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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/12/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 11 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 15.7.2025, e vertente tra
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Incardona, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Lucchesi sito in Via Bormida 1, Roma;
ATTORE
E
( in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bernardo Di Stasio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Federico Cesi 72;
CONVENUTA
E
, ( ) rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Camilli, CP_2 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Albano Laziale, Borgo Garibaldi n° 94;
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
1 ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che in data 23.5.2015 Parte_1
l'attore aveva subito un grave incidente mentre si trovava a bordo della sua moto con targa CD93753; che la responsabilità del sinistro era addebitabile al conducente dell'autovettura Ford targata DD180WL, assicurata con la società convenuta;
che quest'ultima aveva offerto all'attore, nel maggio 2019, la somma di € 210.000 eccependo la responsabilità concorsuale di quest'ultimo pari al 50%; che tale somma era stata trattenuta quale acconto sul maggior danno subito;
che in relazione al sinistro, l'attore aveva sporto denuncia in data 16.10.15 nei confronti del convenuto;
che pertanto per l'azione civile, si applicava il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 III comma c.c.; che l'attore, con pec del 5.9.2015, aveva diffidato i convenuti al risarcimento del danno;
che altra comunicazione era stata inviata in data 20.2.19 e poi in data 18.1.2021 alla che il sinistro era CP_3 occorso sulla S.S. Appia, a carreggiata unica divisa da doppia striscia di mezzaria, nel comune di Ariccia in prossimità dell'incrocio con via Sacro Cuore;
che il convenuto , provenendo da via Piazza Dante Alighieri , si era immesso nel flusso veicolare e nel tentativo di attraversare via Appia Nuova per svoltare su via Sacro Cuore, aveva omesso di dare la precedenza e verificare il sopraggiungere di veicoli e in particolare all'attore che sopraggiungeva a bordo della sua moto;
che l'attore nel tentativo di evitare l'impatto, aveva perso l'equilibrio ed era poi caduto sul fianco sinistro per poi essere sbalzato sull'auto antagonista;
che l'attore era stato ricoverato immediatamente presso l'Ospedale San Camillo di Roma, come da documentazione allegata;
che il convenuto, era in via CP_4 esclusiva responsabile del sinistro avendo omesso di dare la precedenza al motociclo dell'attore ed avendo improvvisamente attraversato la carreggiata;
che il convenuto aveva violato gli artt. 140, 145, 154 e 191 C.d.S.; che l'attore, a fronte della condotta del convenuto che non gli aveva dato la precedenza e sbarrato la strada, aveva frenato bruscamente per evitare l'impatto, ponendo in essere ogni manovra di emergenza possibile;
che detta frenata di emergenza doveva essere annoverata nella casistica del caso fortuito quale esimente di responsabilità ex art. 2054 c.c.; che i VV.UU. di Ariccia, intervenuti sul luogo del sinistro, avevano riscontrato la posizione statica dei veicoli coinvolti nel sinistro;
che non vi erano tuttavia elementi per ritenere non adeguata la velocità tenuta dall'attore, come ritenuto dai Vigili con efficacia probatoria non fedifacente;
che l'attore procedeva a velocità moderata;
che, come osservato dal CTP, non vi era alcun concorso di colpa dell'attore a fronte della condotta tenuta dal convenuto in quanto unica causa del sinistro;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale subito sia inteso come danno biologico con ripercussioni non solo estetiche ma anche alla sfera sessuale;
che l'attore aveva diritto al risarcimento del danno da invalidità temporanea, come determinata dal CTP nella relazione in atti;
che sussistevano i presupposti per la personalizzazione massima del danno, essendo di fatto l'attore oggi dipendente dall'ausilio di terze persone nello svolgimento delle ordinarie attività di vita;
che le menomazioni impedivano all'attore di stare per lungo tempo in posizione eretta e quindi si riflettevano negativamente sulla sua capacità di lavorare, tenuto conto che l'attore era farmacista e lavorava al banco;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno morale;
che infatti l'attore stava programmando il suo matrimonio che era stato poi annullato a causa del sinistro;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale integrato dalle spese sanitarie sostenute pari ad € 40.875,52.
Per questi motivi
, l'attore ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro oggetto di causa e per l'effetto condannare CP_2 quest'ultimo, in solido con la società convenuta, al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale subito, in misura non inferiore alla valutazione di cui al doc. 20 (relazione medico legale redatta dalla convenuta).
2 Si è costituita la società convenuta indicata in epigrafe deducendo che con sentenza n. 1601/2020 il Tribunale di Velletri aveva accertato il concorso paritario dell'attore e del convenuto CP_2 nella causazione del sinistro;
che tale sentenza, pronunciata in sede di appello nel giudizio proposto dalla sig.ra er il risarcimento del danno materiale subito, aveva riflessi nell'odierno giudizio;
CP_5 che la dinamica del sinistro non era pacifica come allegato dall'attore; che la descrizione del fatto storico, per come operata dall'attore, era generica e non idonea a dare prova dell'effettiva dinamica del sinistro;
che, dal verbale di intervento dei Vigili, emergeva che l'attore era stato multato per aver tenuto una velocità non adeguata;
che il convenuto, aveva tenuto una condotta corretta, CP_2 avendo osservato l'obbligo di ispezione e controllo prima di svoltare;
che la condotta tenuta dall'attore, in ragione della velocità tenuta, assumeva il ruolo di fattore causale, esclusivo ovvero in subordine concorrente, nella causazione del sinistro;
che infatti, anche ipotizzando come poste in essere dal convenuto le condotte colpose descritte dall'attore, quest'ultimo, ove avesse tenuto una velocità adeguata, avrebbe potuto evitare il sinistro;
che l'incidente era dovuto al doppio errore dell'attore che, dopo aver percepito in maniera errata il pericolo, aveva frenato e provocato da solo la caduta, l'urto e i danni;
che, poiché mancava la collisione, non poteva applicarsi il disposto dell'art. 2054 II comma c.c.; che conseguentemente il risarcimento eventualmente dovuto all'attore doveva essere ridotto proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c.; che i testi escussi nei giudizi culminati nella sentenza sopra indicata avevano fornito dichiarazioni contrastanti sulla dinamica;
che era onere dell'attore provare poi il nesso causale tra l'evento e gli allegati danni;
che la convenuta aveva corrisposto all'attore la somma di € 210.000 sulla base della perizia del medico fiduciario;
che la domanda proposta nella presente sede era esosa e non provata;
che si contestava la chiesta personalizzazione del danno e la richiesta di risarcimento dei danni morali;
che la domanda non teneva poi conto della somma già versata dalla convenuta per la medesima causale.
Per questi motivi
ha chiesto di dichiarare la congruità delle somme già versate a risarcire i danni lamentati dall'attore, tenuto conto del suo concorso di colpa paritario con il convenuto nella causazione del sinistro, ovvero, in via subordinata, liquidare in via equitativa l'eventuale maggior danno, ove provato, subito dall'attore.
Si è costituito deducendo che lo stesso aveva incardinato il giudizio n. R.G. 945/16 CP_2 davanti al Giudice di Pace, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa;
che in tale giudizio si era costituita quale proprietaria della moto condotta CP_6 dall'odierno attore;
che tale procedimento si era concluso con la sentenza n. 1050/2018 che dichiarò il pari concorso di colpa dei due conducenti nella causazione del sinistro;
che tale sentenza era stata appellata e confermata, nella parte relativa al concorso dei conducenti, dal giudice d'appello con la sentenza n. 1601/2020; che tale sentenza aveva efficacia di giudicato anche nel presente giudizio;
che la era difesa dallo stesso legale che difendeva oggi il;
che si contestava la perizia CP_6 Pt_1 di parte allegata dall'attore; che quest'ultimo aveva poi indicato quale teste tale , mai Tes_1 indicato e sentito nel precedente doppio giudizio;
che le somme liquidate dalla società convenuta erano congrue rispetto ai danni riportati dall'attore e alla statuizione di pari concorso dei due conducenti nella causazione del sinistro.
