Articolo 15 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 14Articolo 16
Versione
23 maggio 1999
Art. 15. (Snellimento delle procedure concernenti il
decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120 , la legge
5 ottobre 1991, n. 317 , la gestione degli interventi
nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980,
e altre disposizioni agevolative).

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , gravano sulla ap posita sezione del fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , prevista dall' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , sulla quale affluiscono le somme iscritte. anche in conto residui, al capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 , convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 .
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo".
3. Il Ministero dell'industria, tel commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adeguamento funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell' articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 . Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle azioni e delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento delle opere infrastrutturali di cui al predetto articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997 n. 266 . I1 termine di cui all'articolo 10, comma 6, della medesima legge n. 266 del 1997 e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.
4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641 , come sostituito dall' articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"salvi i diritti gia' maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullita' o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate".
5. I1 comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , e' sostituito dal seguente:
" 3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell' articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 , il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia gia' intervenuta la consegna di cui all' articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle piu' opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilita' dei soggetti interessati, la stessa amministrazione puo' affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalita' della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 ".
6. Dopo l' articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 manzo 1998, n. 61, e inerito il seguente:
"ART. 9-bis. (Destinazione delle risorse).
1. Le risorsa di cui all'articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi sismica e funzionali all'attuazione del complesso degli interventi ti ricostruzione e sviluppo".
7. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalita' stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
8. Gli indirizza generali di gestione del Fondo centrale di garanzia, istituito dall' articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 , sono defini dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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