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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1740/2023 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pellezzano-Capezzano alla via Parte_1
Fravita presso lo studio dell'avv. Ilaria Valiante che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale IN in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del 21.7.2015 rep. 80974 Per_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24.3.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 400 2023 000001764 35 000 notificatogli in data 13.2.2023 con il quale l'IN gli intimava il pagamento della somma di € 7.407,02 per il periodo dal 01/2021 al 9/2022 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti , comprensivo di sanzioni per morosità, spese di notifica ed oneri. Il contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo, innanzitutto, l'insussistenza dei Pt_1 requisiti per l'iscrizione nella gestione Commercianti IN atteso che lo stesso, all'interno della società “Cultura & Spettacolo S.r.l.s.” non avrebbe mai svolto personalmente attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza, e, in ogni caso, l'erroneità dell'importo richiesto atteso che per il periodo oggetto dell'avviso di addebito egli sarebbe stato titolare di rapporti di lavoro subordinato presso altri soggetti nonché il difetto di motivazione.
Adiva pertanto il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro chiedendo: “n via principale, accerti l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente dalla Gestione Commercianti e, per l'effetto:
a - ordini all'I.N.P.S. l'immediata cancellazione del Sig. alla Gestione Parte_1
Commercianti;
b - dichiari non dovuta la pretesa contributiva per gli anni 2021/2022 azionata con i provvedimenti in epigrafe impugnati;
c - annulli e/o disponga la disapplicazione:
- del provvedimento prot. n. 400 2023 000001764 35 000 del 24.01.2023, successivamente notificato
e conosciuto in data 13.02.2023, con il quale l'I.N.P.S. ha chiesto il pagamento dell'importo di €
7.407,02 per il periodo dal 01/2021 al 12/2022 a titolo di “posizione contributiva gestione commercianti”;
– ove e per quanto occorra, ogni altro atto connesso, collegato e conseguenziale;
In via subordinata, accerti e dichiari la pretesa comunque errata poiché l'importo complessivo richiesto non tiene conto dei periodi in cui il ricorrente era titolare di appositi rapporti di lavoro subordinato presso altri soggetti e, per l'effetto, ordini all'I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione dell'importo mediante decurtazione delle suddette mensilità.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da corrispondere al sottoscritto procuratore antistatario.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'IN ribadendo la legittimità della propria pretesa atteso che al già in precedenza sarebbe stato notificato un avviso di Pt_1
addebito per omesso versamento della contribuzione dovuta alla gestione commercianti relativa all'anno 2020 e il non avrebbe proposto opposizione , provvedendo anche a dei pagamenti Pt_1
parziali . Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con rivalsa delle spese di lite .
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter cpc, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. *********
Preliminarmente deve essere qualificata la domanda oggi sottoposta all'esame del Tribunale . Ed invero , dobbiamo subito rilevare che il ricorrente propone molteplici motivi di opposizione , alcuni dei quali investono la regolarità formale dell'avviso di addebito , come per esempio quella relativo all'assenza di motivazione del provvedimento impugnato . Sotto tale profilo , tuttavia , l'opposizione va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta . La giurisprudenza di legittimità , infatti
è ormai pacifica nell'affermare che , allorquando l'opposizione investa la regolarità formale dell'atto o della procedura posta in essere dal concessionario per la riscossione o dall'IN , l'opposizione è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e pertanto va proposta nel termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. , termine che , nella specie , non è stato rispettato .
La conferma testuale che avverso la cartella o l'avviso di addebito è consentita sia l'opposizione per motivi di merito che l'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6 del d.lgs. n. 46/99 secondo cui, invero, “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”, sia nell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 46/99.
Tale ultima disposizione infatti prevede che “alle entrate indicate nel comma 1 [cioè, tra l'altro, quelle non tributarie] non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602/73, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
né le opposizioni regolate dall'articolo 617 dello stesso codice relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691).La Corte di cassazione, del resto, nella parallela materia del contenzioso tributario, ha affermato che “ai sensi dell'art. 10, D.LGS. n. 546/92, in caso di impugnazione della cartella esattoriale, sussiste la legittimazione passiva del Concessionario del Servizio di riscossione dei tributi solo se
l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo (Cass. Sez. Trib., 6-5-2002, n. 6450).
