Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.
Articolo 1 della Legge 16 giugno 1997, n. 201
Articolo 2
- Legge 16 giugno 1997, n. 201
Articolo 1 della Legge 16 giugno 1997, n. 201
Versione
6 luglio 1997
6 luglio 1997
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