Decreto presidenziale 10 novembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2025, proposto da
CA ER e RI MA, rappresentate e difese dall’avvocato Stefano Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale n. 21;
Regione autonoma Valle d’Aosta, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Cecchetti e Riccardo Jans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RE LI, in qualità di Presidente della Regione Valle d’Aosta, non costituito in giudizio;
“PER L’ACCERTAMENTO
- dell’illegittima applicazione della Legge elettorale n. 27 del 27/02/2025 - 14/19 agosto 2025 alla competizione elettorale per il 17° rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta tenutasi il 28 settembre 2025,
e, conseguentemente,
- dell’illegittimità del Provvedimento di proclamazione degli eletti nella competizione elettorale per la nomina del 17° Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, da parte del Presidente dell’Ufficio elettorale (riportata dalla comunicazione 8 ottobre 2025 del Presidente della Regione Valle d’Aosta).
inoltre:
- della dubbia costituzionalità dell’art. 3, 3° comma della legge regionale della Regione Valle d’Aosta 27/02/2025 nella parte in cui prevede che:
“Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza”,
per violazione dell’art.16, 2° comma dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, nonché dell’art. 3/bis, LR VA 12 gennaio 1993, n. 3;
- della non manifesta infondatezza del rilievo d’incostituzionalità dell’art. 3, 3° comma della legge regionale della Regione Valle d’Aosta 27/02/2025 (per contrasto con gli artt. 3 e 48, Cost., nonché per contrasto con l’art. 16, 2° comma dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, nonché con l’art. 3/bis, LR VA 12 gennaio 1993, n. 3).
E PER IL CONSEGUENTE ANNULLAMENTO
del Provvedimento più sopra cennato, col quale il Presidente dell’Ufficio elettorale ha proclamato (ai sensi dell’art. 52, LR VO n. 3 del 1993) l’elezione dei Consiglieri nella 17.ma tornata per il rinnovo del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali incompatibili con il corretto svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo del 17° Consiglio Regionale della Regione Valle d’Aosta”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione autonoma Valle d’Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AN PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – In data 14 luglio 2023 è stata presentata in Consiglio regionale della Valle d’Aosta la proposta di legge regionale n. 115/XVI, recante “Nuove disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3”, da parte dei Consiglieri regionali Marguerettaz, LI, Barmasse, Caveri, Sapinet, Bertschy, Chatrian, Lavevaz, Rosaire, Jordan e Grosjacques.
In data 17 febbraio 2025 la I Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge sopraindicata nel nuovo testo predisposto dalla stessa Commissione con il seguente nuovo titolo: “Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta)”.
In data 27 febbraio 2025 il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha approvato, a maggioranza assoluta (ma inferiore ai due terzi), la legge recante “Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta)”, come tale soggetta a eventuale referendum confermativo secondo quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto regionale.
La nuova legge approvata il 27 febbraio 2025 dal Consiglio regionale ha sostituito l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 3/1993, che prevedeva la possibilità per l’elettore di esprimere una sola preferenza per i candidati della lista votata, e ha reintrodotto la possibilità – vigente fino al 2019 – di esprimere un numero massimo di tre preferenze di cui almeno una riguardante candidati di genere diverso.
La pubblicazione del testo di legge a fini notiziali nel Bollettino ufficiale della Regione n. 11 è avvenuta in data 4 marzo 2025.
In data 18 aprile 2025, con la nota prot. n. 3023, nel riscontrare una specifica istanza formulata dal Comitato promotore del referendum , il Presidente della Regione ha, tra le altre cose, espressamente rilevato che, qualora il referendum fosse stato effettivamente indetto, a seguito della regolare e valida raccolta del numero delle firme previsto dalla legge, e l’esito referendario avesse confermato la legge approvata dal Consiglio regionale, quest’ultima, una volta entrata in vigore, avrebbe senz’altro trovato applicazione alle successive elezioni regionali in quanto normativa sopravvenuta di rango primario, in ossequio al principio generale secondo cui le fasi procedimentali costituite da atti o da operazioni dotati di propria autonomia (nel caso di specie la votazione) devono essere regolate dalla legge vigente al momento della loro adozione o del loro svolgimento; a ciò veniva aggiunto che “Il decreto di indizione dei comizi elettorali, emanato dal Presidente della Regione, ha, peraltro, valore meramente attuativo, con la sola funzione di fissare la data delle elezioni e quella della prima riunione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 3/1993, senza poter incidere sull’applicazione di norme che, nel frattempo, siano state modificate o abrogate, né di determinarne l’ultrattività, anche dopo la loro modificazione o abrogazione”.