Il D.LGS. n. 546/92, regolatore del nuovo processo tributario, attribuisce al concessionario la qualità di parte. Tuttavia, la legittimazione passiva del Concessionario sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili, nel senso che trattasi di errori imputabili al , come la compilazione o intestazione della cartella di CP_2
pagamento oppure la notifica della stessa. In caso contrario, il Concessionario chiamato in causa – per esempio, in relazione ad un vizio relativo alla preliminare attività accertativa – potrà eccepire validamente il difetto di legittimazione passiva, con ogni ovvia conseguenza in ordine alle spese processuali” (Cass. 12.7.2005, n. 14669).
A conferma di ciò si rammenta che l'art. 39 del d.lgs. 13.4.1999, n. 112, “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337”, prevede che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
In definitiva, se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda l'avviso di addebito, dalla notificazione dello stesso (il termine, già di cinque giorni,
è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l.
14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80) (v. Cass. 24.10.2008, n. 25757).
Da ciò, quindi, deriva la tardività della opposizione proposta con riferimento ai denunciati vizi formali dell'avviso di addebito .
Nella specie, tuttavia , il contesta anche il potere di agire dell'IN , affermando la Pt_1 insussistenza del credito vantato dall e , sotto tale profilo , l'opposizione è sicuramente CP_1
ammissibile perché proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto impugnato , ma , anche nel merito , l'opposizione è, almeno parzialmente , fondata .
Partendo dalla premessa che i contributi oggetto dell'avviso opposto attengono all'intera annualità
2021 , nonché ai primi tre trimestri dell'anno 2022 , dovuti alla gestione commercianti, cui il ricorrente veniva iscritto d'ufficio dall'anno 2019 , l'opponente afferma che egli non avrebbe svolto alcuna attività , in maniera abituale e prevalente con riguardo alle società” “Cultura & Spettacolo
s.r.l.s. “nella quale avrebbe ricoperto unicamente la posizione di amministratore e socio al 25%. E , per la verità , è lo stesso IN a riconoscere di non aver effettuato alcuna verifica sul campo per accertare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente .
L'IN , infatti , riconosce che l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti nasce unicamente dalla qualità di amministratore e socio rivestita dal ricorrente, nonché dalla circostanza che nessun altro socio risulta iscritto alla gestione commercianti per tale attività , mentre il lavoro part- time svolto dal ricorrente alle dipendenze di terzi , e per un periodi limitati dell'anno , sarebbe compatibile con l'attività svolta all'interno della società in modo abituale e prevalente ..
La pretesa dell'IN , tuttavia , non appare completamente fondata .
Per dare contezza dei motivi di tale decisione ,appare utile innanzitutto ripercorrere gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia .
L'art. 1 della legge n.613/66 , intitolata “ estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi” dispone testualmente: “
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia e i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con l.27 novembre 1960 n.1397 , agli ausiliari del commercio , ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi…”
Tale legge , nell'introdurre l'obbligatorietà dell'assicurazione per la vecchiaia , invalidità e superstiti per gli esercenti le attività commerciali , collega tale obbligo assicurativo a quello , preesistente , per la tutela contro le malattie , individuando i propri destinatari nei soggetti tenuti a tale ultima forma di assicurazione . A questo riguardo , l'art. 1 della legge n.1397/60 , come sostituito dall'art.29 della legge n.160/75 , prevede l'obbligatorietà di tale assicurazione per i titolari di piccole imprese commerciali che assumano la piena responsabilità dell'impresa e di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione .
“ L'art.3 , comma 1 , della legge n.45 del 28 febbraio 1986 , testualmente prevede :” Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'ar.1 , della l. 27 novembre 1960 n.
1397 , come sostituito dall'art. 29 della l. 3 giugno 1975 n. 160 , si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative , e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art.2 della legge n.613/66 ….”
In base a tale norma , anche i soci di società a base personale che svolgano attività commerciale , in presenza delle condizioni di legge , tra cui l'assunzione della piena responsabilità dell'impresa e di tutti gli oneri ed i rischi relativi , e la personale partecipazione al lavoro aziendale , sono tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione in esame.