Per questi motivi
, il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attore.
Sentite le parti , sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Sono stati sentiti i testi ammessi e sono state espletate CTU medico legale e CTU volta a verificare la dinamica del sinistro. All'udienza del 15.7.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni
3 come da note di udienza in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'attore ha domandato ai sensi dell'art. 2054 c.c. l'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto quale proprietario e conducente della Ford Tg. DD180WL (assicurata con la CP_2 società convenuta), per il sinistro occorsogli in data 23.5.20215 alle ore 20.30 circa ad Ariccia via Appia Nuova nei pressi del civico 19 e per l'effetto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro.
In particolare, l'attore ha allegato che, mentre percorreva via Appia Nuova con direzione Genzano di Roma sul motociclo Yamaha FZ6 Tg CD93753, era caduto a terra ed aveva sbattuto contro l'autovettura del convenuto a seguito della manovra di emergenza posta in essere a fronte dell'imprevista e incauta manovra posta in essere dal convenuto il quale, aveva tagliato trasversalmente via Appia Nuova nel tentativo di immettersi su via Sacro Cuore andando di fatto sbarrare la strada all'attore che procedeva a velocità adeguata nel suo senso di marcia.
La superiore dinamica è stata contestata dai convenuti i quali hanno rilevato che, nella sentenza di appello n. 1601/2020 resa dal Tribunale di Velletri nel giudizio tra l' la società convenuta e CP_2 la proprietaria del mezzo condotto dall'odierno attore, era stata accertata la concorrente CP_6 responsabilità dell'attore e del convenuto nella causazione del sinistro, con efficacia di giudicato anche nella presente sede.
Sul punto, va osservato che il giudizio culminato nella predetta sentenza di appello era stato incardinato tra le odierne convenute e proprietaria del veicolo condotto dall'attore e, CP_6 pur dovendosi dare atto dell'esistenza di un giudicato tra queste parti circa il riparto della responsabilità del sinistro tra le parti coinvolte, tale giudicato non risulta opponibile all'odierno attore, non parte di tali giudizi, non essendo sufficiente a tal fine il fatto che quest'ultimo sia oggi difeso dal medesimo legale che ebbe a difendere la nei predetti giudizi. CP_6
L'attore, pacificamente non “parte” dei perdetti giudizi, non può certo rientrare nella categoria degli
“eredi o aventi causa” della nei cui confronti opera, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'estensione CP_6 dell'efficacia del giudicato di cui alla sentenza di appello n. 1601/2020.
Deve infatti ritenersi che l'attore sia portatore di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto della predetta sentenza (risarcimento del danno materiale al veicolo condotto dall'attore e di proprietà della pur se fondato sul medesimo rapporto giuridico, ossia il fatto illecito/sinistro del 23.5.2015 e CP_6 relativo riparto di responsabilità ex art. 2054 c.c.. Va infatti osservato che l'odierno attore, non parte dei predetti giudizi, ha fondato la domanda su un diverso petitum (risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito quale conducente del motociclo di proprietà della con la CP_6 conseguenza che nessuna efficacia, neppure in termini di giudicato riflesso (come allegato dai convenuti), può determinarsi nella presente sede in relazione alle statuizioni di cui al diverso giudizio risarcitorio concluso con la sentenza n. 1601/2020 sopra citata. In tal senso, da ultimo, la Suprema Corte, in caso del tutto analogo, ha osservato che “il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un sinistro stradale che aveva dato origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal 4 proprietario per il risarcimento dei danni occorsi al mezzo, l'altro dal conducente per il risarcimento dei danni alla sua persona -, aveva escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 17931/2019).
Ciò posto, superata l'eccezione di giudicato implicito derivante dalla sentenza inter alios acta n. 16010/2020, occorre esaminare la dinamica del sinistro.
Va sul punto premesso che in giudizio sono stati escussi i soli testi indicati di parte attrice sui capitoli ammessi con l'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.7.23 dal momento che la convenuta pur CP_3 ammessa a provare le circostanze di cui ai capp. 7 8 9 aventi ad oggetto in particolare l'uso da parte del convenuto dell'indicatore direzionale di svolta a sinistra) con i testi indicati, non è CP_2 comparsa all'udienza del 16.2.2024, indicata dal GOP dott.ssa per tale incombente (cfr. verbale Tes_2 di udienza del 13.10.2023),e pertanto va dichiarata decaduta dalla prova, non avendo per altro articolato domanda di eventuale rimessione in termini per causa non imputabile sul punto.
I testi indicati da parte attrice ed escussi all'udienza del 13.10.2023, e , Tes_1 Testimone_3 hanno dichiarato di aver assistito al sinistro, per trovarsi il primo fuori dalla sua macchina per acquistare le sigarette e la seconda a piedi in prossimità del semaforo, e di aver visto la Ford, proveniente dalla opposta corsia di marcia, svoltare a sinistra, senza accendere la freccia luminosa, da via Appia Nuova tagliando la strada all'attore.
A prescindere dalla questione sollevata dalle parti convenute circa l'attendibilità dei testi escussi in quanto dichiaratisi testimoni oculari del sinistro ma non indicati nel verbale di intervento dei Vigili come testi oculari, va rilevato che in tale ultimo verbale erano state raccolte le deposizioni di Tes_4
e . In particolare, quest'ultimo ha riferito “ho visto che la moto Testimone_5 Testimone_6 evitava una ragazza (n.d.r. ) che stava attraversando vicino l'attraversamento Testimone_5 pedonale presente al civico 19 (civico 13) dell'Appia Nuova e precisamente del civico 19 al tabaccaio di fronte. La moto si spostava sul lato destro e la ragazza si fermava e dopo aver sentito una frenata l'ho visto cadere a terra con la moto poco prima del secondo attraversamento pedonale che si trova difronte al civico 25/27 (semaforo pedonale) che strisciava per terra ed andare addosso a una macchina che stava entrando in via del Sacro Cuore”.
Va osservato che il tratto di strada interessato dal sinistro è un tratto interno della SS Appia dentro nel comune di Ariccia, diritto e in leggera salita in direzione di Genzano di Roma, a carreggiata unica a doppio senso di circolazione separata da segnaletica orizzontale di doppia striscia continua, sufficientemente illuminata con traffico normale al momento del sinistro, limite di velocità 50 km/h. I Vigili Urbani hanno quindi ricostruito la dinamica, in base agli accertamenti eseguiti ai rilievi e alle dichiarazioni rese dai testi oculari e ritenendola la seguente: “il veicolo B marca Tes_5 Tes_6
Yamaha … proveniente da Albano Laziale, precorreva la via Appia Nuova in direzione da Roma verso Genzano di Roma, quando giunto nella località denominata “Galloro”, presumibilmente in prossimità dell'attraversamento pedonale sito di fronte al civico 19 dell'Appia Nuova, perdeva il controllo del mezzo, presumibilmente a causa della velocità non adatta allo stato dei luoghi, successivamente cadeva a terra sul lato sinistro, all'altezza del secondo attraversamento pedonale, che si trova a circa nt 50 dal primo, all'altezza dell'impianto semaforico pedonale installato davanti al civico 24 dell'Appia Nuova. Dopo la caduta la moto scarrocciava sull'asfalto per circa mt 15.00 ,
5 finiva la corsa urtando la parte anteriore destra del veicolo A Ford… che, proveniente da Genzano di Roma, nello stesso momento terminava la manovra di svolta a sinistro per via Sacro Cuore, entrando nella suddetta via proveniente dalla direzione di marcia contraria”.