Stante la richiesta di sottoporre a referendum la menzionata deliberazione legislativa regionale, depositata in data 30 maggio 2025 da 7 consiglieri regionali rappresentativi della frazione di un quinto dei componenti il Consiglio, come previsto dall’art. 15, quarto comma, dello Statuto regionale, con il decreto del Presidente della Regione n. 252 del 5 giugno 2025, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 28 del 6 giugno 2025, veniva indetto il referendum confermativo.
Successivamente, con il decreto n. 342 del 23 luglio 2025, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 40 del 25 luglio 2025, il Presidente della Regione convocava i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio regionale per domenica 28 settembre 2025, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 4, della legge regionale n. 3/1993.
Il referendum confermativo sulla legge di reintroduzione delle tre preferenze si svolgeva il 10 agosto 2025.
Al referendum , per la cui validità non è richiesto un quorum di partecipazione, partecipava il 16,04% degli aventi diritto al voto, di cui il 52,14% si esprimeva in senso favorevole alla legge.
Considerato il risultato, il Presidente della Regione promulgava la legge regionale con il n. 27 del 14 agosto 2025, poi pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 46 del 19 agosto 2025 ed entrata in vigore, come espressamente disposto dalla clausola di urgenza, il 20 agosto 2025.
Con un comunicato stampa in data 19 agosto 2025, la Presidenza della Regione rendeva nota l’avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale della legge regionale n. 27/2025, approvata, ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 2025 e confermata con il referendum del 10 agosto 2025, precisando che la stessa, entrando in vigore il giorno successivo, avrebbe trovato “applicazione per le prossime elezioni del Consiglio regionale e che, analogamente a quanto accade per le elezioni comunali, la nuova disciplina prevede la possibilità per l’elettore di esprimere fino a un massimo tre preferenze, di cui una per candidati di genere diverso”.
In data 24/25 agosto 2025 venivano presentate all’Ufficio elettorale costituito presso il Tribunale di Aosta le liste dei candidati alle elezioni regionali.
La campagna elettorale è stata regolarmente avviata con l’inizio della propaganda elettorale, a far data dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni (29 agosto 2025).
Le operazioni elettorali si sono quindi regolarmente tenute il 28 settembre 2025 secondo la disciplina della vigente legge elettorale e l’Ufficio elettorale regionale ha successivamente proclamato gli eletti in data 8 ottobre 2025.
2. – Con l’atto depositato in data 6 novembre 2025, le odierne ricorrenti, in qualità di cittadine elettrici valdostane, hanno contestato l’applicazione della legge elettorale n. 27 del 27 febbraio 2025 - 14/19 agosto 2025 alla competizione elettorale per il 17° rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e per l’effetto hanno impugnato il provvedimento di proclamazione degli eletti, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I) «Eccesso di potere per violazione, da parte del Presidente del Consiglio Regionale, dei limiti propri alla sua funzione previsti dall’art. 121, terzo comma Cost., nonché dagli artt. 32 e 34 dello Statuto Speciale della regione Valle d’Aosta»;
II) «Violazione di legge (per violazione dell’art. 11 Preleggi e per contrasto con i principi sanciti dagli artt. 48 e 49 Cost.)»;
III) «Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e buona amministrazione»;
IV) «Sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 3, 3° comma della legge regionale della Regione Valle d’Aosta 27/02/2025 per: contrasto con l’art. 16, 2° comma dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, nonché con l’art. 3/bis, LR VA 12 gennaio 1993, n. 3) della statuizione della L.R. VA 27/02/2025 laddove prevede: “Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza”»;
V) «Sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 3, 3° comma della legge regionale della Regione Valle d’Aosta 27/02/2025 per contrasto con gli artt. 3 e 48, Cost., nonché per contrasto con l’art. 16, 2° comma dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, nonché con l’art. 3/bis, LR VA 12 gennaio 1993, n. 3 nella parte in cui prevede: “Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza”».
3. – La Regione autonoma Valle d’Aosta si è costituita in giudizio per resistere al ricorso; la Regione, oltre a svolgere difese afferenti al merito della controversia, ha sollevato in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad alcuno dei soggetti controinteressati, in violazione dell’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, tale non essendo il Presidente della Regione Valle d’Aosta al quale il ricorso è stato notificato non personalmente, ma nella sua qualifica istituzionale, nonché l’eccezione d’inammissibilità per carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo alle ricorrenti, in quanto semplici elettrici della Valle d’Aosta, non coinvolte direttamente nel procedimento elettorale in questione, che hanno dichiarato di agire per la tutela del diritto di elettorato attivo di cui sono titolari.
Le ricorrenti hanno svolto e ribadito le loro difese attraverso la memoria depositata in data 13 gennaio 2026.
4. – All’odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. – Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni sollevate in rito dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.
5.1 - L’eccezione di inammissibilità del ricorso con cui si lamenta la mancata notifica dello stesso ad alcuno dei soggetti controinteressati, in violazione dell’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, è infondata, in quanto il ricorso è stato notificato al sig. RE LI anche al suo indirizzo di residenza. Nel verbale dell’Ufficio elettorale regionale per l’assegnazione dei seggi e per la proclamazione degli eletti del Consiglio regionale della Valle d’Aosta risulta eletto alla carica di consigliere (cfr. pag. 30) anche il sig. LI che è certamente titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto. Ne consegue che il ricorso, oltre che alla Regione, è stato notificato, in base all’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto stesso, fermo restando, in assenza di deroghe, il potere-dovere del giudice di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del medesimo codice.
5.2 - Quanto all’eccepita carenza di legittimazione ad agire in capo alle ricorrenti, in quanto semplici elettrici della Regione Valle d’Aosta, giova osservare che l’art. 130, comma 1, del codice del processo amministrativo prevede due distinte legittimazioni: la legittimazione del candidato e quella dell’elettore. Nel primo caso, la legittimazione segue le regole generali, per cui essa spetta al candidato che vi abbia interesse, salva la possibilità per il candidato di agire anche in veste di elettore, qualora ne ricorrano i presupposti; nel secondo caso viene in considerazione un’ipotesi di azione popolare. L’azione popolare si atteggia a rimedio correttivo – sganciato da una sottostante posizione giuridica soggettiva – previsto soltanto nell’interesse pubblico al corretto svolgimento delle operazioni elettorali e dunque rientrante nell’area di una giurisdizione di tipo oggettivo. Infatti, l’interesse pubblico che costituisce il fondamento della proponibilità dell’azione popolare in materia elettorale è quello di assicurare un controllo sociale e diffuso sulla legalità del procedimento elettorale, a tal fine legittimando soggetti non direttamente interessati alla competizione elettorale a far valere in giudizio vizi che possano aver alterato il risultato elettorale, che è genuino se e quando realizza la corrispondenza tra le scelte del corpo elettorale e la composizione dell’organo elettivo (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 febbraio 2015, n. 352). La legittimazione attiva non è concessa all’elettore a tutela di una posizione giuridica propria di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma a tutela di un interesse semplice alla regolarità dei risultati elettorali, che pertiene piuttosto al corpo elettorale nel suo complesso, con la conseguenza che il potere di azione dell’elettore si atteggia a diritto di natura meramente processuale, collegato alla sua appartenenza al corpo elettorale chiamato alle elezioni (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 5035).
5.3 - Quanto all’interesse al ricorso, è noto che nel caso dell’azione popolare il ricorrente può svolgere qualunque censura, sempreché questa sia idonea, ove accolta, a determinare una correzione dei risultati elettorali ovvero, come nel caso in esame, la rinnovazione delle operazioni elettorali.
Pertanto, tutte le eccezioni sollevate dalla Regione devono essere nel loro complesso disattese.
6. – Tanto premesso in rito, quanto al merito, il ricorso si appalesa manifestamente infondato per le ragioni appresso indicate, sicché per ragioni di economia processuale il Tribunale ritiene applicabile la deroga prevista dall’art. 49, comma 2, del codice del processo amministrativo al potere-dovere d’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati a cui il ricorso non è stato notificato.
6.1 - Con i primi tre motivi di ricorso, che per ragioni di sintesi possono essere trattati congiuntamente, le ricorrenti lamentano, nell’ordine: i) l’applicazione asseritamente retroattiva della nuova disciplina elettorale introdotta con la legge regionale n. 27/2025, in violazione dell’art. 11 delle c.d. “Preleggi” (“La legge non dispone che per l’avvenire”), sostenendo che il procedimento elettorale, avviato con la convocazione dei comizi del 25 luglio 2025, doveva rimanere regolato dalla normativa previgente e che, invece, l’applicazione della novella legislativa sarebbe derivata da una decisione del Presidente del Consiglio regionale ( rectius : “della Giunta regionale”), il quale avrebbe ecceduto i poteri conferitigli dall’art. 121, quarto comma, della Costituzione e dagli artt. 32 e 34 dello Statuto speciale della Valle d’Aosta, stabilendo unilateralmente che le elezioni si svolgessero con la nuova normativa, mediante una semplice “comunicazione” priva di forma provvedimentale (primo e secondo motivo di ricorso); ii) la violazione della natura “unitaria” del procedimento elettorale, insuscettibile di essere scomposto in fasi distinte (secondo e terzo motivo di ricorso); iii) la presunta incertezza normativa: il procedimento elettorale sarebbe stato caratterizzato da un’insufficiente chiarezza e stabilità delle “regole del gioco” a causa dell’entrata in vigore della riforma a ridosso delle elezioni, con la conseguente violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione e, in particolare, con pregiudizio della parità di condizioni di partecipazione alla competizione elettorale (secondo e terzo motivo di ricorso). In definitiva, le ricorrenti, con le censure in esame, sostengono che la legge applicabile all’intero procedimento elettorale sarebbe sempre e soltanto quella vigente al momento dell’indizione dei comizi elettorali; detto altrimenti, la convocazione dei comizi ipostatizzerebbe e cristallizzerebbe in uno stato definitivo la disciplina applicabile al procedimento elettorale, che, sebbene abrogata, spiegherebbe efficacia ultrattiva ( id est , le elezioni avrebbero dovuto svolgersi “sotto l’imperio della precedente legge elettorale”).
6.2 - I motivi di ricorso sopra compendiati sono privi di pregio.
Il procedimento elettorale costituisce un procedimento complesso suscettibile di essere scomposto in fasi distinte: la fase preparatoria (presentazione delle liste, raccolta firme, ammissione candidature) e la fase elettorale in senso stretto (operazioni di voto, scrutinio, proclamazione). Tale articolato procedimento è retto dal principio tempus regit actum , in virtù del quale ciascuna fase del procedimento è regolata dalla legge in vigore al momento del suo compimento e non dalla legge vigente all’avvio del procedimento.
Per costante orientamento giurisprudenziale, “il principio tempus regit actum , in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico-funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell’ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato, Sez VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio 1999, n. 694; Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252; Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799)” (Cons. Stato, Sez. IV, 15 gennaio 2024, n. 472).
Tale principio trova applicazione anche con riferimento al procedimento elettorale.
In un caso del tutto analogo a quello oggi in esame, la giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi su una modifica della legge elettorale siciliana, che aveva condotto all’introduzione della doppia preferenza di genere, ha statuito che “il procedimento elettorale è un procedimento complesso caratterizzato da una pluralità di atti dei quali quello dell’indizione dei comizi elettorali costituisce il momento di avvio (produttivo del solo effetto di limitare l’operatività degli organi di governo dell’ente in prorogatio agli atti urgenti ed improrogabili); anche rispetto a tale procedimento non può che darsi attuazione alla regola generale dell’immediata applicazione al procedimento in corso della disposizione sopravvenuta, in ossequio al principio tempus regit actum ; segue da ciò che gli atti successivi all’indizione dei comizi elettorali (v. presentazione ed ammissione delle candidature, svolgimento delle elezioni, proclamazione e convalida degli eletti) dovendo realizzarsi nell’osservanza della disciplina vigente al momento in cui si perfezionano, non avrebbero comunque potuto compiersi una volta entrata in vigore la l.r. n. 14/2012” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 7 febbraio 2014, n. 437, confermata da Cons. giust. amm. Sicilia, 28 gennaio 2015, n. 76; cfr. altresì T.A.R. Sicilia, Sez. III, 19 giugno 2012, n. 1276 e T.A.R. Lazio, Sez. III- quater , 27 ottobre 2014, n. 10765).
In altri termini (cfr. T.A.R. Calabria, Sez. I, 19 luglio 2010, n. 1738), la nuova legge elettorale “trova applicazione alle elezioni de quo , in considerazione del principio tempus regit actum . In base a tale principio, infatti, ogni fase o atto del procedimento riceve disciplina, per quanto riguarda la struttura, i requisiti ed il ruolo funzionale, dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ogni sequenza procedimentale”. Tale principio è stato confermato dal Consiglio di Stato che, in sede di appello, ha statuito che “non vi è alcuna disposizione … che attribuisca al decreto di convocazione dei comizi elettorali la natura di lex specialis del procedimento elettorale, nel senso inteso dai predetti appellanti, cioè di fissare a priori e soprattutto di cristallizzare le norme di legge applicabili in un certo momento ad un determinato procedimento elettorale, con conseguente inapplicabilità delle norme emanate successivamente alla sua emanazione: a ciò consegue che ai singoli atti e alle singole fasi del procedimento elettorale trovano applicazione le disposizioni di legge di volta in volta regolanti le singole fattispecie, nel rispetto del principio generale del tempus regit actum ” (Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2011, n. 1717).
Il decreto di indizione dei comizi elettorali non assolve la funzione di cristallizzare la normativa applicabile all’intera competizione elettorale. Come si evince dalla giurisprudenza (T.A.R. Calabria, Sez. I, 27 dicembre 2019, n. 2158), esso costituisce un atto “vincolato nell’ an e connotato da stretti margini di discrezionalità solo quanto alla scelta della data di effettuazione della consultazione elettoral[e]”. La convocazione dei comizi elettorali è l’atto formale che indice le elezioni, fissando la data della votazione e convocando il corpo elettorale per il rinnovo degli organi democratici. Tale atto, provvisto di idonea pubblicità, avvia ufficialmente il procedimento elettorale e limita l’attività dei consigli agli atti urgenti. Da quel momento, ogni fase successiva (presentazione delle liste, votazione, scrutinio) sarà regolata dalla legge in vigore al momento del suo specifico svolgimento.
Nel caso in esame, la nuova legge regionale in materia elettorale, poiché reintroduce il sistema delle tre preferenze e la correlata disposizione a garanzia dell’equilibrio della rappresentanza di genere, lasciando inalterati tutti gli altri aspetti del sistema elettorale, disciplina specificamente le modalità di espressione delle preferenze e, quindi, incide esclusivamente sulla fase della votazione e del successivo scrutinio. La legge n. 27/2025 è entrata in vigore il 20 agosto 2025, in data anteriore allo svolgimento delle operazioni di voto, fissate per il 28 settembre 2025, e in ogni caso con congruo anticipo rispetto tanto all’avvio della campagna elettorale ( id est , 29 agosto 2025), quanto alla scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati ( id est , 25 agosto 2025).
Di conseguenza, in virtù della corretta applicazione del principio tempus regit actum , la fase della votazione non può che essere regolata dalla nuova disciplina. Opinando diversamente, si introdurrebbe un principio di ultrattività della legge abrogata privo di qualsiasi fondamento normativo e in contrasto con i principi che governano la successione delle leggi nel tempo.
Non può essere condivisa neppure la censura secondo la quale l’applicazione immediata della nuova legge avrebbe violato i principi di ragionevolezza e di buona amministrazione, pregiudicando la parità di condizioni tra i partecipanti alla competizione elettorale, poiché tutti gli elettori e tutti i candidati si sono trovati nelle medesime condizioni operative e si sono confrontati con lo stesso quadro normativo, ampiamente preannunciato dal suo protratto iter di formazione e pienamente conoscibile e conosciuto con congruo anticipo rispetto alle elezioni.
Per quanto precede, le censure attoree devono essere nel loro complesso disattese.
6.3 - Con il quarto e con il quinto dei motivi di ricorso, le ricorrenti lamentano la presunta “illegittimità costituzionale dell’art. 3, 3° comma, della legge regionale della Regione Valle d’Aosta 27/02/2025” ( rectius : “dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 14 agosto 2025, n. 27, nella parte in cui ha sostituito l’art. 34, comma 3, della legge reg. n. 3/1993”), il quale prevede che “Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza”.
La lamentata illegittimità costituzionale della norma legislativa regionale de qua deriverebbe – in tesi – dal contrasto “con l’art. 16, 2° comma dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, nonché con l’art. 3/bis, LR VA 12 gennaio 1993, n. 3” (quarto e quinto motivo), oltre che “con gli artt. 3 e 48, Cost.” (quinto motivo). E tale contrasto – sempre secondo la prospettazione delle ricorrenti – si rivelerebbe nella circostanza secondo la quale “mentre (…) tanto la norma statutaria, quanto quella contenuta nella LR VA n. 3/1993 esprimono un (legittimo) intento programmatico volto a far sì che il Governo regionale si adoperi al fine di rimuovere gli ostacoli di fatto alla parità di genere nelle consultazioni elettorali, la disciplina contenuta nella LR. 27/02/2025 ha evidente carattere precettivo e sanzionatorio, così ponendosi quale strumento di compressione della libertà di voto” e con ciò contraddicendo il “chiarissimo” approdo della sentenza n. 422 del 12 settembre 1995 della Corte costituzionale, che avrebbe individuato, nella materia in questione, la distinzione “tra norme programmatiche (consentite) e precettive (non consentite)”.
6.4 - Le censure sopra compendiate, volte a sollevare dubbi in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale della Regione Valle d’Aosta del 14 agosto 2025 nella parte in cui ha sostituito l’art. 34, comma 3, della legge regionale n. 3/1993, sono prive di fondamento.
Innanzitutto, pare del tutto inconferente la disposizione invocata come parametro di legittimità, vale a dire l’art. 16, comma 2, della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 (recante lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta), a mente del quale “Per l’esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno”. Come chiarito nel ricorso alle pagine 13 e 14, le ricorrenti hanno inteso, in realtà, richiamare l’art. 15, comma 2, dello Statuto nella parte in cui dispone che “Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali”. Non può invece costituire parametro di legittimità costituzionale l’art. 3- bis della legge regionale n. 3/1993, nel testo sostituito dall’art. 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22, in quanto trattasi di norma di pari rango rispetto alla disposizione della cui legittimità costituzionale le ricorrenti dubitano in questa sede.
Le ricorrenti ritengono di supportare la propria tesi attraverso il richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 12 settembre 1995, ove effettivamente era espresso un orientamento sfavorevole verso i meccanismi di riequilibrio della rappresentanza dei sessi nelle assemblee comunali. Nell’occasione la Corte aveva ritenuto la disciplina sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale (cfr. art. 5, comma 2, legge 25 marzo 1993 n. 81 che prevedeva che nelle liste dei candidati alle elezioni amministrative nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore a due terzi) non conforme agli artt. 3, comma 1, e 51 della Costituzione, i quali – nell’interpretazione fornita dalla Consulta – garantiscono l’assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l’appartenenza all’uno o all’altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità e, quindi, a monte, di “candidabilità” (in quanto la possibilità di essere candidato non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto e, in questo modo, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal primo comma dell’art. 51 della Costituzione). Ad avviso della Corte, nel caso sottoposto al suo esame si configurava una “sorta di azione positiva” volta ad attribuire alle donne direttamente un determinato risultato. Per questo motivo tali misure erano giudicate niente “affatto coerenti” con le finalità del 2° comma dell’art. 3 e “irrimediabilmente in contrasto con i principi che regolano la rappresentanza politica”. Tuttavia, successivamente è in parte mutato il quadro normativo di riferimento, attraverso l’approvazione della legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001 che ha inserito nei cinque Statuti speciali (in particolare all’art. 15, comma 2, dello Statuto della Valle d’Aosta) la previsione secondo cui, “al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi”, la legge elettorale regionale “promuove condizioni di parità di accesso alle consultazioni elettorali”; nella stessa ottica, l’art. 117, comma 7, della Costituzione, come riformulato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, stabilisce che le leggi regionali “rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”. Inoltre, la legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1 ha aggiunto un ulteriore periodo in seno al primo comma dell’art. 51 della Costituzione, ove attualmente è previsto che “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine, la Repubblica promuove con opportuni provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
Di conseguenza, già con sentenza del 13 febbraio 2003, n. 49, “anche alla luce” dell’evoluto “quadro costituzionale di riferimento”, la Corte costituzionale ha operato un’inversione di tendenza rispetto alle argomentazioni sostenute nella sentenza n. 422/1995 nel giudizio di legittimità avente a oggetto una legge elettorale proprio della Regione Valle d’Aosta in cui era previsto l’obbligo per ogni lista di candidati all’elezione del Consiglio regionale di prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi (cfr. art. 3, comma 2, e art. 7, comma 1, della legge. 13 novembre 2002, n. 21). Con tale sentenza la Corte, pur senza prendere esplicite distanze dalla sentenza n. 422/1995, sembra aver voluto far propria la distinzione tra “misure legislative, volutamente diseguali” e norme antidiscriminatorie, riconducendo la misura prevista dalla legge della Valle d’Aosta nel novero delle seconde.