L'art.1 , comma 203 , della legge 662/96 , riformulando ulteriormente l'art. 29 , comma 1, della legge n.175//70 , che aveva sostituito l'art. 1 della l. n.1397/60 , e nel ribadire le previsioni con diretto riferimento all'obbligo di assicurazione presso la Gestione dei Commercianti , ha ulteriormente esteso il campo di applicazione dell'obbligo in esame includendo tra i suoi destinatari anche i soci di s.r.l.
Pertanto, tutti coloro che esercitino, anche in forma societaria, le attività che, a norma dell'art. 49, comma 1, lett. d, l. 9 marzo 1989 n. 88 rientrano nel settore terziario, ossia le attività commerciali, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche e le relative attività ausiliarie, a decorrere dal 1° gennaio 1997, sono obbligati, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 202, l. n. 662, cit., ad iscriversi nella c.d. gestione commercianti. La ratio della disposizione è quella proprio di estendere la tutela previdenziale in favore di coloro che prestino attività lavorativa all'interno delle attività commerciali svolte sotto l'insegna di una società di capitali ma che per la qualità di socio rischiavano di rimanere privi di tutela previdenziale.
Tracciando un quadro di sintesi dalle considerazioni sopra effettuate se ne trae quanto segue :
-l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge solo in presenza dell'esercizio di attività commerciale ( requisito oggettivo ) gestita con assunzione di rischio imprenditoriale e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ( requisito soggettivo ) ;
- per attività commerciale deve intendersi un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. ed avente ad oggetto la prestazione di servizi .
Ebbene , nel caso che ci occupa , l'IN ha ritenuto che il ricorrente, in quanto socio ed amministratore delle società “ Cultura & Spettacolo “, ha necessariamente prestato la propria attività all'interno dell'azienda dal momento che egli ha svolto , nel periodo oggetto di causa , attività di lavoro subordinato soltanto per periodi limitati dell'anno e per un numero ridotto di ore giornaliere
, con il che ne deriverebbe la compatibilità con l'attività prestata all'interno dell'azienda in modo abituale e prevalente .
Senonché , tale affermazione è rimasta del tutto sfornita di prova .
In ordine alla ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni, trova infatti applicazione il principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., vale a dire che l'onere della prova della sussistenza dell'obbligo contributivo incombe sull'ente che ha effettuato la richiesta di pagamento . Tale principio di carattere generale , tuttavia , può atteggiarsi in maniera differente in relazione alla natura della pretesa creditoria fatta valere od alla tipologia del giudizio .
In alcuni dei casi esaminati da questo giudicante , si è ritenuto , per esempio , che l'IN non fosse onerato della prova dei requisiti dell'abitualità e prevalenza dell'attività svolta dall'interessato perché
l'iscrizione alla gestione commercianti non era avvenuta d'ufficio , ma su richiesta dello stesso interessato .
Nel caso che ci occupa , invece , in relazione alla società Cultura & Spettacolo srlc , perveniva all' nella quale il legale rapp.te dichiarava espressamente di non essere tenuto Controparte_3
alla iscrizione alla gestione commercianti in quanto avrebbe partecipato all'attività dell'azienda unicamente come socio di capitale.
Ma se il ricorrente riferiva all'IN di non svolgere il lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza , è evidente che gravava sull' un preciso onere di provare detta attività , prova che CP_1
non è stata fornita .
Al contrario , il ricorrente ha documentato di essere stato impegnato in altra attività lavorativa , sia pure con contratti a tempo determinato e a tempo parziale , ed ha altresì documentato l'avvenuta assunzione di personale che si occupava dell'attività dell'impresa . Va aggiunto che , sentito nel libero interrogatorio , il ricorrente ha pure dichiarato che negli anni oggetto di causa l'azienda aveva appena cominciato ad operare e che svolgeva la propria attività di organizzazione di spettacoli teatrali e cinematografici soltanto in orario serale . Il ricorrente , inoltre , ha dichiarato di non aver alcuna esperienza nel campo , mentre altri due soci avrebbero prestato la propria attività lavorativa nel medesimo settore . E tali affermazioni non hanno trovato smentita da parte dell'IN che , come abbiamo visto , si è limitata ad affermare che nessun altro socio risultava iscritto alla gestione commercianti , come se ciò implicasse necessariamente che l'attività di impresa venisse svolta dal ricorrente in modo abituale e prevalente .
