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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 981/2025
N. 908/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di LODI n. 176/2025, estensore giudice DOTT. FRANCESCO MANFREDI, discussa all'udienza del 26.11.2025 e promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ENNIO ANDREA BONVISSUTO
), elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA C.F._1
47 26900 LODI ITALIA, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE BERSANI C.F._6
), elettivamente domiciliati in VIA OBERDAN, 4 20077 C.F._7
MELEGNANO, presso il Difensore
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia codesta Corte di Appello adita, disattese le domande eccezioni e deduzioni delle controparti, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza N. 176/2025 emessa il 07/05/2025 e depositata in pari data, del Tribunale di Lodi, così giudicare: A) Nel merito, respingersi tutte le domande proposte dai ricorrenti in quanto infondate in fatto così come in
1 diritto;
B) In subordine, nel denegato caso di soccombenza, limitarsi al numero minimo di legge l'indennità risarcitoria spettante ai lavoratori;
C) Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
PER LE PARTI APPELLATE
“Respingere perché infondato l'appello proposto dal e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame;
ese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato distrattatario”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27.8.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di LODI aveva annullato i licenziamenti, dalla stessa intimati a CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 con raccomandate a mani datate 23, 24 e 27.05.2024, Controparte_5 di procedura di riduzione del personale ex art. 4 e ss. della L. n. 223 del 23.07.1991, avviata tramite la lettera inviata, ex art. 4, co. II, L. cit., il 30.01.2024.
In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto assorbente – fra tutte le censure avanzate dai ricorrenti a sostegno dell'impugnativa dei recessi – quella riferita alla violazione dell'art. 4, co. IX, L. cit., commessa dalla società per il ritardato invio della comunicazione prevista da tale disposizione e per la sua totale omissione relativamente alle OO.SS. che avevano partecipato alla procedura di licenziamento collettivo (FIOM-CGIL di Lodi e FIM-CISL).
Ad avviso del TRIBUNALE, tale carenza non poteva ritenersi scusata dall'informativa, trasmessa prima dei licenziamenti, il 17.05.2024, alle OO.SS. dal procuratore della società, relativamente alle previste modalità di applicazione dei criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. n. 223/1991, con i parametri indicati (fungibilità delle professionalità interessate, punteggi espressi in centesimi attribuiti a ciascun parametro di carico familiare, anzianità di servizio, esigenza tecnico-produttiva ed organizzativa).
Tale comunicazione non era stata, secondo la sentenza, idonea a supplire alla comunicazione imposta dalla citata disposizione di Legge, sotto il duplice aspetto sia formale che sostanziale, avendo riguardato una griglia di criteri e parametri applicativi in astratto, non accompagnata da alcun elenco dei lavoratori né da una specifica esposizione delle modalità di concreta applicazione dei criteri concertati: essa non aveva, pertanto, consentito alle OO.SS. l'effettivo esercizio delle loro prerogative nella fase conclusiva della procedura.
2 Parimenti inadeguata all'adempimento dell'obbligo informativo era stata considerata dal primo Giudice la successiva mail, inoltrata dal procuratore della società “in via riservata” il 10.06.2024, comprensiva della graduatoria dei lavoratori interessati dalla riduzione del personale, in quanto tardiva, successiva alla richiesta di accesso documentale avanzata dalle Organizzazioni Sindacali, trasmessa con modalità “riservate” e non proveniente direttamente dalla società.
La sentenza aveva, in ogni caso, disatteso le ulteriori motivazioni poste a base del ricorso, data la esaustiva indicazione dei motivi di eccedenza e dei dati aziendali nella comunicazione preventiva di avvio della procedura ex art. 4, co. III, l. n. 223/1991, tale da avere posto l'interlocutore sindacale in condizione di esercitare in maniera consapevole e trasparente un controllo effettivo sulla riduzione del personale, come confermato dalla formulazione di plurime proposte, sfociate nella sottoscrizione dell'accordo del 17.04.2024.
Il primo Giudice aveva in proposito precisato come quest'ultima comunicazione dovesse contenere l'indicazione dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi che avevano impedito l'adozione di misure alternative ai licenziamenti, non già con riferimento a tutti i rimedi astrattamente possibili, ma solo a quelli suggeriti dalla situazione o dalla controparte sindacale, purché compatibili con la cessazione dell'attività aziendale.
Secondo la pronuncia di primo grado, tali canoni erano stati rispettati nella redazione della lettera di apertura, inviata da nel caso di specie, Pt_1 essendo stato dato atto del vano ricorso ad am i sociali e , con CP_6 indicazione dell'impossibilità di misure alternative ulteriori, in ragione della strutturalità dell'esubero, in modo adeguato all'attuazione del necessario confronto con le organizzazioni sindacali.
Il TRIBUNALE aveva, poi, escluso la lamentata violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, co. I 1, L. n. 223/1991, espressamente richiamati nell'accordo del 17.04.2024, in ragione della chiarezza e logicità dei parametri concretamente applicati, in una prospettiva di salvaguardia occupazionale.
Con particolare riguardo all'anzianità di servizio, era stata considerata corretta l'attribuzione del valore più alto al dipendente con un più elevato numero di presenze, a partire da un punteggio minimo di 55,98, calcolato in base ai periodi lavorati dall'intero organico aziendale, nell'ambito del quale nessun dipendente aveva presenze pari a zero.
Quanto al carico di famiglia, era stato rilevato nella sentenza come la società si fosse basata sulle informazioni fornite dai dipendenti ed avesse assegnato un punteggio azzerato al dipendente onerato del proprio solo mantenimento, in modo ritenuto logico e coerente con il riferimento normativo ai “carichi di famiglia”, indicati al plurale.
3 Il primo Giudice aveva, infine, affermato come le esigenze tecnico produttive ed organizzative fossero state correttamente valutate, in base alla “rilevanza” della mansione svolta nel complesso aziendale.