Su tali emergenze, i Vigili hanno infine contestato all'odierno attore la violazione dell'art. 141 III e VIII comma C.d.S. per velocità non adeguata e all'odierno convenuto la violazione degli art. 145 I e X comma C.d.S. , per non aver usato prudenza nella svolta a sinistra tenuto conto che l'impatto si verificava nella carreggiata di marcia della moto.
In questo contesto, va altresì rilevato che, come ritenuto dal CTU nella relazione in atti secondo criteri condivisibili e calcoli immuni da errori, l'attore, mentre si trovava alla guida del motociclo, prima dell'impatto stava tenendo una velocità stimata tra i 65 e 75 km/h, a fronte di una velocità massima consentita sui luoghi di 50 km/h (cfr. verbale Vigili Urbani in atti).
Su tali emergenze, deve ritenersi che il sinistro sia avvenuto secondo la dinamica offerta dai Vigili Urbani nella relazione in atti, non essendo emersi nel presente giudizio elementi per ritenerla diversa stante che i testi di parte attrice sono stati, di fatto, chiamati a riferire in relazione a ciò che accadde nei secondi prima della caduta del motociclo e del suo scarrocciamento contro l'auto del convenuto e sull'utilizzo da parte di quest'ultimo degli indicatori direzionali per la segnalazione della svolta a sinistra (circostanza questa per altro non allegata specificatamente dall'attore né in citazione né nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. ma oggetto solo dei capitoli di prova articolati in citazione).
Ciò premesso, deve ritenersi che entrambe le condotte dei conducenti dei veicoli coinvolti siano connotate da colpa ed eziologicamente rilevanti nella causazione del sinistro hic et nunc.
Appare da una parte censurabile la condotta del convenuto il quale, a prescindere dal fatto di CP_2 aver o meno azionato l'indicatore di svolta a sinistra, nonostante avesse visto la manovra non prudente dell'attore che, superato l'attraversamento pedonale posto al civico 19 di via Appia Nuova ove aveva fortunosamente evitato la sig.ra , non ha evidentemente correttamente valutato i Testimone_5 tempi dell'attraversamento della e i tempi di percorrenza della moto dell'attore, procedendo Tes_5 alla svolta da via Appia Nuova direzione Ariccia (opposta a quella dell'attore) su via Santa Croce senza aver adeguatamente verificato di “poter effettuare la manovra senza pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi”, come previsto dall'art. 154 1 comma lett. a) C.d.S..
A mente di tale disposizione, infatti, “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare". 6 Parimenti colposa appare la condotta dell'attore il quale non ha tenuto una condotta improntata alla dovuta diligenza e in particolare non ha tenuto una velocità del mezzo adeguata sia ai limiti di velocità vigenti sul tratto autostradale in questione (50 km/h) sia allo stato dei luoghi, essendo presenti sulla sua carreggiata attraversamenti pedonali (quello davanti al civico 19 e quello successivo) anche al fine di essere in grado di arrestarlo prima ed a prescindere dalle imprudenti condotte di guida tenute dagli altri utenti della strada.
Come noto, infatti, in tema di circolazione stradale sussiste sempre l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del mezzo e alle condizioni ambientali e di traffico nel senso che il conducente dev'essere sempre in grado di padroneggiare il proprio veicolo in qualsivoglia situazione, ponendo in essere tutte le manovre d'emergenza necessarie che gli consentano di evitare l'evento anche qualora riconducibile al comportamento imprudente o negligente posto in essere da altri, ovvero alla violazione ad opera di questi ultimi delle norme cautelari dettate in materia di circolazione stradale (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 10/05/2018, n.38219)
Nei medesimi termini, la Suprema Corte di Cassazione ha tenuto a precisare che le "norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo sono, oltre quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, principalmente quelle rinvenibili nell'art. 140 C.d.S., comma 1, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale" (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., Sez. 4, 20/02/2013 n. 10635).
Il fatto che la velocità tenuta dall'attore non fosse adeguata nel senso sopra descritto emerge altresì dalla particolare violenza, nonostante per altro la dispersione di energia cinetica occorsa dopo lo scarrocciamento della moto da lui condotta sul manto stradale, dell'impatto avuto con l'autovettura del convenuto che ha determinato l'attivazione degli airbag laterali installati sulla Ford.
Non sposta tale valutazione il sol fatto che, come si evince dalla relazione dei Vigili Urbani, il probabile punto d'urto si collocava nella carreggiata di via Appia Nuova di pertinenza della moto, ossia quella direzione Genzano di Roma, mentre il convenuto alla guida della Ford, proveniente dalla opposta direzione di marcia (direzione Ariccia), aveva intrapreso la svolta a sinistra da via Appia Nuova su via Sacro Cuore. Come riportato dal CTU nella disposta perizia, per i Vigili “è stato possibile rilevare il punto d'urto per la presenza di tracce a terra delle maniglie e della pedana del cambio, più marcate delle altre, circa mt.1 all'interno della semicarreggiata di marcia del motociclo lato destro della direzione Genzano”. Sotto tale profilo, va osservato, citando per altro la stessa giurisprudenza menzionata dall'attrice, che “l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343)” (Cass. Civ., n. 19115/2020).
In questo contesto, appare che tanto la violazione posta in essere dal convenuto integrata CP_2 dalla mancata osservanza dell'obbligo di dare la precedenza prima di eseguire la svolta a sinistra, quanto quella posta in essere dall'attore, integrata dalla tenuta di una velocità stimata tra i 65e 75km/h e in ogni caso non congrua rispetto allo stato dei luoghi, appaiono eziologicamente rilevanti nella causazione del sinistro hic et nunc dal momento che se l' avesse osservato tale obbligo il CP_2
7 sinistro non si sarebbe verificato e parimenti se l'attore avesse tenuto una velocità congrua ed adeguata allo stato dei luoghi (considerato il limite legale di velocità e soprattutto considerata la precedente presenza di un attraversamento pedonale ove l'attore si era, poco prima, incrociato con il pedone ) lo stesso avrebbe potuto arrestare più agevolmente il motociclo e quindi non Testimone_5 cadere e causare infine l'impatto con l'auto del convenuto come riscontrato anche dal CTU CP_2 nella perizia in atti.
Sussistono pertanto i presupposti per ritenere colpose le condotte tenute dai conducenti dei due veicoli coinvolti ai fini della causazione del sinistro oggetto di causa, non emergendo per altro elementi per superare la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 II c.c., al 50% tra i conducenti.
Sussiste tuttavia il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito.
Venendo al danno non patrimoniale, va osservato che è nota al Tribunale l'oramai pacifica giurisprudenza che riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale
“lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato” ex art. 138 punto 2 lett a Codice assicurazioni, del danno morale inteso come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato, in linea alla previsione di cui all'art. 138 punto 2 lett. e Codice assicurazioni.
In base a tale condivisibile orientamento, va ritenuto tuttavia che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 9006/2022). Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020).