Né a giustificare la pretesa dell'IN per gli anni 2021 e 2022 può valere la sola circostanza che un precedente avviso di addebito , relativo all'annualità 2020 , non sia stato opposto dal ricorrente .
Quali che siano le ragioni di tale mancata opposizione , certamente la pretesa contributiva consacrata nell'avviso di addebito non opposto non legittima detta pretesa anche per periodi successivi .
Quanto abbiamo sopra affermato , tuttavia , torna utile solo per l'annullamento di una parte delle pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito opposto .
Dobbiamo tener presente , infatti , che la documentazione in atti attesta che i contratti a termine stipulati con lavoratori dipendenti si risolvevano nel maggio 2022 , senza che venissero effettuate nuove assunzioni fino al mese di novembre dello stesso anno . A fronte di questa mancanza di personale dipendente , abbiamo poi la cessazione , nel mese di giugno
2022 , del contratto a termine stipulato dal ricorrente con l'Istituto J.J. US .
E poiché lo stesso ricorrente riferisce che , superato il periodo Covid , l'attività di impresa ha cominciato a funzionare , allora possiamo ipotizzare che lo stesso ricorrente, in assenza di personale dipendente , si sia occupato in modo abituale e prevalente della predetta attività anche considerando il pensiero conclusivo del suo libero interrogatorio :” ero molto amico di uno dei soci …. E ci sembrò una buona idea quella di intraprendere insieme questa attività di cui peraltro non avevo alcuna esperienza “, con il che sembra possibile affermare che , allorquando non è stato impegnato in altre attività , e in assenza di personale dipendente , lo stesso ricorrente si è occupato direttamente dell'attività dell'impresa .
L'opposizione va pertanto accolta con il conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto limitatamente ai contributi richiesti per i quattro trimestri dell'anno 2021 e per i primi due trimestri dell'anno 2022.
Le spese del giudizio , in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , annulla parzialmente l'avviso di addebito n. 400 2023 000001764 35 000 e , ritenuta legittima l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per il terzo trimestre 2022 , condanna il ricorrente al pagamento dei relativi contributi;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 27 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1740/2023 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pellezzano-Capezzano alla via Parte_1
Fravita presso lo studio dell'avv. Ilaria Valiante che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale IN in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del 21.7.2015 rep. 80974 Per_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24.3.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 400 2023 000001764 35 000 notificatogli in data 13.2.2023 con il quale l'IN gli intimava il pagamento della somma di € 7.407,02 per il periodo dal 01/2021 al 9/2022 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti , comprensivo di sanzioni per morosità, spese di notifica ed oneri. Il contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo, innanzitutto, l'insussistenza dei Pt_1 requisiti per l'iscrizione nella gestione Commercianti IN atteso che lo stesso, all'interno della società “Cultura & Spettacolo S.r.l.s.” non avrebbe mai svolto personalmente attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza, e, in ogni caso, l'erroneità dell'importo richiesto atteso che per il periodo oggetto dell'avviso di addebito egli sarebbe stato titolare di rapporti di lavoro subordinato presso altri soggetti nonché il difetto di motivazione.
Adiva pertanto il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro chiedendo: “n via principale, accerti l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente dalla Gestione Commercianti e, per l'effetto:
a - ordini all'I.N.P.S. l'immediata cancellazione del Sig. alla Gestione Parte_1
Commercianti;
b - dichiari non dovuta la pretesa contributiva per gli anni 2021/2022 azionata con i provvedimenti in epigrafe impugnati;
c - annulli e/o disponga la disapplicazione:
- del provvedimento prot. n. 400 2023 000001764 35 000 del 24.01.2023, successivamente notificato
e conosciuto in data 13.02.2023, con il quale l'I.N.P.S. ha chiesto il pagamento dell'importo di €
7.407,02 per il periodo dal 01/2021 al 12/2022 a titolo di “posizione contributiva gestione commercianti”;
– ove e per quanto occorra, ogni altro atto connesso, collegato e conseguenziale;
In via subordinata, accerti e dichiari la pretesa comunque errata poiché l'importo complessivo richiesto non tiene conto dei periodi in cui il ricorrente era titolare di appositi rapporti di lavoro subordinato presso altri soggetti e, per l'effetto, ordini all'I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione dell'importo mediante decurtazione delle suddette mensilità.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da corrispondere al sottoscritto procuratore antistatario.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'IN ribadendo la legittimità della propria pretesa atteso che al già in precedenza sarebbe stato notificato un avviso di Pt_1
addebito per omesso versamento della contribuzione dovuta alla gestione commercianti relativa all'anno 2020 e il non avrebbe proposto opposizione , provvedendo anche a dei pagamenti Pt_1
parziali . Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con rivalsa delle spese di lite .