Su tali presupposti, era stata applicata al caso di specie la tutela sancita dall'art. 5, co. III, L. n. 223/1991, come sostituito dalla L. n. 92/2012, art. 1, comma 46, per l'accertata ipotesi di violazione delle procedure richiamate dall'art. 4 co. XII, L. cit. (riferito anche a quelle concernenti la comunicazione ex art. 4, comma 9 L. cit.).
Per l'effetto, il TRIBUNALE aveva dichiarato l'estinzione dei rapporti di lavoro ed aveva condannato ON – ai sensi degli artt. 18 co. VII, L. n. 300/1970 e. 4 co. XII, L. n. 223/91 – a pagare ai ricorrenti l'indennità risarcitoria quantificata nel massimo di legge (pari a 24 mensilità) in ragione della rilevante anzianità degli stessi (assunti rispettivamente: il CP_1
02.10.1995, il14.06.1994, il 11.10.1995, il CP_2 CP_3 CP_4
18.05.1995 l'11.06.199 tta “non impro a CP_5 trasparenza tenuta dalla parte datoriale nel corso della procedura di licenziamento” e delle dimensioni della società convenuta in primo grado.
In ragione della soccombenza, quest'ultima era stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 11.000,00, oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
Con un primo, articolato motivo di gravame la sentenza veniva tacciata di eccessivo formalismo, per avere dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti per mancato compimento della comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 nei termini di legge, senza considerare come le OO.SS. avessero avuto, grazie alla comunicazione loro inviata dalla società il 17.5.2024, la piena possibilità di esaminare ogni dato rilevante e di esercitare il proprio ruolo di critica e di impugnativa fin da prima dei licenziamenti.
Nell'atto di impugnazione si sosteneva che “la comunicazione in questione, se non formale, quantomeno rispetta pienamente la sostanza dell'adempimento”, poiché tramite la stessa “in un modo o nell'altro”, tutte le informazioni previste dalla citata disposizione erano già state anticipatamente condivise, senza che alcuna lesione fosse stata inferta alle prerogative sindacali dai “pochi giorni di ritardo”, con cui era stata trasmessa l'informativa del 19.6.2024, successiva ai recessi.
Con il secondo motivo, si censurava la liquidazione dell'indennità risarcitoria nella misura massima, poiché operata con riferimento all'anzianità dei ricorrenti, senza precisazione se anagrafica o di servizio, inferiore a quella dei dipendenti rimasti in azienda.
Allo stesso proposito, ON lamentava che le fosse stato attribuito nella sentenza un difetto di trasparenza, in contrasto con la costante condivisione di
4 tutti i dati rilevati, che la stessa affermava di avere sempre operato nel corso della procedura.
A sostegno di tale doglianza, veniva altresì evidenziata la mancata indicazione, ad opera del primo Giudice, delle dimensioni aziendali, valutate al fine in questione.
Pertanto, ON riteneva la quantificazione compiuta dal TRIBUNALE
“palesemente eccessiva ed ingiustificatamente punitiva, considerando la condotta collaborativa della società”.
In terzo luogo, veniva criticato il regolamento delle spese processuali, poste interamente a carico della convenuta in primo grado, senza adeguata valutazione della reciproca soccombenza, integrata dal rigetto delle più rilevanti domande di parte ricorrente e della maggioranza dei motivi di impugnativa dei licenziamenti, con particolare riguardo a quelli di natura sostanziale.
Nell'ottica del gravame, l'esito della lite – se correttamente considerato – avrebbe dovuto indurre il primo Giudice alla compensazione delle spese per la quota dei 4/5.
Pertanto, ON chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, respingesse tutte le domande proposte nel ricorso di primo grado o, in subordine, riducesse l'indennità risarcitoria, eventualmente riconosciuta, al minimo di legge, con vittoria di spese di entrambe le fasi processuali.
Gli appellati resistevano mediante memoria depositata il 5.11.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
All'udienza del 26.11.2025, la causa veniva discussa come da dispositivo in calce trascritto.
_____________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
All'esame dei motivi di gravame giova anteporre una sintesi della vicenda oggetto di causa, nei passaggi rilevanti ai fini della decisione, come risultanti dalla documentazione in atti e pacifici in causa.
Il 30.01.2024, comunicava – ex art. 4, co. II, L. 223/91 – l'avvio Pt_1 della procedura di messa in mobilità per riduzione di personale, dichiarando un'eccedenza di 34 dipendenti su 73 addetti alla produzione, in relazione a tutti
5 i tre siti produttivi dell'azienda (siti l'uno a MARUDO e gli altri due in località CASTIRAGA VIDARDO).
Il successivo 17.04.2024, veniva stipulato verbale di accordo sulla riduzione di personale relativamente a 34 unità, da individuare sulla base: 1) della “priorità al personale che (…) dichiarerà preventivamente di non impugnare il licenziamento” e 2) per gli “esuberi residui, alla data del 02/05/2024, mediante i criteri di cui all'art. 5, co. 1, L. 223/91”.
Il 17.5.2024, quando ancora non era stato intimato alcun licenziamento, l'avv.to BONVISSUTO (legale della società datrice di lavoro), inviava ad una serie di destinatari – fra cui esponenti di CGIL e CISL – l'e- Parte_2 mail così formulata, priva di alcuna tabell
“Buongiorno a tutti, facendo seguito ai precedenti tutti, ed approssimandosi l'adempimento residuale della individuazione dei lavoratori che saranno, nel concreto, oggetto della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, vi condivido il criterio di applicazione dei parametri di legge. La individuazione dei nominativi avverrà mediante applicazione dei criteri di legge di cui all'art. 5 della Legge 223/1991, determinati valorizzando i seguenti parametri:
• le professionalità interessate verranno considerate tutte fungibili fra loro all'interno dei reparti assimilabili (cioè, tutti gli operai in tutti i compartimenti di produzione) ed infungibili rispetto alle altre figure (impiegati, ricerca & sviluppo, magazzino & logistica).