Tale voce di danno va tenuta poi distinta dalla personalizzazione del danno biologico prevista dall'art. 138 III comma d.lgs. 209/2005, a mente del quale “"qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella
8 unica nazionale... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%", tesa invece a compensare, mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali su specifici aspetti dinamico relazionali e quindi non quei pregiudizi che qualunque altra vittima avrebbe patito, secondo l'id quoad plerumque accidit. trattandosi di conseguenza altrimenti già ricompresa e considerata nella liquidazione delle tabelle (cfr. Cass., Civ., n. 28988/2018).
In questo contesto poi, come osservato dalla Suprema Corte, “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 23469/2018).
Su tali premesse, dovendo liquidare il danno non patrimoniale nelle sue varie componenti subito dall'attore, si deve prendere in considerazione l'esito della CTU medico legale redatta dalla dott.ssa ove la consulente ha riscontrato, in capo all'attore le seguenti patologie come Persona_1 eziologicamente collegate al sinistro “trauma toracico con fratture multiple costali (arco posteriore di IV, VI, VII, VIII, IX, X) a destra;
infrazione dei processi costiformi di destra da D6 a D;
trauma della colonna con frattura spina D1e frattura apofisi trasversa L2-L3-L4); ipotonotrofia del muscolo gluteo e muscolo tensore della fascia lata con fenomeno di anca a scatto a destra Frattura epifisi distale radio e frattura epifisi distale ulna sin (ostesintesi placca e viti); trauma addominale con estesa lacerazione del parenchima coinvolgente i segmenti VI, VII e V con falda di versamento libero in sede periepatica;
frattura incompleta del settore mesopolare inferiore del rene destro Laparocele post incisioni chirurgiche poi trattato chirurgicamente;
trauma del bacino con frattura pluriframmentaria ala iliaca e acetabolo a destra (ostesintesi) e interessamento apparato sessuale con dispareunia sia durante l'erezione che alla penetrazione e sofferenza del nervo pudendo bilateralmente;
trauma di gamba destra con frattura pluriframmentaria scomposta epifisi prossimale perone dx ed infine disturbo dell'adattamento persistente con ansia” (cfr. pag. 28-29 perizia depositata in data 14.12.2024). Su tali rilievi, il CTU ha determinato, secondo parametri e criteri del tutto condivisibili ossia i parametri SMILA (cfr. integrazione di perizia depositata in data 23.5.2025), nel 55 % il danno biologico, inclusivo dei danni sopra descritti incluso il danno da disturbo d'ansia reattiva con disfunzione dell'apparato sessuale e il danno estetico, un danno da inabilità temporanea assoluta di 90 giorni, da inabilità temporanea al 75% di 90 giorni, da inabilità temporanea al 50% di 60 giorni e da inabilità temporanea al 25% di 30 giorni nonché una riduzione della capacità lavorativa specifica di 1/3 non riuscendo l'attore a mantenere a lungo la posizione eretta e tenuto conto della sua professione di farmacista.
In questo contesto, sussistono i presupposti per ritenere sussistente il diritto dell'attore a conseguire, oltre al risarcimento del danno biologico come sopra quantificato, il risarcimento del danno c.d. morale da ritenersi provato per presunzioni in ragione della gravità del danno biologico permanente riportato e della oggettiva compromissione della qualità della vita dell'attore che, all'epoca, aveva 32 anni.
Risulta parimenti fondata la domanda di personalizzazione nella misura massima di detto danno ai sensi dell'art. 138 III comma d.lgs. 209/2005.
9 Sul punto, emerge in primo luogo la circostanza, per quanto allegata dall'attore in altro contesto, del fatto che quest'ultimo fosse in procinto di sposarsi quanto occorse il sinistro oggetto di causa. L'attore ha infatti provato (cfr. doc. 10 allegato alla citazione) la prova della pubblicazione della richiesta di matrimonio del 24.6.2015 e la prenotazione del servizio fotografico per il giorno del matrimonio per il 28.8.2015 che non ha evidentemente tenuto luogo a fronte del sinistro del 23.7.2015 e delle sue conseguenze pregiudizievoli in capo all'attore.
In secondo luogo, sussiste il diritto dell'attore altresì a conseguire un appesantimento del punto base riferito al solo danno biologico, strictu senso, a fronte dell'accertata compromissione di 1/3 della sua capacità lavorativa specifica. Tale danno va liquidato non già quale danno patrimoniale, non avendo parte attrice allegato e provato che tale compromissione abbia inciso negativamente sui redditi percepiti dall'attività lavorativa espletata, farmacista, ma quale componente del danno non patrimoniale in esame.
In particolare, come osservato dalla Suprema Corte, “la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 16628/2023) ovvero in via di personalizzazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. III,n. 34927/2022).
Su tali rilievi, venendo alla liquidazione del danno, si deve fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, anche secondo la Suprema Corte, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato dalla Corte di Cassazione invero “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Civ., Sez. III, n. 10579/2021).
Su tali regole di giudizio, presa in considerazione la Tabella di liquidazione del danno del Tribunale di Milano anno 2024, mancando la tabella del 2015, sussisterebbe il diritto dell'attore a conseguire per il predetto danno non patrimoniale la somma di € 668.263,00 (della quale € 645.838,00 per il
10 danno biologico del 55 % e per il riconosciuto danno morale inclusive della personalizzazione nella misura massima del 25% per i motivi sopra esposti, € 10350 per 90 giorni di ITA, € 7762,50 per 90 giorni di ITP al 75%, € 3450,00 per 50 giorni di ITP al 50% ed € 862,50 per 40 giorni di ITP al 25%).
Tale importo, in quanto liquidato in base alle Tabelle 2024, va devalutato al maggio 2019, data del pagamento da parte della società convenuta della somma di € 210.000, accettata dall'attore quale titolo di acconto sul maggior dovuto, e quindi va determinato € 572.142,98.
A fronte poi dell'accertato concorso dell'attore nella causazione del sinistro, tale importo va ridotto del 50% (€ 286.071,49), pari alla quota di responsabilità riconosciuta all'attore in base al ragionamento sopra spiegato, in forza del disposto dell'art. 1227 I comma c.c..
Sussiste pertanto il diritto dell'attore di conseguire dai convenuti in solido (essendo pacifica l'operatività della polizza posta a fondamento della domanda attorea) la somma di € 76.071,49 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali dal sinistro al saldo, decurtata la somma di € 210.000 già corrisposta dalla somma di € 286.071,49 sopra liquidata.
Sotto tale profilo, occorre rilevare che il calcolo degli interessi dovrà avvenire, come indicato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. 2979/2023), secondo la seguente metodologia “sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento deve essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso poiché gli effetti della mora, in relazione alle obbligazioni da illecito aquiliano, si producono al momento della commissione del fatto generatore del danno”.
