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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
346/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Galbiate (LC), via Della Busa n. 14, con il patrocinio dell'avv. BASILICO CARLA
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. SIRONI STEFANO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Galbiate (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, non interferendo l'uno nella vita privata dell'altro.
Le parti danno atto che il sig. ha già provveduto a lasciare la casa familiare, Controparte_1 ed a breve si trasferirà in un appartamento di sua proprietà in Galbiate, Via I° Maggio n.15. B) Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori - che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con autorizzazione all'esercizio disgiunto per le sole questioni attinenti all'ordinaria amministrazione – e con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori si impegnano a concordare tra loro la linea educativa delle figlie, senza interferenze dei rispettivi rami parentali;
C) La casa coniugale sita in Galbiate (LC), Via Della Busa n. 14 viene assegnata alla ricorrente
- con le relative pertinenze e tutto quanto l'arreda – che continuerà ad abitarvi con le figlie minori. Le parti, sul punto, concordano che la IG provvederà al pagamento delle Parte_1 utenze e delle spese di gestione ordinaria, mentre saranno integralmente a carico del OR tutte le spese di straordinaria amministrazione che dovessero rendersi necessarie per CP_1 la conservazione e manutenzione dell'immobile .Resta, altresì, inteso che il OR CP_1 dovrà provvedere all'asporto di tutti i suoi beni, ancora presenti nella casa e nel box, entro 30 giorni dalla data di omologa della separazione, termine entro il quale dovrà altresì provvedere alla formalizzazione del cambio di residenza;
D) Per quel che concerne i diritti di visita, sulla scorta di quanto attualmente in uso tra le parti ed in attesa che il OR si trasferisca presso la sua nuova abitazione, il padre potrà CP_1 vedere e tenere con sé le figlie il sabato e/o la domenica di ciascun fine settimana, dalle ore
10.00, allorquando avrà cura di andarle a prendere alla casa materna sino alle ore 20.30 allorquando, dopo aver fatto cenare le bambine, avrà cura di riportarle alla casa materna. Il giorno prescelto dovrà essere concordato tra i genitori entro il mercoledì immediatamente antecedente, così che entrambi possano organizzarsi.
E) Durante la settimana il padre, poi, potrà vedere e tenere con sé le figlie minori il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.30/18.00 sino alle ore 20.30 allorquando, dopo aver fatto cenare le bambine, avrà cura di riportarle alla casa materna.
F) Le parti danno atto di avere già concordato che a far data dal momento in cui il OR si sarà trasferito presso la sua nuova abitazione potrà vedere e tenere con sé le figlie CP_1 minori:
• a fine settimana alterni e salvo diverso accordo dei genitori: dal venerdì dalle ore 18.00 alla domenica entro le ore 10.00. L'introduzione del pernotto per avverrà dal terzo anno di Per_2 vita, fino a detta data starà con il padre sino a dopo cena allorquando il OR Per_2 CP_1 avrà cura di riportarla alla casa materna. Il fine settimana successivo terrà con sé le figlie la domenica dalle ore 10.00, andandole a prendere alla casa materna, sino alle ore 20.45 allorquando avrà cura di riportarle.
• un giorno alla settimana, il mercoledì, dalle ore 17.30 tenendo con sé sino alla mattina Per_1 successiva e curandone l'accompagnamento a scuola ed avendo cura di riportare alla Per_2 casa materna entro le ore 20.30. L'introduzione del pernotto per avverrà a far data dal Per_2 compimento del terzo anno di età;
• i genitori concordano che i pernotti delle bambine verranno introdotti con gradualità, nel rispetto delle esigenze e tempistiche delle minori. Per quel che riguarda le vacanze natalizie le bambine trascorreranno il pranzo o la cena di Natale in via alternata con il padre e con la madre. L'alternanza si applicherà anche al giorno di Pasqua ed al successivo lunedì dell'Angelo. Per il corrente anno 2024 le figlie trascorreranno il pranzo di Natale con il padre ed il pranzo di Pasqua con la madre.