Tale ripensamento, rispetto ai principi enunciati con la sentenza n. 422/1995, è giunto a compimento con la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010 che ha parimenti dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della prima norma regionale che, all’interno della legge elettorale della Regione Campania, aveva introdotto l’istituto della doppia preferenza di genere, con una formulazione del tutto analoga a quella della tripla preferenza che le ricorrenti contestano nel presente giudizio (cfr. artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4). Con la sentenza n. 4/2010 la Corte ha rigettato le censure del Governo imperniate su una pretesa menomazione sia dell’elettorato passivo sia dell’elettorato attivo, dichiarando non fondata la questione anche con riferimento alle presunte violazioni dell’art. 48 della Costituzione sulla libertà del voto, dal momento che il legislatore regionale ha quale obiettivo l’attuazione del disposto costituzionale, attraverso “condizioni generali volte a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, senza introdurre strumenti che possano direttamente incidere sull’esito delle scelte elettorali dei cittadini” (cfr. par. 3.2). La disposizione censurata “non incide né sulla parità di chances ” né, come tale, si presta “a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare” (cfr. par. 3.3). Per com’è congegnata, la disposizione potrebbe configurare un riequilibrio dei generi, ma potrebbe prospettare anche soluzioni differenti, qualora gli elettori esprimano una sola preferenza prediligendo candidati di sesso maschile. L’espressione della seconda preferenza, infatti, non appare alla Corte lesiva della libertà di voto di cui all’art. 48 della Costituzione, in quanto rappresenta “una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali (…) introducendo, solo in questo ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un’azione positiva” (cfr. par. 3.3). Si tratta comunque di una facoltà rimessa agli elettori, e come tale di una misura aleatoria di riequilibrio, di natura non coattiva, che risponde a una finalità promozionale del dato normativo. Le argomentazioni del Giudice costituzionale escludono la possibilità che le misure intraprese dal legislatore regionale rientrino tra le azioni positive vere e proprie, in quanto si tratta di meccanismi che non hanno come obiettivo quello di alterare l’esito elettorale, poiché non consentono il raggiungimento di risultati precostituiti. La disposizione, nella sua formulazione “neutra” (senza cioè l’individuazione dei soggetti al cui vantaggio sono finalizzate), prefigura gli effetti di una misura antidiscriminatoria, orientata a rimuovere la diseguaglianza nei punti di partenza, trattandosi di un’azione positiva per così dire “atipica” nel senso specificato dalla Corte, vale a dire che gli effetti della stessa sono affidati non direttamente al legislatore, ma agli elettori, ove scelgano di assecondare le aperture prospettate dalla legge.
A ben vedere, anche nel caso in esame, la preferenza di genere di cui all’art. 34, comma 3, della legge regionale n. 3/1993 si configura come strumento per ottenere, “indirettamente ed eventualmente, il risultato di un’azione positiva”.
In definitiva, a fronte di un simile contesto ordinamentale, la questione di legittimità costituzionale prospettata nel quarto e nel quinto motivo di ricorso si rivela all’evidenza inidonea a superare il prescritto scrutinio di non manifesta infondatezza, indispensabile per l’attivazione dell’incidente di costituzionalità ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
7. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
8. – Attesa la peculiarità fattuale e giuridica della fattispecie esaminata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE DA, Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
AN PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PA | SE DA |
IL SEGRETARIO