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter cpc, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. *********
Preliminarmente deve essere qualificata la domanda oggi sottoposta all'esame del Tribunale . Ed invero , dobbiamo subito rilevare che il ricorrente propone molteplici motivi di opposizione , alcuni dei quali investono la regolarità formale dell'avviso di addebito , come per esempio quella relativo all'assenza di motivazione del provvedimento impugnato . Sotto tale profilo , tuttavia , l'opposizione va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta . La giurisprudenza di legittimità , infatti
è ormai pacifica nell'affermare che , allorquando l'opposizione investa la regolarità formale dell'atto o della procedura posta in essere dal concessionario per la riscossione o dall'IN , l'opposizione è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e pertanto va proposta nel termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. , termine che , nella specie , non è stato rispettato .
La conferma testuale che avverso la cartella o l'avviso di addebito è consentita sia l'opposizione per motivi di merito che l'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6 del d.lgs. n. 46/99 secondo cui, invero, “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”, sia nell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 46/99.
Tale ultima disposizione infatti prevede che “alle entrate indicate nel comma 1 [cioè, tra l'altro, quelle non tributarie] non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602/73, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
né le opposizioni regolate dall'articolo 617 dello stesso codice relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691).La Corte di cassazione, del resto, nella parallela materia del contenzioso tributario, ha affermato che “ai sensi dell'art. 10, D.LGS. n. 546/92, in caso di impugnazione della cartella esattoriale, sussiste la legittimazione passiva del Concessionario del Servizio di riscossione dei tributi solo se
l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo (Cass. Sez. Trib., 6-5-2002, n. 6450).
Il D.LGS. n. 546/92, regolatore del nuovo processo tributario, attribuisce al concessionario la qualità di parte. Tuttavia, la legittimazione passiva del Concessionario sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili, nel senso che trattasi di errori imputabili al , come la compilazione o intestazione della cartella di CP_2
pagamento oppure la notifica della stessa. In caso contrario, il Concessionario chiamato in causa – per esempio, in relazione ad un vizio relativo alla preliminare attività accertativa – potrà eccepire validamente il difetto di legittimazione passiva, con ogni ovvia conseguenza in ordine alle spese processuali” (Cass. 12.7.2005, n. 14669).
A conferma di ciò si rammenta che l'art. 39 del d.lgs. 13.4.1999, n. 112, “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337”, prevede che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
In definitiva, se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda l'avviso di addebito, dalla notificazione dello stesso (il termine, già di cinque giorni,
è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l.
14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80) (v. Cass. 24.10.2008, n. 25757).
Da ciò, quindi, deriva la tardività della opposizione proposta con riferimento ai denunciati vizi formali dell'avviso di addebito .
Nella specie, tuttavia , il contesta anche il potere di agire dell'IN , affermando la Pt_1 insussistenza del credito vantato dall e , sotto tale profilo , l'opposizione è sicuramente CP_1
ammissibile perché proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto impugnato , ma , anche nel merito , l'opposizione è, almeno parzialmente , fondata .
Partendo dalla premessa che i contributi oggetto dell'avviso opposto attengono all'intera annualità
2021 , nonché ai primi tre trimestri dell'anno 2022 , dovuti alla gestione commercianti, cui il ricorrente veniva iscritto d'ufficio dall'anno 2019 , l'opponente afferma che egli non avrebbe svolto alcuna attività , in maniera abituale e prevalente con riguardo alle società” “Cultura & Spettacolo
s.r.l.s. “nella quale avrebbe ricoperto unicamente la posizione di amministratore e socio al 25%. E , per la verità , è lo stesso IN a riconoscere di non aver effettuato alcuna verifica sul campo per accertare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente .
L'IN , infatti , riconosce che l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti nasce unicamente dalla qualità di amministratore e socio rivestita dal ricorrente, nonché dalla circostanza che nessun altro socio risulta iscritto alla gestione commercianti per tale attività , mentre il lavoro part- time svolto dal ricorrente alle dipendenze di terzi , e per un periodi limitati dell'anno , sarebbe compatibile con l'attività svolta all'interno della società in modo abituale e prevalente ..
La pretesa dell'IN , tuttavia , non appare completamente fondata .
Per dare contezza dei motivi di tale decisione ,appare utile innanzitutto ripercorrere gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia .
L'art. 1 della legge n.613/66 , intitolata “ estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi” dispone testualmente: “
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia e i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con l.27 novembre 1960 n.1397 , agli ausiliari del commercio , ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi…”
Tale legge , nell'introdurre l'obbligatorietà dell'assicurazione per la vecchiaia , invalidità e superstiti per gli esercenti le attività commerciali , collega tale obbligo assicurativo a quello , preesistente , per la tutela contro le malattie , individuando i propri destinatari nei soggetti tenuti a tale ultima forma di assicurazione . A questo riguardo , l'art. 1 della legge n.1397/60 , come sostituito dall'art.29 della legge n.160/75 , prevede l'obbligatorietà di tale assicurazione per i titolari di piccole imprese commerciali che assumano la piena responsabilità dell'impresa e di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione .
“ L'art.3 , comma 1 , della legge n.45 del 28 febbraio 1986 , testualmente prevede :” Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'ar.1 , della l. 27 novembre 1960 n.
1397 , come sostituito dall'art. 29 della l. 3 giugno 1975 n. 160 , si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative , e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art.2 della legge n.613/66 ….”
In base a tale norma , anche i soci di società a base personale che svolgano attività commerciale , in presenza delle condizioni di legge , tra cui l'assunzione della piena responsabilità dell'impresa e di tutti gli oneri ed i rischi relativi , e la personale partecipazione al lavoro aziendale , sono tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione in esame.
L'art.1 , comma 203 , della legge 662/96 , riformulando ulteriormente l'art. 29 , comma 1, della legge n.175//70 , che aveva sostituito l'art. 1 della l. n.1397/60 , e nel ribadire le previsioni con diretto riferimento all'obbligo di assicurazione presso la Gestione dei Commercianti , ha ulteriormente esteso il campo di applicazione dell'obbligo in esame includendo tra i suoi destinatari anche i soci di s.r.l.
Pertanto, tutti coloro che esercitino, anche in forma societaria, le attività che, a norma dell'art. 49, comma 1, lett. d, l. 9 marzo 1989 n. 88 rientrano nel settore terziario, ossia le attività commerciali, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche e le relative attività ausiliarie, a decorrere dal 1° gennaio 1997, sono obbligati, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 202, l. n. 662, cit., ad iscriversi nella c.d. gestione commercianti. La ratio della disposizione è quella proprio di estendere la tutela previdenziale in favore di coloro che prestino attività lavorativa all'interno delle attività commerciali svolte sotto l'insegna di una società di capitali ma che per la qualità di socio rischiavano di rimanere privi di tutela previdenziale.
Tracciando un quadro di sintesi dalle considerazioni sopra effettuate se ne trae quanto segue :
-l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge solo in presenza dell'esercizio di attività commerciale ( requisito oggettivo ) gestita con assunzione di rischio imprenditoriale e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ( requisito soggettivo ) ;
- per attività commerciale deve intendersi un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. ed avente ad oggetto la prestazione di servizi .
Ebbene , nel caso che ci occupa , l'IN ha ritenuto che il ricorrente, in quanto socio ed amministratore delle società “ Cultura & Spettacolo “, ha necessariamente prestato la propria attività all'interno dell'azienda dal momento che egli ha svolto , nel periodo oggetto di causa , attività di lavoro subordinato soltanto per periodi limitati dell'anno e per un numero ridotto di ore giornaliere
, con il che ne deriverebbe la compatibilità con l'attività prestata all'interno dell'azienda in modo abituale e prevalente .
Senonché , tale affermazione è rimasta del tutto sfornita di prova .