Il principio dell'alternanza sarà del pari applicato a tutte le altre festività di calendario
(31.12/1.01- 6.01- 25 Aprile – 1° Maggio – 2 Giugno – 1° novembre – 8 Dicembre) salvo diverso accordo tra i genitori, e tenuto comunque conto delle preminenti esigenze delle figlie minori.
Per quanto riguarda le vacanze estive, le figlie trascorrano 3 settimane, non consecutive, con il papà nel periodo giugno/settembre. I genitori si impegnano a concordare tra loro – entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno – i rispettivi calendari per le vacanze estive con espressa indicazione, nel caso di allontanamento dalle rispettive residenze, della destinazione, dei recapiti telefonici e delle date di partenza e ritorno. Le settimane dovranno avere inizio preferibilmente nella giornata di sabato e/o domenica e termine nelle giornate di sabato e/o domenica.
Le parti concordano, inoltre, che la frequentazione delle figlie con eventuali nuovi compagni/e sia condivisa con l'altro genitore e subordinata ad un periodo di frequentazione con il nuovo compagno/a non inferiore a diciotto mesi, per evitare il coinvolgimento delle minori in relazioni di poca stabilità, ed in ogni caso con gradualità e rispetto delle esigenze delle minori.
Le bambine potranno frequentare liberamente sia i nonni materni che paterni.
I genitori concordano sulla possibilità che il genitore che non le ha con sè possa, senza forzature in ragione della tenera età, sentire quotidianamente le figlie una volta al giorno in fascia oraria
18.00/20.30. Resta in ogni caso inteso che sarà data facoltà alle bambine, qualora ne facciano richiesta, di sentire l'altro genitore anche in orari diversi.
G) Il OR verserà quale contributo al mantenimento per ciascuna figlia la somma CP_1 di €. 325,00 (trecentoventicinque/00) mensili e così per il complessivo importo di €. 650,00
(seicentocinquanta/oo) mensili, e ciò sino all'indipendenza ed autosufficienza economica delle stesse. Detto importo, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, verrà corrisposto in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, sig.ra . Parte_1
H) Il OR concorrerà, altresì, al pagamento delle spese extra di natura sanitaria in CP_1 ragione del 55% inerente la quota non coperta da polizza sanitaria, polizza del cui costo si farà integralmente carico;
I) Il OR concorrerà poi al pagamento delle spese extra di natura non sanitaria in CP_1 ragione del 60% secondo l'elencazione e le modalità previste nel protocollo spese extra in vigore presso il Tribunale di Lecco, che si allega (doc. 7) e da intendersi qui integralmente riportato.
In considerazione del carattere cronico della bronchite asmatica e delle allergie cui sono affette entrambe le figlie i genitori concordano che anche il costo dei medicinali relativi alle predette patologie (ventolin, clenil, Formistin, antistaminici, broncovales o similari, distanziatori,
Bentelan e assimilabili) verranno sopportati dal OR al 60%. CP_1 J) Il OR si accollerà, altresì e per intero, il costo di una attività ludico sportiva o CP_1 musicale per figlia, da scegliersi concordemente tra i genitori. Resta inteso tra le parti che laddove la spesa annua superasse l'importo di €. 600,00 euro per ciascuna figlia, le somme eccedenti saranno ripartite tra i genitori al 50%;
K) Le parti concordano, inoltre, che l'assegno unico venga interamente percepito dalla IG
. Il OR si impegna, a tal fine, a formalizzare la rinuncia sul portale Inps. Parte_1 CP_1
Le parti si danno atto del fatto che il contributo al mantenimento ed alle spese extra è stato modulato come sopra in ragione del percepimento di tale emolumento e che conseguentemente, qualora dovesse venir meno l'erogazione da parte dello Stato e/o l'importo dovesse subire significativi incrementi e/o decrementi le condizioni economiche dovranno essere riviste.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario il 21/09/2013 a Galbiate e dalla loro unione sono nate due figlie: , Per_1 nata a [...] in data [...] e nata a [...] in data [...], entrambe Per_2 minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 06/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Galbiate (LC) il
[...]