Sussiste infine il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale allegato, integrato dalle spese mediche sostenute pari ad € 40.875,52., da ridurre della metà, sempre ai sensi degli art. 2054 II comma e 1227 I comma c.c., oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come determinato nel corso del procedimento (€ 96.509,25) applicati i parametri medi, unitamente alle spese di CTU, vanno poste a carico dei convenuti in solido in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate dall'attore;
11 2) dichiara la responsabilità concorrente ex art. 2054 II comma c.c. dell'attore e del convenuto nella causazione del sinistro del 23.7.2015;
3) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 76.071,49
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri di cui alla parte motiva dal sinistro al saldo, e della somma di € 20.437,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna i convenuti in solido alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 1713,00 per spese vive ed in € 14.103,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri , 15 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 11 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 15.7.2025, e vertente tra
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Incardona, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Lucchesi sito in Via Bormida 1, Roma;
ATTORE
E
( in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bernardo Di Stasio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Federico Cesi 72;
CONVENUTA
E
, ( ) rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Camilli, CP_2 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Albano Laziale, Borgo Garibaldi n° 94;
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
1 ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che in data 23.5.2015 Parte_1
l'attore aveva subito un grave incidente mentre si trovava a bordo della sua moto con targa CD93753; che la responsabilità del sinistro era addebitabile al conducente dell'autovettura Ford targata DD180WL, assicurata con la società convenuta;
che quest'ultima aveva offerto all'attore, nel maggio 2019, la somma di € 210.000 eccependo la responsabilità concorsuale di quest'ultimo pari al 50%; che tale somma era stata trattenuta quale acconto sul maggior danno subito;
che in relazione al sinistro, l'attore aveva sporto denuncia in data 16.10.15 nei confronti del convenuto;
che pertanto per l'azione civile, si applicava il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 III comma c.c.; che l'attore, con pec del 5.9.2015, aveva diffidato i convenuti al risarcimento del danno;
che altra comunicazione era stata inviata in data 20.2.19 e poi in data 18.1.2021 alla che il sinistro era CP_3 occorso sulla S.S. Appia, a carreggiata unica divisa da doppia striscia di mezzaria, nel comune di Ariccia in prossimità dell'incrocio con via Sacro Cuore;
che il convenuto , provenendo da via Piazza Dante Alighieri , si era immesso nel flusso veicolare e nel tentativo di attraversare via Appia Nuova per svoltare su via Sacro Cuore, aveva omesso di dare la precedenza e verificare il sopraggiungere di veicoli e in particolare all'attore che sopraggiungeva a bordo della sua moto;
che l'attore nel tentativo di evitare l'impatto, aveva perso l'equilibrio ed era poi caduto sul fianco sinistro per poi essere sbalzato sull'auto antagonista;
che l'attore era stato ricoverato immediatamente presso l'Ospedale San Camillo di Roma, come da documentazione allegata;
che il convenuto, era in via CP_4 esclusiva responsabile del sinistro avendo omesso di dare la precedenza al motociclo dell'attore ed avendo improvvisamente attraversato la carreggiata;
che il convenuto aveva violato gli artt. 140, 145, 154 e 191 C.d.S.; che l'attore, a fronte della condotta del convenuto che non gli aveva dato la precedenza e sbarrato la strada, aveva frenato bruscamente per evitare l'impatto, ponendo in essere ogni manovra di emergenza possibile;
che detta frenata di emergenza doveva essere annoverata nella casistica del caso fortuito quale esimente di responsabilità ex art. 2054 c.c.; che i VV.UU. di Ariccia, intervenuti sul luogo del sinistro, avevano riscontrato la posizione statica dei veicoli coinvolti nel sinistro;
che non vi erano tuttavia elementi per ritenere non adeguata la velocità tenuta dall'attore, come ritenuto dai Vigili con efficacia probatoria non fedifacente;
che l'attore procedeva a velocità moderata;
che, come osservato dal CTP, non vi era alcun concorso di colpa dell'attore a fronte della condotta tenuta dal convenuto in quanto unica causa del sinistro;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale subito sia inteso come danno biologico con ripercussioni non solo estetiche ma anche alla sfera sessuale;
che l'attore aveva diritto al risarcimento del danno da invalidità temporanea, come determinata dal CTP nella relazione in atti;
che sussistevano i presupposti per la personalizzazione massima del danno, essendo di fatto l'attore oggi dipendente dall'ausilio di terze persone nello svolgimento delle ordinarie attività di vita;
che le menomazioni impedivano all'attore di stare per lungo tempo in posizione eretta e quindi si riflettevano negativamente sulla sua capacità di lavorare, tenuto conto che l'attore era farmacista e lavorava al banco;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno morale;
che infatti l'attore stava programmando il suo matrimonio che era stato poi annullato a causa del sinistro;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale integrato dalle spese sanitarie sostenute pari ad € 40.875,52.
Per questi motivi
, l'attore ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro oggetto di causa e per l'effetto condannare CP_2 quest'ultimo, in solido con la società convenuta, al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale subito, in misura non inferiore alla valutazione di cui al doc. 20 (relazione medico legale redatta dalla convenuta).
2 Si è costituita la società convenuta indicata in epigrafe deducendo che con sentenza n. 1601/2020 il Tribunale di Velletri aveva accertato il concorso paritario dell'attore e del convenuto CP_2 nella causazione del sinistro;
che tale sentenza, pronunciata in sede di appello nel giudizio proposto dalla sig.ra er il risarcimento del danno materiale subito, aveva riflessi nell'odierno giudizio;
CP_5 che la dinamica del sinistro non era pacifica come allegato dall'attore; che la descrizione del fatto storico, per come operata dall'attore, era generica e non idonea a dare prova dell'effettiva dinamica del sinistro;
che, dal verbale di intervento dei Vigili, emergeva che l'attore era stato multato per aver tenuto una velocità non adeguata;
che il convenuto, aveva tenuto una condotta corretta, CP_2 avendo osservato l'obbligo di ispezione e controllo prima di svoltare;
che la condotta tenuta dall'attore, in ragione della velocità tenuta, assumeva il ruolo di fattore causale, esclusivo ovvero in subordine concorrente, nella causazione del sinistro;
che infatti, anche ipotizzando come poste in essere dal convenuto le condotte colpose descritte dall'attore, quest'ultimo, ove avesse tenuto una velocità adeguata, avrebbe potuto evitare il sinistro;
che l'incidente era dovuto al doppio errore dell'attore che, dopo aver percepito in maniera errata il pericolo, aveva frenato e provocato da solo la caduta, l'urto e i danni;
che, poiché mancava la collisione, non poteva applicarsi il disposto dell'art. 2054 II comma c.c.; che conseguentemente il risarcimento eventualmente dovuto all'attore doveva essere ridotto proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c.; che i testi escussi nei giudizi culminati nella sentenza sopra indicata avevano fornito dichiarazioni contrastanti sulla dinamica;
che era onere dell'attore provare poi il nesso causale tra l'evento e gli allegati danni;
che la convenuta aveva corrisposto all'attore la somma di € 210.000 sulla base della perizia del medico fiduciario;
che la domanda proposta nella presente sede era esosa e non provata;
che si contestava la chiesta personalizzazione del danno e la richiesta di risarcimento dei danni morali;
che la domanda non teneva poi conto della somma già versata dalla convenuta per la medesima causale.
Per questi motivi
ha chiesto di dichiarare la congruità delle somme già versate a risarcire i danni lamentati dall'attore, tenuto conto del suo concorso di colpa paritario con il convenuto nella causazione del sinistro, ovvero, in via subordinata, liquidare in via equitativa l'eventuale maggior danno, ove provato, subito dall'attore.
Si è costituito deducendo che lo stesso aveva incardinato il giudizio n. R.G. 945/16 CP_2 davanti al Giudice di Pace, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa;
che in tale giudizio si era costituita quale proprietaria della moto condotta CP_6 dall'odierno attore;
che tale procedimento si era concluso con la sentenza n. 1050/2018 che dichiarò il pari concorso di colpa dei due conducenti nella causazione del sinistro;
che tale sentenza era stata appellata e confermata, nella parte relativa al concorso dei conducenti, dal giudice d'appello con la sentenza n. 1601/2020; che tale sentenza aveva efficacia di giudicato anche nel presente giudizio;
che la era difesa dallo stesso legale che difendeva oggi il;
che si contestava la perizia CP_6 Pt_1 di parte allegata dall'attore; che quest'ultimo aveva poi indicato quale teste tale , mai Tes_1 indicato e sentito nel precedente doppio giudizio;
che le somme liquidate dalla società convenuta erano congrue rispetto ai danni riportati dall'attore e alla statuizione di pari concorso dei due conducenti nella causazione del sinistro.