In ordine alla ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni, trova infatti applicazione il principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., vale a dire che l'onere della prova della sussistenza dell'obbligo contributivo incombe sull'ente che ha effettuato la richiesta di pagamento . Tale principio di carattere generale , tuttavia , può atteggiarsi in maniera differente in relazione alla natura della pretesa creditoria fatta valere od alla tipologia del giudizio .
In alcuni dei casi esaminati da questo giudicante , si è ritenuto , per esempio , che l'IN non fosse onerato della prova dei requisiti dell'abitualità e prevalenza dell'attività svolta dall'interessato perché
l'iscrizione alla gestione commercianti non era avvenuta d'ufficio , ma su richiesta dello stesso interessato .
Nel caso che ci occupa , invece , in relazione alla società Cultura & Spettacolo srlc , perveniva all' nella quale il legale rapp.te dichiarava espressamente di non essere tenuto Controparte_3
alla iscrizione alla gestione commercianti in quanto avrebbe partecipato all'attività dell'azienda unicamente come socio di capitale.
Ma se il ricorrente riferiva all'IN di non svolgere il lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza , è evidente che gravava sull' un preciso onere di provare detta attività , prova che CP_1
non è stata fornita .
Al contrario , il ricorrente ha documentato di essere stato impegnato in altra attività lavorativa , sia pure con contratti a tempo determinato e a tempo parziale , ed ha altresì documentato l'avvenuta assunzione di personale che si occupava dell'attività dell'impresa . Va aggiunto che , sentito nel libero interrogatorio , il ricorrente ha pure dichiarato che negli anni oggetto di causa l'azienda aveva appena cominciato ad operare e che svolgeva la propria attività di organizzazione di spettacoli teatrali e cinematografici soltanto in orario serale . Il ricorrente , inoltre , ha dichiarato di non aver alcuna esperienza nel campo , mentre altri due soci avrebbero prestato la propria attività lavorativa nel medesimo settore . E tali affermazioni non hanno trovato smentita da parte dell'IN che , come abbiamo visto , si è limitata ad affermare che nessun altro socio risultava iscritto alla gestione commercianti , come se ciò implicasse necessariamente che l'attività di impresa venisse svolta dal ricorrente in modo abituale e prevalente .
Né a giustificare la pretesa dell'IN per gli anni 2021 e 2022 può valere la sola circostanza che un precedente avviso di addebito , relativo all'annualità 2020 , non sia stato opposto dal ricorrente .
Quali che siano le ragioni di tale mancata opposizione , certamente la pretesa contributiva consacrata nell'avviso di addebito non opposto non legittima detta pretesa anche per periodi successivi .
Quanto abbiamo sopra affermato , tuttavia , torna utile solo per l'annullamento di una parte delle pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito opposto .
Dobbiamo tener presente , infatti , che la documentazione in atti attesta che i contratti a termine stipulati con lavoratori dipendenti si risolvevano nel maggio 2022 , senza che venissero effettuate nuove assunzioni fino al mese di novembre dello stesso anno . A fronte di questa mancanza di personale dipendente , abbiamo poi la cessazione , nel mese di giugno
2022 , del contratto a termine stipulato dal ricorrente con l'Istituto J.J. US .
E poiché lo stesso ricorrente riferisce che , superato il periodo Covid , l'attività di impresa ha cominciato a funzionare , allora possiamo ipotizzare che lo stesso ricorrente, in assenza di personale dipendente , si sia occupato in modo abituale e prevalente della predetta attività anche considerando il pensiero conclusivo del suo libero interrogatorio :” ero molto amico di uno dei soci …. E ci sembrò una buona idea quella di intraprendere insieme questa attività di cui peraltro non avevo alcuna esperienza “, con il che sembra possibile affermare che , allorquando non è stato impegnato in altre attività , e in assenza di personale dipendente , lo stesso ricorrente si è occupato direttamente dell'attività dell'impresa .
L'opposizione va pertanto accolta con il conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto limitatamente ai contributi richiesti per i quattro trimestri dell'anno 2021 e per i primi due trimestri dell'anno 2022.
Le spese del giudizio , in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , annulla parzialmente l'avviso di addebito n. 400 2023 000001764 35 000 e , ritenuta legittima l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per il terzo trimestre 2022 , condanna il ricorrente al pagamento dei relativi contributi;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 27 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio