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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6785/2019 depositato il 05/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 & C. Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N.141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 774/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 13/03/2019 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T300031 IRES-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T300031 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T300031 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T300031 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, insistono nelle rispettive richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa, a seguito di pvc della Guardia di Finanza, notificava alla società. di Ricorrente_2 e Ricorrente_3 snc (breviter Società contribuente) l'Avviso di accertamento meglio distinto in atti a mezzo del quale ne rettificava il reddito 2009 (cfr. provvedimento in atti).
La Società impugnava l'Avviso dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale contestando l' omessa contabilizzazione di “sopravvenienze attive” (€ 18.924,01); l' indebita deduzione di costi e detrazione IV per fatture relative ad operazioni ritenute “oggettivamente inesistenti”; l' erronea emissione di nota di credito di € 236.068,53 oltre IV di € 47.213,71 (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia contro deducendo.
La Commissione di prima istanza, con sentenza n. 774 del 2019, pronunciata dalla Sezione II, accoglieva
(parzialmente) il ricorso limitatamente al recupero delle “sopravvenienze attive” per € 18.924,01 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la sentenza in parola dinnanzi a questa Corte chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
L'Agenzia si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società ha detto (in breve) il difetto di motivazione (art. 7 d.lgs. 546/92 e art. 115 e 116 c.p.c.) e l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le fatture n. 41 del 16/12/2009, n. 42 del 21/12/2009
e n. 43 del 23/12/2009 fossero riferibili ad “operazioni oggettivamente inesistenti” (cfr. appello in atti).
L'appello non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Guardia di finanza ha accertato che la Società non aveva contabilizzato “sopravvenienze attive” per € 18.924,01 (cfr. pvc verifica del 30 giugno 2011). La Società non ha prodotto prove documentali idonee a scalfire le precise risultanze del pvc dei Militari.
L'emissione e registrazione delle fatture non costituisce un “mero adempimento formale”, bensì un adempimento di rilevanza “sostanziale” in quanto idoneo a conferire ai costi in esse incorporati il carattere della “certezza”.
2.- La Società – pur reiterando le medesime argomentazioni difensive già sottoposte al primo Giudice - con riguardo alla dedotta (ma non provata) “insufficiente motivazione” ed “inesistenza” di riscontri probatori sul recupero dei compensi ai componenti del Collegio sindacale anno 2008 (€ 14.000,00 e € 4.942,01) non ha addotto apprezzabili elementi di prova a se favorevoli.
3.- Le fatture per “operazioni ritenute oggettivamente inesistenti” (costi dedotti per € 150.000,00 ed IV
“a credito” per € 30.000,00) emesse dalla società C. & F. srl riguardanti la ristrutturazione di un fabbricato societario sono state, correttamente, ritenute “non attendibili” in relazione alle “incongruenze” riscontrate nel contratto di appalto, per la mancata stipula delle polizze assicurative;
in relazione alle risultanze dei sopralluoghi effettuati dai verbalizzanti al fine di constatare l'effettivo stato delle opere (prima e dopo l'esecuzione dei lavori), l'assenza delle relative autorizzazioni (ricadendo in “area protetta”).
4.- la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 12246 del 19 maggio 2010) ha chiarito che “ … nell'accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamene inesistenti, l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all'Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l'esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, come quelle emergenti, nella specie, dalla riscontrata anomalia delle fatture concernenti i servizi di trasporto in discorso, che presentavano delle irregolarità quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo generica delle prestazioni rese …”.
5.- La minuziosa descrizione dei luoghi operata dai Verificatori (Pubblici Ufficiali), appare già di per se idonea a “superare” la richiesta di una consulenza tecnica.
In disparte le incongruenza delle date (incarico al professionista – datato 13 agosto 2012 - successivo alla proposizione del ricorso in primo grado – 10 luglio 2012 - al quale la perizia sarebbe stata allegata) e del periodo storico al quale la consulenza si riferisce (lavori ipoteticamente eseguiti nel 2009 e perizia datata
2012) la “perizia di parte” rappresenta una mera “allegazione difensiva” priva di efficacia probatoria
(Cassazione, 29 gennaio 2025, n. 2052).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Conferma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00).
Siracusa, 24 novembre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6785/2019 depositato il 05/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 & C. Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N.141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 774/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 13/03/2019 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T300031 IRES-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T300031 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T300031 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T300031 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, insistono nelle rispettive richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa, a seguito di pvc della Guardia di Finanza, notificava alla società. di Ricorrente_2 e Ricorrente_3 snc (breviter Società contribuente) l'Avviso di accertamento meglio distinto in atti a mezzo del quale ne rettificava il reddito 2009 (cfr. provvedimento in atti).
La Società impugnava l'Avviso dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale contestando l' omessa contabilizzazione di “sopravvenienze attive” (€ 18.924,01); l' indebita deduzione di costi e detrazione IV per fatture relative ad operazioni ritenute “oggettivamente inesistenti”; l' erronea emissione di nota di credito di € 236.068,53 oltre IV di € 47.213,71 (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia contro deducendo.
La Commissione di prima istanza, con sentenza n. 774 del 2019, pronunciata dalla Sezione II, accoglieva
(parzialmente) il ricorso limitatamente al recupero delle “sopravvenienze attive” per € 18.924,01 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la sentenza in parola dinnanzi a questa Corte chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
L'Agenzia si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società ha detto (in breve) il difetto di motivazione (art. 7 d.lgs. 546/92 e art. 115 e 116 c.p.c.) e l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le fatture n. 41 del 16/12/2009, n. 42 del 21/12/2009
e n. 43 del 23/12/2009 fossero riferibili ad “operazioni oggettivamente inesistenti” (cfr. appello in atti).
L'appello non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Guardia di finanza ha accertato che la Società non aveva contabilizzato “sopravvenienze attive” per € 18.924,01 (cfr. pvc verifica del 30 giugno 2011). La Società non ha prodotto prove documentali idonee a scalfire le precise risultanze del pvc dei Militari.
L'emissione e registrazione delle fatture non costituisce un “mero adempimento formale”, bensì un adempimento di rilevanza “sostanziale” in quanto idoneo a conferire ai costi in esse incorporati il carattere della “certezza”.
2.- La Società – pur reiterando le medesime argomentazioni difensive già sottoposte al primo Giudice - con riguardo alla dedotta (ma non provata) “insufficiente motivazione” ed “inesistenza” di riscontri probatori sul recupero dei compensi ai componenti del Collegio sindacale anno 2008 (€ 14.000,00 e € 4.942,01) non ha addotto apprezzabili elementi di prova a se favorevoli.
3.- Le fatture per “operazioni ritenute oggettivamente inesistenti” (costi dedotti per € 150.000,00 ed IV
“a credito” per € 30.000,00) emesse dalla società C. & F. srl riguardanti la ristrutturazione di un fabbricato societario sono state, correttamente, ritenute “non attendibili” in relazione alle “incongruenze” riscontrate nel contratto di appalto, per la mancata stipula delle polizze assicurative;
in relazione alle risultanze dei sopralluoghi effettuati dai verbalizzanti al fine di constatare l'effettivo stato delle opere (prima e dopo l'esecuzione dei lavori), l'assenza delle relative autorizzazioni (ricadendo in “area protetta”).
4.- la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 12246 del 19 maggio 2010) ha chiarito che “ … nell'accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamene inesistenti, l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all'Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l'esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, come quelle emergenti, nella specie, dalla riscontrata anomalia delle fatture concernenti i servizi di trasporto in discorso, che presentavano delle irregolarità quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo generica delle prestazioni rese …”.
5.- La minuziosa descrizione dei luoghi operata dai Verificatori (Pubblici Ufficiali), appare già di per se idonea a “superare” la richiesta di una consulenza tecnica.
In disparte le incongruenza delle date (incarico al professionista – datato 13 agosto 2012 - successivo alla proposizione del ricorso in primo grado – 10 luglio 2012 - al quale la perizia sarebbe stata allegata) e del periodo storico al quale la consulenza si riferisce (lavori ipoteticamente eseguiti nel 2009 e perizia datata
2012) la “perizia di parte” rappresenta una mera “allegazione difensiva” priva di efficacia probatoria
(Cassazione, 29 gennaio 2025, n. 2052).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Conferma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00).
Siracusa, 24 novembre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NN