Per questi motivi
, il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attore.
Sentite le parti , sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Sono stati sentiti i testi ammessi e sono state espletate CTU medico legale e CTU volta a verificare la dinamica del sinistro. All'udienza del 15.7.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni
3 come da note di udienza in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'attore ha domandato ai sensi dell'art. 2054 c.c. l'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto quale proprietario e conducente della Ford Tg. DD180WL (assicurata con la CP_2 società convenuta), per il sinistro occorsogli in data 23.5.20215 alle ore 20.30 circa ad Ariccia via Appia Nuova nei pressi del civico 19 e per l'effetto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro.
In particolare, l'attore ha allegato che, mentre percorreva via Appia Nuova con direzione Genzano di Roma sul motociclo Yamaha FZ6 Tg CD93753, era caduto a terra ed aveva sbattuto contro l'autovettura del convenuto a seguito della manovra di emergenza posta in essere a fronte dell'imprevista e incauta manovra posta in essere dal convenuto il quale, aveva tagliato trasversalmente via Appia Nuova nel tentativo di immettersi su via Sacro Cuore andando di fatto sbarrare la strada all'attore che procedeva a velocità adeguata nel suo senso di marcia.
La superiore dinamica è stata contestata dai convenuti i quali hanno rilevato che, nella sentenza di appello n. 1601/2020 resa dal Tribunale di Velletri nel giudizio tra l' la società convenuta e CP_2 la proprietaria del mezzo condotto dall'odierno attore, era stata accertata la concorrente CP_6 responsabilità dell'attore e del convenuto nella causazione del sinistro, con efficacia di giudicato anche nella presente sede.
Sul punto, va osservato che il giudizio culminato nella predetta sentenza di appello era stato incardinato tra le odierne convenute e proprietaria del veicolo condotto dall'attore e, CP_6 pur dovendosi dare atto dell'esistenza di un giudicato tra queste parti circa il riparto della responsabilità del sinistro tra le parti coinvolte, tale giudicato non risulta opponibile all'odierno attore, non parte di tali giudizi, non essendo sufficiente a tal fine il fatto che quest'ultimo sia oggi difeso dal medesimo legale che ebbe a difendere la nei predetti giudizi. CP_6
L'attore, pacificamente non “parte” dei perdetti giudizi, non può certo rientrare nella categoria degli
“eredi o aventi causa” della nei cui confronti opera, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'estensione CP_6 dell'efficacia del giudicato di cui alla sentenza di appello n. 1601/2020.
Deve infatti ritenersi che l'attore sia portatore di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto della predetta sentenza (risarcimento del danno materiale al veicolo condotto dall'attore e di proprietà della pur se fondato sul medesimo rapporto giuridico, ossia il fatto illecito/sinistro del 23.5.2015 e CP_6 relativo riparto di responsabilità ex art. 2054 c.c.. Va infatti osservato che l'odierno attore, non parte dei predetti giudizi, ha fondato la domanda su un diverso petitum (risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito quale conducente del motociclo di proprietà della con la CP_6 conseguenza che nessuna efficacia, neppure in termini di giudicato riflesso (come allegato dai convenuti), può determinarsi nella presente sede in relazione alle statuizioni di cui al diverso giudizio risarcitorio concluso con la sentenza n. 1601/2020 sopra citata. In tal senso, da ultimo, la Suprema Corte, in caso del tutto analogo, ha osservato che “il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un sinistro stradale che aveva dato origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal 4 proprietario per il risarcimento dei danni occorsi al mezzo, l'altro dal conducente per il risarcimento dei danni alla sua persona -, aveva escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 17931/2019).
Ciò posto, superata l'eccezione di giudicato implicito derivante dalla sentenza inter alios acta n. 16010/2020, occorre esaminare la dinamica del sinistro.
Va sul punto premesso che in giudizio sono stati escussi i soli testi indicati di parte attrice sui capitoli ammessi con l'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.7.23 dal momento che la convenuta pur CP_3 ammessa a provare le circostanze di cui ai capp. 7 8 9 aventi ad oggetto in particolare l'uso da parte del convenuto dell'indicatore direzionale di svolta a sinistra) con i testi indicati, non è CP_2 comparsa all'udienza del 16.2.2024, indicata dal GOP dott.ssa per tale incombente (cfr. verbale Tes_2 di udienza del 13.10.2023),e pertanto va dichiarata decaduta dalla prova, non avendo per altro articolato domanda di eventuale rimessione in termini per causa non imputabile sul punto.
I testi indicati da parte attrice ed escussi all'udienza del 13.10.2023, e , Tes_1 Testimone_3 hanno dichiarato di aver assistito al sinistro, per trovarsi il primo fuori dalla sua macchina per acquistare le sigarette e la seconda a piedi in prossimità del semaforo, e di aver visto la Ford, proveniente dalla opposta corsia di marcia, svoltare a sinistra, senza accendere la freccia luminosa, da via Appia Nuova tagliando la strada all'attore.
A prescindere dalla questione sollevata dalle parti convenute circa l'attendibilità dei testi escussi in quanto dichiaratisi testimoni oculari del sinistro ma non indicati nel verbale di intervento dei Vigili come testi oculari, va rilevato che in tale ultimo verbale erano state raccolte le deposizioni di Tes_4
e . In particolare, quest'ultimo ha riferito “ho visto che la moto Testimone_5 Testimone_6 evitava una ragazza (n.d.r. ) che stava attraversando vicino l'attraversamento Testimone_5 pedonale presente al civico 19 (civico 13) dell'Appia Nuova e precisamente del civico 19 al tabaccaio di fronte. La moto si spostava sul lato destro e la ragazza si fermava e dopo aver sentito una frenata l'ho visto cadere a terra con la moto poco prima del secondo attraversamento pedonale che si trova difronte al civico 25/27 (semaforo pedonale) che strisciava per terra ed andare addosso a una macchina che stava entrando in via del Sacro Cuore”.
Va osservato che il tratto di strada interessato dal sinistro è un tratto interno della SS Appia dentro nel comune di Ariccia, diritto e in leggera salita in direzione di Genzano di Roma, a carreggiata unica a doppio senso di circolazione separata da segnaletica orizzontale di doppia striscia continua, sufficientemente illuminata con traffico normale al momento del sinistro, limite di velocità 50 km/h. I Vigili Urbani hanno quindi ricostruito la dinamica, in base agli accertamenti eseguiti ai rilievi e alle dichiarazioni rese dai testi oculari e ritenendola la seguente: “il veicolo B marca Tes_5 Tes_6
Yamaha … proveniente da Albano Laziale, precorreva la via Appia Nuova in direzione da Roma verso Genzano di Roma, quando giunto nella località denominata “Galloro”, presumibilmente in prossimità dell'attraversamento pedonale sito di fronte al civico 19 dell'Appia Nuova, perdeva il controllo del mezzo, presumibilmente a causa della velocità non adatta allo stato dei luoghi, successivamente cadeva a terra sul lato sinistro, all'altezza del secondo attraversamento pedonale, che si trova a circa nt 50 dal primo, all'altezza dell'impianto semaforico pedonale installato davanti al civico 24 dell'Appia Nuova. Dopo la caduta la moto scarrocciava sull'asfalto per circa mt 15.00 ,
5 finiva la corsa urtando la parte anteriore destra del veicolo A Ford… che, proveniente da Genzano di Roma, nello stesso momento terminava la manovra di svolta a sinistro per via Sacro Cuore, entrando nella suddetta via proveniente dalla direzione di marcia contraria”.
Su tali emergenze, i Vigili hanno infine contestato all'odierno attore la violazione dell'art. 141 III e VIII comma C.d.S. per velocità non adeguata e all'odierno convenuto la violazione degli art. 145 I e X comma C.d.S. , per non aver usato prudenza nella svolta a sinistra tenuto conto che l'impatto si verificava nella carreggiata di marcia della moto.
In questo contesto, va altresì rilevato che, come ritenuto dal CTU nella relazione in atti secondo criteri condivisibili e calcoli immuni da errori, l'attore, mentre si trovava alla guida del motociclo, prima dell'impatto stava tenendo una velocità stimata tra i 65 e 75 km/h, a fronte di una velocità massima consentita sui luoghi di 50 km/h (cfr. verbale Vigili Urbani in atti).
Su tali emergenze, deve ritenersi che il sinistro sia avvenuto secondo la dinamica offerta dai Vigili Urbani nella relazione in atti, non essendo emersi nel presente giudizio elementi per ritenerla diversa stante che i testi di parte attrice sono stati, di fatto, chiamati a riferire in relazione a ciò che accadde nei secondi prima della caduta del motociclo e del suo scarrocciamento contro l'auto del convenuto e sull'utilizzo da parte di quest'ultimo degli indicatori direzionali per la segnalazione della svolta a sinistra (circostanza questa per altro non allegata specificatamente dall'attore né in citazione né nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. ma oggetto solo dei capitoli di prova articolati in citazione).
Ciò premesso, deve ritenersi che entrambe le condotte dei conducenti dei veicoli coinvolti siano connotate da colpa ed eziologicamente rilevanti nella causazione del sinistro hic et nunc.
Appare da una parte censurabile la condotta del convenuto il quale, a prescindere dal fatto di CP_2 aver o meno azionato l'indicatore di svolta a sinistra, nonostante avesse visto la manovra non prudente dell'attore che, superato l'attraversamento pedonale posto al civico 19 di via Appia Nuova ove aveva fortunosamente evitato la sig.ra , non ha evidentemente correttamente valutato i Testimone_5 tempi dell'attraversamento della e i tempi di percorrenza della moto dell'attore, procedendo Tes_5 alla svolta da via Appia Nuova direzione Ariccia (opposta a quella dell'attore) su via Santa Croce senza aver adeguatamente verificato di “poter effettuare la manovra senza pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi”, come previsto dall'art. 154 1 comma lett. a) C.d.S..
A mente di tale disposizione, infatti, “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare". 6 Parimenti colposa appare la condotta dell'attore il quale non ha tenuto una condotta improntata alla dovuta diligenza e in particolare non ha tenuto una velocità del mezzo adeguata sia ai limiti di velocità vigenti sul tratto autostradale in questione (50 km/h) sia allo stato dei luoghi, essendo presenti sulla sua carreggiata attraversamenti pedonali (quello davanti al civico 19 e quello successivo) anche al fine di essere in grado di arrestarlo prima ed a prescindere dalle imprudenti condotte di guida tenute dagli altri utenti della strada.
Come noto, infatti, in tema di circolazione stradale sussiste sempre l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del mezzo e alle condizioni ambientali e di traffico nel senso che il conducente dev'essere sempre in grado di padroneggiare il proprio veicolo in qualsivoglia situazione, ponendo in essere tutte le manovre d'emergenza necessarie che gli consentano di evitare l'evento anche qualora riconducibile al comportamento imprudente o negligente posto in essere da altri, ovvero alla violazione ad opera di questi ultimi delle norme cautelari dettate in materia di circolazione stradale (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 10/05/2018, n.38219)
Nei medesimi termini, la Suprema Corte di Cassazione ha tenuto a precisare che le "norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo sono, oltre quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, principalmente quelle rinvenibili nell'art. 140 C.d.S., comma 1, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale" (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., Sez. 4, 20/02/2013 n. 10635).
Il fatto che la velocità tenuta dall'attore non fosse adeguata nel senso sopra descritto emerge altresì dalla particolare violenza, nonostante per altro la dispersione di energia cinetica occorsa dopo lo scarrocciamento della moto da lui condotta sul manto stradale, dell'impatto avuto con l'autovettura del convenuto che ha determinato l'attivazione degli airbag laterali installati sulla Ford.
Non sposta tale valutazione il sol fatto che, come si evince dalla relazione dei Vigili Urbani, il probabile punto d'urto si collocava nella carreggiata di via Appia Nuova di pertinenza della moto, ossia quella direzione Genzano di Roma, mentre il convenuto alla guida della Ford, proveniente dalla opposta direzione di marcia (direzione Ariccia), aveva intrapreso la svolta a sinistra da via Appia Nuova su via Sacro Cuore. Come riportato dal CTU nella disposta perizia, per i Vigili “è stato possibile rilevare il punto d'urto per la presenza di tracce a terra delle maniglie e della pedana del cambio, più marcate delle altre, circa mt.1 all'interno della semicarreggiata di marcia del motociclo lato destro della direzione Genzano”. Sotto tale profilo, va osservato, citando per altro la stessa giurisprudenza menzionata dall'attrice, che “l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343)” (Cass. Civ., n. 19115/2020).
In questo contesto, appare che tanto la violazione posta in essere dal convenuto integrata CP_2 dalla mancata osservanza dell'obbligo di dare la precedenza prima di eseguire la svolta a sinistra, quanto quella posta in essere dall'attore, integrata dalla tenuta di una velocità stimata tra i 65e 75km/h e in ogni caso non congrua rispetto allo stato dei luoghi, appaiono eziologicamente rilevanti nella causazione del sinistro hic et nunc dal momento che se l' avesse osservato tale obbligo il CP_2
7 sinistro non si sarebbe verificato e parimenti se l'attore avesse tenuto una velocità congrua ed adeguata allo stato dei luoghi (considerato il limite legale di velocità e soprattutto considerata la precedente presenza di un attraversamento pedonale ove l'attore si era, poco prima, incrociato con il pedone ) lo stesso avrebbe potuto arrestare più agevolmente il motociclo e quindi non Testimone_5 cadere e causare infine l'impatto con l'auto del convenuto come riscontrato anche dal CTU CP_2 nella perizia in atti.
Sussistono pertanto i presupposti per ritenere colpose le condotte tenute dai conducenti dei due veicoli coinvolti ai fini della causazione del sinistro oggetto di causa, non emergendo per altro elementi per superare la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 II c.c., al 50% tra i conducenti.
Sussiste tuttavia il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito.
Venendo al danno non patrimoniale, va osservato che è nota al Tribunale l'oramai pacifica giurisprudenza che riconosce la risarcibilità in via autonoma rispetto al danno biologico, inteso quale
“lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato” ex art. 138 punto 2 lett a Codice assicurazioni, del danno morale inteso come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato, in linea alla previsione di cui all'art. 138 punto 2 lett. e Codice assicurazioni.
In base a tale condivisibile orientamento, va ritenuto tuttavia che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 9006/2022). Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020).
Tale voce di danno va tenuta poi distinta dalla personalizzazione del danno biologico prevista dall'art. 138 III comma d.lgs. 209/2005, a mente del quale “"qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella
8 unica nazionale... può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%", tesa invece a compensare, mediante una variazione del valore standard di risarcimento, circostanze specifiche ed eccezionali su specifici aspetti dinamico relazionali e quindi non quei pregiudizi che qualunque altra vittima avrebbe patito, secondo l'id quoad plerumque accidit. trattandosi di conseguenza altrimenti già ricompresa e considerata nella liquidazione delle tabelle (cfr. Cass., Civ., n. 28988/2018).
In questo contesto poi, come osservato dalla Suprema Corte, “nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 23469/2018).
Su tali premesse, dovendo liquidare il danno non patrimoniale nelle sue varie componenti subito dall'attore, si deve prendere in considerazione l'esito della CTU medico legale redatta dalla dott.ssa ove la consulente ha riscontrato, in capo all'attore le seguenti patologie come Persona_1 eziologicamente collegate al sinistro “trauma toracico con fratture multiple costali (arco posteriore di IV, VI, VII, VIII, IX, X) a destra;
infrazione dei processi costiformi di destra da D6 a D;
trauma della colonna con frattura spina D1e frattura apofisi trasversa L2-L3-L4); ipotonotrofia del muscolo gluteo e muscolo tensore della fascia lata con fenomeno di anca a scatto a destra Frattura epifisi distale radio e frattura epifisi distale ulna sin (ostesintesi placca e viti); trauma addominale con estesa lacerazione del parenchima coinvolgente i segmenti VI, VII e V con falda di versamento libero in sede periepatica;
frattura incompleta del settore mesopolare inferiore del rene destro Laparocele post incisioni chirurgiche poi trattato chirurgicamente;
trauma del bacino con frattura pluriframmentaria ala iliaca e acetabolo a destra (ostesintesi) e interessamento apparato sessuale con dispareunia sia durante l'erezione che alla penetrazione e sofferenza del nervo pudendo bilateralmente;
trauma di gamba destra con frattura pluriframmentaria scomposta epifisi prossimale perone dx ed infine disturbo dell'adattamento persistente con ansia” (cfr. pag. 28-29 perizia depositata in data 14.12.2024). Su tali rilievi, il CTU ha determinato, secondo parametri e criteri del tutto condivisibili ossia i parametri SMILA (cfr. integrazione di perizia depositata in data 23.5.2025), nel 55 % il danno biologico, inclusivo dei danni sopra descritti incluso il danno da disturbo d'ansia reattiva con disfunzione dell'apparato sessuale e il danno estetico, un danno da inabilità temporanea assoluta di 90 giorni, da inabilità temporanea al 75% di 90 giorni, da inabilità temporanea al 50% di 60 giorni e da inabilità temporanea al 25% di 30 giorni nonché una riduzione della capacità lavorativa specifica di 1/3 non riuscendo l'attore a mantenere a lungo la posizione eretta e tenuto conto della sua professione di farmacista.
In questo contesto, sussistono i presupposti per ritenere sussistente il diritto dell'attore a conseguire, oltre al risarcimento del danno biologico come sopra quantificato, il risarcimento del danno c.d. morale da ritenersi provato per presunzioni in ragione della gravità del danno biologico permanente riportato e della oggettiva compromissione della qualità della vita dell'attore che, all'epoca, aveva 32 anni.
Risulta parimenti fondata la domanda di personalizzazione nella misura massima di detto danno ai sensi dell'art. 138 III comma d.lgs. 209/2005.
9 Sul punto, emerge in primo luogo la circostanza, per quanto allegata dall'attore in altro contesto, del fatto che quest'ultimo fosse in procinto di sposarsi quanto occorse il sinistro oggetto di causa. L'attore ha infatti provato (cfr. doc. 10 allegato alla citazione) la prova della pubblicazione della richiesta di matrimonio del 24.6.2015 e la prenotazione del servizio fotografico per il giorno del matrimonio per il 28.8.2015 che non ha evidentemente tenuto luogo a fronte del sinistro del 23.7.2015 e delle sue conseguenze pregiudizievoli in capo all'attore.
In secondo luogo, sussiste il diritto dell'attore altresì a conseguire un appesantimento del punto base riferito al solo danno biologico, strictu senso, a fronte dell'accertata compromissione di 1/3 della sua capacità lavorativa specifica. Tale danno va liquidato non già quale danno patrimoniale, non avendo parte attrice allegato e provato che tale compromissione abbia inciso negativamente sui redditi percepiti dall'attività lavorativa espletata, farmacista, ma quale componente del danno non patrimoniale in esame.
In particolare, come osservato dalla Suprema Corte, “la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 16628/2023) ovvero in via di personalizzazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. III,n. 34927/2022).
Su tali rilievi, venendo alla liquidazione del danno, si deve fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, anche secondo la Suprema Corte, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato dalla Corte di Cassazione invero “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. Civ., Sez. III, n. 10579/2021).
Su tali regole di giudizio, presa in considerazione la Tabella di liquidazione del danno del Tribunale di Milano anno 2024, mancando la tabella del 2015, sussisterebbe il diritto dell'attore a conseguire per il predetto danno non patrimoniale la somma di € 668.263,00 (della quale € 645.838,00 per il
10 danno biologico del 55 % e per il riconosciuto danno morale inclusive della personalizzazione nella misura massima del 25% per i motivi sopra esposti, € 10350 per 90 giorni di ITA, € 7762,50 per 90 giorni di ITP al 75%, € 3450,00 per 50 giorni di ITP al 50% ed € 862,50 per 40 giorni di ITP al 25%).
Tale importo, in quanto liquidato in base alle Tabelle 2024, va devalutato al maggio 2019, data del pagamento da parte della società convenuta della somma di € 210.000, accettata dall'attore quale titolo di acconto sul maggior dovuto, e quindi va determinato € 572.142,98.
A fronte poi dell'accertato concorso dell'attore nella causazione del sinistro, tale importo va ridotto del 50% (€ 286.071,49), pari alla quota di responsabilità riconosciuta all'attore in base al ragionamento sopra spiegato, in forza del disposto dell'art. 1227 I comma c.c..
Sussiste pertanto il diritto dell'attore di conseguire dai convenuti in solido (essendo pacifica l'operatività della polizza posta a fondamento della domanda attorea) la somma di € 76.071,49 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre rivalutazione anno per anno ed interessi legali dal sinistro al saldo, decurtata la somma di € 210.000 già corrisposta dalla somma di € 286.071,49 sopra liquidata.
Sotto tale profilo, occorre rilevare che il calcolo degli interessi dovrà avvenire, come indicato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. 2979/2023), secondo la seguente metodologia “sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento deve essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso poiché gli effetti della mora, in relazione alle obbligazioni da illecito aquiliano, si producono al momento della commissione del fatto generatore del danno”.
Sussiste infine il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale allegato, integrato dalle spese mediche sostenute pari ad € 40.875,52., da ridurre della metà, sempre ai sensi degli art. 2054 II comma e 1227 I comma c.c., oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come determinato nel corso del procedimento (€ 96.509,25) applicati i parametri medi, unitamente alle spese di CTU, vanno poste a carico dei convenuti in solido in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate dall'attore;
11 2) dichiara la responsabilità concorrente ex art. 2054 II comma c.c. dell'attore e del convenuto nella causazione del sinistro del 23.7.2015;
3) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 76.071,49
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri di cui alla parte motiva dal sinistro al saldo, e della somma di € 20.437,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna i convenuti in solido alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 1713,00 per spese vive ed in € 14.103,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri , 15 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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