• ad ogni parametro verrà attribuito pari peso e pari rilevanza rispetto agli altri, e ad ogni singolo parametro (1.) rilevanza tecnico-produttiva & organizzativa: 2) carico familiare: 3) anzianità di servizio) verrà assegnato un identico punteggio espresso in centesimi (cioè, 0-1.00 per ogni parametro); Quindi:
• alle esigenze tecnico produttive & organizzative per il datore di lavoro verrà riconosciuto un valore proporzionale alla rilevanza di ogni figura professionale (da 0 a 100) considerata assegnando punteggi crescenti ad operai generici, attrezzisti, capi linea, manutentori, capi-turno, capi-linea; responsabili di stabilimento, e riconoscendo un valore di 100 alle figure più rilevanti ed un valore di 25 a quelle meno rilevanti, assegnando a tutti gli altri valori proporzionali intermedi (0-25-50-75-100) espressi in centesimi;
• Al carico familiare più alto in Azienda verrà riconosciuto il valore 100, all'assenza di carichi familiari verrà riconosciuto il valore di 0; a quelli intermedi il valore proporzionale alla distanza fra i due espressa in centesimi, attribuendo 25 punti base ad ogni singolo carico di famiglia, espresso in centesimi per ogni figlio, coniuge a carico o disabilita (0-25- 50-75-100);
• All'anzianità di servizio più alta in Azienda verrà riconosciuto il valore 100; alla più bassa verrà riconosciuto un valore 55,98 (coefficiente di
6 rapporto tra la anzianità maggiore, di 14080 gg./lav., e quella minore, di 7.882 gg./lav.); a tutti gli altri verrà riconosciuto valore proporzionale espresso in centesimi ed in ragione dei giorni di anzianità dalla data di assunzione al 30.04.2024; Verranno di conseguenza determinati tutti i punteggi, dal punteggio più alto in azienda (cioè, il lavoratore con maggiore anzianità, carico di famiglia e rilevanza combinati fra loro) al punteggio più basso (cioè, il lavoratore con minore anzianità, carico di famiglia e rilevanza combinati fra loro). Per effetto dell'applicazione combinata dei sopra descritti equivalenti criteri e della relativa scala di valori verrà individuato il punteggio di ciascun lavoratore. Il base a tale graduatoria, partendo dal punteggio più basso (quindi dal lavoratore con minore anzianità, carico di famiglia e rilevanza combinati fra loro), verranno individuati ì lavoratori destinatari della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro. Resto a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti” (doc. 10 conv. I gr.).
Seguivano, fra il 23 ed il 25.7.2024, le intimazioni dei licenziamenti degli odierni appellati (doc. 5, ric. I gr.).
Il 7.6.2024, le e FIOM-CGIL chiedevano via pec a Parte_3 Pt_1 documentazion punteggi assegnati e alla co graduatoria, onde verificare l'applicazione dei criteri di scelta (doc. 16, conv. I gr.).
In risposta, il successivo 10.6.2024, l'avv. BONVISSUTO così riferiva a tali OO.SS. i criteri seguiti, indicando come allegato un “tabulato” (v. doc. 17, conv. I gr., tuttavia privo del “tabulato”):
“i criteri di scelta applicati sono quelli indicati e sottoscritti nell'accordo sindacale 17.04.2024ai punti 1 e 2 del medesimo, come.: richiamati al punto 3 del verbale di espletata procedura. Le professionalità interessate sono state considerate tutte fungibili fra loro all'interno dei reparti assimilabili (cioè tutti gli operai di J tutti i compartimenti di produzione) ed infungibili rispetto alle altre figure (impiegati, ricerca & sviluppo, magazzino & logistica). Ad ogni parametro è stato attribuito pari peso e pari rilevanza rispetto agli altri, e ad ogni singolo parametro (anzianità di servizio;
< carico familiare;
rilevanza tecnico-produttiva & organizzativa) è stato assegnato un identico punteggio espresso in centesimi. All'anzianità di servizio più alta in azienda è stato riconosciuto il valore 100; alla più bassa è stato riconosciuto un valore 55,98" (coefficiente di rapporto tra la anzianità maggiore, di 14080 gg/lav, e quella minore, di 7.882 gg/lav); a tutti gli altri è stato" riconosciuto valore proporzionale espresso in centesimi ed in ragione dei giorni di anzianità dalla data di assunzione al 30.04.2024; Al carico familiare più alto in Azienda è stato riconosciuto il valore 100, all'assenza di carichi familiari è stato riconosciuto il < valore di 0; a quelli intermedi il valore proporzionale alla distanza fra i due espressa in centesimi, attribuendo 25 punti base ad ogni
7 singolo carico di famiglia, espresso in centesimi per ogni figlio, coniuge a carico, o disabilità; Alle esigenze tecnico produttive ed organizzative per il datore di lavoro è stato riconosciuto un valore di 100, comunque^ proporzionale alla rilevanza di ogni figura professionale considerata assegnando punteggi crescenti ad operai generici, attrezzisti, ° capi linea, manutentori, capi-turno, capi-linea; responsabili di stabilimento, e riconoscendo un valore di 100 alle figure più rilevanti, % ed un valore di 25 a quelle meno rilevanti, assegnando a tutti gli altri valori proporzionali intermedi espressi in centesimi;
Il punteggio più alto in azienda è risultato essere di 225,77, ed il punteggio più basso è risultato essere di 87,34”.
Il 19.6.2024, la società inviava alla “Provincia di Lodi, Segreteria generale
[...]
”, comunica Parte_4 comprensiva di “scheda azienda”, “scheda dei lavoratori n. 29 (ventinove)” e copia dell'accordo sindacale del 17.4.2024 (doc. 18, conv. I gr.).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il primo motivo di gravame, con cui l'odierna appellante ha affermato la sostanziale equivalenza della comunicazione preventiva inviata, rispetto a quella imposta dall' art. 4, co. IX, L. 223/1991, non possa essere condivisa.
