_2 includono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le tasse di iscrizione e i contributi universitari per atenei pubblici o privati;
i costi per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico e software specialistico;
le spese per i trasporti pubblici locali e per i viaggi necessari a raggiungere la sede universitaria;
i costi per eventuali corsi di specializzazione, master, corsi di lingua straniera, e soggiorni di studio all'estero (es. programma Erasmus o simili).
Inoltre, qualora la figlia frequenti un'università in una città diversa da quella di Per_2 residenza ("fuori sede"), il Sig. si impegna altresì a sostenere integralmente i Pt_3 costi relativi al canone di locazione per un alloggio studentesco o un appartamento, le relative spese condominiali ordinarie e le utenze (luce, gas, acqua, tassa rifiuti, connessione internet). La scelta dell'istituto universitario e della relativa soluzione abitativa dovrà essere frutto di una decisione concordata tra la figlia e entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni della ragazza, del prestigio dell'istituto e della sostenibilità economica complessiva.
La sig.ra , da canto suo, rinuncia alla somma di euro 200,00= Parte_1 originariamente riconosciuta dall'accordo di separazione omologato a titolo di assegno di mantenimento.
4 Il sig. si obbliga, invece, a rinunciare all'assegno unico familiare in Parte_3 favore della sig.ra , autorizzandola sin d'ora ad incassare anche la Parte_1 quota di propria spettanza”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
TI IC
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI IC Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO LUCA IARIA C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. IMPUSINO SALVATORE C.F._2
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/05/2000 in RA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 20, parte II serie A anno 2000 ) e che dall'unione sono nate le figlie (14.02.2002) e Per_1 Per_2
(18.05.2006) , hanno riferito che con provvedimento del 30/06/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
1 - “Il sig. si assume l'obbligo di versare, a titolo di concorso per il Parte_3 mantenimento delle figlie maggiorenni, la somma mensile di € 250,00=
(duecentocinquanta/00) alla figlia ed altre € 250,00= Per_2
(duecentocinquanta/00) alla figlia . Somma rivalutabile annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT, sino al raggiungimento del più alto grado degli studi ovvero sino al proficuo inserimento nel mondo del lavoro delle stesse. Le dette somme saranno versate direttamente su carte o conti correnti intestati alle figlie, entro i primi 10 (dieci) giorni di ogni mese.
- Il Sig. si impegna, a contribuire nella misura del 50% alle spese Pt_3 straordinarie per le figlie, previa concertazione e condivisione delle spese medesime, come per legge. All'uopo si precisa che tutte le spese straordinarie
(per l'individuazione si rimanda al protocollo vigente) dovranno essere preventivamente concordate, e che in assenza di accordo non potrà essere preteso il rimborso della quota anticipata.
- Spese universitarie: in deroga a quanto sopra previsto, su richiesta della Sig.ra le parti concordano che il Sig. in ragione della sua più solida Pt_1 Pt_3 posizione economica, sostenga integralmente ed in via esclusiva tutte le spese, ordinarie e straordinarie, connesse al percorso di studi universitari della figlia
, anche qualora protratto oltre la durata legale del corso. Tali spese Per_2 includono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le tasse di iscrizione e i contributi universitari per atenei pubblici o privati;
i costi per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico e software specialistico;
le spese per i trasporti pubblici locali e per i viaggi necessari a raggiungere la sede universitaria;
i costi per eventuali corsi di specializzazione, master, corsi di lingua straniera, e soggiorni di studio all'estero (es. programma Erasmus o simili).
Inoltre, qualora la figlia frequenti un'università in una città diversa da Per_2 quella di residenza ("fuori sede"), il Sig. si impegna altresì a sostenere Pt_3 integralmente i costi relativi al canone di locazione per un alloggio studentesco o un appartamento, le relative spese condominiali ordinarie e le utenze (luce, gas, acqua, tassa rifiuti, connessione internet). La scelta dell'istituto universitario e della relativa soluzione abitativa dovrà essere frutto di una decisione concordata tra la figlia e entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni della ragazza, del prestigio dell'istituto e della sostenibilità economica complessiva.
La sig.ra , da canto suo, rinuncia alla somma di euro 200,00= Parte_1 originariamente riconosciuta dall'accordo di separazione omologato a titolo di assegno di mantenimento.
2 Il sig. si obbliga, invece, a rinunciare all'assegno unico Parte_3 familiare in favore della sig.ra , autorizzandola sin d'ora ad Parte_1 incassare anche la quota di propria spettanza”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
28/05/2000 in RA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.20 , parte II serie A anno 2000) e che dall'unione sono nate le figlie Per_1
(14.02.2002) e (18.05.2006), hanno riferito che con provvedimento del Per_2
30/06/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_2 Parte_1
28/05/2000 in GERACE (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n.20 parte II serie A anno 2000) alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
3 - “Il sig. si assume l'obbligo di versare, a titolo di concorso per il Parte_3 mantenimento delle figlie maggiorenni, la somma mensile di € 250,00=
(duecentocinquanta/00) alla figlia ed altre € 250,00= Per_2
(duecentocinquanta/00) alla figlia . Somma rivalutabile annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT, sino al raggiungimento del più alto grado degli studi ovvero sino al proficuo inserimento nel mondo del lavoro delle stesse. Le dette somme saranno versate direttamente su carte o conti correnti intestati alle figlie, entro i primi 10 (dieci) giorni di ogni mese.
- Il Sig. si impegna, a contribuire nella misura del 50% alle spese Pt_3 straordinarie per le figlie, previa concertazione e condivisione delle spese medesime, come per legge. All'uopo si precisa che tutte le spese straordinarie
(per l'individuazione si rimanda al protocollo vigente) dovranno essere preventivamente concordate, e che in assenza di accordo non potrà essere preteso il rimborso della quota anticipata.
- Spese universitarie: in deroga a quanto sopra previsto, su richiesta della Sig.ra le parti concordano che il Sig. in ragione della sua più solida Pt_1 Pt_3 posizione economica, sostenga integralmente ed in via esclusiva tutte le spese, ordinarie e straordinarie, connesse al percorso di studi universitari della figlia
, anche qualora protratto oltre la durata legale del corso. Tali spese Per_2 includono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le tasse di iscrizione e i contributi universitari per atenei pubblici o privati;
i costi per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico e software specialistico;
le spese per i trasporti pubblici locali e per i viaggi necessari a raggiungere la sede universitaria;
i costi per eventuali corsi di specializzazione, master, corsi di lingua straniera, e soggiorni di studio all'estero (es. programma Erasmus o simili).
Inoltre, qualora la figlia frequenti un'università in una città diversa da quella di Per_2 residenza ("fuori sede"), il Sig. si impegna altresì a sostenere integralmente i Pt_3 costi relativi al canone di locazione per un alloggio studentesco o un appartamento, le relative spese condominiali ordinarie e le utenze (luce, gas, acqua, tassa rifiuti, connessione internet). La scelta dell'istituto universitario e della relativa soluzione abitativa dovrà essere frutto di una decisione concordata tra la figlia e entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni della ragazza, del prestigio dell'istituto e della sostenibilità economica complessiva.
La sig.ra , da canto suo, rinuncia alla somma di euro 200,00= Parte_1 originariamente riconosciuta dall'accordo di separazione omologato a titolo di assegno di mantenimento.
4 Il sig. si obbliga, invece, a rinunciare all'assegno unico familiare in Parte_3 favore della sig.ra , autorizzandola sin d'ora ad incassare anche la Parte_1 quota di propria spettanza”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
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