Decreto presidenziale 19 marzo 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 28/07/2025, n. 14901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14901 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14901/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06705/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6705 del 2021, proposto da
PA CH, ME OT, AT RD MO, Concetto Alì, GE AM, AR AMre, NE SI, PE UR, DA NC TU, VA EI, MA AG, RD AL, NE RT, AR BA, EL EN, CA DE, RT SE, IA RN, TI BI, CA ON, NN DÌ, CH LL, NI ZA, NI RA, RA BR, NI GE, UL IN, UC BU, RO AD, RA NI, GR NU, OF CA, CO RD, ZI OL, PO US, EG SS, TI IN IO, RI IA LI NC, DI RE, AM IR, AM NT, OL NE, RO TA OX, PE D'AM, FA De RI, IA LL SS, NI EV, GI Di EO, NI NE Di TO, AV Di BR, IE Di RB, EL Di GI, RD Di TO, KO Di UC, RO Di AT, NI Di ON, ED EP, TA MA, IA NU ES, NC FA, DA CI, VA TT, IA LE LI, CH FI, AN CO RI, AM EN, LA GE, OL UA, PE IA, VA LI, PE NT, NA ER, UC LL, ZI BB, RE AN, NI NT, IV La NI, RG SA, OL NI NG, OL AS, AU La MA, AV ZA, EO SM, PE RO RO, NE VE, NC SA, RO MA, SA NA RI AG, CO AR, GIna AZ, LA EL OM, GE LL, RA ER, AN EG AU, LE IC, OL UC, NI AB LE, RA TA, IN MO, NZ OR, UC UM, LA EL, UC OL, LE NI, AR VI, SI RE, NI DI, KO TO, IA AU AR, CL SI, BE PA, NI ED, AN ER, LO NA, UC AN NO, NC CO, CH EL, IA AT, NT NN, MA LO, OL EL, LE DU, FO GE RA, AR CC, AN CC, NE RO, IL ON, CA SO, ZI SO, DD LE, DA SA, TH NN, AL AR, IS NT, RE AR, NA LI TO, AN VE, ZI GI, RA NE, AR MO, ER OD, ZA IA, FA AR, OM LL, GIa LA, NA RO ER, IA SA MA, IN AP, NZ OC, NN TR, MA RI, NE RE, IU VO, NU OT e RE LL, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, l’Ufficio Scolastico Regionale Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, l’Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia UL, l’Ufficio Scolastico Regionale Liguria, l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, l’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale Umbria, l’Ufficio Scolastico Regionale Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, l’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, l’Ufficio Scolastico Regionale Marche, l’Ufficio Scolastico Regionale Molise, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Roma, in via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
I. Del bando di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28.4.2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno
- nella parte in cui, all’art. 13, comma 8, si prevede che « Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80 »;
- nella parte in cui, all’art. 13, comma 9, si prevede che « Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura ».
II. Degli esiti della prova scritta del concorso straordinario nella parte in cui, in posizione subordinata rispetto ai vincitori e agli idonei, non contemplano il nome dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 luglio 2025 il dott. NN Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato l’esclusione dal concorso straordinario bandito con decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) del 23/04/2020 n. 510, per mancato superamento della prova scritta.
I ricorrenti lamentano, essenzialmente, l’illegittimità del bando di concorso - anche rispetto alla normativa di derivazione eurounitaria in tema di stabilizzazione del personale docente - per il suo carattere selettivo-escludente, in particolare laddove si prevede una rigorosa soglia minima di punteggio per il superamento della prova scritta, atteso che l’art. 13 del bando stabilisce, al comma 8, che « Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80 » e al successivo comma 9 che « Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura ».
2. – L’Amministrazione intimata si è costituita con memoria di stile.
3. – Con nota del 10/08/2022 (versata in atti in data 30/08/2022), il ricorrente Di BR ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
4. – Con decreto presidenziale del 19/03/2025 n. 1379 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, con autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione e con le modalità stabilite nell’ordinanza n. 836/2019.
5. – In data 18/04/2025 i ricorrenti hanno depositato l’attestazione, rilasciata dall’Amministrazione resistente, circa l’avvenuta integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
6. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 18/07/2025, svoltasi in modalità remota sulla piattaforma AM , la causa è stata introitata per la decisione.
7. – L’atto di rinuncia all’impugnazione, sottoscritto da AV di BR, non risulta notificato all’Amministrazione resistente, di talché difettano i presupposti per l’adozione della pronuncia estintiva ex art. 35, co. 2, lett. c) c.p.a.
Tuttavia, a norma dell’art. 84 co. 4 c.p.a., la rinuncia non conforme alle formalità di legge costituisce indice univoco della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. Il ricorso di Di BR deve, dunque, essere dichiarato improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.
8. – È invece infondato e va integralmente respinto il ricorso proposto dagli altri ricorrenti, in linea con l’orientamento già espresso in precedenza, anche di recente, dal Tribunale su causa analoga (v. T.A.R. Lazio, Sez. IV- bis , 1.7.2025 n. 12969), che il Collegio fa proprio e richiama anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Giova rammentare preliminarmente che l’art. 1, comma 10, della legge n. 159/2019, contenente « Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria », ha disposto che « Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell’anno 2016 ».
Il Bando di concorso impugnato, sulla base del richiamato disposto di cui alla legge n. 159/2019, ha previsto all’art. 13, così come modificato dal D.D. n. 783/2020, che: « 1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. […] 11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8 ».
Ebbene, sulla legittimità della previsione di una soglia minima in riferimento al concorso straordinario in oggetto si registra un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, n. 777/2024; TAR Lazio, Roma, sez. III bis , nn. 2313/2022 e 20694/2024), cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui: « Sul punto, peraltro, la Sezione si è già espressa, tra l’altro, nella recente sentenza n. 1347/2022 in questi termini: “Quanto alla questione della soglia di sbarramento, il collegio ha già esaminato censure sostanzialmente analoghe a quelle proposte da parte ricorrente con diverse sentenze emesse nel corso del 2022 e del 2021, cui si rinvia quali precedenti conformi (cfr. sentenze n. 453/2022, n. 881/2022 e n. 9799/2021).
Al riguardo è stato osservato che la previsione della necessità di raggiungere un punteggio di 7/10 per superare la prova scritta, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all’esigenza di individuare i candidati meritevoli.
L’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame.
Al riguardo, secondo l’insegnamento giurisprudenziale “Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all’esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un alto numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall’art. 97 Cost.” (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015).
Nel caso di specie, peraltro, come accennato, la previsione in parola è contemplata in una norma di legge, per cui è evidente che la questione sarebbe semmai di natura costituzionale.
6. Per ciò che concerne la legittimità costituzionale della soglia di sbarramento, deve ritenersi preliminarmente che, ferma la rilevanza della questione alla luce del mancato superamento della prova scritta, non sia possibile operare una diversa lettura (asseritamente) costituzionalmente orientata della norma che consenta di far rientrare la ricorrente nella graduatoria degli ammessi alla prova orale.
Infatti, da un lato, la disposizione appare sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità previsto dalla Costituzione del 1948.
Sia il senso letterale delle parole che l’intenzione del Legislatore depongono nel senso del necessario superamento della prova scritta con un punteggio pari ad almeno 56/80 (pari a 7/10), con la conseguenza che, anche nell’ipotesi meramente teorica della sua plausibilità valoriale, non sembra possibile un risultato ermeneutico idoneo a soddisfare l’interesse dei ricorrenti”.
[…] 8. Sotto il profilo eurounitario, deve dirsi che non emerge un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema afferente alla soglia di sbarramento, e pertanto non può procedersi alla disapplicazione invocata dalla ricorrente, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell’ordinamento nazionale e che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione al superamento di una prova concorsuale non appaiono contrastare con specifiche disposizioni di diritto europeo.
Sul punto (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) occorre altresì osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (cfr. Corte Giust. UE, 17 dicembre 2009, C-586/08, Rubino; sul tema si veda anche Cons. Stato, n. 6868/2018).
Si deve del resto rilevare che la fissazione di una soglia minima applicabile a tutti i concorrenti su base nazionale garantisce il rispetto del principio di par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale e non appare di per sé eccessivamente alta o eccessivamente bassa in relazione alla procedura in oggetto.
L’individuazione di un punteggio minimo appare, in realtà, sostanzialmente neutra rispetto alla complessità o meno della procedura selettiva dovendo essere il numero valutato nelle sue applicazioni concrete e, quindi, nella determinazione dei criteri generali per determinare il raggiungimento della citata soglia e, poi, nelle applicazioni concrete con cui si raggiunge la citata soglia.
9. Nel caso di specie, parte ricorrente si limita a contestare in modo generico la soglia, senza descrivere, allegare e provare in quali termini renda eccessivamente gravosa e complessa la prova concorsuale tanto da renderla addirittura irragionevole o illogica in relazione ai parametri costituzionali o eurounitari presi in considerazione.
Ne discende la manifesta infondatezza della questione di legittimità eurounitaria e costituzionale sollevata, appaiono infatti rispettati i criteri della “selezione blanda” e l’attribuzione di serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato.
Pur considerando il parere approvato il 6 aprile 2020 dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, la sentenza della sentenza Corte Costituzionale n. 186/2017, e la giurisprudenza UE, non emergono quindi motivi di illegittimità in relazione alle predette previsioni.
Si aggiunga che il portato della sentenza Mascolo non va inteso in senso statico, bensì dinamico. Nel senso che quella in parola può non essere l’unica procedura diretta al superamento del precariato e ad essa possono seguire altre procedure più o meno rigorose o altre misure legislative o amministrative. Assodato che gli atti in esame mirano in maniera seria e consistente all’obiettivo indicato dal diritto UE, non è ammissibile nel caso di specie una valutazione della loro presunta insufficienza.
Infine, vale notare che il concorso in esame non determina di per sé una autorizzazione al rinnovo di contratti di lavoro, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali e non esclude la possibilità per il personale precario di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.
10. In sintesi ed in definitiva, dunque, le regole di concorso non evidenziano una manifesta irragionevolezza legislativa e/o amministrativa, rimanendo all’interno del margine di apprezzamento riservato al Legislatore e/o alla P.A., certamente opinabile ma non per questo viziato.
Ne consegue il respingimento dei motivi di ricorso II e III » (TAR Lazio n. 2313/2022, cit.).
9. – In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato e va, dunque, respinto.
10. – La complessità delle questioni sottese alla controversia, il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale su di esse solo a seguito della proposizione del ricorso e la costituzione meramente formale dell’Amministrazione resistente giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso proposto dal ricorrente Di BR ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito;
- respinge il ricorso proposto dagli altri ricorrenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario
NN Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN Francesco Perilongo | Tito Aru |
IL SEGRETARIO