La decisione di primo grado appare immune – sul punto – dalla censura di eccessivo formalismo, formulata nell'atto di impugnazione, risultando pienamente conforme al dettato normativo, correttamente interpretato alla luce dei consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, cui la Corte intende uniformarsi.
Il Supremo Collegio ha, infatti, costantemente adottato un'applicazione rigorosa del citato disposto normativo, anche sotto il profilo temporale, nell'ottica della funzione di garanzia sottesa alla comunicazione in esame.
È noto come l'art. 4 co. IX, L. cit., preveda che:
“raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”.
8 La comunicazione, così disposta, riveste la funzione di consentire alle OO.SS. la verifica della corretta applicazione dei criteri di scelta ed, alle amministrazioni pubbliche coinvolte, i successivi adempimenti di loro competenza.
Il termine di sette giorni, introdotto a tale fine dalla riforma del 2012 (l. n. 92/2012), è considerato dalla pacifica giurisprudenza come perentorio.
Con sentenza n. 17694 del 31.5.2022, la Corte di Cassazione ha, in proposito, ribadito l'insegnamento secondo cui “il termine di sette giorni previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonchè alle organizzazione sindacali, debba intendersi come cogente e perentorio, così come era stato interpretato il requisito della "contestualità" nel regime anteriore alla riforma del 2012, che ha inteso superare le precedenti possibili discrasie nella individuazione concreta di un parametro congruo assegnando un termine certo (Cass. civ. 13 novembre 2018, n. 29183; Cass. civ. 14 ottobre 2019, n. 25807)”.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato “come il carattere cogente e perentorio del termine comporti, in caso di violazione, l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione” (Cass. 17694/2022 cit.).
Ciò alla luce della finalità della comunicazione, volta “a consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell'operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore per l'impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6)”, con la conseguenza che “Solo un elenco completo di tutti i lavoratori licenziati o da licenziare permette ai destinatari della comunicazione di comprendere e verificare se il criterio o i criteri di scelta siano stati applicati secondo le modalità individuate, in maniera oggettiva e senza margini di discrezionalità” (Cass. ult. cit.).
L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie induce ad escludere l'idoneità delle comunicazioni, sopra riportate, all'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico della datrice di lavoro dalla disciplina in esame.
Esse presentano, infatti, molteplici ed insanabili difformità rispetto al modello legale, anzitutto sotto il dirimente aspetto temporale, in quanto trasmesse l'una prima dei licenziamenti e le altre ben oltre il termine di sette giorni dalle relative intimazioni, ma anche dal lato soggettivo, in quanto non dirette a tutti i previsti destinatari.
9 Anche relativamente al contenuto, tali informative non soddisfano i requisiti di Legge, essendo la prima priva di alcun elenco comparativo delle posizioni dei lavoratori destinatari della procedura e la seconda riferita ad una graduatoria, non prodotta agli atti di causa, la cui completezza è stata contestata dai ricorrenti in primo grado fin dall'atto introduttivo del giudizio, senza specifica confutazione né smentita documentale ad opera della società convenuta.
In tale quadro fattuale e normativo, del tutto correttamente il TRIBUNALE ha escluso che la comunicazione preventiva del 17.5.2024 potesse supplire al mancato invio di quella imposta dalla Legge, da inviare all'esito dei licenziamenti nei termini stabiliti, non potendo adeguatamente assolvere alla funzione di controllo, volta all'eventuale impugnativa degli stessi nei previsti termini di decadenza.
Il primo motivo di appello va, pertanto, disatteso.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi, ad avviso del Collegio, con riguardo alle critiche rivolte alla quantificazione dell'indennità risarcitoria nella misura massima, operata dal TRIBUNALE – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – in piena conformità ai canoni di legge.
L'anzianità dei ricorrenti in primo grado era, infatti, assai rilevante e comunque pluridecennale, risalendo le loro assunzioni al 2.10.1995 quanto a al CP_1
14.6.1994 quanto a all'11.10.1995 quanto a al CP_2 CP_3
18.5.1995 quanto a ed addirittura all'11.6.1990 quanto a CP_4 CP_5
Inconferente appare, in senso contrario, l'invocata comparazione con le posizioni dei colleghi non licenziati, trattandosi di requisito da considerare in termini assoluti, in assenza di alcuna disposizione o orientamento giurisprudenziale che ne preveda la valutazione in rapporto con il residuo organico aziendale.
Notevoli erano anche le dimensioni dell'impresa, che occupava – all'esordio della procedura – quasi cento dipendenti (per la precisione 98).
Anche la condotta datoriale, con particolare riguardo al mancato rispetto di obblighi informativi volti alla tutela delle fondamentali garanzie dei lavoratori coinvolti, del corretto espletamento delle prerogative sindacali e del regolare funzionamento degli organi amministrativi, è stata correttamente considerata dal primo Giudice fra gli elementi rilevanti ai fini dell'operata liquidazione.
Anche sotto tale profilo, la decisione del TRIBUNALE appare condivisibile.
Lo stesso può affermarsi relativamente al regolamento delle spese processuali, consentendo l'accertata illegittimità dei licenziamenti di ritenere ON sostanzialmente soccombente, nonostante il mancato accoglimento delle conseguenti istanze di tutela avanzate in principalità.
10 In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria e del numero delle parti convenute, seguono la soccombenza, da individuarsi in capo all'odierna appellante per le ragioni sopra esposte.
Nello specifico, l'importo-base di € 3.500,00, va incrementato del 30% (pari ad
€ 1050,00) per ciascun appellante ulteriore rispetto al primo, e così di € 4.200,00, a dare un totale di € 7.700,00.
Le spese, così quantificate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 176/2025 del Tribunale di LODI;
condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, liquidate in complessivi € 7.700,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 26/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
11
N. 908/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di LODI n. 176/2025, estensore giudice DOTT. FRANCESCO MANFREDI, discussa all'udienza del 26.11.2025 e promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ENNIO ANDREA BONVISSUTO
), elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA C.F._1
47 26900 LODI ITALIA, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE BERSANI C.F._6
), elettivamente domiciliati in VIA OBERDAN, 4 20077 C.F._7
MELEGNANO, presso il Difensore
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia codesta Corte di Appello adita, disattese le domande eccezioni e deduzioni delle controparti, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza N. 176/2025 emessa il 07/05/2025 e depositata in pari data, del Tribunale di Lodi, così giudicare: A) Nel merito, respingersi tutte le domande proposte dai ricorrenti in quanto infondate in fatto così come in
1 diritto;
B) In subordine, nel denegato caso di soccombenza, limitarsi al numero minimo di legge l'indennità risarcitoria spettante ai lavoratori;
C) Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
PER LE PARTI APPELLATE
“Respingere perché infondato l'appello proposto dal e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame;
ese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato distrattatario”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27.8.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di LODI aveva annullato i licenziamenti, dalla stessa intimati a CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 con raccomandate a mani datate 23, 24 e 27.05.2024, Controparte_5 di procedura di riduzione del personale ex art. 4 e ss. della L. n. 223 del 23.07.1991, avviata tramite la lettera inviata, ex art. 4, co. II, L. cit., il 30.01.2024.
In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto assorbente – fra tutte le censure avanzate dai ricorrenti a sostegno dell'impugnativa dei recessi – quella riferita alla violazione dell'art. 4, co. IX, L. cit., commessa dalla società per il ritardato invio della comunicazione prevista da tale disposizione e per la sua totale omissione relativamente alle OO.SS. che avevano partecipato alla procedura di licenziamento collettivo (FIOM-CGIL di Lodi e FIM-CISL).
Ad avviso del TRIBUNALE, tale carenza non poteva ritenersi scusata dall'informativa, trasmessa prima dei licenziamenti, il 17.05.2024, alle OO.SS. dal procuratore della società, relativamente alle previste modalità di applicazione dei criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. n. 223/1991, con i parametri indicati (fungibilità delle professionalità interessate, punteggi espressi in centesimi attribuiti a ciascun parametro di carico familiare, anzianità di servizio, esigenza tecnico-produttiva ed organizzativa).
Tale comunicazione non era stata, secondo la sentenza, idonea a supplire alla comunicazione imposta dalla citata disposizione di Legge, sotto il duplice aspetto sia formale che sostanziale, avendo riguardato una griglia di criteri e parametri applicativi in astratto, non accompagnata da alcun elenco dei lavoratori né da una specifica esposizione delle modalità di concreta applicazione dei criteri concertati: essa non aveva, pertanto, consentito alle OO.SS. l'effettivo esercizio delle loro prerogative nella fase conclusiva della procedura.
2 Parimenti inadeguata all'adempimento dell'obbligo informativo era stata considerata dal primo Giudice la successiva mail, inoltrata dal procuratore della società “in via riservata” il 10.06.2024, comprensiva della graduatoria dei lavoratori interessati dalla riduzione del personale, in quanto tardiva, successiva alla richiesta di accesso documentale avanzata dalle Organizzazioni Sindacali, trasmessa con modalità “riservate” e non proveniente direttamente dalla società.
La sentenza aveva, in ogni caso, disatteso le ulteriori motivazioni poste a base del ricorso, data la esaustiva indicazione dei motivi di eccedenza e dei dati aziendali nella comunicazione preventiva di avvio della procedura ex art. 4, co. III, l. n. 223/1991, tale da avere posto l'interlocutore sindacale in condizione di esercitare in maniera consapevole e trasparente un controllo effettivo sulla riduzione del personale, come confermato dalla formulazione di plurime proposte, sfociate nella sottoscrizione dell'accordo del 17.04.2024.
Il primo Giudice aveva in proposito precisato come quest'ultima comunicazione dovesse contenere l'indicazione dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi che avevano impedito l'adozione di misure alternative ai licenziamenti, non già con riferimento a tutti i rimedi astrattamente possibili, ma solo a quelli suggeriti dalla situazione o dalla controparte sindacale, purché compatibili con la cessazione dell'attività aziendale.
Secondo la pronuncia di primo grado, tali canoni erano stati rispettati nella redazione della lettera di apertura, inviata da nel caso di specie, Pt_1 essendo stato dato atto del vano ricorso ad am i sociali e , con CP_6 indicazione dell'impossibilità di misure alternative ulteriori, in ragione della strutturalità dell'esubero, in modo adeguato all'attuazione del necessario confronto con le organizzazioni sindacali.
Il TRIBUNALE aveva, poi, escluso la lamentata violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, co. I 1, L. n. 223/1991, espressamente richiamati nell'accordo del 17.04.2024, in ragione della chiarezza e logicità dei parametri concretamente applicati, in una prospettiva di salvaguardia occupazionale.
Con particolare riguardo all'anzianità di servizio, era stata considerata corretta l'attribuzione del valore più alto al dipendente con un più elevato numero di presenze, a partire da un punteggio minimo di 55,98, calcolato in base ai periodi lavorati dall'intero organico aziendale, nell'ambito del quale nessun dipendente aveva presenze pari a zero.
Quanto al carico di famiglia, era stato rilevato nella sentenza come la società si fosse basata sulle informazioni fornite dai dipendenti ed avesse assegnato un punteggio azzerato al dipendente onerato del proprio solo mantenimento, in modo ritenuto logico e coerente con il riferimento normativo ai “carichi di famiglia”, indicati al plurale.
3 Il primo Giudice aveva, infine, affermato come le esigenze tecnico produttive ed organizzative fossero state correttamente valutate, in base alla “rilevanza” della mansione svolta nel complesso aziendale.
Su tali presupposti, era stata applicata al caso di specie la tutela sancita dall'art. 5, co. III, L. n. 223/1991, come sostituito dalla L. n. 92/2012, art. 1, comma 46, per l'accertata ipotesi di violazione delle procedure richiamate dall'art. 4 co. XII, L. cit. (riferito anche a quelle concernenti la comunicazione ex art. 4, comma 9 L. cit.).
Per l'effetto, il TRIBUNALE aveva dichiarato l'estinzione dei rapporti di lavoro ed aveva condannato ON – ai sensi degli artt. 18 co. VII, L. n. 300/1970 e. 4 co. XII, L. n. 223/91 – a pagare ai ricorrenti l'indennità risarcitoria quantificata nel massimo di legge (pari a 24 mensilità) in ragione della rilevante anzianità degli stessi (assunti rispettivamente: il CP_1
02.10.1995, il14.06.1994, il 11.10.1995, il CP_2 CP_3 CP_4
18.05.1995 l'11.06.199 tta “non impro a CP_5 trasparenza tenuta dalla parte datoriale nel corso della procedura di licenziamento” e delle dimensioni della società convenuta in primo grado.
In ragione della soccombenza, quest'ultima era stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 11.000,00, oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
Con un primo, articolato motivo di gravame la sentenza veniva tacciata di eccessivo formalismo, per avere dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti per mancato compimento della comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 nei termini di legge, senza considerare come le OO.SS. avessero avuto, grazie alla comunicazione loro inviata dalla società il 17.5.2024, la piena possibilità di esaminare ogni dato rilevante e di esercitare il proprio ruolo di critica e di impugnativa fin da prima dei licenziamenti.
Nell'atto di impugnazione si sosteneva che “la comunicazione in questione, se non formale, quantomeno rispetta pienamente la sostanza dell'adempimento”, poiché tramite la stessa “in un modo o nell'altro”, tutte le informazioni previste dalla citata disposizione erano già state anticipatamente condivise, senza che alcuna lesione fosse stata inferta alle prerogative sindacali dai “pochi giorni di ritardo”, con cui era stata trasmessa l'informativa del 19.6.2024, successiva ai recessi.
Con il secondo motivo, si censurava la liquidazione dell'indennità risarcitoria nella misura massima, poiché operata con riferimento all'anzianità dei ricorrenti, senza precisazione se anagrafica o di servizio, inferiore a quella dei dipendenti rimasti in azienda.
Allo stesso proposito, ON lamentava che le fosse stato attribuito nella sentenza un difetto di trasparenza, in contrasto con la costante condivisione di
4 tutti i dati rilevati, che la stessa affermava di avere sempre operato nel corso della procedura.
A sostegno di tale doglianza, veniva altresì evidenziata la mancata indicazione, ad opera del primo Giudice, delle dimensioni aziendali, valutate al fine in questione.
Pertanto, ON riteneva la quantificazione compiuta dal TRIBUNALE
“palesemente eccessiva ed ingiustificatamente punitiva, considerando la condotta collaborativa della società”.
In terzo luogo, veniva criticato il regolamento delle spese processuali, poste interamente a carico della convenuta in primo grado, senza adeguata valutazione della reciproca soccombenza, integrata dal rigetto delle più rilevanti domande di parte ricorrente e della maggioranza dei motivi di impugnativa dei licenziamenti, con particolare riguardo a quelli di natura sostanziale.
Nell'ottica del gravame, l'esito della lite – se correttamente considerato – avrebbe dovuto indurre il primo Giudice alla compensazione delle spese per la quota dei 4/5.
Pertanto, ON chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, respingesse tutte le domande proposte nel ricorso di primo grado o, in subordine, riducesse l'indennità risarcitoria, eventualmente riconosciuta, al minimo di legge, con vittoria di spese di entrambe le fasi processuali.
Gli appellati resistevano mediante memoria depositata il 5.11.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
All'udienza del 26.11.2025, la causa veniva discussa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
All'esame dei motivi di gravame giova anteporre una sintesi della vicenda oggetto di causa, nei passaggi rilevanti ai fini della decisione, come risultanti dalla documentazione in atti e pacifici in causa.
Il 30.01.2024, comunicava – ex art. 4, co. II, L. 223/91 – l'avvio Pt_1 della procedura di messa in mobilità per riduzione di personale, dichiarando un'eccedenza di 34 dipendenti su 73 addetti alla produzione, in relazione a tutti
5 i tre siti produttivi dell'azienda (siti l'uno a MARUDO e gli altri due in località CASTIRAGA VIDARDO).
Il successivo 17.04.2024, veniva stipulato verbale di accordo sulla riduzione di personale relativamente a 34 unità, da individuare sulla base: 1) della “priorità al personale che (…) dichiarerà preventivamente di non impugnare il licenziamento” e 2) per gli “esuberi residui, alla data del 02/05/2024, mediante i criteri di cui all'art. 5, co. 1, L. 223/91”.
Il 17.5.2024, quando ancora non era stato intimato alcun licenziamento, l'avv.to BONVISSUTO (legale della società datrice di lavoro), inviava ad una serie di destinatari – fra cui esponenti di CGIL e CISL – l'e- Parte_2 mail così formulata, priva di alcuna tabell
“Buongiorno a tutti, facendo seguito ai precedenti tutti, ed approssimandosi l'adempimento residuale della individuazione dei lavoratori che saranno, nel concreto, oggetto della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, vi condivido il criterio di applicazione dei parametri di legge. La individuazione dei nominativi avverrà mediante applicazione dei criteri di legge di cui all'art. 5 della Legge 223/1991, determinati valorizzando i seguenti parametri:
• le professionalità interessate verranno considerate tutte fungibili fra loro all'interno dei reparti assimilabili (cioè, tutti gli operai in tutti i compartimenti di produzione) ed infungibili rispetto alle altre figure (impiegati, ricerca & sviluppo, magazzino & logistica).
• ad ogni parametro verrà attribuito pari peso e pari rilevanza rispetto agli altri, e ad ogni singolo parametro (1.) rilevanza tecnico-produttiva & organizzativa: 2) carico familiare: 3) anzianità di servizio) verrà assegnato un identico punteggio espresso in centesimi (cioè, 0-1.00 per ogni parametro); Quindi:
• alle esigenze tecnico produttive & organizzative per il datore di lavoro verrà riconosciuto un valore proporzionale alla rilevanza di ogni figura professionale (da 0 a 100) considerata assegnando punteggi crescenti ad operai generici, attrezzisti, capi linea, manutentori, capi-turno, capi-linea; responsabili di stabilimento, e riconoscendo un valore di 100 alle figure più rilevanti ed un valore di 25 a quelle meno rilevanti, assegnando a tutti gli altri valori proporzionali intermedi (0-25-50-75-100) espressi in centesimi;
• Al carico familiare più alto in Azienda verrà riconosciuto il valore 100, all'assenza di carichi familiari verrà riconosciuto il valore di 0; a quelli intermedi il valore proporzionale alla distanza fra i due espressa in centesimi, attribuendo 25 punti base ad ogni singolo carico di famiglia, espresso in centesimi per ogni figlio, coniuge a carico o disabilita (0-25- 50-75-100);
• All'anzianità di servizio più alta in Azienda verrà riconosciuto il valore 100; alla più bassa verrà riconosciuto un valore 55,98 (coefficiente di
6 rapporto tra la anzianità maggiore, di 14080 gg./lav., e quella minore, di 7.882 gg./lav.); a tutti gli altri verrà riconosciuto valore proporzionale espresso in centesimi ed in ragione dei giorni di anzianità dalla data di assunzione al 30.04.2024; Verranno di conseguenza determinati tutti i punteggi, dal punteggio più alto in azienda (cioè, il lavoratore con maggiore anzianità, carico di famiglia e rilevanza combinati fra loro) al punteggio più basso (cioè, il lavoratore con minore anzianità, carico di famiglia e rilevanza combinati fra loro). Per effetto dell'applicazione combinata dei sopra descritti equivalenti criteri e della relativa scala di valori verrà individuato il punteggio di ciascun lavoratore. Il base a tale graduatoria, partendo dal punteggio più basso (quindi dal lavoratore con minore anzianità, carico di famiglia e rilevanza combinati fra loro), verranno individuati ì lavoratori destinatari della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro. Resto a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti” (doc. 10 conv. I gr.).
Seguivano, fra il 23 ed il 25.7.2024, le intimazioni dei licenziamenti degli odierni appellati (doc. 5, ric. I gr.).
Il 7.6.2024, le e FIOM-CGIL chiedevano via pec a Parte_3 Pt_1 documentazion punteggi assegnati e alla co graduatoria, onde verificare l'applicazione dei criteri di scelta (doc. 16, conv. I gr.).
In risposta, il successivo 10.6.2024, l'avv. BONVISSUTO così riferiva a tali OO.SS. i criteri seguiti, indicando come allegato un “tabulato” (v. doc. 17, conv. I gr., tuttavia privo del “tabulato”):
“i criteri di scelta applicati sono quelli indicati e sottoscritti nell'accordo sindacale 17.04.2024ai punti 1 e 2 del medesimo, come.: richiamati al punto 3 del verbale di espletata procedura. Le professionalità interessate sono state considerate tutte fungibili fra loro all'interno dei reparti assimilabili (cioè tutti gli operai di J tutti i compartimenti di produzione) ed infungibili rispetto alle altre figure (impiegati, ricerca & sviluppo, magazzino & logistica). Ad ogni parametro è stato attribuito pari peso e pari rilevanza rispetto agli altri, e ad ogni singolo parametro (anzianità di servizio;
< carico familiare;
rilevanza tecnico-produttiva & organizzativa) è stato assegnato un identico punteggio espresso in centesimi. All'anzianità di servizio più alta in azienda è stato riconosciuto il valore 100; alla più bassa è stato riconosciuto un valore 55,98" (coefficiente di rapporto tra la anzianità maggiore, di 14080 gg/lav, e quella minore, di 7.882 gg/lav); a tutti gli altri è stato" riconosciuto valore proporzionale espresso in centesimi ed in ragione dei giorni di anzianità dalla data di assunzione al 30.04.2024; Al carico familiare più alto in Azienda è stato riconosciuto il valore 100, all'assenza di carichi familiari è stato riconosciuto il < valore di 0; a quelli intermedi il valore proporzionale alla distanza fra i due espressa in centesimi, attribuendo 25 punti base ad ogni
7 singolo carico di famiglia, espresso in centesimi per ogni figlio, coniuge a carico, o disabilità; Alle esigenze tecnico produttive ed organizzative per il datore di lavoro è stato riconosciuto un valore di 100, comunque^ proporzionale alla rilevanza di ogni figura professionale considerata assegnando punteggi crescenti ad operai generici, attrezzisti, ° capi linea, manutentori, capi-turno, capi-linea; responsabili di stabilimento, e riconoscendo un valore di 100 alle figure più rilevanti, % ed un valore di 25 a quelle meno rilevanti, assegnando a tutti gli altri valori proporzionali intermedi espressi in centesimi;
Il punteggio più alto in azienda è risultato essere di 225,77, ed il punteggio più basso è risultato essere di 87,34”.
Il 19.6.2024, la società inviava alla “Provincia di Lodi, Segreteria generale
[...]
”, comunica Parte_4 comprensiva di “scheda azienda”, “scheda dei lavoratori n. 29 (ventinove)” e copia dell'accordo sindacale del 17.4.2024 (doc. 18, conv. I gr.).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il primo motivo di gravame, con cui l'odierna appellante ha affermato la sostanziale equivalenza della comunicazione preventiva inviata, rispetto a quella imposta dall' art. 4, co. IX, L. 223/1991, non possa essere condivisa.
La decisione di primo grado appare immune – sul punto – dalla censura di eccessivo formalismo, formulata nell'atto di impugnazione, risultando pienamente conforme al dettato normativo, correttamente interpretato alla luce dei consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, cui la Corte intende uniformarsi.
Il Supremo Collegio ha, infatti, costantemente adottato un'applicazione rigorosa del citato disposto normativo, anche sotto il profilo temporale, nell'ottica della funzione di garanzia sottesa alla comunicazione in esame.
È noto come l'art. 4 co. IX, L. cit., preveda che:
“raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”.
8 La comunicazione, così disposta, riveste la funzione di consentire alle OO.SS. la verifica della corretta applicazione dei criteri di scelta ed, alle amministrazioni pubbliche coinvolte, i successivi adempimenti di loro competenza.
Il termine di sette giorni, introdotto a tale fine dalla riforma del 2012 (l. n. 92/2012), è considerato dalla pacifica giurisprudenza come perentorio.
Con sentenza n. 17694 del 31.5.2022, la Corte di Cassazione ha, in proposito, ribadito l'insegnamento secondo cui “il termine di sette giorni previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonchè alle organizzazione sindacali, debba intendersi come cogente e perentorio, così come era stato interpretato il requisito della "contestualità" nel regime anteriore alla riforma del 2012, che ha inteso superare le precedenti possibili discrasie nella individuazione concreta di un parametro congruo assegnando un termine certo (Cass. civ. 13 novembre 2018, n. 29183; Cass. civ. 14 ottobre 2019, n. 25807)”.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato “come il carattere cogente e perentorio del termine comporti, in caso di violazione, l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione” (Cass. 17694/2022 cit.).
Ciò alla luce della finalità della comunicazione, volta “a consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell'operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore per l'impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6)”, con la conseguenza che “Solo un elenco completo di tutti i lavoratori licenziati o da licenziare permette ai destinatari della comunicazione di comprendere e verificare se il criterio o i criteri di scelta siano stati applicati secondo le modalità individuate, in maniera oggettiva e senza margini di discrezionalità” (Cass. ult. cit.).
L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie induce ad escludere l'idoneità delle comunicazioni, sopra riportate, all'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico della datrice di lavoro dalla disciplina in esame.
Esse presentano, infatti, molteplici ed insanabili difformità rispetto al modello legale, anzitutto sotto il dirimente aspetto temporale, in quanto trasmesse l'una prima dei licenziamenti e le altre ben oltre il termine di sette giorni dalle relative intimazioni, ma anche dal lato soggettivo, in quanto non dirette a tutti i previsti destinatari.
9 Anche relativamente al contenuto, tali informative non soddisfano i requisiti di Legge, essendo la prima priva di alcun elenco comparativo delle posizioni dei lavoratori destinatari della procedura e la seconda riferita ad una graduatoria, non prodotta agli atti di causa, la cui completezza è stata contestata dai ricorrenti in primo grado fin dall'atto introduttivo del giudizio, senza specifica confutazione né smentita documentale ad opera della società convenuta.
In tale quadro fattuale e normativo, del tutto correttamente il TRIBUNALE ha escluso che la comunicazione preventiva del 17.5.2024 potesse supplire al mancato invio di quella imposta dalla Legge, da inviare all'esito dei licenziamenti nei termini stabiliti, non potendo adeguatamente assolvere alla funzione di controllo, volta all'eventuale impugnativa degli stessi nei previsti termini di decadenza.
Il primo motivo di appello va, pertanto, disatteso.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi, ad avviso del Collegio, con riguardo alle critiche rivolte alla quantificazione dell'indennità risarcitoria nella misura massima, operata dal TRIBUNALE – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – in piena conformità ai canoni di legge.
L'anzianità dei ricorrenti in primo grado era, infatti, assai rilevante e comunque pluridecennale, risalendo le loro assunzioni al 2.10.1995 quanto a al CP_1
14.6.1994 quanto a all'11.10.1995 quanto a al CP_2 CP_3
18.5.1995 quanto a ed addirittura all'11.6.1990 quanto a CP_4 CP_5
Inconferente appare, in senso contrario, l'invocata comparazione con le posizioni dei colleghi non licenziati, trattandosi di requisito da considerare in termini assoluti, in assenza di alcuna disposizione o orientamento giurisprudenziale che ne preveda la valutazione in rapporto con il residuo organico aziendale.
Notevoli erano anche le dimensioni dell'impresa, che occupava – all'esordio della procedura – quasi cento dipendenti (per la precisione 98).
Anche la condotta datoriale, con particolare riguardo al mancato rispetto di obblighi informativi volti alla tutela delle fondamentali garanzie dei lavoratori coinvolti, del corretto espletamento delle prerogative sindacali e del regolare funzionamento degli organi amministrativi, è stata correttamente considerata dal primo Giudice fra gli elementi rilevanti ai fini dell'operata liquidazione.
Anche sotto tale profilo, la decisione del TRIBUNALE appare condivisibile.
Lo stesso può affermarsi relativamente al regolamento delle spese processuali, consentendo l'accertata illegittimità dei licenziamenti di ritenere ON sostanzialmente soccombente, nonostante il mancato accoglimento delle conseguenti istanze di tutela avanzate in principalità.
10 In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria e del numero delle parti convenute, seguono la soccombenza, da individuarsi in capo all'odierna appellante per le ragioni sopra esposte.
Nello specifico, l'importo-base di € 3.500,00, va incrementato del 30% (pari ad
€ 1050,00) per ciascun appellante ulteriore rispetto al primo, e così di € 4.200,00, a dare un totale di € 7.700,00.
Le spese, così quantificate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 176/2025 del Tribunale di LODI;
condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, liquidate in complessivi € 7.700,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 26/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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