Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2891/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2891 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
nato a [...], il [...] (C.F.: ) e, Parte_1 C.F._1 [...]
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2 rispettivamente rappresentati e difesi dall' avv. Elena Baiano (C.F.: ), C.F._3
presso il cui studio in Napoli (NA), alla Via Michelangelo da Caravaggio n. 89/D e dall' avv.
Milena Sarnelli (C.F.: ), presso il cui studio sito in Calvizzano (Na), alla C.F._4
via Fratelli Rosselli n. 1, elettivamente domiciliano, in virtù di procura alle liti allegata agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte depositate il
09.1.25 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 10.07.2024, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in NO (Na) il Controparte_2
06.03.2018, dalla cui unione nasceva una figlia, nata a [...] il [...] e dedotta Per_1 una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 19.12.2024, sostituita con note scritte, depositate il 18.12.24 , i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti .
Invitate le parti a precisare il corretto nome delle ricorrente ed ad integrare gli atti, la causa veniva rinviata sempre in modalità cartolare all'udienza del 16.1.25 e le parti provvedevano alle integrazioni richieste in data 09.01.25 specificando che il nome corretto della ricorrente era e non CP_1
; all'esito del deposito delle note di trattazione scritta in pari data la causa veniva rimessa al CP_2
Collegio per la decisione
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
1) I coniugi continueranno a vivere presso le abitazioni dei loro genitori, e più precisamente: in Napoli, al Viale della Parte_1
Resistenza - lotto N – Isolato 7 – scala 22 e in NO (NA), alla Controparte_1
Via Angelo Chianese n°9, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
pagina 2 di 4 2) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Per_1
condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa con sua madre presso
l'abitazione dei nonni materni, sita in in NO (NA), alla Via Angelo Chianese n°.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
3) il Sig. , corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario della Parte_1 figlia, la somma globale di € 250,00; mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia, da concordarsi preventivamente;
4) la sig.ra rinunzia al mantenimento da parte del marito;
CP_1
5) il Sig. compatibilmente con i propri impegni e turni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Pt_1 con sé la figlia: tre giorni alla settimana, dall'orario di uscita di scuola e sino alle 20:00; a week- end alternati dal sabato mattina, con pernotto, sino alla domenica sera (ore 20:00); in altre occasioni, secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite sms.
Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia minore.
In merito alle indicate frequentazioni, saranno fatti salvi eventuali accordi che interverranno tra le parti, nel rispetto delle esigenze della minore e di quelle dei genitori.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], il [...] Parte_1
(C.F.: ) e, , nata ad [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ) ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al C.F._2
ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato pagina 3 di 4 civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (NA) (Atto n. 4, parte I, anno
2018);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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