21/09/2013, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2013, parte II, serie A, numero 12;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Galbiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
346/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Galbiate (LC), via Della Busa n. 14, con il patrocinio dell'avv. BASILICO CARLA
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. SIRONI STEFANO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Galbiate (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, non interferendo l'uno nella vita privata dell'altro.
Le parti danno atto che il sig. ha già provveduto a lasciare la casa familiare, Controparte_1 ed a breve si trasferirà in un appartamento di sua proprietà in Galbiate, Via I° Maggio n.15. B) Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori - che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con autorizzazione all'esercizio disgiunto per le sole questioni attinenti all'ordinaria amministrazione – e con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori si impegnano a concordare tra loro la linea educativa delle figlie, senza interferenze dei rispettivi rami parentali;
C) La casa coniugale sita in Galbiate (LC), Via Della Busa n. 14 viene assegnata alla ricorrente
- con le relative pertinenze e tutto quanto l'arreda – che continuerà ad abitarvi con le figlie minori. Le parti, sul punto, concordano che la IG provvederà al pagamento delle Parte_1 utenze e delle spese di gestione ordinaria, mentre saranno integralmente a carico del OR tutte le spese di straordinaria amministrazione che dovessero rendersi necessarie per CP_1 la conservazione e manutenzione dell'immobile .Resta, altresì, inteso che il OR CP_1 dovrà provvedere all'asporto di tutti i suoi beni, ancora presenti nella casa e nel box, entro 30 giorni dalla data di omologa della separazione, termine entro il quale dovrà altresì provvedere alla formalizzazione del cambio di residenza;
D) Per quel che concerne i diritti di visita, sulla scorta di quanto attualmente in uso tra le parti ed in attesa che il OR si trasferisca presso la sua nuova abitazione, il padre potrà CP_1 vedere e tenere con sé le figlie il sabato e/o la domenica di ciascun fine settimana, dalle ore
10.00, allorquando avrà cura di andarle a prendere alla casa materna sino alle ore 20.30 allorquando, dopo aver fatto cenare le bambine, avrà cura di riportarle alla casa materna. Il giorno prescelto dovrà essere concordato tra i genitori entro il mercoledì immediatamente antecedente, così che entrambi possano organizzarsi.
E) Durante la settimana il padre, poi, potrà vedere e tenere con sé le figlie minori il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.30/18.00 sino alle ore 20.30 allorquando, dopo aver fatto cenare le bambine, avrà cura di riportarle alla casa materna.
F) Le parti danno atto di avere già concordato che a far data dal momento in cui il OR si sarà trasferito presso la sua nuova abitazione potrà vedere e tenere con sé le figlie CP_1 minori:
• a fine settimana alterni e salvo diverso accordo dei genitori: dal venerdì dalle ore 18.00 alla domenica entro le ore 10.00. L'introduzione del pernotto per avverrà dal terzo anno di Per_2 vita, fino a detta data starà con il padre sino a dopo cena allorquando il OR Per_2 CP_1 avrà cura di riportarla alla casa materna. Il fine settimana successivo terrà con sé le figlie la domenica dalle ore 10.00, andandole a prendere alla casa materna, sino alle ore 20.45 allorquando avrà cura di riportarle.
• un giorno alla settimana, il mercoledì, dalle ore 17.30 tenendo con sé sino alla mattina Per_1 successiva e curandone l'accompagnamento a scuola ed avendo cura di riportare alla Per_2 casa materna entro le ore 20.30. L'introduzione del pernotto per avverrà a far data dal Per_2 compimento del terzo anno di età;
• i genitori concordano che i pernotti delle bambine verranno introdotti con gradualità, nel rispetto delle esigenze e tempistiche delle minori. Per quel che riguarda le vacanze natalizie le bambine trascorreranno il pranzo o la cena di Natale in via alternata con il padre e con la madre. L'alternanza si applicherà anche al giorno di Pasqua ed al successivo lunedì dell'Angelo. Per il corrente anno 2024 le figlie trascorreranno il pranzo di Natale con il padre ed il pranzo di Pasqua con la madre.
Il principio dell'alternanza sarà del pari applicato a tutte le altre festività di calendario
(31.12/1.01- 6.01- 25 Aprile – 1° Maggio – 2 Giugno – 1° novembre – 8 Dicembre) salvo diverso accordo tra i genitori, e tenuto comunque conto delle preminenti esigenze delle figlie minori.
Per quanto riguarda le vacanze estive, le figlie trascorrano 3 settimane, non consecutive, con il papà nel periodo giugno/settembre. I genitori si impegnano a concordare tra loro – entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno – i rispettivi calendari per le vacanze estive con espressa indicazione, nel caso di allontanamento dalle rispettive residenze, della destinazione, dei recapiti telefonici e delle date di partenza e ritorno. Le settimane dovranno avere inizio preferibilmente nella giornata di sabato e/o domenica e termine nelle giornate di sabato e/o domenica.
Le parti concordano, inoltre, che la frequentazione delle figlie con eventuali nuovi compagni/e sia condivisa con l'altro genitore e subordinata ad un periodo di frequentazione con il nuovo compagno/a non inferiore a diciotto mesi, per evitare il coinvolgimento delle minori in relazioni di poca stabilità, ed in ogni caso con gradualità e rispetto delle esigenze delle minori.
Le bambine potranno frequentare liberamente sia i nonni materni che paterni.
I genitori concordano sulla possibilità che il genitore che non le ha con sè possa, senza forzature in ragione della tenera età, sentire quotidianamente le figlie una volta al giorno in fascia oraria
18.00/20.30. Resta in ogni caso inteso che sarà data facoltà alle bambine, qualora ne facciano richiesta, di sentire l'altro genitore anche in orari diversi.
G) Il OR verserà quale contributo al mantenimento per ciascuna figlia la somma CP_1 di €. 325,00 (trecentoventicinque/00) mensili e così per il complessivo importo di €. 650,00
(seicentocinquanta/oo) mensili, e ciò sino all'indipendenza ed autosufficienza economica delle stesse. Detto importo, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, verrà corrisposto in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, sig.ra . Parte_1
H) Il OR concorrerà, altresì, al pagamento delle spese extra di natura sanitaria in CP_1 ragione del 55% inerente la quota non coperta da polizza sanitaria, polizza del cui costo si farà integralmente carico;
I) Il OR concorrerà poi al pagamento delle spese extra di natura non sanitaria in CP_1 ragione del 60% secondo l'elencazione e le modalità previste nel protocollo spese extra in vigore presso il Tribunale di Lecco, che si allega (doc. 7) e da intendersi qui integralmente riportato.
In considerazione del carattere cronico della bronchite asmatica e delle allergie cui sono affette entrambe le figlie i genitori concordano che anche il costo dei medicinali relativi alle predette patologie (ventolin, clenil, Formistin, antistaminici, broncovales o similari, distanziatori,
Bentelan e assimilabili) verranno sopportati dal OR al 60%. CP_1 J) Il OR si accollerà, altresì e per intero, il costo di una attività ludico sportiva o CP_1 musicale per figlia, da scegliersi concordemente tra i genitori. Resta inteso tra le parti che laddove la spesa annua superasse l'importo di €. 600,00 euro per ciascuna figlia, le somme eccedenti saranno ripartite tra i genitori al 50%;
K) Le parti concordano, inoltre, che l'assegno unico venga interamente percepito dalla IG
. Il OR si impegna, a tal fine, a formalizzare la rinuncia sul portale Inps. Parte_1 CP_1
Le parti si danno atto del fatto che il contributo al mantenimento ed alle spese extra è stato modulato come sopra in ragione del percepimento di tale emolumento e che conseguentemente, qualora dovesse venir meno l'erogazione da parte dello Stato e/o l'importo dovesse subire significativi incrementi e/o decrementi le condizioni economiche dovranno essere riviste.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario il 21/09/2013 a Galbiate e dalla loro unione sono nate due figlie: , Per_1 nata a [...] in data [...] e nata a [...] in data [...], entrambe Per_2 minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 06/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Galbiate (LC) il
[...]
21/09/2013, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2013, parte II, serie A, numero 12;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Galbiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada